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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 aprile 1961

Cassazione n. 13849/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/04/1961. avverso la sentenza del 09/05/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 590 cod. pen.

Rilevato che la difesa lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 590 cod. pen. con riferimento all'elemento soggettivo ed oggettivo del reato.

Considerato che le deduzioni sviluppate nel ricorso„ concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio che sfuggono al sindacato di legittimità: il Giudice di pace, con motivazione non censurabile in questa sede, ha richiamato le dichiarazioni della persona offesa, ritenendola del tutto attendibile per linearità e precisione; ha poi evidenziato come la narrazione di fatti resa dalla persona offesa avesse trovato riscontro nelle dichiarazioni degli altri testi, traendo da tali elementi il convincimento della penale responsabilità dell'imputato.

Rilevato che i motivi di doglianza si appalesano del tutto generici, privi di reale confronto con le argomentazioni illustrate in motivazione e tendenti ad avvalorare una diversa ricostruzione del fatto.

Considerato che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato nannmissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20 marzo 2024 Il Consigliere est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/04/1961. avverso la sentenza del 09/05/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 590 cod. pen. Rilevato che la difesa lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 590 cod. pen. con riferimento all'elemento soggettivo ed oggettivo del reato. Considerato che le deduzioni sviluppate nel ricorso„ concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio che sfuggono al sindacato di legittimità: il Giudice di pace, con motivazione non censurabile in questa sede, ha richiamato le dichiarazioni della persona offesa, ritenendola del tutto attendibile per linearità e precisione; ha poi evidenziato come la narrazione di fatti resa dalla persona offesa avesse trovato riscontro nelle dichiarazioni degli altri testi, traendo da tali elementi il convincimento della penale responsabilità dell'imputato. Rilevato che i motivi di doglianza si appalesano del tutto generici, privi di reale confronto con le argomentazioni illustrate in motivazione e tendenti ad avvalorare una diversa ricostruzione del fatto. Considerato che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato nannmissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 marzo 2024 Il Consigliere est
Sentenza Cassazione n. 13849/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris