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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 aprile 2022

Cassazione n. 08104/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uditi in pubblica udienza: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato alla requisitoria già depositata e ha chiesto il rigetto del ricorso; e l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse del ricorrente, si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 19 aprile 2022 la Corte di appello di Salerno - all'esito del gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA] - ha rideterminato in euro 2.582 la pena irrogata allo stesso imputato dal Tribunale di Salerno con la pronuncia in data 11 maggio 2021, confermando nel resto la decisione di primo grado che - all'esito di giudizio abbreviato - ne aveva affermato la responsabilità per il delitto di lesioni personali e gli aveva concesso i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.

In particolare, al Cataldo, addetto alla sorveglianza della discoteca [OSCURATO:PERSONA] di Salerno, è stato contestato di avere cagionato il 15 maggio 2016, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] (per cui si è proceduto separatamente), lesioni personali guaribili in 7 giorni al cliente [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso la sentenza di appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, formulando due motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen).

2.1. Con il primo motivo - richiamando gli artt. 178, comma 1, lett. c), e 603, commi 2 e 3, cod. proc. pen. - sono stati prospettati la violazione di norme processuali poste a pena di nullità e il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen.), a cagione del rigetto, da parte della Corte di merito all'udienza del 19 aprile 2022, della richiesta di differimento del procedimento al fine della rinnovazione dell'istruttoria, segnatamente disponendo «la lettura delle dichiarazioni dibattimentali» rese da [OSCURATO:PERSONA] ovvero per assumere la testimonianza dello stesso Neri, soggetto mai sottoposto ad indagini che, deponendo (il 5 aprile 2022) nel separato giudizio celebrato a carico di [OSCURATO:PERSONA], aveva reso dichiarazioni a discarico dell'imputato (le cui trascrizioni non erano state depositate), confermando quanto dichiarato nell'immediatezza del fatto e raccolto nell'annotazione di polizia giudiziaria ex art. 350, comma 7, cod. proc. pen. (del 15 maggio 2016) e, in particolare, ammettendo la propria responsabilità e affermando che il Cataldo non fosse presente: si tratterebbe di prova sopravvenuta al giudizio di primo grado (e, per vero, alla scadenza del termine per proporre appello e presentare motivi nuovi) nonché decisiva - poiché atta a far sorgere un ragionevole dubbio sulla responsabilità dell'imputato - la cui assunzione non sarebbe preclusa dalla celebrazione del giudizio nei confronti del Cataldo nelle forme del rito abbreviato, che avrebbe consentito di veicolare in giudizio quanto già riportato nella detta annotazione di polizia (la cui efficacia probatoria in favore dell'imputato è stata esclusa dallo stesso Giudice di appello) e sarebbe stata erroneamente negata dalla Corte territoriale, peraltro con una motivazione contraddittoria ed erronea.

2.2. Con il secondo motivo sono stati dedotti la violazione di norme processuali poste a pena di nullità e il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e) ed e), cod. proc. pen.), adducendo che l'assenza dal luogo del commesso delitto del Cataldo già sarebbe emersa dal contratto di lavoro in atti; e che, qualora tale prova documentale non fosse stata ritenuta sufficiente, i Giudici di merito avrebbero dovuto esercitare i loro poteri officiosi di integrazione probatoria (ex art. 441, comma 5, 421-bis e 603 cod. proc. pen.), disponendo l'escussione del Neri, non potendo ipotizzarsi la presenza di altri soggetti neppure sulla base della deposizione di [OSCURATO:PERSONA], in contrasto con le dichiarazioni della persona offesa, tanto che nel capo di imputazione sono stati indicati come agenti soltanto il Cataldo e il Boccia; inoltre, l'imprecisione nel numero dei soggetti che hanno agito non potrebbe che risolversi a favore dell'imputato.

3. Il difensore dell'imputato ha presentato memoria con la quale ha contestato la fondatezza di quanto rassegnato dal Procuratore generale nella propria requisitoria scritta ed ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

1. I motivi di impugnazione possono essere trattati congiuntamente.

1.1. Anzitutto, deve rilevarsi che nel giudizio abbreviato d'appello le parti sono titolari di una mera facoltà di sollecitazione del potere di integrazione istruttoria, esercitabile dal giudice ex officio nei limiti della assoluta necessità ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. - la cui valutazione è rimessa allo stesso Organo giudicante -, atteso che in sede di appello non può riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado (Sez. 2, n. 5629 del 30/11/2021 - dep. 2022, Granato, Rv. 282585 - 01; Sez. 6, n. 51901 del 19/09/2019, Graziano, Rv. 278061 - 01; Sez. 2, n. 17103 del 24/03/2017, A., Rv. 270069 - 01); la valutazione del Giudice «può essere sindacata, in sede di legittimità, ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen., soltanto qualora sussistano, nell'apparato motivazionale posto a base della conclusiva decisione impugnata, lacune, manifeste illogicità o contraddizioni, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza» (Sez. 2, n. 40855 del 19/04/2017, Giampà, Rv. 271163 - 01); e ciò è a dirsi anche con riguardo alle prove nuove sopravvenute o scoperte successivamente, rispetto alle quali spetta «in ogni caso al giudice la valutazione in ordine alla assoluta necessità della loro acquisizione» (Sez. 6, n. 37901 del 21/05/2019, Arbolino, Rv. 276913 - 02).

Nel caso in esame non possono ravvisarsi nell'iter argomentativo della sentenza di appello lacune, manifeste illogicità o contraddizioni, decisive nei termini appena esposti, che consentano di ritenere fondate le censure difensive relative alla mancata acquisizione della trascrizione delle dichiarazioni testimoniali rese dal Neri nel giudizio a carico di [OSCURATO:PERSONA], unica richiesta che risulta avanzata dalla difesa innanzi alla Corte territoriale (cfr. verbale del 5 aprile 2022).

Quest'ultima, infatti, ha fondato l'affermazione della responsabilità dell'imputato su quanto esposto dalla persona offesa (che ha indicato nell'immediatezza tra gli aggressori una persona a lui nota di nome Cosimo e in seguito lo ha individuato con certezza in fotografia), evidenziando pure le ragioni per cui ha attribuito attendibilità al suo narrato (negando la possibilità di un errore in ragione della pregressa conoscenza aggressori ed escludendo che il Cioffi avesse risentimento verso l'imputato); ed anche sulla scorta della portata degli elementi a carico ha escluso la necessità di integrare il compendio probatorio.

Ancora, i Giudici di appello hanno escluso che la narrazione dell'imputato potesse essere posta in dubbio sulla scorta del contratto offerto in produzione dalla difesa (ritenendo che il documento dimostrasse solo l'accordo in base al quale dal 9 maggio 2016 la società di cui [OSCURATO:PERSONA] era dipendente lo avesse indicato tra i soggetti da impiegare per la vigilanza in altro luogo, ma non che il giorno del fatto l'imputato avesse in effetti svolto tale attività in detto luogo e non nella discoteca dove il Cioffi è stato aggredito), profilo rispetto a quale il ricorso non ha neppure addotto un travisamento della prova.

Tale motivazione congrua e non manifestamente illogica - e dunque qui non sindacabile - non è inficiata dall'esclusione da parte della Corte distrettuale dell'utilizzabilità delle dichiarazioni autoaccusatorie - e a discarico rispetto al Cataldo - contenute nell'annotazione di servizio redatta dagli operanti nell'immediatezza (dalle quali si trarrebbe che l'aggressione sarebbe stata compiuta dal Boccia e da un altro soggetto, segnatamente il Neri, e non invece dal Cataldo).

Vero è, infatti, che «la sanzione della inutilizzabilità di cui all'art.191 cod. proc. pen. è posta a garanzia delle posizioni difensive e colpisce le prove a carico illegittimamente acquisite contro divieti di legge; ne consegue che tale inutilizzabilità non può essere ritenuta al fine di ignorare un elemento di giudizio favorevole alla difesa che, invece, deve essere considerato e discusso secondo i canoni logico razionali propri del processo» (Sez. 2, n. 17694 del 17/01/2018, Zavanese, Rv. 272894 - 01); purtuttavia, le ammissioni altrui non sono atte a inficiare la motivazione appena sopra riportata, che trova il suo elemento cardine nell'attribuzione di sicura attendibilità al riconoscimento dell'imputato quale uno dei due aggressori da parte della persona offesa.

Non occorre, allora dilungarsi oltre con riferimento a tali dichiarazioni, essendo sufficiente rettificare, nei termini appena esposti, l'error iuris in cui è incorsa la Corte di appello (art. 619, comma 1, cod. proc. pen.).

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. deve disporsi la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uditi in pubblica udienza: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato alla requisitoria già depositata e ha chiesto il rigetto del ricorso; e l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse del ricorrente, si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 19 aprile 2022 la Corte di appello di Salerno - all'esito del gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA] - ha rideterminato in euro 2.582 la pena irrogata allo stesso imputato dal Tribunale di Salerno con la pronuncia in data 11 maggio 2021, confermando nel resto la decisione di primo grado che - all'esito di giudizio abbreviato - ne aveva affermato la responsabilità per il delitto di lesioni personali e gli aveva concesso i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. In particolare, al Cataldo, addetto alla sorveglianza della discoteca [OSCURATO:PERSONA] di Salerno, è stato contestato di avere cagionato il 15 maggio 2016, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] (per cui si è proceduto separatamente), lesioni personali guaribili in 7 giorni al cliente [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la sentenza di appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, formulando due motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen). 2.1. Con il primo motivo - richiamando gli artt. 178, comma 1, lett. c), e 603, commi 2 e 3, cod. proc. pen. - sono stati prospettati la violazione di norme processuali poste a pena di nullità e il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen.), a cagione del rigetto, da parte della Corte di merito all'udienza del 19 aprile 2022, della richiesta di differimento del procedimento al fine della rinnovazione dell'istruttoria, segnatamente disponendo «la lettura delle dichiarazioni dibattimentali» rese da [OSCURATO:PERSONA] ovvero per assumere la testimonianza dello stesso Neri, soggetto mai sottoposto ad indagini che, deponendo (il 5 aprile 2022) nel separato giudizio celebrato a carico di [OSCURATO:PERSONA], aveva reso dichiarazioni a discarico dell'imputato (le cui trascrizioni non erano state depositate), confermando quanto dichiarato nell'immediatezza del fatto e raccolto nell'annotazione di polizia giudiziaria ex art. 350, comma 7, cod. proc. pen. (del 15 maggio 2016) e, in particolare, ammettendo la propria responsabilità e affermando che il Cataldo non fosse presente: si tratterebbe di prova sopravvenuta al giudizio di primo grado (e, per vero, alla scadenza del termine per proporre appello e presentare motivi nuovi) nonché decisiva - poiché atta a far sorgere un ragionevole dubbio sulla responsabilità dell'imputato - la cui assunzione non sarebbe preclusa dalla celebrazione del giudizio nei confronti del Cataldo nelle forme del rito abbreviato, che avrebbe consentito di veicolare in giudizio quanto già riportato nella detta annotazione di polizia (la cui efficacia probatoria in favore dell'imputato è stata esclusa dallo stesso Giudice di appello) e sarebbe stata erroneamente negata dalla Corte territoriale, peraltro con una motivazione contraddittoria ed erronea. 2.2. Con il secondo motivo sono stati dedotti la violazione di norme processuali poste a pena di nullità e il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e) ed e), cod. proc. pen.), adducendo che l'assenza dal luogo del commesso delitto del Cataldo già sarebbe emersa dal contratto di lavoro in atti; e che, qualora tale prova documentale non fosse stata ritenuta sufficiente, i Giudici di merito avrebbero dovuto esercitare i loro poteri officiosi di integrazione probatoria (ex art. 441, comma 5, 421-bis e 603 cod. proc. pen.), disponendo l'escussione del Neri, non potendo ipotizzarsi la presenza di altri soggetti neppure sulla base della deposizione di [OSCURATO:PERSONA], in contrasto con le dichiarazioni della persona offesa, tanto che nel capo di imputazione sono stati indicati come agenti soltanto il Cataldo e il Boccia; inoltre, l'imprecisione nel numero dei soggetti che hanno agito non potrebbe che risolversi a favore dell'imputato. 3. Il difensore dell'imputato ha presentato memoria con la quale ha contestato la fondatezza di quanto rassegnato dal Procuratore generale nella propria requisitoria scritta ed ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 1. I motivi di impugnazione possono essere trattati congiuntamente. 1.1. Anzitutto, deve rilevarsi che nel giudizio abbreviato d'appello le parti sono titolari di una mera facoltà di sollecitazione del potere di integrazione istruttoria, esercitabile dal giudice ex officio nei limiti della assoluta necessità ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. - la cui valutazione è rimessa allo stesso Organo giudicante -, atteso che in sede di appello non può riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado (Sez. 2, n. 5629 del 30/11/2021 - dep. 2022, Granato, Rv. 282585 - 01; Sez. 6, n. 51901 del 19/09/2019, Graziano, Rv. 278061 - 01; Sez. 2, n. 17103 del 24/03/2017, A., Rv. 270069 - 01); la valutazione del Giudice «può essere sindacata, in sede di legittimità, ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen., soltanto qualora sussistano, nell'apparato motivazionale posto a base della conclusiva decisione impugnata, lacune, manifeste illogicità o contraddizioni, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza» (Sez. 2, n. 40855 del 19/04/2017, Giampà, Rv. 271163 - 01); e ciò è a dirsi anche con riguardo alle prove nuove sopravvenute o scoperte successivamente, rispetto alle quali spetta «in ogni caso al giudice la valutazione in ordine alla assoluta necessità della loro acquisizione» (Sez. 6, n. 37901 del 21/05/2019, Arbolino, Rv. 276913 - 02). Nel caso in esame non possono ravvisarsi nell'iter argomentativo della sentenza di appello lacune, manifeste illogicità o contraddizioni, decisive nei termini appena esposti, che consentano di ritenere fondate le censure difensive relative alla mancata acquisizione della trascrizione delle dichiarazioni testimoniali rese dal Neri nel giudizio a carico di [OSCURATO:PERSONA], unica richiesta che risulta avanzata dalla difesa innanzi alla Corte territoriale (cfr. verbale del 5 aprile 2022). Quest'ultima, infatti, ha fondato l'affermazione della responsabilità dell'imputato su quanto esposto dalla persona offesa (che ha indicato nell'immediatezza tra gli aggressori una persona a lui nota di nome Cosimo e in seguito lo ha individuato con certezza in fotografia), evidenziando pure le ragioni per cui ha attribuito attendibilità al suo narrato (negando la possibilità di un errore in ragione della pregressa conoscenza aggressori ed escludendo che il Cioffi avesse risentimento verso l'imputato); ed anche sulla scorta della portata degli elementi a carico ha escluso la necessità di integrare il compendio probatorio. Ancora, i Giudici di appello hanno escluso che la narrazione dell'imputato potesse essere posta in dubbio sulla scorta del contratto offerto in produzione dalla difesa (ritenendo che il documento dimostrasse solo l'accordo in base al quale dal 9 maggio 2016 la società di cui [OSCURATO:PERSONA] era dipendente lo avesse indicato tra i soggetti da impiegare per la vigilanza in altro luogo, ma non che il giorno del fatto l'imputato avesse in effetti svolto tale attività in detto luogo e non nella discoteca dove il Cioffi è stato aggredito), profilo rispetto a quale il ricorso non ha neppure addotto un travisamento della prova. Tale motivazione congrua e non manifestamente illogica - e dunque qui non sindacabile - non è inficiata dall'esclusione da parte della Corte distrettuale dell'utilizzabilità delle dichiarazioni autoaccusatorie - e a discarico rispetto al Cataldo - contenute nell'annotazione di servizio redatta dagli operanti nell'immediatezza (dalle quali si trarrebbe che l'aggressione sarebbe stata compiuta dal Boccia e da un altro soggetto, segnatamente il Neri, e non invece dal Cataldo). Vero è, infatti, che «la sanzione della inutilizzabilità di cui all'art.191 cod. proc. pen. è posta a garanzia delle posizioni difensive e colpisce le prove a carico illegittimamente acquisite contro divieti di legge; ne consegue che tale inutilizzabilità non può essere ritenuta al fine di ignorare un elemento di giudizio favorevole alla difesa che, invece, deve essere considerato e discusso secondo i canoni logico razionali propri del processo» (Sez. 2, n. 17694 del 17/01/2018, Zavanese, Rv. 272894 - 01); purtuttavia, le ammissioni altrui non sono atte a inficiare la motivazione appena sopra riportata, che trova il suo elemento cardine nell'attribuzione di sicura attendibilità al riconoscimento dell'imputato quale uno dei due aggressori da parte della persona offesa. Non occorre, allora dilungarsi oltre con riferimento a tali dichiarazioni, essendo sufficiente rettificare, nei termini appena esposti, l'error iuris in cui è incorsa la Corte di appello (art. 619, comma 1, cod. proc. pen.). 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. deve disporsi la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M
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