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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 11833/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 11/11/2021 del Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Salerno accoglieva parzialmente l'appello cautelare proposto dall'indagato [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vallo della Lucania, che in relazione al reato di cui all'art. 353 cod. pen. gli aveva applicato le misure cautelari dell'obbligo di presentazione alla p.g. e del divieto di contrattare con la P.A e di esercitare la professione di ingegnere, revocando la misura coercitiva e confermando quella interdittiva.

Con l'impugnazione cautelare, la difesa dell'indagato aveva contestato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, in ragione della inutilizzabilità delle intercettazioni poste a fondamento dell'ordinanza genetica, per violazione dell'art.270 cod. proc. pen.

Il Tribunale dava atto che le suddette intercettazioni erano state autorizzate nel procedimento scaturito dalla denuncia dell'ing.

Funiciello, riguardante la condotta posta in essere da [OSCURATO:PERSONA], responsabile dell'Area pubblica del Comune di Montecorice e RUP, con riferimento ai lavori per la realizzazione di una condotta sottomarina realizzati in violazione della disciplina sugli appalti pubblici; che le captazioni, autorizzate per il reato di cui all'art. 317 cod. pen. a carico della Porzio, mentre non avevano portavano ad acquisire elementi in ordine a tale reato, avevano rivelato la perpetrazione da parte della stessa, nella medesima qualità e in concorso con il Lanzaro e [OSCURATO:PERSONA], di una condotta qualificabile alla stregua dell'art. 353 cod. pen. con riferimento alla procedura per l'affidamento di lavori per altra gara pubblica (la messa in sicurezza di un tratto di lungomare).

Il Tribunale riteneva sussistente la connessione qualificata ex art. 12 cod. proc. pen., sub specie di quella prevista dal comma 1, lett. b), in quanto i reati, commessi con la strumentalizzazione della qualità soggettiva pubblica della Porzio nel medesimo contesto temporale e realizzati con condotte sostanzialmente omogenee, apparivano esecutivi di un medesimo disegno criminoso, volto complessivamente a condizionare gli esiti di determinazioni comunali onde favorire determinati soggetti, in totale spregio delle procedure poste a presidio della correttezza, trasparenza ed imparzialità della P.A.

2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'esistenza della connessione ex art. 12, lett. b) cod. proc. pen. ai fini della utilizzabilità ai sensi dell'art. 270 cod. proc. pen. delle captazioni autorizzate per un reato diverso; vizio di motivazione in relazione alle specifiche questioni decisive sollevate con l'appello.

La motivazione sulla connessione tra il reato contestato al ricorrente e quello di concussione, per il quale erano state autorizzate le intercettazioni, è generica e scollegata dagli esiti delle indagini esperite, avendo il Tribunale ravvisato la continuazione dei suddetti reati nella loro collocazione nel medesimo contesto spazio-temporale e nella loro realizzazione mediante condotte sostanzialmente omogenee.La giurisprudenza di legittimità ha escluso che il requisito psicologico dell'art.81 cod. pen. possa essere costituito da un generico programma delinquenziale.

Il Tribunale non ha indicato alcun elemento concreto in grado di dimostrare la preesistenza di unico programma criminale che comprendesse entrambi i reati in questione.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla

I. 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dal d.l. 30 dicembre 2021, n. 228), in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.

2. In tema di continuazione, è principio pacifico che l'accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione (tra tante, Sez. 1, n. 12936 del 03/12/2018 dep. 2019, Rv. 275222).

Nel caso in esame, il ricorrente si è limitato ad articolare nel ricorso una generica censura sulla adeguatezza ed inidoneità della motivazione dell'ordinanza impugnata su detto punto.

Ebbene, la motivazione non appare all'evidenza censurabile perché risulta sostenuta da un ragionamento che non può definirsi apparente o inesistente, in quanto articolata — quanto alla ritenuta unicità del disegno criminoso — su legittimi e non manifestamente illogici parametri di valutazione.

Il riconoscimento della continuazione si basa infatti sulla verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074, che ha precisato come non sia sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici di cui sopra se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea, di contingenze occasionali, di complicità imprevedibili, ovvero di bisogni e necessità di ordine contingente, o ancora della tendenza a porre in essere reati della stessa specie o indole in virtù di una scelta delinquenziale compatibile con plurime deliberazioni).

Il Tribunale si è basato su detti indicatori, valorizzandone la valenza dimostrativa della programmazione e deliberazione unitaria dei reati, attraverso le plurime coincidenze indiziarie favorevoli, che venivano ad incrementare ragionevolmente la possibilità dell'accertamento dell'esistenza di un medesimo disegno criminoso (per tutte, Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Rv. 246838).

3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17/02/2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ide

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 11/11/2021 del Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Salerno accoglieva parzialmente l'appello cautelare proposto dall'indagato [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vallo della Lucania, che in relazione al reato di cui all'art. 353 cod. pen. gli aveva applicato le misure cautelari dell'obbligo di presentazione alla p.g. e del divieto di contrattare con la P.A e di esercitare la professione di ingegnere, revocando la misura coercitiva e confermando quella interdittiva. Con l'impugnazione cautelare, la difesa dell'indagato aveva contestato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, in ragione della inutilizzabilità delle intercettazioni poste a fondamento dell'ordinanza genetica, per violazione dell'art.270 cod. proc. pen. Il Tribunale dava atto che le suddette intercettazioni erano state autorizzate nel procedimento scaturito dalla denuncia dell'ing. Funiciello, riguardante la condotta posta in essere da [OSCURATO:PERSONA], responsabile dell'Area pubblica del Comune di Montecorice e RUP, con riferimento ai lavori per la realizzazione di una condotta sottomarina realizzati in violazione della disciplina sugli appalti pubblici; che le captazioni, autorizzate per il reato di cui all'art. 317 cod. pen. a carico della Porzio, mentre non avevano portavano ad acquisire elementi in ordine a tale reato, avevano rivelato la perpetrazione da parte della stessa, nella medesima qualità e in concorso con il Lanzaro e [OSCURATO:PERSONA], di una condotta qualificabile alla stregua dell'art. 353 cod. pen. con riferimento alla procedura per l'affidamento di lavori per altra gara pubblica (la messa in sicurezza di un tratto di lungomare). Il Tribunale riteneva sussistente la connessione qualificata ex art. 12 cod. proc. pen., sub specie di quella prevista dal comma 1, lett. b), in quanto i reati, commessi con la strumentalizzazione della qualità soggettiva pubblica della Porzio nel medesimo contesto temporale e realizzati con condotte sostanzialmente omogenee, apparivano esecutivi di un medesimo disegno criminoso, volto complessivamente a condizionare gli esiti di determinazioni comunali onde favorire determinati soggetti, in totale spregio delle procedure poste a presidio della correttezza, trasparenza ed imparzialità della P.A. 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'esistenza della connessione ex art. 12, lett. b) cod. proc. pen. ai fini della utilizzabilità ai sensi dell'art. 270 cod. proc. pen. delle captazioni autorizzate per un reato diverso; vizio di motivazione in relazione alle specifiche questioni decisive sollevate con l'appello. La motivazione sulla connessione tra il reato contestato al ricorrente e quello di concussione, per il quale erano state autorizzate le intercettazioni, è generica e scollegata dagli esiti delle indagini esperite, avendo il Tribunale ravvisato la continuazione dei suddetti reati nella loro collocazione nel medesimo contesto spazio-temporale e nella loro realizzazione mediante condotte sostanzialmente omogenee.La giurisprudenza di legittimità ha escluso che il requisito psicologico dell'art.81 cod. pen. possa essere costituito da un generico programma delinquenziale. Il Tribunale non ha indicato alcun elemento concreto in grado di dimostrare la preesistenza di unico programma criminale che comprendesse entrambi i reati in questione. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dal d.l. 30 dicembre 2021, n. 228), in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. 2. In tema di continuazione, è principio pacifico che l'accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione (tra tante, Sez. 1, n. 12936 del 03/12/2018 dep. 2019, Rv. 275222). Nel caso in esame, il ricorrente si è limitato ad articolare nel ricorso una generica censura sulla adeguatezza ed inidoneità della motivazione dell'ordinanza impugnata su detto punto. Ebbene, la motivazione non appare all'evidenza censurabile perché risulta sostenuta da un ragionamento che non può definirsi apparente o inesistente, in quanto articolata — quanto alla ritenuta unicità del disegno criminoso — su legittimi e non manifestamente illogici parametri di valutazione. Il riconoscimento della continuazione si basa infatti sulla verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074, che ha precisato come non sia sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici di cui sopra se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea, di contingenze occasionali, di complicità imprevedibili, ovvero di bisogni e necessità di ordine contingente, o ancora della tendenza a porre in essere reati della stessa specie o indole in virtù di una scelta delinquenziale compatibile con plurime deliberazioni). Il Tribunale si è basato su detti indicatori, valorizzandone la valenza dimostrativa della programmazione e deliberazione unitaria dei reati, attraverso le plurime coincidenze indiziarie favorevoli, che venivano ad incrementare ragionevolmente la possibilità dell'accertamento dell'esistenza di un medesimo disegno criminoso (per tutte, Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Rv. 246838). 3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/02/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ide
Sentenza Cassazione n. 11833/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris