CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 maggio 2023
Cassazione n. 42662/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Messina dichiarava inammissibile la richiesta di ammissione al rito abbreviato, presentata dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], poiché relativa alla contestazione di cui agli artt. 575 e 61 n. 4 cod. pen. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con il ministero del difensore, per violazione di legge, anche processuale, in relazione agli artt. 70, 125, comma 3, 220 cod. proc. pen., 85 e 88 cod. pen. e 111 Cost., sollevando una questione di legittimità costituzionale in relaziona all'art. 453, comma 1,-bis cod. proc. pen. per contrasto con l'art. 6 CEDU e con gli artt. 3 e 10, comma primo, Cost. anche in relazione all'art. 61 n. 4 cod. pen., per l'essere la contestazione di omicidio aggravato, preclusiva dell'ammissione al rito abbreviato, di esclusiva competenza del pubblico ministero. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto avverso un'ordinanza che ha deciso sulla richiesta di giudizio abbreviato ai sensi dell'art. 458 cod. proc. pen. la quale non è impugnabile (sia nel caso di diniego che di concessione o ancora di revoca), nemmeno sotto il profilo dell'abnormità, atteso il principio di tassatività dei mezzi d'impugnazione previsto dall' art. 568 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 32085 del 20/02/2013, Rv. 256668). Ai sensi dell'art. 610 cod. proc. pen., questa Corte deve provvedere de plano. 2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 24 maggio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]