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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 marzo 2023

Cassazione n. 39133/2023

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA] di Casola, in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 10 marzo 2023, il Tribunale di Napoli ha rigettato l'appello cautelare proposto da [OSCURATO:PERSONA]Amato avverso l'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari dello stesso tribunale aveva respinto l'istanza di revoca del sequestro preventivo di un immobile oggetto di interventi abusivi in relazione ai quali erano stati ipotizzati i reati di cui agli artt. 44, comma 1, lett. c), e 95 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, 181 d.lgs. 30 aprile 2004, n. 42, 734 cod. pen. 2.

Avverso l'ordinanza, a mezzo dei difensori fiduciari, [OSCURATO:PERSONA]Amato ha proposto ricorso per cassazione lamentando, con tre distinti motivi, la violazione degli artt. 321, 322, 322 bis cod. proc. pen. e la mancanza o apparenza della motivazione.

2.1. Con il primo, con cui si eccepisce anche la violazione degli artt. 21 quinquies e nonies

I. n. 241 del 1990, si lamenta la mancanza di motivazione con riguardo alla legittimazione dell'istante a richiedere il dissequestro del manufatto, legittimazione contestata dal pubblico ministero sul rilievo che, in difetto di ottemperanza all'ingiunzione a demolire adottata in via amministrativa, il bene sarebbe stato ex lege acquisito al patrimonio comunale.

Allega il ricorrente che, forse implicitamente ritenendo superata la questione posta dal pubblico ministero, il Tribunale non aveva reso sul punto alcuna motivazione e argomenta come la propria legittimazione debba riconoscersi per plurime ragioni: era intervenuta la revoca dell'ingiunzione a demolire prima che il provvedimento avesse prodotto effetti; difatti, essendo stata l'ingiunzione adottata quando il bene già era stato sequestrato, l'istante non avrebbe potuto ottemperarvi sicché non si sarebbe mai perfezionata la fattispecie acquisitiva; in ogni caso, questa presupporrebbe il formale accertamento dell'inottemperanza ed un provvedimento amministrativo dichiarativo di acquisizione del bene che mai erano intervenuti.

2.2. Con il secondo motivo si lamenta che il Tribunale aveva equivocato la domanda avanzata, che era di dissequestro per sopravvenuta carenza delle esigenze cautelari e non già di dissequestro "temporaneo" per eseguire l'abbattimento del manufatto, come invece ritenuto, con conseguente illegittima conclusione circa l'improponibilità della domanda in sede cautelare per essere, questa, di competenza del giudice del merito.

Si allega che l'istanza di dissequestro si fondava sia sull'intervenuto decorso del termine prescrizionale degli ipotizzati reati, sia sulla volontà di abbattere il manufatto, anche per avvantaggiarsi della causa di non punibilità di cui all'art. 181, comma 1-quinquies, d.lgs. 42/2004, in esecuzione di un progetto approvato con provvedimento di sanatoria di altro manufatto abusivo che prevedeva la demolizione, per compensazione, della 2 i preesistente volumetria del comodo rurale sul quale erano intervenute le opere abusive.

Il rilascio di questo provvedimento - si precisa - costituiva il novum che faceva venir meno le esigenze cautelari originariamente individuate.

2.3. Con il terzo motivo si censura l'apparenza della motivazione con cui il provvedimento impugnato ha giudicato ancora sussistenti le esigenze cautelari sul rilievo che, indipendentemente dall'ultimazione o meno dell'opera abusiva, gli effetti lesivi dell'equilibrio urbanistico deriverebbero comunque dall'utilizzo della costruzione.

Quest'argomentazione - rileva il ricorrente - non si attaglia al caso di specie, trattandosi di un rudere che non solo non è opera ultimata, ma che è chiaramente inutilizzabile.

3. Con memoria depositata il Procuratore generale ha richiesto il rigetto del ricorso e, con successiva memoria di replica, i difensori del ricorrente hanno insistito per il suo accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per difetto d'interesse.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la regola generale di cui all'art. 568, comma quarto, cod. proc. pen., va interpretata nel senso che per proporre ricorso il soggetto legittimato deve essere portatore di un interesse concreto ed attuale, che deve persistere fino al momento della decisione e che va apprezzato con riferimento all'idoneità dell'esito finale del giudizio ad eliminare la situazione giuridica denunciata come illegittima o pregiudizievole per la parte (Sez. 2, n. 4974 del 17/01/2017, D'Aversa, Rv. 268990; Sez.

U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta e a., Rv. 208165), ciò che nella specie in alcun modo può apprezzarsi con riguardo alla doglianza sulla mancanza di motivazione rispetto alla legittimazione del ricorrente ad ottenere il dissequestro del bene.

Come quest'ultimo sostanzialmente riconosce, il fatto che il Tribunale abbia esaminato l'appello nel merito consente infatti di affermare come ne abbia implicitamente ritenuto la legittimazione ad impugnare, così disattendendo l'eccezione che sul punto era stata proposta dal pubblico ministero.

Non essendovi dunque stato alcun pregiudizio concreto, suscettibile di essere sul punto eliminato dall'annullamento della decisione impugnata, il primo motivo di ricorso è inammissibile (cfr. Sez. 3, n. 30547 del 06/03/2019, Chiocchio, Rv. 276274).

2. Il secondo motivo di ricorso è invece fondato, con assorbimento del terzo, sussistendo la lamentata violazione di legge per difetto di motivazione rispetto alle doglianze proposte con l'impugnazione di merito. 3 q

2.1. Con l'appello cautelare, infatti, per quanto qui interessa, l'appellante: rappresentava (pag. 1) che, in via subordinata, limitatamente al manufatto di cui al punto 4) dell'ordinanza applicativa di misura reale, era stata avanzata al g.i.p. richiesta di "dissequestro, sempre in via definitiva, per effettuarne la completa demolizione", specificandosi che "con tale richiesta era precisato che il dissequestro invocato non poteva intendersi temporaneo, in quanto a seguito dell'abbattimento non sarebbe residuato alcunché da sottoporre a vincolo cautelare"; precisava (pag. 9) che era stato rilasciato il permesso di costruire n. 9/2021, che prevedeva la demolizione, in compensazione, (anche) del rudere oggetto della richiesta e che l'istanza di dissequestro era appunto volta a porre in essere la condizione prevista dal titolo edilizio; ribadiva (pagg. 10 ss.) che la richiesta di dissequestro definitivo era finalizzata alla demolizione del manufatto in relazione al quale erano state contestate le opere abusive, anche al fine di poter fruire della causa di non punibilità di cui all'art. 181, comma 1 quinquies d.lgs. 42/2004, ciò che farebbe ritenere cessate le esigenze cautelari.

Su queste specifiche doglianze l'ordinanza impugnata non reca tuttavia risposta, limitandosi alla laconica citazione di una massima, tratta da decisione di legittimità, che nega la competenza del tribunale del riesame a conoscere di questioni relative al dissequestro temporaneo di un bene finalizzato alla demolizione delle opere abusive e al ripristino dello stato dei luoghi.

2.2. Pur essendo detto principio condivisibile, venendo in tal caso in rilievo un problema di natura esecutiva da trattarsi con le forme dell'incidente d'esecuzione (da ultimo, Sez. 3, n. 39275 del 12/06/2018, Cacciapuoti, Rv. 2737539), nel caso di specie l'appellante aveva tuttavia chiarito che non si trattava di una richiesta di dissequestro temporaneo, ma, invece, definitivo, argomentando le ragioni che inducevano a ritenere superate le esigenze cautelari a suo tempo ravvisate.

Come accennato, dette ragioni erano conseguenti ad un fatto nuovo, successivo all'adozione della misura cautelare reale, costituito da un permesso di costruire rilasciato in sanatoria per il mantenimento di un locale lavanderia/stenditoio, realizzato in assenza di titolo quale ampliamento di un preesistente locale tecnico, subordinato alla demolizione, per compensazione di volumetria, oltre che di una cisterna, anche del rudere oggetto degli interventi abusivi che integravano gli estremi (in questa sede non contestati) del fumus dei reati urbanistico e paesaggistici che avevano giustificato il sequestro.

La richiesta di quel titolo e la volontà di realizzarne le condizioni con integrale demolizione del manufatto - come da cronoprogramma sottoposto all'attenzione del Tribunale - avrebbero, secondo 4 q il ricorrente, escluso in radice le ravvisate esigenze cautelari, così integrando il quid novi idoneo a giustificare la revoca della misura (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 45826 del 27/10/2021, D'Ippolito, Rv. 282292).

Trattandosi, secondo la prospettazione dell'appellante, della revoca definitiva della misura, il Tribunale avrebbe pertanto dovuto esaminarne la eventuale fondatezza, con pienezza di poteri valutativi, anche quanto al superamento delle esigenze cautelari a suo tempo ravvisate ed alla legittimità del provvedimento di sanatoria invocato come fatto nuovo, atteso che l'esposizione del motivo di ricorso sembra far riferimento ad una sanatoria c.d. condizionata, la cui validità è sempre stata esclusa dalla giurisprudenza di questa Corte alla luce della necessaria verifica del requisito della c.d. doppia conformità (cfr. Sez. 3, n. 28666 del 07/07/2020, Murra, Rv. 280281; Sez. 3, n. 51013 del 05/11/2015, Carratù e a., Rv. 266034).

Il mero richiamo al principio che attribuisce al giudice del merito la competenza a decidere sul dissequestro temporaneo non è dunque pertinente rispetto al devolutum e costituisce motivazione apparente rispetto alle doglianze proposte con il gravame.

Ed invero, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la motivazione è soltanto apparente, ciò che integra gli estremi della violazione di legge di cui all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. deducibile anche nel ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari reali, quando si tratti di un vizio tanto radicale da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza che consentano di rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli e a., Rv. 269656; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, Faiella, Rv. 269296; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893), come pure quando sia fondata su argomentazioni che non risultano ancorate alle peculiarità del caso concreto (Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, Giovannini, Rv. 260314).

3. L'ordinanza impugnata va conseguentemente annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli quale giudice dell'impugnazione cautelare.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA] di Casola, in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 10 marzo 2023, il Tribunale di Napoli ha rigettato l'appello cautelare proposto da [OSCURATO:PERSONA]Amato avverso l'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari dello stesso tribunale aveva respinto l'istanza di revoca del sequestro preventivo di un immobile oggetto di interventi abusivi in relazione ai quali erano stati ipotizzati i reati di cui agli artt. 44, comma 1, lett. c), e 95 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, 181 d.lgs. 30 aprile 2004, n. 42, 734 cod. pen. 2. Avverso l'ordinanza, a mezzo dei difensori fiduciari, [OSCURATO:PERSONA]Amato ha proposto ricorso per cassazione lamentando, con tre distinti motivi, la violazione degli artt. 321, 322, 322 bis cod. proc. pen. e la mancanza o apparenza della motivazione. 2.1. Con il primo, con cui si eccepisce anche la violazione degli artt. 21 quinquies e nonies I. n. 241 del 1990, si lamenta la mancanza di motivazione con riguardo alla legittimazione dell'istante a richiedere il dissequestro del manufatto, legittimazione contestata dal pubblico ministero sul rilievo che, in difetto di ottemperanza all'ingiunzione a demolire adottata in via amministrativa, il bene sarebbe stato ex lege acquisito al patrimonio comunale. Allega il ricorrente che, forse implicitamente ritenendo superata la questione posta dal pubblico ministero, il Tribunale non aveva reso sul punto alcuna motivazione e argomenta come la propria legittimazione debba riconoscersi per plurime ragioni: era intervenuta la revoca dell'ingiunzione a demolire prima che il provvedimento avesse prodotto effetti; difatti, essendo stata l'ingiunzione adottata quando il bene già era stato sequestrato, l'istante non avrebbe potuto ottemperarvi sicché non si sarebbe mai perfezionata la fattispecie acquisitiva; in ogni caso, questa presupporrebbe il formale accertamento dell'inottemperanza ed un provvedimento amministrativo dichiarativo di acquisizione del bene che mai erano intervenuti. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta che il Tribunale aveva equivocato la domanda avanzata, che era di dissequestro per sopravvenuta carenza delle esigenze cautelari e non già di dissequestro "temporaneo" per eseguire l'abbattimento del manufatto, come invece ritenuto, con conseguente illegittima conclusione circa l'improponibilità della domanda in sede cautelare per essere, questa, di competenza del giudice del merito. Si allega che l'istanza di dissequestro si fondava sia sull'intervenuto decorso del termine prescrizionale degli ipotizzati reati, sia sulla volontà di abbattere il manufatto, anche per avvantaggiarsi della causa di non punibilità di cui all'art. 181, comma 1-quinquies, d.lgs. 42/2004, in esecuzione di un progetto approvato con provvedimento di sanatoria di altro manufatto abusivo che prevedeva la demolizione, per compensazione, della 2 i preesistente volumetria del comodo rurale sul quale erano intervenute le opere abusive. Il rilascio di questo provvedimento - si precisa - costituiva il novum che faceva venir meno le esigenze cautelari originariamente individuate. 2.3. Con il terzo motivo si censura l'apparenza della motivazione con cui il provvedimento impugnato ha giudicato ancora sussistenti le esigenze cautelari sul rilievo che, indipendentemente dall'ultimazione o meno dell'opera abusiva, gli effetti lesivi dell'equilibrio urbanistico deriverebbero comunque dall'utilizzo della costruzione. Quest'argomentazione - rileva il ricorrente - non si attaglia al caso di specie, trattandosi di un rudere che non solo non è opera ultimata, ma che è chiaramente inutilizzabile. 3. Con memoria depositata il Procuratore generale ha richiesto il rigetto del ricorso e, con successiva memoria di replica, i difensori del ricorrente hanno insistito per il suo accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per difetto d'interesse. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la regola generale di cui all'art. 568, comma quarto, cod. proc. pen., va interpretata nel senso che per proporre ricorso il soggetto legittimato deve essere portatore di un interesse concreto ed attuale, che deve persistere fino al momento della decisione e che va apprezzato con riferimento all'idoneità dell'esito finale del giudizio ad eliminare la situazione giuridica denunciata come illegittima o pregiudizievole per la parte (Sez. 2, n. 4974 del 17/01/2017, D'Aversa, Rv. 268990; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta e a., Rv. 208165), ciò che nella specie in alcun modo può apprezzarsi con riguardo alla doglianza sulla mancanza di motivazione rispetto alla legittimazione del ricorrente ad ottenere il dissequestro del bene. Come quest'ultimo sostanzialmente riconosce, il fatto che il Tribunale abbia esaminato l'appello nel merito consente infatti di affermare come ne abbia implicitamente ritenuto la legittimazione ad impugnare, così disattendendo l'eccezione che sul punto era stata proposta dal pubblico ministero. Non essendovi dunque stato alcun pregiudizio concreto, suscettibile di essere sul punto eliminato dall'annullamento della decisione impugnata, il primo motivo di ricorso è inammissibile (cfr. Sez. 3, n. 30547 del 06/03/2019, Chiocchio, Rv. 276274). 2. Il secondo motivo di ricorso è invece fondato, con assorbimento del terzo, sussistendo la lamentata violazione di legge per difetto di motivazione rispetto alle doglianze proposte con l'impugnazione di merito. 3 q 2.1. Con l'appello cautelare, infatti, per quanto qui interessa, l'appellante: rappresentava (pag. 1) che, in via subordinata, limitatamente al manufatto di cui al punto 4) dell'ordinanza applicativa di misura reale, era stata avanzata al g.i.p. richiesta di "dissequestro, sempre in via definitiva, per effettuarne la completa demolizione", specificandosi che "con tale richiesta era precisato che il dissequestro invocato non poteva intendersi temporaneo, in quanto a seguito dell'abbattimento non sarebbe residuato alcunché da sottoporre a vincolo cautelare"; precisava (pag. 9) che era stato rilasciato il permesso di costruire n. 9/2021, che prevedeva la demolizione, in compensazione, (anche) del rudere oggetto della richiesta e che l'istanza di dissequestro era appunto volta a porre in essere la condizione prevista dal titolo edilizio; ribadiva (pagg. 10 ss.) che la richiesta di dissequestro definitivo era finalizzata alla demolizione del manufatto in relazione al quale erano state contestate le opere abusive, anche al fine di poter fruire della causa di non punibilità di cui all'art. 181, comma 1 quinquies d.lgs. 42/2004, ciò che farebbe ritenere cessate le esigenze cautelari. Su queste specifiche doglianze l'ordinanza impugnata non reca tuttavia risposta, limitandosi alla laconica citazione di una massima, tratta da decisione di legittimità, che nega la competenza del tribunale del riesame a conoscere di questioni relative al dissequestro temporaneo di un bene finalizzato alla demolizione delle opere abusive e al ripristino dello stato dei luoghi. 2.2. Pur essendo detto principio condivisibile, venendo in tal caso in rilievo un problema di natura esecutiva da trattarsi con le forme dell'incidente d'esecuzione (da ultimo, Sez. 3, n. 39275 del 12/06/2018, Cacciapuoti, Rv. 2737539), nel caso di specie l'appellante aveva tuttavia chiarito che non si trattava di una richiesta di dissequestro temporaneo, ma, invece, definitivo, argomentando le ragioni che inducevano a ritenere superate le esigenze cautelari a suo tempo ravvisate. Come accennato, dette ragioni erano conseguenti ad un fatto nuovo, successivo all'adozione della misura cautelare reale, costituito da un permesso di costruire rilasciato in sanatoria per il mantenimento di un locale lavanderia/stenditoio, realizzato in assenza di titolo quale ampliamento di un preesistente locale tecnico, subordinato alla demolizione, per compensazione di volumetria, oltre che di una cisterna, anche del rudere oggetto degli interventi abusivi che integravano gli estremi (in questa sede non contestati) del fumus dei reati urbanistico e paesaggistici che avevano giustificato il sequestro. La richiesta di quel titolo e la volontà di realizzarne le condizioni con integrale demolizione del manufatto - come da cronoprogramma sottoposto all'attenzione del Tribunale - avrebbero, secondo 4 q il ricorrente, escluso in radice le ravvisate esigenze cautelari, così integrando il quid novi idoneo a giustificare la revoca della misura (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 45826 del 27/10/2021, D'Ippolito, Rv. 282292). Trattandosi, secondo la prospettazione dell'appellante, della revoca definitiva della misura, il Tribunale avrebbe pertanto dovuto esaminarne la eventuale fondatezza, con pienezza di poteri valutativi, anche quanto al superamento delle esigenze cautelari a suo tempo ravvisate ed alla legittimità del provvedimento di sanatoria invocato come fatto nuovo, atteso che l'esposizione del motivo di ricorso sembra far riferimento ad una sanatoria c.d. condizionata, la cui validità è sempre stata esclusa dalla giurisprudenza di questa Corte alla luce della necessaria verifica del requisito della c.d. doppia conformità (cfr. Sez. 3, n. 28666 del 07/07/2020, Murra, Rv. 280281; Sez. 3, n. 51013 del 05/11/2015, Carratù e a., Rv. 266034). Il mero richiamo al principio che attribuisce al giudice del merito la competenza a decidere sul dissequestro temporaneo non è dunque pertinente rispetto al devolutum e costituisce motivazione apparente rispetto alle doglianze proposte con il gravame. Ed invero, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la motivazione è soltanto apparente, ciò che integra gli estremi della violazione di legge di cui all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. deducibile anche nel ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari reali, quando si tratti di un vizio tanto radicale da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza che consentano di rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli e a., Rv. 269656; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, Faiella, Rv. 269296; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893), come pure quando sia fondata su argomentazioni che non risultano ancorate alle peculiarità del caso concreto (Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, Giovannini, Rv. 260314). 3. L'ordinanza impugnata va conseguentemente annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli quale giudice dell'impugnazione cautelare. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e
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