CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30092/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2021 della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'appello di Torino, con sentenza in data 8/07/2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Alessandria del 26/09/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], di condanna per i reati di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. (capo 3), 494 cod. pen. (capo 5), 55, comma 9, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (capi 7, 8 e 9) e 476 e 482 cod. pen. (capo 10). Considerato che il primo motivo (entrambi i motivi sono illustrati da una memoria), con il quale si contesta l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli elementi costitutivi dei reati di cui agli artt. 476, 477 e 482 cod. pen. (capi 3 e 10), è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 15470 del 12/01/2018, Armeni, Rv. 272681-01; Sez. 5, n. 47029 del 22/09/2011, Auriemma, Rv. 251447-01; Sez. 5, n. 3760 del 09/12/1987, dep. 1988, Scansani, Rv. 177954-01; Sez. 5, n. 1749 del 14/11/1969, dep. 1970, Coppola, Rv. 114001-01). Ritenuto che il secondo motivo inerente al reato di indebito utilizzo di carte di credito (capi 7, 8 e 9) è manifestamente infondato in quanto, dalla lettura del provvedimento impugnato, i vizi motivazionali sono smentiti da argomentazione connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatori (Si vedano, in particolare, le pagg. 5 e 10 della sentenza impugnata, dove il giudice del merito ampiamente motiva sulla responsabilità). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos