CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 14532/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
R WECUPTWO C.15. ex ari k3 co. 1 guisa Drr: 111'02 ORDINANZA R Q. o NI sul ricorso 20035-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 268, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che le rappresenta e difende;- controricorrenti - 21- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], - ricorrenti incidentali - avverso la sentenza n. 551/2016 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 21/04/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; 15. R.G. 20035/2016 [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel 1977 Maria e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], vedova Polimeni, premettendo di essere rispettivamente proprietarie e usufruttuaria di un terreno, convenivano in giudizio [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che il convenuto fosse condannato al pagamento del prezzo dei materiali illegittimamente estratti e asportati dal terreno e obbligato a demolire le costruzioni abusivamente realizzate sul medesimo, oltre al risarcimento del danno. Il convenuto si costituiva, deducendo di essere possessore del terreno, consegnatogli da suo padre [OSCURATO:PERSONA] che chiamava in causa. Si costituiva [OSCURATO:PERSONA], eccependo l'intervenuto acquisto per usucapione del terreno. Con sentenza n. 869/2009 il Tribunale di Cosenza condannava il convenuto [OSCURATO:PERSONA] al ripristino dei luoghi, con immediato rilascio del fondo. 2. Avverso detta sentenza proponeva appello [OSCURATO:PERSONA], chiedendo la totale riforma della medesima. Le originarie attrici proponevano appello incidentale in relazione all'omessa pronuncia sulla domanda di condanna al risarcimento del danno. Alla prima udienza si costituivano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (quali eredi del padre [OSCURATO:PERSONA]), esponendo di essere possessori dal 1979 di una parte del terreno e chiedendo in via preliminare la rimessione della causa al primo giudice. La Corte d'appello di Catanzaro - con la sentenza 21 aprile 2016, n. 551 - ha rigettato l'appello principale, l'appello incidentale e le domande proposte con l'atto di intervento, confermando la sentenza impugnata. 3. Avverso la pronuncia ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] con atto notificato il 5 settembre 2016, cui resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con atto notificato il 6 settembre 2016, cui resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Memoria è stata depositata dalle controricorrenti. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - che va qualificato come principale, essendo stato proposto per primo - è articolato in quattro motivi. 1) I primi due motivi sono strettamente connessi e vanno pertanto congiuntamente esaminati: a) il primo motivo denuncia "violazione e falsa applicazione degli artt. 36 c.p.c., 2697 c.c., 116 c.p.c. in ordine alla valutazione e decisione sull'eccezione di usucapione del ricorrente, al relativo onere probatorio e alla mancata valutazione delle prove poste a sostegno della eccezione; omesso esame dell'interrogatorio formale e della documentazione prodotta all'udienza"; b) il secondo motivo contesta "violazione e falsa applicazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c. in ordine alla formazione di un diverso giudicato sulla eccezione di usucapione proposta". I motivi non possono essere accolti. La Corte d'appello - nel rigettare il primo motivo di gravame che denunciava l'omessa valutazione da parte del primo giudice dell'eccezione riconvenzionale di usucapione del ricorrente, in quanto il primo giudice non avrebbe accolto l'eccezione, erroneamente ritenendo che fosse stato chiesto il riconoscimento dell'intervenuto acquisto per usucapione e non semplicemente eccepito l'usucapione - ha correttamente rilevato che la proposizione dell'eccezione non esime chi la propone dal dimostrare la sussistenza dei fatti posti alla sua base e che dalla disamina degli atti di primo grado non risultava assolto tale onere probatorio. Al riguardo il ricorrente si limita a riproporre la distinzione tra domanda ed eccezione e a contestare la valutazione delle prove operata dal giudice di primo grado e confermata da quello di appello.La Corte, poi, ha correttamente affermato che non solo l'eccezione non era stata provata, ma che era da qualificarsi inammissibile alla luce della pronuncia del Tribunale di Cosenza n. 3185/2018, che aveva respinto con statuizione passata in cosa giudicata la domanda proposta dal ricorrente nei confronti delle originarie attrici di accertamento dell'acquisto della proprietà del bene per usucapione. In proposito il ricorrente contesta l'efficacia di giudicato della sentenza n. 3185/2018, in quanto il petitum della causa pregiudicante sarebbe diverso da quello della presente causa, ove le originarie attrici avevano chiesto la condanna al pagamento del prezzo di materiali illegittimamente estratti ed asportati e la demolizione delle costruzioni abusivamente realizzate e l'accertamento dell'acquisto per usucapione della proprietà era stata oggetto di una semplice eccezione. In tal modo il ricorrente non considera che proprio sulla questione dell'acquisto per usucapione del bene era sceso il giudicato, a seguito del rigetto della relativa domanda, nel processo chiuso con la sentenza n. 3185/2008, così che la questione era preclusa nel processo in esame. 2) Il terzo motivo fa valere "violazione e falsa applicazione dell'art.936 c.c." in ordine alla valutazione dell'eccezione di decadenza e inammissibilità del ricorrente in relazione alla richiesta di rimozione delle opere avanzata da parte resistente. Il motivo è fondato. La Corte d'appello, con ragionamento non lineare, anzitutto afferma che l'eccezione di decorso del termine semestrale è eccezione che deve essere proposta dall'interessato e non può essere rilevata d'ufficio dal giudice e che tale eccezione non è stata formulata dal ricorrente, per poi rilevare che tale eccezione è stata proposta in appello e che si trattava di eccezione proponibile secondo la formulazione dell'art. 345 c.p.c. ratione temporis applicabile; il giudice d'appello ha poi ritenuto l'eccezione infondata in quanto non provata dal ricorrente. In tal modo la Corte d'appello ha addossato al ricorrente la prova del decorso di un termine superiore ai sei mesi dalla notizia dell'incorporazione delle opere nel terreno delle controparti, non rispettando così il principio per cui una volta eccepita la decadenza è onere della controparte provare il rispetto del termine stabilito (vedere, per un'applicazione del principio in materia di denuncia dei vizi della cosa venduta, Cass. n. 24348/2019). 4) Il quarto motivo contesta violazione e falsa applicazione dell'art.166 c.p.c. in ordine alla valutazione delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio: la Corte d'appello ha confermato la decisione di primo grado aderendo completamente a quanto sostenuto dal consulente tecnico d'ufficio, senza fare riferimento alle ulteriori prove raccolte in corso di causa (interrogatorio formale e prove testimoniali). Il motivo non può essere accolto in quanto contesta la valutazione delle prove operata dal giudice di primo grado e confermata da quello d'appello, valutazione che spetta al giudice di merito e che è insindacabile da parte di questa Corte di legittimità (ex multis, cfr. Cass. 4543/2019). II. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che va qualificato come incidentale, essendo stato proposto per secondo - è articolato in due motivi. 1) Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 102 e 354 c.p.c. in ordine alla valutazione della richiesta di rimessione al giudice di primo grado, ricorrendo un'ipotesi di litisconsorzio necessario. Il motivo non può essere accolto. I ricorrenti sono intervenuti nel giudizio di appello deducendo di essere divenuti proprietari di parte del terreno oggetto di causa a seguito del possesso continuo, pacifico e pubblico da oltre trent'anni e di avere realizzato sul medesimo delle costruzioni. In tal modo i ricorrenti hanno fatto valere, in relazione a parte del terreno, un diritto autonomo e incompatibile rispetto a quello fatto valere dalle attrici e dal convenuto, diritto autonomo e incompatibile che ha reso ammissibile il loro intervento nel giudizio di secondo grado. Ai sensi dell'art. 344 c.p.c. nel giudizio d'appello è infatti ammesso l'intervento dei terzi che potrebbero proporre opposizione a norma dell'art. 304 c.p.c., ossia dei terzi i cui diritti sono pregiudicati dalla sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva pronunciata tra altre persone. Il terzo che vanta un diritto autonomo e incompatibile non è però, a differenza di quanto sostengono i ricorrenti, litisconsorte necessario pretermesso, essendo il suo diritto appunto autonomo rispetto a quello oggetto del processo di cui non è stato parte. All'intervento del terzo in appello non consegue pertanto la rimessione della causa in primo grado (rimessione d'altro canto prevista unicamente nelle ipotesi tassative di cui all'art. 354 c.p.c.), ma - ove al terzo sia riconosciuta la titolarità di un diritto che sia stato pregiudicato dalla pronuncia impugnata - l'annullamento della medesima sentenza. La Corte d'appello ha pertanto correttamente dichiarato ammissibile l'intervento dei ricorrenti e ha ritenuto inammissibile l'istanza di rimessione della causa al primo giudice, non trattandosi appunto di litisconsorzio necessario; ha poi rigettato la domanda di accertamento dell'acquisto della proprietà di parte del fondo ritenendo mancante la prova del possesso. 2) Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1140, 1158 c.c. e 115 c.p.c. in ordine alla domanda di accertamento della intervenuta usucapione in virtù di possesso ultraventennale: contrariamente a quanto affermato dalla Corte d'appello i ricorrenti hanno provato, con le difese e la produzione documentale, il possesso ultraventennale. Il motivo non può essere accolto. La Corte d'appello ha correttamente sottolineato che chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve provare di avere posseduto il bene continuamente, ininterrottamente, pacificamente e pubblicamente per oltre un ventennio, con l'animo di godere della cosa come propria. Al riguardo la Corte ha affermato l'insufficienza, in assenza di ulteriore attività istruttoria di cui è mancata la richiesta, della sola produzione documentale contenuta nel fascicolo di parte, con valutazione che spettava al giudice di merito e che è insindacabile - come si è già sopra sottolineato - da parte di questa Corte di legittimità. Il ricorso incidentale va quindi rigettato. III. La sentenza impugnata va cassata in relazione al terzo motivo del ricorso principale e la causa va rinviata alla Corte d'appello di Catanzaro, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio per quanto riguarda i rapporti tra il ricorrente principale e le controricorrenti. Per quanto concerne i rapporti tra le controricorrenti e i ricorrenti incidentali le spese seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso principale, respinti gli altri motivi e il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnatkr condanna i ricorrenti incidentali in solido al pagamento in favore delle controricorrenti delle spese del giudizio che liquida in euro 5.500, di cui 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella adunanza camerale