CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09070/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Caltanissetta ne ha confermato la condanna per i reati aggravati di lesioni personali lievissime e violazione di domicilio; 2. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si denuncia violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla idoneità del compendio probatorio a fondare la dichiarazione di responsabilità dell'imputato, è inammissibile, in quanto eminentemente versato in fatto nonché reiterativo di doglianze già avanzate in sede di appello ed ivi congruamente disattese, specie avendo i giudici del gravame dato atto, con motivazione esente da vizi logico-argomentativi, non solo della coerenza delle esposizioni della vicenda per come prospettate dalle persone offese ma anche della presenza di plurimi riscontri esterni a tale racconto; 3. Ritenuto che il secondo motivo, con cui si eccepisce violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e all'eccessività della pena irrogata, è inammissibile perché estremamente generico ed è manifestamente infondato, in quanto, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, se per l'applicazione delle circostanze ex art. 62 bis c.p. è sufficiente il riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (in questo senso, si veda pag. 3 della sentenza impugnata), per quanto attiene alla graduazione della pena, va rilevato che essa rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; nella specie, l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti tra cui la gravità delle condotte (si veda, in particolare pag. 4 della sentenza impugnata); 3.1. letta, infine, la memoria della parte civile costituita ammessa al gratuito patrocinìo, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali nella misura di euro 1400, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dell'Erario; 4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende e che deve essere disposta, altresì, la condanna del ricorrente anche alla rifusione delle spese sostenute nel giudizio dalla parte civile ammessa al gratuito patrocinio, nella misura che sarà IDA, liquidata dalla Corte di Appello di Caltanissetta con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 D.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di Appello di Caltanissetta con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 D.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore