Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 gennaio 1996

Cassazione n. 33366/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a [OSCURATO:PERSONA] il 23/01/1996 avverso la sentenza del 04/12/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Napoli ha confermato la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine ai delitti a lui ascritti; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo, che involge l'omessa assoluzione dell'imputato ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo, che contesta il giudizio di comparazione fra opposte circostanze, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931).

Nel caso di specie, le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito sono incensurabili a fronte delle indicazioni dei motivi posti a base della decisione; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M-2- CA c-E Sezione VII 1 1 SE 2026 L'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],1 L'irte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a [OSCURATO:PERSONA] il 23/01/1996 avverso la sentenza del 04/12/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Napoli ha confermato la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine ai delitti a lui ascritti; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo, che involge l'omessa assoluzione dell'imputato ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo, che contesta il giudizio di comparazione fra opposte circostanze, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Nel caso di specie, le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito sono incensurabili a fronte delle indicazioni dei motivi posti a base della decisione; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M-2- CA c-E Sezione VII 1 1 SE 2026 L'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],1 L'irte
Sentenza Cassazione n. 33366/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris