CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 marzo 2026
Cassazione n. 07205/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 21022/2017 R.G. proposto da:Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui uffici è elettivamente domiciliata in Roma, alla via deiPortoghesi n. 12;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato edifeso, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv.Numero registro generale 21022/2017Numero sezionale 527/2026Numero di raccolta generale 7205/2026Data pubblicazione 25/03/2026Pasquale Giardino, elettivamente domiciliato in Roma alla via Ulpianon. 29;– controricorrente –avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] n.1093/2/2017, depositata in cancelleria il 10/2/2017;Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. AngeloNapolitano nella camera di consiglio del 20 gennaio 2026;L’Agenzia delle Entrate emise, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], unavviso di accertamento con il quale rettificò il reddito d’impresarecuperando le somme che apparivano finanziamenti ai soci, ma che inrealtà risultavano essere compensi corrisposti agli amministratori, pereuro 97.000.Nei confronti della società si procedette al recupero della ritenutad’acconto del 20%, pari ad euro 19.400.La società, ricevuto l’avviso di accertamento, propose e concluse unaccertamento con adesione.Conseguentemente, [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi, anche “l’odiernocontribuente”) ricevette, in data 1/10/2013, la notificazione dell’avvisodi accertamento con il quale si recuperò a tassazione la somma di euro48.500, pari al 50% della somma contestata alla società.L’ufficio, in sede di accertamento, non detrasse la quota di ritenutarecuperata dalla società pari ad euro 9.700.Anche tale accertamento fu oggetto di definizione ex art. 15, comma 2bis, del d.lgs. n. 218/97.Il contribuente, rilevata l’omessa detrazione delle operate ritenute,propose istanza di rimborso e, al maturare del silenzio-rifiuto, haproposto ricorso chiedendo la ripetizione dell’asserito indebito.r.g. n. 21022/2017 a.c. 20/1/2026 2Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 21022/2017Numero sezionale 527/2026Numero di raccolta generale 7205/2026Data pubblicazione 25/03/2026La C.T.P. di Avellino accolse il ricorso, riconoscendo il diritto delcontribuente al recupero delle imposte versate per suo conto dalsostituto d’imposta.Su appello dell’ufficio, la C.T.R. territoriale respinse il ricorso, ritenendoche, nonostante la definitività dell’avviso di accertamento notificato alcontribuente, quest’ultimo non potesse subire un prelievo fiscaleulteriore rispetto a quello previsto dalla legge.Avverso la sentenza d’appello, l’Agenzia delle Entrate propone ricorsoper cassazione, affidato a tre motiviIl contribuente si difende con controricorso, ulteriormente illustrato dauna memoria difensiva depositata ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c.Ragioni della decisione1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsaapplicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4c.p.c.”, l’Agenzia ricorrente censura la sentenza impugnata nella partein cui afferma che “il divieto di arricchirsi indebitamente in danno dialtri (il quale costituisce un principio generale dell’ordinamento,compreso quello tributario, e pure a prescindere dall’esistenza in essodi una norma specifica come quella dell’art. 2033 del codice di dirittocomune) determina in capo all’ufficio finanziario un obbligo direstituzione a favore del richiedente”. Deduce l’Agenzia che talestatuizione violerebbe il principio della corrispondenza tra il chiesto e ilpronunciato e che la sentenza sarebbe nulla in quanto il contribuentenon avrebbe mai dedotto la spettanza del rimborso ai sensi dell’art.2033 c.c.1.1. Il motivo è inammissibile.Esso non si confronta con la sentenza impugnata, che ha fondatol’accoglimento della domanda di rimborso sulla eccessività del prelievofiscale operato senza decurtare la ritenuta d’acconto recuperata neiconfronti della società.r.g. n. 21022/2017 a.c. 20/1/2026 3Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 21022/2017Numero sezionale 527/2026Numero di raccolta generale 7205/2026Data pubblicazione 25/03/2026Il richiamo, nella sentenza impugnata, dell’art. 2033 c.c. è stato fattosolo per argomentare l’esistenza, anche nell’ordinamento tributario,del divieto di locupletazione a danno del contribuente, sicché la censurafondata sull’affermazione che l’istanza di rimborso non facevariferimento all’art. 2033 c.c. è del tutto fuori centro.2. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsaapplicazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 218/97 in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c.”, l’Agenzia delle Entrate censura la sentenzaimpugnata perché essa non avrebbe tenuto conto che il contribuenteaveva provveduto a definire con adesione la controversia sull’avviso diaccertamento, pagando quanto dovuto ai sensi del d.lgs. n. 218 del1997, con la conseguenza che, una volta concluso il procedimento diaccertamento con adesione, le sue risultanze non sono più integrabilio modificabili da parte dell’ufficio, né impugnabili da parte delcontribuente.3. Con il terzo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsaapplicazione dell’art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, l’Agenzia ricorrente censura la sentenzaimpugnata deducendo che il contribuente ha ricevuto la notificadell’avviso di accertamento e che, avendo provveduto al pagamento,non ha proposto impugnazione, con la conseguenza che l’attoimpositivo è divenuto definitivo con conseguente inammissibilità delricorso avente ad oggetto l’istanza di rimborso. In particolare, ilcontribuente avrebbe dovuto impugnare l’atto impositivo ovvero, in viaamministrativa, sollecitarne la rettifica.Non avendolo fatto, l’atto impositivo è divenuto intangibile.3.1. Il secondo e il terzo motivo di ricorso, che per ragioni diconnessione possono essere trattati e decisi congiuntamente, sonofondati.r.g. n. 21022/2017 a.c. 20/1/2026 4Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 21022/2017Numero sezionale 527/2026Numero di raccolta generale 7205/2026Data pubblicazione 25/03/2026Questa Corte ha affermato che la sottoscrizione dell'atto diaccertamento con adesione, ex d.lgs. n. 218 del 1997, preclude alcontribuente la facoltà di impugnare l'originario atto impositivo, poichéuna tale impugnazione implicherebbe la revoca unilaterale dell'atto diadesione, che non è consentita dall'ordinamento, in quanto l'attopredetto è destinato a regolare definitivamente il rapporto d'impostatra l'amministrazione e il contribuente, salvo che quest'ultimo non versinei termini l'importo dovuto, ritornando così il rapporto ad essereregolato solo dall'atto impositivo originario (Cass., Sez. 5 - , Ordinanzan. 26618 del 14/10/2024, Rv. 672702 - 01).Più in generale, in tema di contenzioso tributario, ove il contribuenteabbia aderito alla definizione dell'accertamento con adesione ex artt. 2e ss. d.lgs. n. 218 del 1997, la preclusione del diritto al rimborso dellesomme versate a tale titolo è questione di ordine pubblico, rilevabiled'ufficio dal giudice, in ogni stato e grado del processo, senza cheoccorra una specifica deduzione della parte interessata a farla valere(Cass., Sez. 5-, Sentenza n. 35879 del 22/12/2023, Rv. 669937 – 01;Cass., Sez. 5-, Sentenza n. 23224 del 25/07/2022, Rv. 665487 - 01).Ne consegue che nel caso di specie, una volta concluso il procedimentodi accertamento con adesione, il contribuente non può rimettere indiscussione il rapporto d’imposta con una richiesta di rimborso diquanto eventualmente versato in eccesso tenuto conto del prelievofiscale operato nei confronti della società.Inoltre, coglie nel segno l’Agenzia quando deduce che, una voltascaduto il termine per impugnare l’atto impositivo, esso si consolida,tanto che, se non viene esercitato il potere di autotutela o se questopotere non viene vittoriosamente sollecitato, una successiva domandadi rimborso sarebbe inammissibile in quanto preclusa proprio dalladefinitività del detto atto.r.g. n. 21022/2017 a.c. 20/1/2026 5Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 21022/2017Numero sezionale 527/2026Numero di raccolta generale 7205/2026Data pubblicazione 25/03/2026Orbene, il contribuente non poteva chiedere il rimborso di unversamento effettuato a titolo di imposta, in quanto l’atto impositivoera divenuto definitivo e non era stato rimosso in autotutela.4. In conclusione, il ricorso è accolto in relazione al secondo e al terzomotivo di ricorso, mentre il primo motivo è inammissibile.La sentenza impugnata è cassata e, non essendovi bisogno di ulterioriaccertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con ilrigetto del ricorso introduttivo di primo grado.Attesa la peculiarità della fattispecie, sussistono giusti motivi percompensare tra le parti le spese dei giudizi di merito.Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e sonoliquidate in dispositivo.Numero registro generale 21022/2017Numero sezionale 527/2026Numero di raccolta generale 7205/2026Data pubblicazione 25/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAcomposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati OggettoSILENZIO-RIFIUTORoberta [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]aria [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereDaniela [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereAngelo [OSCURATO:PERSONA] Consigliere rel. est. R.G. 21022/2017Giuliano [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:DATA_NASCITA]ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 21022/2017 R.G. proposto da:Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui uffici è elettivamente domiciliata in Roma, alla via deiPortoghesi n. 12;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato edifeso, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv.Numero registro generale 21022/2017Numero sezionale 527/2026Numero di raccolta generale 7205/2026Data pubblicazione 25/03/2026Pasquale Giardino, elettivamente domiciliato in Roma alla via Ulpianon. 29;– controricorrente –avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] n.1093/2/2017, depositata in cancelleria il 10/2/2017;Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. AngeloNapolitano nella camera di consiglio del 20 gennaio 2026;L’Agenzia delle Entrate emise, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], unavviso di accertamento con il quale rettificò il reddito d’impresarecuperando le somme che apparivano finanziamenti ai soci, ma che inrealtà risultavano essere compensi corrisposti agli amministratori, pereuro 97.000.Nei confronti della società si procedette al recupero della ritenutad’acconto del 20%, pari ad euro 19.400.La società, ricevuto l’avviso di accertamento, propose e concluse unaccertamento con adesione.Conseguentemente, [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi, anche “l’odiernocontribuente”) ricevette, in data 1/10/2013, la notificazione dell’avvisodi accertamento con il quale si recuperò a tassazione la somma di euro48.500, pari al 50% della somma contestata alla società.L’ufficio, in sede di accertamento, non detrasse la quota di ritenutarecuperata dalla società pari ad euro 9.700.Anche tale accertamento fu oggetto di definizione ex art. 15, comma 2bis, del d.lgs. n. 218/97.Il contribuente, rilevata l’omessa detrazione delle operate ritenute,propose istanza di rimborso e, al maturare del silenzio-rifiuto, haproposto ricorso chiedendo la ripetizione dell’asserito indebito.r.g. n. 21022/2017 a.c. 20/1/2026 2Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 21022/2017Numero sezionale 527/2026Numero di raccolta generale 7205/2026Data pubblicazione 25/03/2026La C.T.P. di Avellino accolse il ricorso, riconoscendo il diritto delcontribuente al recupero delle imposte versate per suo conto dalsostituto d’imposta.Su appello dell’ufficio, la C.T.R. territoriale respinse il ricorso, ritenendoche, nonostante la definitività dell’avviso di accertamento notificato alcontribuente, quest’ultimo non potesse subire un prelievo fiscaleulteriore rispetto a quello previsto dalla legge.Avverso la sentenza d’appello, l’Agenzia delle Entrate propone ricorsoper cassazione, affidato a tre motiviIl contribuente si difende con controricorso, ulteriormente illustrato dauna memoria difensiva depositata ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c.Ragioni della decisione1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsaapplicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4c.p.c.”, l’Agenzia ricorrente censura la sentenza impugnata nella partein cui afferma che “il divieto di arricchirsi indebitamente in danno dialtri (il quale costituisce un principio generale dell’ordinamento,compreso quello tributario, e pure a prescindere dall’esistenza in essodi una norma specifica come quella dell’art. 2033 del codice di dirittocomune) determina in capo all’ufficio finanziario un obbligo direstituzione a favore del richiedente”. Deduce l’Agenzia che talestatuizione violerebbe il principio della corrispondenza tra il chiesto e ilpronunciato e che la sentenza sarebbe nulla in quanto il contribuentenon avrebbe mai dedotto la spettanza del rimborso ai sensi dell’art.2033 c.c.1.1. Il motivo è inammissibile.Esso non si confronta con la sentenza impugnata, che ha fondatol’accoglimento della domanda di rimborso sulla eccessività del prelievofiscale operato senza decurtare la ritenuta d’acconto recuperata neiconfronti della società.r.g. n. 21022/2017 a.c. 20/1/2026 3Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 21022/2017Numero sezionale 527/2026Numero di raccolta generale 7205/2026Data pubblicazione 25/03/2026Il richiamo, nella sentenza impugnata, dell’art. 2033 c.c. è stato fattosolo per argomentare l’esistenza, anche nell’ordinamento tributario,del divieto di locupletazione a danno del contribuente, sicché la censurafondata sull’affermazione che l’istanza di rimborso non facevariferimento all’art. 2033 c.c. è del tutto fuori centro.2. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsaapplicazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 218/97 in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c.”, l’Agenzia delle Entrate censura la sentenzaimpugnata perché essa non avrebbe tenuto conto che il contribuenteaveva provveduto a definire con adesione la controversia sull’avviso diaccertamento, pagando quanto dovuto ai sensi del d.lgs. n. 218 del1997, con la conseguenza che, una volta concluso il procedimento diaccertamento con adesione, le sue risultanze non sono più integrabilio modificabili da parte dell’ufficio, né impugnabili da parte delcontribuente.3. Con il terzo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsaapplicazione dell’art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, l’Agenzia ricorrente censura la sentenzaimpugnata deducendo che il contribuente ha ricevuto la notificadell’avviso di accertamento e che, avendo provveduto al pagamento,non ha proposto impugnazione, con la conseguenza che l’attoimpositivo è divenuto definitivo con conseguente inammissibilità delricorso avente ad oggetto l’istanza di rimborso. In particolare, ilcontribuente avrebbe dovuto impugnare l’atto impositivo ovvero, in viaamministrativa, sollecitarne la rettifica.Non avendolo fatto, l’atto impositivo è divenuto intangibile.3.1. Il secondo e il terzo motivo di ricorso, che per ragioni diconnessione possono essere trattati e decisi congiuntamente, sonofondati.r.g. n. 21022/2017 a.c. 20/1/2026 4Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 21022/2017Numero sezionale 527/2026Numero di raccolta generale 7205/2026Data pubblicazione 25/03/2026Questa Corte ha affermato che la sottoscrizione dell'atto diaccertamento con adesione, ex d.lgs. n. 218 del 1997, preclude alcontribuente la facoltà di impugnare l'originario atto impositivo, poichéuna tale impugnazione implicherebbe la revoca unilaterale dell'atto diadesione, che non è consentita dall'ordinamento, in quanto l'attopredetto è destinato a regolare definitivamente il rapporto d'impostatra l'amministrazione e il contribuente, salvo che quest'ultimo non versinei termini l'importo dovuto, ritornando così il rapporto ad essereregolato solo dall'atto impositivo originario (Cass., Sez. 5 - , Ordinanzan. 26618 del 14/10/2024, Rv. 672702 - 01).Più in generale, in tema di contenzioso tributario, ove il contribuenteabbia aderito alla definizione dell'accertamento con adesione ex artt. 2e ss. d.lgs. n. 218 del 1997, la preclusione del diritto al rimborso dellesomme versate a tale titolo è questione di ordine pubblico, rilevabiled'ufficio dal giudice, in ogni stato e grado del processo, senza cheoccorra una specifica deduzione della parte interessata a farla valere(Cass., Sez. 5-, Sentenza n. 35879 del 22/12/2023, Rv. 669937 – 01;Cass., Sez. 5-, Sentenza n. 23224 del 25/07/2022, Rv. 665487 - 01).Ne consegue che nel caso di specie, una volta concluso il procedimentodi accertamento con adesione, il contribuente non può rimettere indiscussione il rapporto d’imposta con una richiesta di rimborso diquanto eventualmente versato in eccesso tenuto conto del prelievofiscale operato nei confronti della società.Inoltre, coglie nel segno l’Agenzia quando deduce che, una voltascaduto il termine per impugnare l’atto impositivo, esso si consolida,tanto che, se non viene esercitato il potere di autotutela o se questopotere non viene vittoriosamente sollecitato, una successiva domandadi rimborso sarebbe inammissibile in quanto preclusa proprio dalladefinitività del detto atto.r.g. n. 21022/2017 a.c. 20/1/2026 5Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 21022/2017Numero sezionale 527/2026Numero di raccolta generale 7205/2026Data pubblicazione 25/03/2026Orbene, il contribuente non poteva chiedere il rimborso di unversamento effettuato a titolo di imposta, in quanto l’atto impositivoera divenuto definitivo e non era stato rimosso in autotutela.4. In conclusione, il ricorso è accolto in relazione al secondo e al terzomotivo di ricorso, mentre il primo motivo è inammissibile.La sentenza impugnata è cassata e, non essendovi bisogno di ulterioriaccertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con ilrigetto del ricorso introduttivo di primo grado.Attesa la peculiarità della fattispecie, sussistono giusti motivi percompensare tra le parti le spese dei giudizi di merito.Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e sonoliquidate in dispositivo. P.Q.MAccoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso, inammissibile il primo.Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendola causa nel merito, rigetta il ricorso di primo grado.Compensa le spese dei giudizi di merito.[OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore dell’Agenziadelle Entrate, delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano ineuro duemiladuecento per compensi, oltre alle spese prenotate adebito.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 gennaio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])r.g. n. 21022/2017 a.c. [OSCURATO:DATA_NASCITA] 6Cons. est. Angelo NapolitanoP.Q.MAccoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso, inammissibile il primo.Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendola causa nel merito, rigetta il ricorso di primo grado.Compensa le spese dei giudizi di merito.[OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore dell’Agenziadelle Entrate, delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano ineuro duemiladuecento per compensi, oltre alle spese prenotate adebito.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 gennaio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])r.g. n. 21022/2017 a.c. [OSCURATO:DATA_NASCITA] 6Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]