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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 marzo 2022

Cassazione n. 14457/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che, con riferimento al motivo con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine al delitto di resistenza a pubblico ufficiale in concorso con ignoti di cui al capo a), il ricorso risulta reiterativo di censure adeguatamente vagliate dalla Corte territoriale che ha fornito completa risposta allorché ha rilevato come la condotta del ricorrente, unitariamente considerata, fosse stata apprezzata quale dimostrazione della condivisione della guida dell'auto su cui viaggiava, motivazione che il ricorrente censura tentando si assegnare una lettura riduttiva ed alternativa delle risultanze processuali, operazione preclusa in sede di legittimità; ritenuto che versate in fatto sono le censure rivolte al trattamento sanzionatorio ed alle denegate circostanze attenuanti generiche oltre che ai negati benefici, avendo la Corte di merito fatto pertinente riferimento alla gravità della complessiva condotta violenta (messa in evidenza con lo speronamento dell'auto delle forze di polizia), oltre dalla assenza di elementi favorevolmente apprezzabili; anche ai fini della invocata sospensione condizionale è stata correttamente valorizzata l'esistenza di precedenti penali, l'assenza di occupazione e di stabile dimora, elementi che deponevano per la esclusione di una prognosi favorevole circa il futuro contegno del ricorrente; rilevato, che il ricorso, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25/03/2022.

Il Consigliere estensore Il PF"è 'dente [OSCURATO:PERSONA] D tefano DF:3n."' [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che, con riferimento al motivo con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine al delitto di resistenza a pubblico ufficiale in concorso con ignoti di cui al capo a), il ricorso risulta reiterativo di censure adeguatamente vagliate dalla Corte territoriale che ha fornito completa risposta allorché ha rilevato come la condotta del ricorrente, unitariamente considerata, fosse stata apprezzata quale dimostrazione della condivisione della guida dell'auto su cui viaggiava, motivazione che il ricorrente censura tentando si assegnare una lettura riduttiva ed alternativa delle risultanze processuali, operazione preclusa in sede di legittimità; ritenuto che versate in fatto sono le censure rivolte al trattamento sanzionatorio ed alle denegate circostanze attenuanti generiche oltre che ai negati benefici, avendo la Corte di merito fatto pertinente riferimento alla gravità della complessiva condotta violenta (messa in evidenza con lo speronamento dell'auto delle forze di polizia), oltre dalla assenza di elementi favorevolmente apprezzabili; anche ai fini della invocata sospensione condizionale è stata correttamente valorizzata l'esistenza di precedenti penali, l'assenza di occupazione e di stabile dimora, elementi che deponevano per la esclusione di una prognosi favorevole circa il futuro contegno del ricorrente; rilevato, che il ricorso, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/03/2022. Il Consigliere estensore Il PF"è 'dente [OSCURATO:PERSONA] D tefano DF:3n."' [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 14457/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris