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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18459/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla quantificazione della pena è inammissibile siccome lungi dal rappresentare un vizio di contraddittorietà (atteso che i riferimenti motivazionali richiamati non contraddicono il trattamento sanzionatorio finale alla luce degli altri passaggi, puntualmente trascurati dalla difesa, della stessa motivazione) e piuttosto contesta una scelta di merito - profilo non consentito in questa sede - rivendicando una pena ancor più mite.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla quantificazione della pena è inammissibile siccome lungi dal rappresentare un vizio di contraddittorietà (atteso che i riferimenti motivazionali richiamati non contraddicono il trattamento sanzionatorio finale alla luce degli altri passaggi, puntualmente trascurati dalla difesa, della stessa motivazione) e piuttosto contesta una scelta di merito - profilo non consentito in questa sede - rivendicando una pena ancor più mite. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 2
Sentenza Cassazione n. 18459/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris