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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 17954/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

O di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio;udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’accoglimento delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze, in sede di rinvio dellaCorte di cassazione, disposto con sentenza del 18 giugno 2024, in parziale riforma dellasentenza del Tribunale di Perugia, emessa il 29 settembre 2021, ha rideterminato la pena, inrelazione alle residue imputazioni di truffa aggravata di cui ai numeri 19, 20 e 21 del capoA), in anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 200 di multa, dichiarando inammissibile larichiesta di sostituzione della pena detentiva inflitta al ricorrente con quella del lavoro dipubblica utilità.2.

Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con unico motivo, violazione dilegge per avere la Corte di appello dichiarato inammissibile la richiesta di sostituzione dellapena detentiva con quella del lavoro di pubblica utilità.Sul punto, non si sarebbe formata alcuna preclusione processuale dipendente daiprecedenti giudizi di merito e di legittimità, in quanto la richiesta non era mai stata avanzataprima del giudizio di rinvio.Tale preclusione non era ricavabile dalla sentenza di annullamento con rinvio dispostodalla Corte di cassazione e neanche dalla sentenza con la quale la Corte di legittimità avevadichiarato inammissibile il ricorso straordinario avverso la sentenza rescindente.Di tal che, la richiesta di sostituzione della pena detentiva, avanzata alla Corte diappello di Firenze in sede di giudizio di rinvio, non avrebbe potuto ritenersi preclusa eavrebbe dovuto essere valutata e accolta.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato.1.

La sentenza di annullamento con rinvio emessa dalla Corte di cassazione il 18giugno 2024, aveva avuto ad oggetto soltanto la nuova determinazione della pena per leresidue ipotesi di truffa aggravata di cui al capo A) indicate ai numeri 19, 20 e 21.Tuttavia, con il primo motivo del ricorso ordinario, in allora proposto, era stata eccepitala nullità della sentenza di secondo grado in ordine all’omesso avviso all’imputato dellapossibilità di richiedere la sostituzione della pena detentiva, che non era stata mai avanzata.2.

La sentenza rescindente aveva ritenuto che tale motivo di ricorso restasse assorbitodalle altre statuizioni adottate dalla Corte di legittimità (cfr. fg. 3 della sentenza della Corte dicassazione prima richiamata).Ne consegue che la richiesta di sostituzione della pena detentiva – indipendentementedall’esito del ricorso straordinario proposto dal ricorrente, deciso prima della sentenzaimpugnata e del relativo giudizio - doveva essere esaminata in sede di rinvio ed a seguitodella nuova determinazione della sanzione.La pena stabilita all’esito del giudizio di rinvio, infatti, era stata stabilita dalla Corte diappello, con riguardo alle residue condotte illecite di truffa di cui al capo A, in misuradifferente e minore rispetto alla sentenza di appello oggetto di annullamento da parte dellaCorte di cassazione (da anni due, mesi sei di reclusione ed euro 200 di multa, ad anni uno,mesi sei di reclusione ed euro 200 di multa), con evidente necessità di una rinnovatavalutazione – ritagliata sulla nuova sanzione – in ordine alla richiesta di sostituzione dellapena detentiva avanzata dal ricorrente in sede di giudizio di rinvio.In questo senso, occorre ribadire il principio di diritto, particolarmente adattabile al casoin esame, secondo il quale, in caso di annullamento parziale da parte del giudice dilegittimità, l'oggetto del giudizio di rinvio è costituito dai punti della decisione annullati edaltresì da quelli ad essi inscindibilmente connessi per interdipendenza logico-giuridica, che,in quanto statuizioni non suscettibili di autonoma decisione, non hanno costituito oggetto delgiudicato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che, dovendo il giudice di rinviorideterminare la pena del reato continuato, l'annullamento della precedente sentenza, pur inassenza di statuizioni sul punto, comportasse l'obbligo di rivalutare anche l'esistenza deipresupposti per la sostituzione della pena detentiva in precedenza effettuata). (Sez. 2, n.13712 del 31/01/2023, Canziani, Rv. 284478-01; Sez. 1, n. 4882 del 21/03/1996, Velotti, Rv.204637-01).D’altra parte, la richiesta di sostituzione della pena detentiva, per la prima voltaeffettivamente avanzata dal ricorrente in sede di giudizio di rinvio con riguardo ad unavalutazione in ordine al trattamento sanzionatorio che andava a rinnovarsi, non potevaritenersi preclusa in alcun modo, dal momento che, come pure si è affermato ingiurisprudenza, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, l'istanza di sostituzionepuò essere legittimamente presentata dall'imputato per la prima volta nel giudizio di rinvio aseguito di annullamento della Corte di cassazione, ove la giuridica possibilità di operare intal senso sia sorta soltanto in quella fase processuale (Sez. 1, n. 8156 del 05/02/2026,Sinno, Rv. 289520-01).

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione inerente alla richiesta disostituzione della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Cortedi appello di Firenze.Così è deciso, 08/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio;udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’accoglimento delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze, in sede di rinvio dellaCorte di cassazione, disposto con sentenza del 18 giugno 2024, in parziale riforma dellasentenza del Tribunale di Perugia, emessa il 29 settembre 2021, ha rideterminato la pena, inrelazione alle residue imputazioni di truffa aggravata di cui ai numeri 19, 20 e 21 del capoA), in anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 200 di multa, dichiarando inammissibile larichiesta di sostituzione della pena detentiva inflitta al ricorrente con quella del lavoro dipubblica utilità.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con unico motivo, violazione dilegge per avere la Corte di appello dichiarato inammissibile la richiesta di sostituzione dellapena detentiva con quella del lavoro di pubblica utilità.Sul punto, non si sarebbe formata alcuna preclusione processuale dipendente daiprecedenti giudizi di merito e di legittimità, in quanto la richiesta non era mai stata avanzataprima del giudizio di rinvio.Tale preclusione non era ricavabile dalla sentenza di annullamento con rinvio dispostodalla Corte di cassazione e neanche dalla sentenza con la quale la Corte di legittimità avevadichiarato inammissibile il ricorso straordinario avverso la sentenza rescindente.Di tal che, la richiesta di sostituzione della pena detentiva, avanzata alla Corte diappello di Firenze in sede di giudizio di rinvio, non avrebbe potuto ritenersi preclusa eavrebbe dovuto essere valutata e accolta.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato.1. La sentenza di annullamento con rinvio emessa dalla Corte di cassazione il 18giugno 2024, aveva avuto ad oggetto soltanto la nuova determinazione della pena per leresidue ipotesi di truffa aggravata di cui al capo A) indicate ai numeri 19, 20 e 21.Tuttavia, con il primo motivo del ricorso ordinario, in allora proposto, era stata eccepitala nullità della sentenza di secondo grado in ordine all’omesso avviso all’imputato dellapossibilità di richiedere la sostituzione della pena detentiva, che non era stata mai avanzata.2. La sentenza rescindente aveva ritenuto che tale motivo di ricorso restasse assorbitodalle altre statuizioni adottate dalla Corte di legittimità (cfr. fg. 3 della sentenza della Corte dicassazione prima richiamata).Ne consegue che la richiesta di sostituzione della pena detentiva – indipendentementedall’esito del ricorso straordinario proposto dal ricorrente, deciso prima della sentenzaimpugnata e del relativo giudizio - doveva essere esaminata in sede di rinvio ed a seguitodella nuova determinazione della sanzione.La pena stabilita all’esito del giudizio di rinvio, infatti, era stata stabilita dalla Corte diappello, con riguardo alle residue condotte illecite di truffa di cui al capo A, in misuradifferente e minore rispetto alla sentenza di appello oggetto di annullamento da parte dellaCorte di cassazione (da anni due, mesi sei di reclusione ed euro 200 di multa, ad anni uno,mesi sei di reclusione ed euro 200 di multa), con evidente necessità di una rinnovatavalutazione – ritagliata sulla nuova sanzione – in ordine alla richiesta di sostituzione dellapena detentiva avanzata dal ricorrente in sede di giudizio di rinvio.In questo senso, occorre ribadire il principio di diritto, particolarmente adattabile al casoin esame, secondo il quale, in caso di annullamento parziale da parte del giudice dilegittimità, l'oggetto del giudizio di rinvio è costituito dai punti della decisione annullati edaltresì da quelli ad essi inscindibilmente connessi per interdipendenza logico-giuridica, che,in quanto statuizioni non suscettibili di autonoma decisione, non hanno costituito oggetto delgiudicato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che, dovendo il giudice di rinviorideterminare la pena del reato continuato, l'annullamento della precedente sentenza, pur inassenza di statuizioni sul punto, comportasse l'obbligo di rivalutare anche l'esistenza deipresupposti per la sostituzione della pena detentiva in precedenza effettuata). (Sez. 2, n.13712 del 31/01/2023, Canziani, Rv. 284478-01; Sez. 1, n. 4882 del 21/03/1996, Velotti, Rv.204637-01).D’altra parte, la richiesta di sostituzione della pena detentiva, per la prima voltaeffettivamente avanzata dal ricorrente in sede di giudizio di rinvio con riguardo ad unavalutazione in ordine al trattamento sanzionatorio che andava a rinnovarsi, non potevaritenersi preclusa in alcun modo, dal momento che, come pure si è affermato ingiurisprudenza, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, l'istanza di sostituzionepuò essere legittimamente presentata dall'imputato per la prima volta nel giudizio di rinvio aseguito di annullamento della Corte di cassazione, ove la giuridica possibilità di operare intal senso sia sorta soltanto in quella fase processuale (Sez. 1, n. 8156 del 05/02/2026,Sinno, Rv. 289520-01). P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione inerente alla richiesta disostituzione della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Cortedi appello di Firenze.Così è deciso, 08/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]
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