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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12594/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2022 del TRIBUNALE di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Lecce che ne ha confermato la condanna, anche agli effetti civili, per i reati di lesioni personali e di minaccia.

2. Va rilevato che i reati sono estinti per remissione di querela.

Invero la polizia giudiziaria ha trasmesso dichiarazione di remissione di querela e contestuale accettazione da parte dei procuratori speciali di imputato e persona offesa (cfr. verbale redatto il 14 giugno 2022 dalla stazione Carabinieri di Lecce S. Rosa).

3. Consegue che, in assenza di elemenl:i per addivenire a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve rilevarsi che i reati sono estinti ai sensi dell'art. 152 cod. proc. pen. 4.

L'estinzione del reato per remissione di querela travolge le relative statuizioni civili (Sez. 2, n. 37688 del 08/0712014, Gustinetti, Rv. 259989 - 01; Sez. 5, n. 41316 del 16/04/2013, Tucci, Rv. 257935; Sez. 6, n. 13661 del 06/02/2004, Franceschini, Rv. 229400 - 01).

5. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché i reati sono estinti per remissione di querela.

Le spese del procedimento sono a carico del querelato ex art. 340, comma 4, cod. proc. pen..

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per remissione di querela.

Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2022 del TRIBUNALE di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Lecce che ne ha confermato la condanna, anche agli effetti civili, per i reati di lesioni personali e di minaccia. 2. Va rilevato che i reati sono estinti per remissione di querela. Invero la polizia giudiziaria ha trasmesso dichiarazione di remissione di querela e contestuale accettazione da parte dei procuratori speciali di imputato e persona offesa (cfr. verbale redatto il 14 giugno 2022 dalla stazione Carabinieri di Lecce S. Rosa). 3. Consegue che, in assenza di elemenl:i per addivenire a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve rilevarsi che i reati sono estinti ai sensi dell'art. 152 cod. proc. pen. 4. L'estinzione del reato per remissione di querela travolge le relative statuizioni civili (Sez. 2, n. 37688 del 08/0712014, Gustinetti, Rv. 259989 - 01; Sez. 5, n. 41316 del 16/04/2013, Tucci, Rv. 257935; Sez. 6, n. 13661 del 06/02/2004, Franceschini, Rv. 229400 - 01). 5. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché i reati sono estinti per remissione di querela. Le spese del procedimento sono a carico del querelato ex art. 340, comma 4, cod. proc. pen.. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così decis
Sentenza Cassazione n. 12594/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris