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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 luglio 2020

Cassazione n. 09592/2023

Testo disponibile della fonte

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l. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 31622/2020R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliata in Roma , [OSCURATO:PERSONA] n. 103 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, come da procura in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] , D’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -intimati – avverso la sentenza n. 645 /20 20 del T ribunale di Siracusa , depositata il 3.7.2020; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 24.1.2023 dal Consigliererelatore dr.

S alvatore S aija .

N. 31622/20R.G. rilevato che nell’ambito della procedura esecutiva immobiliare iscritta al N. 415/1996 R.G.E., avviata dal [OSCURATO:SOCIETA]. dinanzi al Tribunale di Siracusa in danno diGuido D’Ambrosio e [OSCURATO:PERSONA], con atto del 10.8.2010 il creditore intervenuto [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione ex art t . 512- 617 c.p.c.avverso l’ordinanza del 28.6.2010, con cui il giudice dell’esecuzione aveva approvato il progetto di distribuzione delle somme ricavate dalla vendita del compendio pignorato, in particolare attribuendo al Banco la somma di € 43.550,15, a totale soddisfo del credito ipotecario, nonché allo stesso Banco la somma di € 29.284,12, a parziale soddisfo del credito chirografario, con incapienza sia del restante credito del Banco, nonché del credito del Condominio, in quanto chirografario tardivo; il Condominio, con l’opposizione, chieseordinarsi al Banco – che aveva ottenuto a sue mani il saldo del prezzo della vendita, ai sensi dell’art. 41 TUB, quale creditore fondiario - la parziale restituzione dell’importo di € 7.012,35; frattanto, con atto dell’1.10.2010, si era costituta nel processo esecutivo As pra [OSCURATO:SOCIETA]. ( poi denominata [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e, oggi, doValue s.p.a.), quale successore del [OSCURATO:SOCIETA] a titolo particolare nel diritto controverso, ex art. 111 c.p.c., in forza di contratto concluso ex art. 58 TUB; negata dal giudice dell’esecuzione la sospensione della distribuzione ed evocata dall’opponente nel giudizio di merito la cessionaria [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del 3.7.2020 il Tribunale di Siracusa accolse l’opposizione, riducendo il credito già del [OSCURATO:SOCIETA] e ordinando a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. la restituzione al Condominio della somma di € 7.012,35: ciò in quanto si era N. 31622/20R.G. ritenuta raggiunta la prova del credito complessivo della procedente per la sola somma di € 47.149,70; avverso tale sentenza ricorre ora per cassazione doValue s.p.a., affidandosi a formali tre motivi, illustrati da memoria; gli intimati non hanno svolto difese; considerato che con il primo e il secondo motivo la ricorrente lamenta, sotto vari profili, la violazione degli artt. 101, comma 1 , e 102, c . p . c ., nonché degli artt. 24 , comma 2,e 111 Cost., e ancora la nullità della sentenza o del procedimento, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 , c . p . c . ; s econdo la ricorrente, il Tribunale non ha tenuto conto del fatto che il creditore originario,titolare dei crediticollocati nel progetto di distri buzione (Ban c o di Sicilia) , li ave va cedut i alla odierna ricorrente, ma solo dopo aver incassato le somme corrisposte dall’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 41 TUB; in primo luogo, difetta dunque la legitimatio ad causamdi essa ricorrente, in quanto le domande avanzate dal Condominio (compresa quella restitutoria) erano tutte dirette nei confronti del [OSCURATO:SOCIETA], tuttavia non evocato in giudizio, benché soggetto giuridico del tutto distinto da [OSCURATO:PERSONA] (originaria denominazione di doValue): l’operazione intervenuta al riguardo era una mera cessione di credito,non già della relativa posizione contrattuale , sicché [OSCURATO:PERSONA] in alcun modo poteva considerata legittimata a contraddire rispetto alle domande avanzate dal Condominio nei confronti del [OSCURATO:SOCIETA], neppure evocato in giudizio, benché unico soggetto legittimato, in quanto percettore delle somme di cui si chiedeva la parziale restituzione alla procedura; correlativamente, si deduce anche la nullità della sentenza per difetto di integrità del contraddittorio, non N. 31622/20R.G. avendo partecipato al giudizio il [OSCURATO:SOCIETA], benché litisconsorte necessario, trattandosi di opposizione distributiva; con il terzo motivo si lamenta laviolazione o falsa applicazione dell’art. 2033 c.c., in relazione all’art. 360 , co mma 1 , n. 3 , c.p.c., per aver il Tribunale erroneamente ritenuto la legittimazione passiva di essa ricorrente, rispetto alla domanda restitutoria, senza tener conto del fatto che essa era soggetto giuridico diverso dall’accipiensdelle somme versate dall’aggiudicatario a titolo di saldo prezzo,unico semmai tenuto a restituirle, in tutto o in parte; i motivi possono esaminarsi congiuntamente, perché sostanzialmente connessi: ed essi sono fondati; invero, il prezzo del bene venduto venne incassato dal creditore pignorante, [OSCURATO:SOCIETA]., ex art. 41 TUB; la sentenza impugnata ha accertato che il credito complessivamente vantato dal Banco era ben inferiore alla somma incassata ed ha ordinato ad UCMB (già [OSCURATO:PERSONA] ) , intervenuta nell’esecuzione quale cessionaria ex art. 111 c.p.c. solo dopo l’incasso del prezzo da parte del Banco, di restituire al Condominio opponente la somma a questo spettante (peraltro, quale creditore chirografario tardivo postergato); ora, va anzitutto premesso che l’opposizione agli atti esecutivi, quand’anche inerente alla fase distributiva per il combinatodisposto degli artt. 512 e 617 c.p.c., ha mera natura rescindente e non rescissoria: pertanto, il giudice dell’opposizione distributiva , n el ritenere fondata l’opposizione, avrebbe comunque dovuto limitarsi ad annullare l’ordinanza del giudice dell’esecuzione con cui era stato approvato il progetto di distribuzione, ma non anche modificare senz’altro detto progetto, per di più ordinando la restituzione delle N. 31622/20R.G. somme al creditore concorrente ed illegittimamente opera ndo alla stregua dello stesso giudice dell’esecuzione:è noto, infatti, che il carattere meramente rescindente dell’opposizione formale impone che la sentenza che quella definisce si limiti alla pronuncia sulla legittimità o meno dell’atto esecutivo opposto, spettando al giudice dell’esecuzione, se il provvedimento è annullato, adottare quelli conseguenti, beninteso in conformità alle ragioni di diritto a base dell’annullamento; ciò posto, non v’è dubbio che [OSCURATO:PERSONA] (ossia, la società che nel tempo ha assu nto anche la denominazion e UCMB , ora doValue) fosse mera cessionaria deicrediti del [OSCURATO:SOCIETA] , non anche dell e relative posizion i contrattuali: in alcun modo, dunque – anche ad ipotizzare l’ammissibilità di una domanda restitutoria come quella spiegata dal Condominio – essa avrebbe potuto essere investita della pronuncia di condanna alla restituzione, posta l’indiscutibile alterità soggettiva tra essa società e la cedente [OSCURATO:SOCIETA]; d’altra parte, il Condominio opponente era ben consapevole di una tale alterità, perché le conclusioni sottoposte al Tribunale (p. 4 del ricorso) erano chiaramente e correttamente relative alla posizione del Banco, benché l’atto introduttivo del giudizio di merito fosse stato notificato alla sola [OSCURATO:PERSONA], intervenuta durante la fase sommaria dell’opposizione; tale particolare tempistica dell’intervento , tenuto anche conto del pagamento anticipato ex art. 41 TUB a mani del [OSCURATO:SOCIETA], nonché della proposizione dell’opposizione distributiva, da parte del Condominio, prima dell o stesso intervento di AspraFinance, induce dunque a ritenere che – pur prescindendo N. 31622/20R.G. dalla questione inerente agli effetti che, nel processo esecutivo, possono ricondursi all’intervento del cessionario ex art. 111 c.p.c. -, la controversia che occupa non possa che ritenersi radicata già nei confronti del Banco stesso, tuttavia non evocato nel giudizio di merito; la sentenza è dunque nulla, perché – in relazione al petitum della spiegata opposizione – è stata resa nei confronti di soggetto non dotato di legittimazione passivae comunque a contraddittorio non integro, in violazione degli artt. 101 e 102 c.p.c.; in definitiva,il ricorso è accolto; la sentenzaimpugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio al Tribunale di Siracusa, in persona di diverso magistrato, che si atterrà ai detti principi e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità; p. q. m. la Corteaccoglie il ricorso; cassa la gravata sentenza e rinvia al Tribunale di Siracusa, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 31622/2020R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliata in Roma , [OSCURATO:PERSONA] n. 103 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, come da procura in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] , D’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -intimati – avverso la sentenza n. 645 /20 20 del T ribunale di Siracusa , depositata il 3.7.2020; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 24.1.2023 dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija . N. 31622/20R.G. rilevato che nell’ambito della procedura esecutiva immobiliare iscritta al N. 415/1996 R.G.E., avviata dal [OSCURATO:SOCIETA]. dinanzi al Tribunale di Siracusa in danno diGuido D’Ambrosio e [OSCURATO:PERSONA], con atto del 10.8.2010 il creditore intervenuto [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione ex art t . 512- 617 c.p.c.avverso l’ordinanza del 28.6.2010, con cui il giudice dell’esecuzione aveva approvato il progetto di distribuzione delle somme ricavate dalla vendita del compendio pignorato, in particolare attribuendo al Banco la somma di € 43.550,15, a totale soddisfo del credito ipotecario, nonché allo stesso Banco la somma di € 29.284,12, a parziale soddisfo del credito chirografario, con incapienza sia del restante credito del Banco, nonché del credito del Condominio, in quanto chirografario tardivo; il Condominio, con l’opposizione, chieseordinarsi al Banco – che aveva ottenuto a sue mani il saldo del prezzo della vendita, ai sensi dell’art. 41 TUB, quale creditore fondiario - la parziale restituzione dell’importo di € 7.012,35; frattanto, con atto dell’1.10.2010, si era costituta nel processo esecutivo As pra [OSCURATO:SOCIETA]. ( poi denominata [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e, oggi, doValue s.p.a.), quale successore del [OSCURATO:SOCIETA] a titolo particolare nel diritto controverso, ex art. 111 c.p.c., in forza di contratto concluso ex art. 58 TUB; negata dal giudice dell’esecuzione la sospensione della distribuzione ed evocata dall’opponente nel giudizio di merito la cessionaria [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del 3.7.2020 il Tribunale di Siracusa accolse l’opposizione, riducendo il credito già del [OSCURATO:SOCIETA] e ordinando a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. la restituzione al Condominio della somma di € 7.012,35: ciò in quanto si era N. 31622/20R.G. ritenuta raggiunta la prova del credito complessivo della procedente per la sola somma di € 47.149,70; avverso tale sentenza ricorre ora per cassazione doValue s.p.a., affidandosi a formali tre motivi, illustrati da memoria; gli intimati non hanno svolto difese; considerato che con il primo e il secondo motivo la ricorrente lamenta, sotto vari profili, la violazione degli artt. 101, comma 1 , e 102, c . p . c ., nonché degli artt. 24 , comma 2,e 111 Cost., e ancora la nullità della sentenza o del procedimento, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 , c . p . c . ; s econdo la ricorrente, il Tribunale non ha tenuto conto del fatto che il creditore originario,titolare dei crediticollocati nel progetto di distri buzione (Ban c o di Sicilia) , li ave va cedut i alla odierna ricorrente, ma solo dopo aver incassato le somme corrisposte dall’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 41 TUB; in primo luogo, difetta dunque la legitimatio ad causamdi essa ricorrente, in quanto le domande avanzate dal Condominio (compresa quella restitutoria) erano tutte dirette nei confronti del [OSCURATO:SOCIETA], tuttavia non evocato in giudizio, benché soggetto giuridico del tutto distinto da [OSCURATO:PERSONA] (originaria denominazione di doValue): l’operazione intervenuta al riguardo era una mera cessione di credito,non già della relativa posizione contrattuale , sicché [OSCURATO:PERSONA] in alcun modo poteva considerata legittimata a contraddire rispetto alle domande avanzate dal Condominio nei confronti del [OSCURATO:SOCIETA], neppure evocato in giudizio, benché unico soggetto legittimato, in quanto percettore delle somme di cui si chiedeva la parziale restituzione alla procedura; correlativamente, si deduce anche la nullità della sentenza per difetto di integrità del contraddittorio, non N. 31622/20R.G. avendo partecipato al giudizio il [OSCURATO:SOCIETA], benché litisconsorte necessario, trattandosi di opposizione distributiva; con il terzo motivo si lamenta laviolazione o falsa applicazione dell’art. 2033 c.c., in relazione all’art. 360 , co mma 1 , n. 3 , c.p.c., per aver il Tribunale erroneamente ritenuto la legittimazione passiva di essa ricorrente, rispetto alla domanda restitutoria, senza tener conto del fatto che essa era soggetto giuridico diverso dall’accipiensdelle somme versate dall’aggiudicatario a titolo di saldo prezzo,unico semmai tenuto a restituirle, in tutto o in parte; i motivi possono esaminarsi congiuntamente, perché sostanzialmente connessi: ed essi sono fondati; invero, il prezzo del bene venduto venne incassato dal creditore pignorante, [OSCURATO:SOCIETA]., ex art. 41 TUB; la sentenza impugnata ha accertato che il credito complessivamente vantato dal Banco era ben inferiore alla somma incassata ed ha ordinato ad UCMB (già [OSCURATO:PERSONA] ) , intervenuta nell’esecuzione quale cessionaria ex art. 111 c.p.c. solo dopo l’incasso del prezzo da parte del Banco, di restituire al Condominio opponente la somma a questo spettante (peraltro, quale creditore chirografario tardivo postergato); ora, va anzitutto premesso che l’opposizione agli atti esecutivi, quand’anche inerente alla fase distributiva per il combinatodisposto degli artt. 512 e 617 c.p.c., ha mera natura rescindente e non rescissoria: pertanto, il giudice dell’opposizione distributiva , n el ritenere fondata l’opposizione, avrebbe comunque dovuto limitarsi ad annullare l’ordinanza del giudice dell’esecuzione con cui era stato approvato il progetto di distribuzione, ma non anche modificare senz’altro detto progetto, per di più ordinando la restituzione delle N. 31622/20R.G. somme al creditore concorrente ed illegittimamente opera ndo alla stregua dello stesso giudice dell’esecuzione:è noto, infatti, che il carattere meramente rescindente dell’opposizione formale impone che la sentenza che quella definisce si limiti alla pronuncia sulla legittimità o meno dell’atto esecutivo opposto, spettando al giudice dell’esecuzione, se il provvedimento è annullato, adottare quelli conseguenti, beninteso in conformità alle ragioni di diritto a base dell’annullamento; ciò posto, non v’è dubbio che [OSCURATO:PERSONA] (ossia, la società che nel tempo ha assu nto anche la denominazion e UCMB , ora doValue) fosse mera cessionaria deicrediti del [OSCURATO:SOCIETA] , non anche dell e relative posizion i contrattuali: in alcun modo, dunque – anche ad ipotizzare l’ammissibilità di una domanda restitutoria come quella spiegata dal Condominio – essa avrebbe potuto essere investita della pronuncia di condanna alla restituzione, posta l’indiscutibile alterità soggettiva tra essa società e la cedente [OSCURATO:SOCIETA]; d’altra parte, il Condominio opponente era ben consapevole di una tale alterità, perché le conclusioni sottoposte al Tribunale (p. 4 del ricorso) erano chiaramente e correttamente relative alla posizione del Banco, benché l’atto introduttivo del giudizio di merito fosse stato notificato alla sola [OSCURATO:PERSONA], intervenuta durante la fase sommaria dell’opposizione; tale particolare tempistica dell’intervento , tenuto anche conto del pagamento anticipato ex art. 41 TUB a mani del [OSCURATO:SOCIETA], nonché della proposizione dell’opposizione distributiva, da parte del Condominio, prima dell o stesso intervento di AspraFinance, induce dunque a ritenere che – pur prescindendo N. 31622/20R.G. dalla questione inerente agli effetti che, nel processo esecutivo, possono ricondursi all’intervento del cessionario ex art. 111 c.p.c. -, la controversia che occupa non possa che ritenersi radicata già nei confronti del Banco stesso, tuttavia non evocato nel giudizio di merito; la sentenza è dunque nulla, perché – in relazione al petitum della spiegata opposizione – è stata resa nei confronti di soggetto non dotato di legittimazione passivae comunque a contraddittorio non integro, in violazione degli artt. 101 e 102 c.p.c.; in definitiva,il ricorso è accolto; la sentenzaimpugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio al Tribunale di Siracusa, in persona di diverso magistrato, che si atterrà ai detti principi e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità; p. q. m. la Corteaccoglie il ricorso; cassa la gravata sentenza e rinvia al Tribunale di Siracusa, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità
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