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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 12 marzo 2026

Cassazione n. 10408/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che [OSCURATO:PERSONA], tramite difensore di fiducia abilitato, ricorre per cassazione avverso il decreto n. 2025/1445 emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Milano il 3/11/2025 (n.

SIUS 2025/13183), di rigetto dell'istanza per anticipazione udienza fissata al 4/02/2026; Rilevato che il ricorso è stato proposto contro un provvedimento non impugnabile, avente natura interlocutoria, sicché va dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. con procedura de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condannali ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 12 marzo 2026 [OSCURATO:PERSONA] liere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che [OSCURATO:PERSONA], tramite difensore di fiducia abilitato, ricorre per cassazione avverso il decreto n. 2025/1445 emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Milano il 3/11/2025 (n. SIUS 2025/13183), di rigetto dell'istanza per anticipazione udienza fissata al 4/02/2026; Rilevato che il ricorso è stato proposto contro un provvedimento non impugnabile, avente natura interlocutoria, sicché va dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. con procedura de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condannali ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 marzo 2026 [OSCURATO:PERSONA] liere estensore Il Presidente
Decreto Cassazione n. 10408/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris