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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 gennaio 2021

Cassazione n. 36516/2021

Testo disponibile della fonte

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ciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], nato 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Messina; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa il 20/01/2021 il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Messina, quale Giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta avanzata da [OSCURATO:PERSONA], finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art.' 671 cod. proc. pen., in relazione i reati giudicati dalle due sentenze presupposte - divenute irrevocabili nelle date del 29/06/2018 e del 26/07/2019 -, ritenendo ostative all'applicazione della disciplina invocata l'assenza di elementi processuali dimostrativi dell'unicità del disegno criminoso invocato nell'interesse del condannato.

2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 671 cod. proc. pen., conseguente all'omesso riconoscimento dell'invocata continuazione, che si imponeva tenuto conto della correlazione esecutiva esistente tra i fatti di reato giudicati dalle decisioni irrevocabili presupposte.

Tale correlazione era stata svalutata dal Giudice' dell'esecuzione messinese con un percorso argomentativo incongruo, che disattendeva l'incontrovertibile collegamento esistente tra le condotte illecite di cui si assumeva la preordinazione, reso evidente dall'omogeneità dei titoli di reato per i quali Naji era stato condannato e dalla contiguità, spaziale e temporale, delle vicende criminose presupposte, sulla quale ci si era espressi in termini assertivi e svincolati dalle emergenze processuali..

Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve ritenersi fondato nei termini di seguito indicati.

2. Osserva il Collegio che la giurisprudenza di legittimità, da tempo consolidata, con specifico riferimento al vincolo della continuazione invocato da [OSCURATO:PERSONA], ha individuato gli elementi da cui desumere l'ideazione unitaria da parte del singolo agente di una pluralità di condotte illecite, affermando che le violazioni dedotte ai fini dell'applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso, che deve essere deliberato per conseguire un determinato fine, per il quale si richiede l'originaria progettazione di una serie ben individuata di reati, già concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali (Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156-01; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098-01).

Tale programma, a sua volta, non deve essere confuso con la sussistenza di una concezione di vita fondata sulle attività illecite del condannato, perché in tal caso «la reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vita improntata al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al "favor rei"» (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 49653 del 03/10/2014, Letizia, Rv. 261270-01).

La verifica di questa preordinazione, infine, non può essere compiuta sulla base di indici meramente presuntivi ovvero di congetture processuali, essendo necessario dimostrare che i reati che si ritengono avvinti dal vincolo della continuazione siano stati concepiti ed eseguiti nell'ambito di un programma criminoso che, quantomeno nelle sue linee fondamentali, risulti unitario (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, Bottari, Rv. 267596-01; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833-01).

3. Tenuto conto di questi parametri ermeneutici, l'ordinanza impugnata non soddisfa i requisiti indispensabili per ritenere compiuta la verifica sulla sussistenza dell'unicità del disegno criminoso dedotta da [OSCURATO:PERSONA] nella sua richiesta ex art. 671 cod. proc. pen.

Si consideri, in proposito, che per giustificare il suo rigetto, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Messina si limitava ad affermare, in termini essertivi e generici, che le condotte illecite di • Naji non potevano ritenersi espressione di un disegno criminoso preordinato e non erano unificate dall'omogeneità dei titoli di reato oggetto di vaglio esecutivo, non essendo stati acquisiti elementi processuali dimostrativi dell'unicità del programma delinquenziale invocata nell'interesse del condannato. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione messinese, invero, non dava conto del fatto che le condotte illecite in esame riguardavano violazioni dell'art. 73 T.U. stup. e che le sentenze irrevocabili presupposte si riferivano a comportamenti criminosi che, oltre a risultare identici tipologicamente, erano stati commessi in un contesto di contiguità, spaziale e temporale, obiettivamente omogeneo.

Nel provvedimento impugnato, infatti, alle deduzioni difensive fondate su tali dati processuali si replicava apoditticamente: «Ritiene questo Giudice che il predetto ragionamento non sia condivisibile».

Su questi, incontroversi, elementi circostanziali, dunque, si imponeva una verifica giurisdizionale analitica, non riscontrabile nel caso in esame, finalizzata a escludere che la contiguità, spaziale e temporale, che connotava le ipotesi di reato giudicate dalle decisioni irrevocabili in esame non consentisse di prefigurare la preordinazione criminosa dedotta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ex art. 671 cod. proc. pen. 4.

Per queste ragioni, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con il conseguente rinvio al Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Messina per un nuovo esame, che dovrà essere eseguito in conformità dei principi di diritto che si sono enunciati.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al G.I.P. del Tribunale di Messina.

Così deciso il 15/09/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], nato 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Messina; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 20/01/2021 il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Messina, quale Giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta avanzata da [OSCURATO:PERSONA], finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art.' 671 cod. proc. pen., in relazione i reati giudicati dalle due sentenze presupposte - divenute irrevocabili nelle date del 29/06/2018 e del 26/07/2019 -, ritenendo ostative all'applicazione della disciplina invocata l'assenza di elementi processuali dimostrativi dell'unicità del disegno criminoso invocato nell'interesse del condannato. 2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 671 cod. proc. pen., conseguente all'omesso riconoscimento dell'invocata continuazione, che si imponeva tenuto conto della correlazione esecutiva esistente tra i fatti di reato giudicati dalle decisioni irrevocabili presupposte. Tale correlazione era stata svalutata dal Giudice' dell'esecuzione messinese con un percorso argomentativo incongruo, che disattendeva l'incontrovertibile collegamento esistente tra le condotte illecite di cui si assumeva la preordinazione, reso evidente dall'omogeneità dei titoli di reato per i quali Naji era stato condannato e dalla contiguità, spaziale e temporale, delle vicende criminose presupposte, sulla quale ci si era espressi in termini assertivi e svincolati dalle emergenze processuali.. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve ritenersi fondato nei termini di seguito indicati. 2. Osserva il Collegio che la giurisprudenza di legittimità, da tempo consolidata, con specifico riferimento al vincolo della continuazione invocato da [OSCURATO:PERSONA], ha individuato gli elementi da cui desumere l'ideazione unitaria da parte del singolo agente di una pluralità di condotte illecite, affermando che le violazioni dedotte ai fini dell'applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso, che deve essere deliberato per conseguire un determinato fine, per il quale si richiede l'originaria progettazione di una serie ben individuata di reati, già concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali (Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156-01; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098-01). Tale programma, a sua volta, non deve essere confuso con la sussistenza di una concezione di vita fondata sulle attività illecite del condannato, perché in tal caso «la reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vita improntata al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al "favor rei"» (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 49653 del 03/10/2014, Letizia, Rv. 261270-01). La verifica di questa preordinazione, infine, non può essere compiuta sulla base di indici meramente presuntivi ovvero di congetture processuali, essendo necessario dimostrare che i reati che si ritengono avvinti dal vincolo della continuazione siano stati concepiti ed eseguiti nell'ambito di un programma criminoso che, quantomeno nelle sue linee fondamentali, risulti unitario (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, Bottari, Rv. 267596-01; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833-01). 3. Tenuto conto di questi parametri ermeneutici, l'ordinanza impugnata non soddisfa i requisiti indispensabili per ritenere compiuta la verifica sulla sussistenza dell'unicità del disegno criminoso dedotta da [OSCURATO:PERSONA] nella sua richiesta ex art. 671 cod. proc. pen. Si consideri, in proposito, che per giustificare il suo rigetto, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Messina si limitava ad affermare, in termini essertivi e generici, che le condotte illecite di • Naji non potevano ritenersi espressione di un disegno criminoso preordinato e non erano unificate dall'omogeneità dei titoli di reato oggetto di vaglio esecutivo, non essendo stati acquisiti elementi processuali dimostrativi dell'unicità del programma delinquenziale invocata nell'interesse del condannato. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione messinese, invero, non dava conto del fatto che le condotte illecite in esame riguardavano violazioni dell'art. 73 T.U. stup. e che le sentenze irrevocabili presupposte si riferivano a comportamenti criminosi che, oltre a risultare identici tipologicamente, erano stati commessi in un contesto di contiguità, spaziale e temporale, obiettivamente omogeneo. Nel provvedimento impugnato, infatti, alle deduzioni difensive fondate su tali dati processuali si replicava apoditticamente: «Ritiene questo Giudice che il predetto ragionamento non sia condivisibile». Su questi, incontroversi, elementi circostanziali, dunque, si imponeva una verifica giurisdizionale analitica, non riscontrabile nel caso in esame, finalizzata a escludere che la contiguità, spaziale e temporale, che connotava le ipotesi di reato giudicate dalle decisioni irrevocabili in esame non consentisse di prefigurare la preordinazione criminosa dedotta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ex art. 671 cod. proc. pen. 4. Per queste ragioni, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con il conseguente rinvio al Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Messina per un nuovo esame, che dovrà essere eseguito in conformità dei principi di diritto che si sono enunciati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al G.I.P. del Tribunale di Messina. Così deciso il 15/09/
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