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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 novembre 2023

Cassazione n. 33187/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21236/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA V.LE G. ROSSINI 26, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura in calce al ricorso, -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 77, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che l a rappresenta e difende per procura in calce al controricorso, -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLIn.2204/2019depositata il 19 . 4 . 2019 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24.11.2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto del notaio [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] vendeva a [OSCURATO:PERSONA] un'unità immobiliare sita in Caserta-Falciano, via comunale Circonvallazione, composta da un piano seminterrato adibito a deposito, con annessa area scoperta nei lati est, sud ed ovest e rampa di accesso, confinante sui lati nord ed ovest con la residua proprietà della Marchetti.

Con lo stesso rogito la Sciarra aveva assunto l'obbligo per sé e per i suoi aventi causa, a qualsiasi titolo, in caso di sopraelevazione, di attenersi scrupolosamente al progetto approvato dal Comune di Caserta, per il quale era stata rilasciata la concessione edilizia n. 72 del 13.2.1992, e di non apportare alcuna modifica a detto progetto limitatamente ai lati confinanti con la proprietà della venditrice. [OSCURATO:PERSONA], alla quale veniva volturata in parte la concessione edilizia ottenuta dalla Marchetti, procedeva alla sopraelevazione del vano deposito, con la costruzione di due appartamenti al primo ed al secondo piano, e di un sottotetto, con apertura su quest'ultimo di due finestre sul lato nord e di tre finestre sul lato ovest, nonché all'installazione sulle ringhiere dei due balconi prospicienti la proprietà Marchetti di alcuni ferri sporgenti, collegati da fili ed adibiti a stenditoi, sui quali gli inquilini della Sciarra stendevano il bucato, determinando stillicidio sul sottostante vialetto della Marchetti, ed alla realizzazione di un torrino delle scale sporgente dalla sagoma del tetto.

La sentenza n. 399 del 22.4/17.6.2013 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], per quanto ancora rileva, uniformandosi totalmente alla CTU espletata, in parziale accoglimento delle domande della Marchetti, basate sulla violazione da parte della Sciarra delle obbligazioni assunte nell'atto di compravendita del 15.7.1992 per difformità di quanto realizzato rispetto al progetto assentito ed alla concessione edilizia rilasciata dal Comune di Caserta il 13.2.1992, condannava la Sciarra alla realizzazione dei lavori necessari a rendere conformi le opere realizzate abusivamente come descritte nella CTU alla concessione edilizia n. 72 del 13.2.1992 del Comune di Caserta (in particolare chiusura delle due finestre del sottotetto sul lato nord e di una finestra del sottotetto sul lato ovest, e rimozione dei ferri sporgenti dei balconi costituenti un'illecita servitù di stenditoio), mentre riteneva assentite dalla concessione le altre due finestre del sottotetto lato ovest, e non proposta dalla Marchetti una specifica domanda di rimozione del torrino delle scale.

Impugnata la sentenza di primo grado in via principale dalla Sciarra, ed in via incidentale dalla Marchetti, la Corte d'Appello di Napoli con la sentenza n.2204/2019 dell'8.3/[OSCURATO:DATA_NASCITA], per quanto ancora rileva, rigettava l'appello principale della Sciarra, accoglieva per quanto di ragione l'appello incidentale della Marchetti, condannando la Sciarra alla chiusura anche delle altre due finestre del sottotetto lato ovest, ed alla riduzione in pristino del torrino delle scale, e condannava la Sciarra al pagamento delle spese processuali di secondo grado.

Avverso tale sentenza, notificata il 26/30.4.2019, ha proposto ricorso alla Suprema Corte, notificato a [OSCURATO:PERSONA] l'1/[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a quattro motivi, e resiste [OSCURATO:PERSONA] con controricorso notificato il 16.7.2019.

La causa é stata trattenuta in decisione nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] Col primo motivo la ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., la violazione dell'art. 112 c.p.c..

Sostiene la Sciarra, che omette di riportare il contenuto dell'appello incidentale della Marchetti, che é stato accolto condannandola alla riduzione in pristino del torrino delle scale perché contrario agli accordi sanciti nel contratto di compravendita concluso dalle parti il 15.7.1992, che la Corte d'Appello di Napoli, nell'emettere tale condanna, sarebbe incorsa in ultrapetizione.

Si duole la ricorrente, che la Corte d'Appello non avrebbe tenuto conto, che la Marchetti, pur chiedendo nella citazione di primo grado di accertare la corrispondenza della costruzione realizzata dalla Sciarra alla concessione edilizia n. 72/92 del Comune di Caserta evidenziando gli abusi e le difformità ed individuando le opere da farsi per riportare la costruzione entro i limiti del progetto assentito, non aveva mai lamentato alcunché di specifico in ordine al torrino delle scale.

Aggiunge poi la ricorrente, che la domanda doveva essere individuata dalla parte attrice in tutti i suoi elementi, prima dello svolgimento dell'attività istruttoria, e non poteva essere integrata attraverso il ricorso alla CTU.

Il primo motivo é inammissibile, non solo perché perfar valere l'ultrapetizione in violazione dell'art. 112 c.p.c. la ricorrente avrebbe dovuto invocare la nullità della sentenza ed il vizio dell'art. 360 comma primo n. 4) c.p.c. per error in procedendo, e non per la commissione di un error in iudicando, ma anche per difetto di autosufficienza, in quanto la Sciarra non ha riprodotto il contenuto dell'appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] relativo al torrino delle scale, rispetto al quale si lamenta che vi sia stata ultrapetizione.

La giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, ha affermato che perché possa dedursi utilmente il vizio di ultrapetizione dell'art.112 c.p.c. é necessario che gli atti sui quali la censura si fonda siano riportati puntualmente e non per riassunto del loro contenuto nel ricorso per cassazione, che il potere dovere del giudice di legittimità di esaminare direttamente gli atti processuali nelle ipotesi di prospettazione di un error in procedendo resta in fatto condizionato a pena d'inammissibilità all'adempimento da parte del ricorrente dell'onere di cui all'art. 366 n. 6) c.p.c. ed all'art. 369 n.4) c.p.c., e che analogamente in caso di violazione di una norma processuale, il ricorrente deve fornire in ricorso l'indicazione di tutti gli elementi condizionanti l'effettività della violazione dedotta (Cass. sez. lav. 14.6.2016 n. 12211; Cass. 26.5.2003 n. 8314).

Nel caso di specie, invece, la Sciarra, pur riproducendo nel ricorso, per stralcio, il contenuto dell'atto di citazione di primo grado della Marchetti, ha totalmente omesso di riportarvi il contenuto del di lei appello incidentale.

Il primo motivo é inoltre inammissibile, in quanto con esso la ricorrente contrappone una propria diversa interpretazione del contenuto delle domande proposte in primo grado da [OSCURATO:PERSONA], senza confrontarsi con la plausibile motivazione addotta dalla sentenza impugnata, che alle pagine 13 e 14 ha spiegato di avere ritenuto ricompresa tra quelle avanzate in primo grado anche la domanda di eliminazione del torrino delle scale sul lato ovest, non previsto nella concessione edilizia n. 72/1992 del Comune di Caserta secondo la CTU espletata, in quanto la Marchetti aveva chiesto in primo grado la condanna della Sciarra all'esecuzione di tutte le opere necessarie per rispettare l'obbligo dalla stessa assunto nell'atto di compravendita del 15.7.1992 per il pieno ed incondizionato rispetto della suddetta concessione edilizia (implicitamente compresa quindi anche l'eliminazione del torrino delle scale), ed in quanto il contenuto specifico della domanda andava desunto mettendo in relazione le conclusioni finali con la parte espositiva dell'atto di citazione.

Col secondo motivo la ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360 comma primo n. 5) c.p.c., il travisamento della prova riguardante un fatto decisivo della controversia, individuato nel fatto che nel grafico di progetto allegato alla concessione edilizia n.72/1992 del Comune di Caserta e nella pianta piano sottotetto, come già ritenuto dal CTU e dalla sentenza di primo grado, sarebbe stata assentita l'apertura di tre finestre nel sottotetto lato ovest, per cui l'impugnata sentenza non avrebbe potuto ordinare la chiusura di altre due finestre del sottotetto sul lato ovest perché non assentite.

Si duole la ricorrente che la Corte d'Appello, sulla base del grafico di prospetto (grafico n. 13 della concessione edilizia, denominato fronte 9-10) e del grafico di sezione (grafico n. 14 della concessione edilizia, denominato sezione 3-4), abbia ritenuto non coperte dalla concessione edilizia n. 72/1992 del Comune di Caserta tutte e tre le finestre del sottotetto, lato ovest, valutando criticamente le conclusioni del CTU nominato in primo grado, ed ordinando quindi la chiusura di tutte e tre quelle finestre, e non solo di una di esse, come invece disposto dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in primo grado.

Il secondo motivo é inammissibile, in quanto pur essendo articolato in relazione all'art. 360 comma primo n. 5) c.p.c., non deduce un fatto storico oggetto di discussione tra le parti e decisivo che non sia stato considerato dalla sentenza impugnata, ma irritualmente invoca un travisamento della prova rappresentata dalla concessione edilizia n. 72/1992 e dai grafici allegativi per come interpretati dal CTU, limitandosi a contrapporre apoditticamente tale diversa interpretazione a quella pur plausibile seguita dalla Corte d'Appello di Napoli, non confacente alla ricorrente, interpretazione nei confronti della quale non viene peraltro mossa una critica specifica sotto il profilo della motivazione.

In ogni caso la concessione edilizia n. 72/1992 ed i grafici ad essa allegati, se anche fossero considerati come un fatto storico e non come prove, sono stati specificamente valutati e considerati dall'impugnata sentenza al fine di stabilire i limiti delle realizzazioni assentite da quella concessione e richiamati quanto all'osservanza nel rapporto interno tra le parti dall'atto di compravendita del 15.7.1992, per cui non si tratterebbe comunque di un fatto storico non considerato.

Non si può poi pretendere dalla Suprema Corte una nuova valutazione delle risultanze istruttorie per ottenere una diversa interpretazione dei fatti, in quanto la Corte di Cassazione é giudice di legittimità e non del fatto.

Col terzo motivo la ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., la violazione dell'art. 832 cod. civ. inerente al contenuto del diritto di proprietà, ed il travisamento di un fatto decisivo della controversia, relativo alla modifica dell'originaria destinazione d'uso del sottotetto non destinato a residenza ad appartamento abitabile.

Si duole la ricorrente che la Corte d'Appello di Napoli abbia disatteso il primo motivo del suo appello principale, col quale aveva sostenuto che poiché il suo fabbricato secondo la CTU aveva rispettato la sagoma e l'altezza previsti nella concessione edilizia n. 72/1992 del Comune di Caserta, si dovevano ritenere rispettati i limiti di tale concessione, non riferibili al cambio di destinazione del sottotetto ed alle modifiche meramente interne.

Sostiene la parte ricorrente che in tal modo sia stato eccessivamente compresso il suo diritto di proprietà in violazione dell'art. 832 cod. civ..

Lamenta la ricorrente che la Corte d'Appello abbia ritenuto che la Marchetti con l'atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] abbia venduto alla Sciarra un seminterrato che già aveva, per precedente rilascio della concessione edilizia n. 72/1992 del Comune di Caserta, la possibilità di una sopraelevazione autorizzata con un primo ed un secondo piano e con un sottotetto con specificate caratteristiche costruttive, contemplate in quella concessione edilizia, e che la Sciarra si era impegnata a rispettare nel rapporto con la Marchetti, senza alcuna violazione dell'art. 832 cod. civ., e che abbia quindi ritenuto determinanti le violazioni delle prescrizioni della concessione edilizia a prescindere dal profilo inerente alla conformità amministrativa, urbanistica ed edilizia delle opere realizzate, riconoscendo poi, che anche quanto alla sagoma, era stato riscontrato uno sforamento in altezza per la realizzazione del torrino delle scale.

Il terzo motivo é inammissibile, in quanto ripropone pedissequamente il primo motivo dell'appello principale, contrapponendo apoditticamente la propria diversa interpretazione, senza confrontarsi con la plausibile motivazione addotta dall'impugnata sentenza e senza dedurre vizi di motivazione della stessa, o di interpretazione del contratto di compravendita del 15.7.1992 e della concessione edilizia n. 72/1992 del Comune di Caserta.

Per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, infatti, nel ricorso per cassazione la parte non può limitarsi alla mera riproposizione delle tesi difensive svolte nelle fasi di merito e motivatamente disattese dal giudice dell'appello, operando così una mera contrapposizione del suo giudizio e della sua valutazione a quella espressa dalla sentenza impugnata, senza considerare le ragioni offerte da quest'ultima (Cass. 24.9.2018 n. 22478; Cass.25.8.2000 n. 11098).

Va poi rammentato che la valutazione delle risultanze istruttorie ai fini della ricostruzione dei fatti é compiuta dai giudici di merito nell'esercizio del libero convincimento, e non può essere richiesta alla Suprema Corte, che é giudice di legittimità, potendosi solo sul punto invocare il vizio dell'art. 360 comma primo n. 5) c.p.c. (omessa considerazione di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti), o il vizio di motivazione inesistente, o meramente apparente, che però non sono stati dedotti.

Col quarto motivo la ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., la violazione dell'art. 832 cod. civ. ed il travisamento di un fatto decisivo della controversia, relativo all'apertura sul lato nord del sottotetto di due vedute con affaccio sul vialetto di accesso alla proprietà di [OSCURATO:PERSONA], rappresentato dal fatto che su tale vialetto già si affacciavano un balcone al primo piano ed un balcone al secondo piano dell'edificio della Sciarra, per cui le due vedute sopra indicate non avevano aggravato la preesistente servitù di veduta.

Si duole la ricorrente che l'impugnata sentenza abbia disatteso il suo primo motivo di appello, col quale era stato evidenziato anche il profilo del difetto di aggravamento della servitù sopra indicato, con la motivazione che ciò che contava, in ragione dell'impegno assunto dalla Sciarra nell'atto di compravendita del 15.7.1992, di rispettare la concessione edilizia n. 72/1992 del Comune di Caserta, era se quest'ultima fosse stata, o meno rispettata nell'edificazione della Sciarra, essendo invece irrilevante stabilire se ci fosse stato o meno un aggravio di servitù.

Anche il quarto motivo é inammissibile, in quanto con esso la ricorrente ripropone pedissequamente il primo motivo dell'appello principale, contrapponendo apoditticamente la propria diversa interpretazione, senza confrontarsi con la plausibile motivazione addotta dall'impugnata sentenza e senza dedurre vizi di motivazione della stessa, o di interpretazione del contratto di compravendita del 15.7.1992 e della concessione edilizia n.72/1992 del Comune di Caserta.

Va poi rammentato, anche per questo motivo, che la valutazione delle risultanze istruttorie ai fini della ricostruzione dei fatti é compiuta dai giudici di merito nell'esercizio del libero convincimento, e non può essere richiesta alla Suprema Corte, che é giudice di legittimità, potendosi solo sul punto invocare il vizio dell'art. 360 comma primo n. 5) c.p.c. (omessa considerazione di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti), o il vizio di motivazione inesistente, o meramente apparente, che però non sono stati dedotti.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico di [OSCURATO:PERSONA] e distratte in favore del legale antistatario della controricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA].

Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione, sezione seconda civile, dichiara inammissibile il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per spese ed € 3.000,00 per compensi, oltre IVA, C.A. e rimborso spese generali del 15%, da distrarre in favore del leg

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21236/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA V.LE G. ROSSINI 26, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura in calce al ricorso, -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 77, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che l a rappresenta e difende per procura in calce al controricorso, -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLIn.2204/2019depositata il 19 . 4 . 2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24.11.2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto del notaio [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] vendeva a [OSCURATO:PERSONA] un'unità immobiliare sita in Caserta-Falciano, via comunale Circonvallazione, composta da un piano seminterrato adibito a deposito, con annessa area scoperta nei lati est, sud ed ovest e rampa di accesso, confinante sui lati nord ed ovest con la residua proprietà della Marchetti. Con lo stesso rogito la Sciarra aveva assunto l'obbligo per sé e per i suoi aventi causa, a qualsiasi titolo, in caso di sopraelevazione, di attenersi scrupolosamente al progetto approvato dal Comune di Caserta, per il quale era stata rilasciata la concessione edilizia n. 72 del 13.2.1992, e di non apportare alcuna modifica a detto progetto limitatamente ai lati confinanti con la proprietà della venditrice. [OSCURATO:PERSONA], alla quale veniva volturata in parte la concessione edilizia ottenuta dalla Marchetti, procedeva alla sopraelevazione del vano deposito, con la costruzione di due appartamenti al primo ed al secondo piano, e di un sottotetto, con apertura su quest'ultimo di due finestre sul lato nord e di tre finestre sul lato ovest, nonché all'installazione sulle ringhiere dei due balconi prospicienti la proprietà Marchetti di alcuni ferri sporgenti, collegati da fili ed adibiti a stenditoi, sui quali gli inquilini della Sciarra stendevano il bucato, determinando stillicidio sul sottostante vialetto della Marchetti, ed alla realizzazione di un torrino delle scale sporgente dalla sagoma del tetto. La sentenza n. 399 del 22.4/17.6.2013 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], per quanto ancora rileva, uniformandosi totalmente alla CTU espletata, in parziale accoglimento delle domande della Marchetti, basate sulla violazione da parte della Sciarra delle obbligazioni assunte nell'atto di compravendita del 15.7.1992 per difformità di quanto realizzato rispetto al progetto assentito ed alla concessione edilizia rilasciata dal Comune di Caserta il 13.2.1992, condannava la Sciarra alla realizzazione dei lavori necessari a rendere conformi le opere realizzate abusivamente come descritte nella CTU alla concessione edilizia n. 72 del 13.2.1992 del Comune di Caserta (in particolare chiusura delle due finestre del sottotetto sul lato nord e di una finestra del sottotetto sul lato ovest, e rimozione dei ferri sporgenti dei balconi costituenti un'illecita servitù di stenditoio), mentre riteneva assentite dalla concessione le altre due finestre del sottotetto lato ovest, e non proposta dalla Marchetti una specifica domanda di rimozione del torrino delle scale. Impugnata la sentenza di primo grado in via principale dalla Sciarra, ed in via incidentale dalla Marchetti, la Corte d'Appello di Napoli con la sentenza n.2204/2019 dell'8.3/[OSCURATO:DATA_NASCITA], per quanto ancora rileva, rigettava l'appello principale della Sciarra, accoglieva per quanto di ragione l'appello incidentale della Marchetti, condannando la Sciarra alla chiusura anche delle altre due finestre del sottotetto lato ovest, ed alla riduzione in pristino del torrino delle scale, e condannava la Sciarra al pagamento delle spese processuali di secondo grado. Avverso tale sentenza, notificata il 26/30.4.2019, ha proposto ricorso alla Suprema Corte, notificato a [OSCURATO:PERSONA] l'1/[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a quattro motivi, e resiste [OSCURATO:PERSONA] con controricorso notificato il 16.7.2019. La causa é stata trattenuta in decisione nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] Col primo motivo la ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., la violazione dell'art. 112 c.p.c.. Sostiene la Sciarra, che omette di riportare il contenuto dell'appello incidentale della Marchetti, che é stato accolto condannandola alla riduzione in pristino del torrino delle scale perché contrario agli accordi sanciti nel contratto di compravendita concluso dalle parti il 15.7.1992, che la Corte d'Appello di Napoli, nell'emettere tale condanna, sarebbe incorsa in ultrapetizione. Si duole la ricorrente, che la Corte d'Appello non avrebbe tenuto conto, che la Marchetti, pur chiedendo nella citazione di primo grado di accertare la corrispondenza della costruzione realizzata dalla Sciarra alla concessione edilizia n. 72/92 del Comune di Caserta evidenziando gli abusi e le difformità ed individuando le opere da farsi per riportare la costruzione entro i limiti del progetto assentito, non aveva mai lamentato alcunché di specifico in ordine al torrino delle scale. Aggiunge poi la ricorrente, che la domanda doveva essere individuata dalla parte attrice in tutti i suoi elementi, prima dello svolgimento dell'attività istruttoria, e non poteva essere integrata attraverso il ricorso alla CTU. Il primo motivo é inammissibile, non solo perché perfar valere l'ultrapetizione in violazione dell'art. 112 c.p.c. la ricorrente avrebbe dovuto invocare la nullità della sentenza ed il vizio dell'art. 360 comma primo n. 4) c.p.c. per error in procedendo, e non per la commissione di un error in iudicando, ma anche per difetto di autosufficienza, in quanto la Sciarra non ha riprodotto il contenuto dell'appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] relativo al torrino delle scale, rispetto al quale si lamenta che vi sia stata ultrapetizione. La giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, ha affermato che perché possa dedursi utilmente il vizio di ultrapetizione dell'art.112 c.p.c. é necessario che gli atti sui quali la censura si fonda siano riportati puntualmente e non per riassunto del loro contenuto nel ricorso per cassazione, che il potere dovere del giudice di legittimità di esaminare direttamente gli atti processuali nelle ipotesi di prospettazione di un error in procedendo resta in fatto condizionato a pena d'inammissibilità all'adempimento da parte del ricorrente dell'onere di cui all'art. 366 n. 6) c.p.c. ed all'art. 369 n.4) c.p.c., e che analogamente in caso di violazione di una norma processuale, il ricorrente deve fornire in ricorso l'indicazione di tutti gli elementi condizionanti l'effettività della violazione dedotta (Cass. sez. lav. 14.6.2016 n. 12211; Cass. 26.5.2003 n. 8314). Nel caso di specie, invece, la Sciarra, pur riproducendo nel ricorso, per stralcio, il contenuto dell'atto di citazione di primo grado della Marchetti, ha totalmente omesso di riportarvi il contenuto del di lei appello incidentale. Il primo motivo é inoltre inammissibile, in quanto con esso la ricorrente contrappone una propria diversa interpretazione del contenuto delle domande proposte in primo grado da [OSCURATO:PERSONA], senza confrontarsi con la plausibile motivazione addotta dalla sentenza impugnata, che alle pagine 13 e 14 ha spiegato di avere ritenuto ricompresa tra quelle avanzate in primo grado anche la domanda di eliminazione del torrino delle scale sul lato ovest, non previsto nella concessione edilizia n. 72/1992 del Comune di Caserta secondo la CTU espletata, in quanto la Marchetti aveva chiesto in primo grado la condanna della Sciarra all'esecuzione di tutte le opere necessarie per rispettare l'obbligo dalla stessa assunto nell'atto di compravendita del 15.7.1992 per il pieno ed incondizionato rispetto della suddetta concessione edilizia (implicitamente compresa quindi anche l'eliminazione del torrino delle scale), ed in quanto il contenuto specifico della domanda andava desunto mettendo in relazione le conclusioni finali con la parte espositiva dell'atto di citazione. Col secondo motivo la ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360 comma primo n. 5) c.p.c., il travisamento della prova riguardante un fatto decisivo della controversia, individuato nel fatto che nel grafico di progetto allegato alla concessione edilizia n.72/1992 del Comune di Caserta e nella pianta piano sottotetto, come già ritenuto dal CTU e dalla sentenza di primo grado, sarebbe stata assentita l'apertura di tre finestre nel sottotetto lato ovest, per cui l'impugnata sentenza non avrebbe potuto ordinare la chiusura di altre due finestre del sottotetto sul lato ovest perché non assentite. Si duole la ricorrente che la Corte d'Appello, sulla base del grafico di prospetto (grafico n. 13 della concessione edilizia, denominato fronte 9-10) e del grafico di sezione (grafico n. 14 della concessione edilizia, denominato sezione 3-4), abbia ritenuto non coperte dalla concessione edilizia n. 72/1992 del Comune di Caserta tutte e tre le finestre del sottotetto, lato ovest, valutando criticamente le conclusioni del CTU nominato in primo grado, ed ordinando quindi la chiusura di tutte e tre quelle finestre, e non solo di una di esse, come invece disposto dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in primo grado. Il secondo motivo é inammissibile, in quanto pur essendo articolato in relazione all'art. 360 comma primo n. 5) c.p.c., non deduce un fatto storico oggetto di discussione tra le parti e decisivo che non sia stato considerato dalla sentenza impugnata, ma irritualmente invoca un travisamento della prova rappresentata dalla concessione edilizia n. 72/1992 e dai grafici allegativi per come interpretati dal CTU, limitandosi a contrapporre apoditticamente tale diversa interpretazione a quella pur plausibile seguita dalla Corte d'Appello di Napoli, non confacente alla ricorrente, interpretazione nei confronti della quale non viene peraltro mossa una critica specifica sotto il profilo della motivazione. In ogni caso la concessione edilizia n. 72/1992 ed i grafici ad essa allegati, se anche fossero considerati come un fatto storico e non come prove, sono stati specificamente valutati e considerati dall'impugnata sentenza al fine di stabilire i limiti delle realizzazioni assentite da quella concessione e richiamati quanto all'osservanza nel rapporto interno tra le parti dall'atto di compravendita del 15.7.1992, per cui non si tratterebbe comunque di un fatto storico non considerato. Non si può poi pretendere dalla Suprema Corte una nuova valutazione delle risultanze istruttorie per ottenere una diversa interpretazione dei fatti, in quanto la Corte di Cassazione é giudice di legittimità e non del fatto. Col terzo motivo la ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., la violazione dell'art. 832 cod. civ. inerente al contenuto del diritto di proprietà, ed il travisamento di un fatto decisivo della controversia, relativo alla modifica dell'originaria destinazione d'uso del sottotetto non destinato a residenza ad appartamento abitabile. Si duole la ricorrente che la Corte d'Appello di Napoli abbia disatteso il primo motivo del suo appello principale, col quale aveva sostenuto che poiché il suo fabbricato secondo la CTU aveva rispettato la sagoma e l'altezza previsti nella concessione edilizia n. 72/1992 del Comune di Caserta, si dovevano ritenere rispettati i limiti di tale concessione, non riferibili al cambio di destinazione del sottotetto ed alle modifiche meramente interne. Sostiene la parte ricorrente che in tal modo sia stato eccessivamente compresso il suo diritto di proprietà in violazione dell'art. 832 cod. civ.. Lamenta la ricorrente che la Corte d'Appello abbia ritenuto che la Marchetti con l'atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] abbia venduto alla Sciarra un seminterrato che già aveva, per precedente rilascio della concessione edilizia n. 72/1992 del Comune di Caserta, la possibilità di una sopraelevazione autorizzata con un primo ed un secondo piano e con un sottotetto con specificate caratteristiche costruttive, contemplate in quella concessione edilizia, e che la Sciarra si era impegnata a rispettare nel rapporto con la Marchetti, senza alcuna violazione dell'art. 832 cod. civ., e che abbia quindi ritenuto determinanti le violazioni delle prescrizioni della concessione edilizia a prescindere dal profilo inerente alla conformità amministrativa, urbanistica ed edilizia delle opere realizzate, riconoscendo poi, che anche quanto alla sagoma, era stato riscontrato uno sforamento in altezza per la realizzazione del torrino delle scale. Il terzo motivo é inammissibile, in quanto ripropone pedissequamente il primo motivo dell'appello principale, contrapponendo apoditticamente la propria diversa interpretazione, senza confrontarsi con la plausibile motivazione addotta dall'impugnata sentenza e senza dedurre vizi di motivazione della stessa, o di interpretazione del contratto di compravendita del 15.7.1992 e della concessione edilizia n. 72/1992 del Comune di Caserta. Per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, infatti, nel ricorso per cassazione la parte non può limitarsi alla mera riproposizione delle tesi difensive svolte nelle fasi di merito e motivatamente disattese dal giudice dell'appello, operando così una mera contrapposizione del suo giudizio e della sua valutazione a quella espressa dalla sentenza impugnata, senza considerare le ragioni offerte da quest'ultima (Cass. 24.9.2018 n. 22478; Cass.25.8.2000 n. 11098). Va poi rammentato che la valutazione delle risultanze istruttorie ai fini della ricostruzione dei fatti é compiuta dai giudici di merito nell'esercizio del libero convincimento, e non può essere richiesta alla Suprema Corte, che é giudice di legittimità, potendosi solo sul punto invocare il vizio dell'art. 360 comma primo n. 5) c.p.c. (omessa considerazione di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti), o il vizio di motivazione inesistente, o meramente apparente, che però non sono stati dedotti. Col quarto motivo la ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., la violazione dell'art. 832 cod. civ. ed il travisamento di un fatto decisivo della controversia, relativo all'apertura sul lato nord del sottotetto di due vedute con affaccio sul vialetto di accesso alla proprietà di [OSCURATO:PERSONA], rappresentato dal fatto che su tale vialetto già si affacciavano un balcone al primo piano ed un balcone al secondo piano dell'edificio della Sciarra, per cui le due vedute sopra indicate non avevano aggravato la preesistente servitù di veduta. Si duole la ricorrente che l'impugnata sentenza abbia disatteso il suo primo motivo di appello, col quale era stato evidenziato anche il profilo del difetto di aggravamento della servitù sopra indicato, con la motivazione che ciò che contava, in ragione dell'impegno assunto dalla Sciarra nell'atto di compravendita del 15.7.1992, di rispettare la concessione edilizia n. 72/1992 del Comune di Caserta, era se quest'ultima fosse stata, o meno rispettata nell'edificazione della Sciarra, essendo invece irrilevante stabilire se ci fosse stato o meno un aggravio di servitù. Anche il quarto motivo é inammissibile, in quanto con esso la ricorrente ripropone pedissequamente il primo motivo dell'appello principale, contrapponendo apoditticamente la propria diversa interpretazione, senza confrontarsi con la plausibile motivazione addotta dall'impugnata sentenza e senza dedurre vizi di motivazione della stessa, o di interpretazione del contratto di compravendita del 15.7.1992 e della concessione edilizia n.72/1992 del Comune di Caserta. Va poi rammentato, anche per questo motivo, che la valutazione delle risultanze istruttorie ai fini della ricostruzione dei fatti é compiuta dai giudici di merito nell'esercizio del libero convincimento, e non può essere richiesta alla Suprema Corte, che é giudice di legittimità, potendosi solo sul punto invocare il vizio dell'art. 360 comma primo n. 5) c.p.c. (omessa considerazione di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti), o il vizio di motivazione inesistente, o meramente apparente, che però non sono stati dedotti. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico di [OSCURATO:PERSONA] e distratte in favore del legale antistatario della controricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA]. Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente, se dovuto. P.Q.M. La Corte di Cassazione, sezione seconda civile, dichiara inammissibile il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per spese ed € 3.000,00 per compensi, oltre IVA, C.A. e rimborso spese generali del 15%, da distrarre in favore del leg
Sentenza Cassazione n. 33187/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris