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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30470/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 22/06/2022, in parziale riforma di quella resa dal Tribunale di Belluno in data 12/10/2021, che ha riformato in relazione ai coimputati, la ha invece confermata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] che era stato riconosciuto responsabile dei fatti di cui agli artt. 81 cpv., 110, 640 e 641 cod. pen. e, con la recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale, lo aveva infine condannato alla pena stimata equa e di giustizia; ritenuto che i motivi di ricorso sono complessivamente inammissibili; con il primo, infatti, la difesa contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in ordine alla inidoneità della motivazione della sentenza impugnata a dar conto delle censure articolate con l'atto di appello in merito alla certa riferibilità delle condotte addebitate al prevenuto, non tenendo conto, tuttavia, del fatto che le doglianze erano state già oggetto di accurata valutazione da parte del giudice di primo grado risultando perciò certamente consentito, trattandosi di un caso di "doppia conforme di merito", rinviare alla reciproca integrazione delle due motivazioni,dalla cui complessiva lettura è possibile ricostruire il percorso logico e giuridico che ha condotto i giudici di merito a ribadire la penale responsabilità dell'imputato in relazione ai fatti di reato a lui ascritti: si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata, laddove la Corte si sofferma sul compendio probatorio emergente da plurimi e convergenti elementi (quali deposizioni testimoniali e riscontri sull'utenza telefonica), che hanno consentito di ritenere lo stesso certamente responsabile degli artifizi e raggiri consistenti nella creazione di una situazione di apparente affidabilità suscitata nel venditore, il quale - indotto in errore - ha accettato di consegnare la merce (senza contestuale pagamento del prezzo), così risultando integrati gli elementi costitutivi della truffa contrattuale;/ il secondo motivo è manifestamente infondato in diritto essendo pacifico che, nel delitto di truffa, la valutazione della idoneità degli artifizi e dei raggiri prescinde dalla considerazione della diligenza della persona offesa (cfr., tra le tante, Sez. 2 - , n. 51166 del 25/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278011 — 01); da ultimo, diversamente da quanto opinato dalla difesa, la sentenza impugnata, nel confermare la recidiva, non si è affatto limitata ad evocare i precedenti penali dell'imputato ma ne ha considerato la rilevanza ai fini del giudizio di accresciuta pericolosità criminale; rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 22/06/2022, in parziale riforma di quella resa dal Tribunale di Belluno in data 12/10/2021, che ha riformato in relazione ai coimputati, la ha invece confermata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] che era stato riconosciuto responsabile dei fatti di cui agli artt. 81 cpv., 110, 640 e 641 cod. pen. e, con la recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale, lo aveva infine condannato alla pena stimata equa e di giustizia; ritenuto che i motivi di ricorso sono complessivamente inammissibili; con il primo, infatti, la difesa contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in ordine alla inidoneità della motivazione della sentenza impugnata a dar conto delle censure articolate con l'atto di appello in merito alla certa riferibilità delle condotte addebitate al prevenuto, non tenendo conto, tuttavia, del fatto che le doglianze erano state già oggetto di accurata valutazione da parte del giudice di primo grado risultando perciò certamente consentito, trattandosi di un caso di "doppia conforme di merito", rinviare alla reciproca integrazione delle due motivazioni,dalla cui complessiva lettura è possibile ricostruire il percorso logico e giuridico che ha condotto i giudici di merito a ribadire la penale responsabilità dell'imputato in relazione ai fatti di reato a lui ascritti: si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata, laddove la Corte si sofferma sul compendio probatorio emergente da plurimi e convergenti elementi (quali deposizioni testimoniali e riscontri sull'utenza telefonica), che hanno consentito di ritenere lo stesso certamente responsabile degli artifizi e raggiri consistenti nella creazione di una situazione di apparente affidabilità suscitata nel venditore, il quale - indotto in errore - ha accettato di consegnare la merce (senza contestuale pagamento del prezzo), così risultando integrati gli elementi costitutivi della truffa contrattuale;/ il secondo motivo è manifestamente infondato in diritto essendo pacifico che, nel delitto di truffa, la valutazione della idoneità degli artifizi e dei raggiri prescinde dalla considerazione della diligenza della persona offesa (cfr., tra le tante, Sez. 2 - , n. 51166 del 25/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278011 — 01); da ultimo, diversamente da quanto opinato dalla difesa, la sentenza impugnata, nel confermare la recidiva, non si è affatto limitata ad evocare i precedenti penali dell'imputato ma ne ha considerato la rilevanza ai fini del giudizio di accresciuta pericolosità criminale; rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il
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