CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 41546/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e l'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Torino confermava la condanna dei ricorrenti per il reato di rapina aggravata ai danni di un connazionale che era stato aggredito e spossessato del portafoglio. Si confermava il trattamento sanzionatorio ed il giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche rispetto alle aggravanti ed alla recidiva reiterata e specifica, contestata e ritenuta. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] che deduceva: 1.1. violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al giudizio di bilanciamento tra circostanze: la Corte di appello non avrebbe tenuto conto del motivo di appello con il quale si chiedeva di bilanciare in prevalenza le attenuanti generiche con le aggravanti riconosciute. 1.2.Violazione di legge e legge vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del dolo concorsuale: la ricostruzione dei fatti si caratterizzava per la pronuncia da parte di uno degli aggressori della frase «lasciate stare il nostro connazionale siamo tutti arabi» che avrebbe consentito di escludere il previo accordo tra i correi, accordo non verosimile tenuto conto che il ricorrente conosceva solo uno dei correi. L. 2.3.Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata considerazione di tesi alternative con conseguente violazione della regola di giudizio che impone che la condanna sia pronunciata "al di là di ogni ragionevole dubbiopoiché era stato registrato un tentativo di utilizzo il bancomat trafugato i sarebbe ragionevole - contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello- che il portafoglio della vittima fosse scivolato durante la colluttazione e che una persona diversa dai quattro imputati lo avesse raccolto per usare il bancomat. 2. Ricorreva per Cassazione anche il difensore di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 n difensore deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle contestazioni relative alla mancata rinnovazione della testimonianza della persona offesa che sarebbe stata necessaria per poter verificare la credibilità dei contenuti accusatori dalla stessa provenienti. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla conferma dell'affermazione di responsabilità: la condanna sarebbe fondata sulla testimonianza della persona offesa che avrebbe reso diverse dichiarazioni caratterizzate da discontinuità, e dunque inattendibili. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla identificazione del ricorrente: la Corte d'appello non avrebbe evidenziato gli elementi sulla base dei quali il ricorrente sarebbe stato identificato, né sarebbe stata effettuata alcuna ricognizione - 1.4. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva che sarebbe stata giustificata solo sulla base della valorizzazione dei precedenti penali ma senza operare alcun concreto accertamento sul!' accrescimento specifico di pericolosità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 1.1 II giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulle contestate aggravanti è impedito dal disposto del 4°comma dell'art. 69 cod.pen., considerato che al ricorrente è stata contestata e ritenuta la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale. 1.2 Quanto al requisito del dolo, l'eccezione secondo cui Aissam avrebbe detto, nel corso dell'aggressione, la frase "lasciate stare il nostro connazionale, siamo tutti arabi" è inammissibile per non essere stata proposta in appello: infatti, secondo il diritto vivente, alla luce di quanto disposto dall'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza (Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/20; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269368; Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632; Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016, Menna, Rv. 266202; da ultimo v. Sez. 2, n. 23338 del 07/07/2020, Saccenti, non mass.). Deve poi rilevarsi che il dolo concorsuale emerge dalla ricostruzione del fatto, visto che la presenza del ricorrente durante l'aggressione alla persona offesa è stata riconosciuta dallo stesso Aissam, tratto in arresto nell'immediatezza dei fatti 1.3 Quanto infine al fatto che il mancato ritrovamento del portafoglio porterebbe a ritenere non ritenere sussistente il reato di rapina, si deve osservare che la motivazione della Corte di appello è logica e coerente con le risultanze processuali, in quanto valorizza non solo le dichiarazioni della persona offesa, ma anche il fatto che uno dei quattro rapinatori era fuggito, traendo quindi la logica conclusione che fosse stato lui ad impossessarsi del portafoglio, conclusione riscontrata dal tentativo di prelevamento di somme con il bancomat della persona offesa contenuto nel portafoglio. Non possono poi essere considerate in alcun modo le dichiarazioni rese dalla persona offesa in sede di indagini difensive, in quanto la richiesta di acquisizione delle stesse è stata dichiarata inammissibile (pag.5 sentenza Corte di appello) e sul punto non vi è motivo di ricorso. 2. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 2.1 Relativamente al primo motivo di ricorso, è giurisprudenza consolidata di questa Corte quella secondo cui "il rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello si sottrae al sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità." (Sez.6, Sentenza n. 2972 del 04/12/2020, G. Rv. 280589 - 01); nel caso in esame, la Corte di appello ha ampiamente motivato sulla responsabilità dell'imputato (vedi pag.5) ed il motivo è meramente reiterativo di quanto già esposto in appello. 2.2 Il secondo motivo di ricorso è assolutamente generico, limitandosi ad eccepire l'inattendibilità della persona offesa, non considerando che il racconto della stessa è risultato riscontrato sia dal verbale di arresto che dalle sommarie informazioni rese da Luodiy; quanto al tentativo di prelevamento di una somma tramite il bancomat della persona offesa, ci si riporta a quanto sopra esposto. 2.3 Del tutto generico è il motivo sul riconoscimento dell'imputato da parte della persona offesa, posto che lo stesso imputato ha ammesso di essere stato presente sul luogo dei fatti ed è stato arrestato nell'immediatezza degli stesisi 2.4 Quanto infine alla recidiva, la giurisprudenza di questa Corte è costante nel sostenere che in tema di recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa e che tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, anche con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato; nel caso in esame, la Corte di appello ha fornito congrua ed esaustiva motivazione nella pag.7 della sentenza impugnata, evidenziando le condanne riportate dal ricorrente. 2. I ricorsi devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese pr