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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 10619/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2022 della Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Catania, in riforma della sentenza del Tribunale di Ragusa in data 16 ottobre 2008, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in anni quattro e mesi quattro di reclusione ed euro 17.933,00 di multa in ordine alla ipotesi di cui agli artt. 81 e 110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 poiché, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], avrebbe illecitamente detenuto, trasportato e ceduto a numerosi assuntori e trasportato sostanza stupefacente del tipo eroina; fatti commessi a Ragusa dal gennaio al maggio 2002.

La Corte d'appello ha rigettato il motivo di ricorso con cui la difesa aveva rilevato la nullità del decreto che dispone il giudizio per illegittimità del decreto di irreperibilità emesso in violazione dell'art. 159 cod. proc. pen. e, per quel che in questa sede rileva, ha escluso che i fatti contestati alla [OSCURATO:PERSONA] potessero essere sussunti nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n.309 del 1990

2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dei difensori, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania articolando due distinti motivi.

2.1. Con il primo motivo deduce violazione degli artt. 159 e 160 cod. proc. pen. ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen..

A fronte del motivo di gravame con cui si rilevava la nullità della citazione a giudizio dell'imputata in considerazione dell'illegittimità del decreto di irreperibilità emesso senza che fossero effettuate ricerche cumulative in tutti i luoghi indicati nell'art. 159 cod. proc. pen., la Corte territoriale ne affermava apoditticamente la regolarità senza articolare un'adeguata motivazione.

La nullità del decreto di irreperibilità implica la nullità assoluta ai sensi degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen. del decreto di citazione a giudizio e di tutti gli atti successi a detto atto.

2.2. Con il secondo motivo la difesa deduce vizi di motivazione e violazione della ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen..

La difesa osserva come tutti gli elementi valorizzati dalla Corte di appello al fine di ritenere corretta l'integrazione dell'ipotesi di cui all'art. 73, d.P.R. cit., non esorbitano da una condotta che ha visto la donna, in due occasioni, cedere piccole dosi ad acquirenti tossicodipendenti, a nulla rilevando il loro numero e quello delle dosi di sostanza stupefacente cedute. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è fondato.

2. Per giurisprudenza costante di questa Corte le ricerche necessarie ai fini dell'emissione del decreto di irreperibilità devono essere eseguite cumulativamente, e non alternativamente, in tutti i luoghi indicati dall'art. 159 cod. proc. pen., derivando, diversamente, la nullità assoluta del decreto di irreperibilità e delle conseguenti notificazioni, se attinenti alla citazione dell'imputato (Sez. 5, n. 44374 del 20/06/2014, Iaccarino, Rv. 262112; Sez. 3, n. 9244 del 21/01/2010, Teranaj, Rv. 246234).Dall'esame degli atti cui questa Corte ha accesso in ragione della questione processuale dedotta (Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01), si osserva che, sebbene il decreto di irreperibilità redatto in un modulo prestampato evidenzi cumulativamente l'avvenuta ricerca presso i luoghi indicati nell'art. 159 cod. proc. pen., la stessa risulta essere stata effettuata solo presso l'appartamento che risultava locato dalla [OSCURATO:PERSONA] in Catanzaro alla via Musolino n. 5; in tal senso depone la missiva con cui il [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa trasmetteva l'atto da notificare al competente Comando di Catanzaro che, a sua volta, restituiva al Tribunale di Ragusa il provvedimento inevaso in quanto non reperita e non conosciuta presso quell'indirizzo.

Evidente, pertanto, l'illegittimità del decreto di irreperibilità emesso senza aver effettuato le necessarie ricerche previste dall'art. 159 cod. proc. pen. con conseguente nullità della notifica del decreto di citazione al difensore.

Come sopra rilevato, infatti, il decreto d'irreperibilità e le conseguenti notificazioni eseguite mediante consegna al difensore - ove afferenti alla citazione dell'imputato - integrano una nullità assoluta ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen..

3. Ne consegue la nullità della notificazione, perché non preceduta da valido decreto d'irreperibilità, del decreto di citazione a giudizio e delle sentenze di primo grado e d'appello, con la trasmissione degli atti al Tribunale di Ragusa per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, quella di primo grado e il decreto che dispone il giudizio.

Dispone trasmettersi gl

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2022 della Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Catania, in riforma della sentenza del Tribunale di Ragusa in data 16 ottobre 2008, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in anni quattro e mesi quattro di reclusione ed euro 17.933,00 di multa in ordine alla ipotesi di cui agli artt. 81 e 110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 poiché, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], avrebbe illecitamente detenuto, trasportato e ceduto a numerosi assuntori e trasportato sostanza stupefacente del tipo eroina; fatti commessi a Ragusa dal gennaio al maggio 2002. La Corte d'appello ha rigettato il motivo di ricorso con cui la difesa aveva rilevato la nullità del decreto che dispone il giudizio per illegittimità del decreto di irreperibilità emesso in violazione dell'art. 159 cod. proc. pen. e, per quel che in questa sede rileva, ha escluso che i fatti contestati alla [OSCURATO:PERSONA] potessero essere sussunti nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n.309 del 1990 2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dei difensori, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania articolando due distinti motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione degli artt. 159 e 160 cod. proc. pen. ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.. A fronte del motivo di gravame con cui si rilevava la nullità della citazione a giudizio dell'imputata in considerazione dell'illegittimità del decreto di irreperibilità emesso senza che fossero effettuate ricerche cumulative in tutti i luoghi indicati nell'art. 159 cod. proc. pen., la Corte territoriale ne affermava apoditticamente la regolarità senza articolare un'adeguata motivazione. La nullità del decreto di irreperibilità implica la nullità assoluta ai sensi degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen. del decreto di citazione a giudizio e di tutti gli atti successi a detto atto. 2.2. Con il secondo motivo la difesa deduce vizi di motivazione e violazione della ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.. La difesa osserva come tutti gli elementi valorizzati dalla Corte di appello al fine di ritenere corretta l'integrazione dell'ipotesi di cui all'art. 73, d.P.R. cit., non esorbitano da una condotta che ha visto la donna, in due occasioni, cedere piccole dosi ad acquirenti tossicodipendenti, a nulla rilevando il loro numero e quello delle dosi di sostanza stupefacente cedute. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato. 2. Per giurisprudenza costante di questa Corte le ricerche necessarie ai fini dell'emissione del decreto di irreperibilità devono essere eseguite cumulativamente, e non alternativamente, in tutti i luoghi indicati dall'art. 159 cod. proc. pen., derivando, diversamente, la nullità assoluta del decreto di irreperibilità e delle conseguenti notificazioni, se attinenti alla citazione dell'imputato (Sez. 5, n. 44374 del 20/06/2014, Iaccarino, Rv. 262112; Sez. 3, n. 9244 del 21/01/2010, Teranaj, Rv. 246234).Dall'esame degli atti cui questa Corte ha accesso in ragione della questione processuale dedotta (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01), si osserva che, sebbene il decreto di irreperibilità redatto in un modulo prestampato evidenzi cumulativamente l'avvenuta ricerca presso i luoghi indicati nell'art. 159 cod. proc. pen., la stessa risulta essere stata effettuata solo presso l'appartamento che risultava locato dalla [OSCURATO:PERSONA] in Catanzaro alla via Musolino n. 5; in tal senso depone la missiva con cui il [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa trasmetteva l'atto da notificare al competente Comando di Catanzaro che, a sua volta, restituiva al Tribunale di Ragusa il provvedimento inevaso in quanto non reperita e non conosciuta presso quell'indirizzo. Evidente, pertanto, l'illegittimità del decreto di irreperibilità emesso senza aver effettuato le necessarie ricerche previste dall'art. 159 cod. proc. pen. con conseguente nullità della notifica del decreto di citazione al difensore. Come sopra rilevato, infatti, il decreto d'irreperibilità e le conseguenti notificazioni eseguite mediante consegna al difensore - ove afferenti alla citazione dell'imputato - integrano una nullità assoluta ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen.. 3. Ne consegue la nullità della notificazione, perché non preceduta da valido decreto d'irreperibilità, del decreto di citazione a giudizio e delle sentenze di primo grado e d'appello, con la trasmissione degli atti al Tribunale di Ragusa per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, quella di primo grado e il decreto che dispone il giudizio. Dispone trasmettersi gl
Decreto Cassazione n. 10619/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris