CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 giugno 2026
Cassazione n. 18357/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sentante pro tempore, rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controComune di [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria II Grado di EmiliaRomagna n. 666/2023 depositata il 09/06/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte di Giustizia Tributaria (CGT) di 2° grado dell’Emilia-Romagna accoglieva l’appello del Comune di Rimini avverso la sentenza diprimo grado che, a sua volta, aveva accolto il ricorso del ConsorzioOperatori [OSCURATO:PERSONA] soc. cons. a r.l. (di seguito più brevementeanche solo CONSORZIO) con cui il contribuente aveva impugnato l’avvisoNumero registro generale 1856/2024Numero sezionale 4707/2026Numero di raccolta generale 18357/2026Data pubblicazione 07/06/2026di accertamento emessi dal Comune di Rimini, concernente IMU 2016 concui si assoggettava tassazione la proprietà comunale dell’immobiledestinato a [OSCURATO:PERSONA].2. Avverso tale pronuncia il CONSORZIO ha proposto ricorso incassazione, affidandosi a tre motivi.3. Il Comune di Rimini resiste con controricorso.4. In prossimità dell’adunanza camerale entrambe le parti hannodepositato memorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il CONSORZIO censura l’impugnata sentenza perviolazione e falsa applicazione degli artt. 3 D.Lgs. 504/1992, 1, comma148, L. 296/2006, 9 D.Lgs. 23/2011, 27-28 D.Lgs. 114/1998 e 2-4-5-6 L.Reg. [OSCURATO:PERSONA] n. 11/1999, per aver la CTR ritenuto che il soggettopassivo d'imposta sia il Consorzio (art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c.); in ogni casoomesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto didiscussione tra le parti (art. 360, c. 1, n. 5, c._p.c.): la ricorrente censuraaltresì - attraverso la disamina comparata della sentenza de qua e diquella richiamata per relationem- il fatto che la CTR ha ritenutosussistente la legittimazione passiva del Consorzio, anziché quella deisingoli operatori del [OSCURATO:PERSONA] di Rimini, sebbene le unitàimmobiliari indicate negli Avvisi di accertamento siano tutte nella esclusivadisponibilità di questi ultimi, in forza di precipue Concessioni di posteggiorilasciate dal Comune.1.1. In relazione alla pretesa violazione degli art.27 e 28 delD.Lgs.504/1992 -che disciplinano l’uso degli spazi all’interno dei mercaticomunali- è inammissibile perché il giudizio d'appello, per come ricostruitonella sentenza impugnata, non risulta aver avuto ad oggetto la questionededotta con il motivo in esame. E’ noto, invece, che i motivi del ricorsoper cassazione devono investire questioni che abbiano formato oggetto delthema decidendum del giudizio di secondo grado, come fissato dalleNumero registro generale 1856/2024Numero sezionale 4707/2026Numero di raccolta generale 18357/2026Data pubblicazione 07/06/2026impugnazioni e dalle richieste delle parti: in particolare, non possonoriguardare nuove questioni di diritto se esse postulano indagini edaccertamenti in fatto non compiuti dal giudice del merito ed esorbitanti dailimiti funzionali del giudizio di legittimità. Né il ricorrente si è fatto caricodi indicare puntualmente in quale atto abbia dedotto tale questione,considerato che, secondo il costante insegnamento di questa Corte,qualora una determinata questione giuridica - che implichi unaccertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenzaimpugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede dilegittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novitàdella censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione dellaquestione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio diautosufficienza del ricorso per Cassazione, di indicare in quale atto delgiudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllareex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito laquestione stessa: ciò che, nel caso di specie, non è accaduto. tra le piùrecenti (Cass. 24/01/2019, n. 2038).1.2. Il motivo è, inoltre, inammissibile laddove appare censurare laqualificazione da parte del giudice di merito della concessione dell’interaarea demaniale destinata a mercato comunale al Consorzio nonché laqualificazione delle singole concessioni di posteggio agli operatori comemeri strumenti a autorizzatori per l’individuazione dei fruitori del bene edegli spazi utilizzati per la vendita, ritenendo che i rapporti relativi algodimento dei singoli parcheggi si instaurino solo tra operatori econsorzio. Ciò perché il Consorzio ha omesso del tutto di fare riferimentoalla violazione delle regole ermeneutiche in tema di interpretazione di attinegoziali di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., mentre è orientamentoconsolidato di questa Corte che, nell'ipotesi in cui con il ricorso percassazione sia contestata la qualificazione attribuita dal giudice di meritoad un determinato negozio intercorso tra le parti, le relative censure, perNumero registro generale 1856/2024Numero sezionale 4707/2026Numero di raccolta generale 18357/2026Data pubblicazione 07/06/2026essere esaminabili, non possono risolversi nella mera contrapposizione tral'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata,ma debbono essere proposte sotto il profilo della mancata osservanza deicriteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. o dell'insufficienza ocontraddittorietà della motivazione, ove ammissibile (Cass.34429-2025Cass. n. 9461/2021).1.3. Del resto, il motivo, oltre che per difetto di autosufficienza perl’omessa indicazione da parte del ricorrente dei passi della concessionedell’intera area e quelle dei singoli posteggi da cui si dovrebbe trarre lapretesa violazione di legge, è, in ultima analisi inammissibile perché ilCONSORZIO, attraverso la denunciata violazione di legge, mira, in realtà,a una rivalutazione del ragionamento decisorio del giudice del merito. Ilricorrente, pur deducendo apparentemente una violazione di norme dilegge, intende inammissibilmente ottenere la rivalutazione dei fattioperata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettiziatrasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito,terzo grado di merito (Cass. 04/07/2017, n. 8758). Oggetto del giudizioche si vorrebbe demandare a questa Corte non è l’analisi e l’applicazionedelle norme, bensì l’apprezzamento delle prove, rimesso alla valutazionedel giudice di merito (Cass. 13/05/2022, n. 17744, Cass. 05/02/ 2019, n.3340; Cass. 14/01/ 2019, n. 640; Cass. 13/10/ 2017, n. 24155; Cass.04/04/ 2013, n. 8315).1.4. Né, infine, è ammissibile attraverso lo specifico motivo di cui al n.5del primo comma dell’art.360 c.p.c. dedurre come omesso esame di unfatto storico, l’omesso accoglimento di una determinata tesi difensiva daparte del giudice di merito. Nel caso di specie, il ricorrente si lamentasotto tale profilo del mancato accoglimento delle proprie argomentazionigiuridiche circa la pretesa prevalenza delle concessioni di posteggio infavore dei singoli operatoti che, in ragione del loro contenuto, avrebberoprivato di oggetto la concessione dell’area del mercato in favore delNumero registro generale 1856/2024Numero sezionale 4707/2026Numero di raccolta generale 18357/2026Data pubblicazione 07/06/2026CONSORZIO. Il che si risolve non nell’omesso esame di un fatto storico,ma in una doglianza di insufficiente motivazione e di cattivo esercizio delpotere di apprezzamento delle risultanze istruttorie che si pone al di fuoridei ristretti limiti del paradigma di censura di cui al n.5 del primo commadell’art.360 c.p.c..1.5. Il motivo è comunque anche infondato.1.6. Come recentemente ribadito da questa Corte (vediCass.n.10306/2026), in tema di ICI, l'art. 18, comma 3, della legge 23dicembre 2000, n. 388, nel modificare l' art. 3, comma 2, del D.Lgs. 30dicembre 1992, n. 504, ha reso quest'ultimo, a partire dalla data diapplicabilità della nuova disciplina (cioè, dall'annualità 2001), obbligatonon solo sostanziale, in sede di rivalsa del concedente, ma anche formale,facendo venir meno la necessità di accertare se la concessione attributivadel diritto di costruire immobili sul demanio avesse effetti reali, con laconseguenza della tassabilità degli immobili ai fini dell'ICI in capo alconcessionario od obbligatori con l'opposta conseguenza dell' in tassabilità(Cass., Sez. 5°, 10 dicembre 2010, n. 24969; Cass., Sez. 5°, 23novembre 2018, n. 30361; Cass., Sez. 5°, 4 aprile 2019, n. 9429; Cass.,Sez. 5°, 10 aprile 2019, n. 10006; Cass., Sez. 5°, 15 aprile 2019, n.9978; Cass., Sez. 5°, 15 dicembre 2020, n. 28563; Cass., Sez. 6°-5, 15aprile 2021, n. 9978; Cass., Sez. Trib., 13 aprile 2023, nn. 9906, 9918,9928, 9943, 9948 e 9951; Cass., Sez. Trib., 19 aprile 2023, n. 10577;Cass., Sez. Trib., 12 novembre 2024, n. 29225; Cass., Sez. Trib., 27aprile 2025, n. 11007). Come è reso palese dal tenore letterale delladisposizione normativa, con decorrenza dall'1 gennaio 2001, la platea deisoggetti passivi dell'ICI è stata allargata con l'inserimento anche delconcessionario di area demaniale che precedentemente non era soggettodi imposta. É, quindi, chiaro che il legislatore ha voluto riconoscere lasoggettività passiva ai fini dell'ICI anche al rapporto concessorio aventenatura obbligatoria, in quanto il concessionario che fosse titolare di unNumero registro generale 1856/2024Numero sezionale 4707/2026Numero di raccolta generale 18357/2026Data pubblicazione 07/06/2026diritto reale di superficie sull'area demaniale si riteneva, secondo ilprecedente orientamento della giurisprudenza di legittimità, già soggettoad ICI (tra le tante: Cass., Sez. 5°, 3 dicembre 2004, n. 22757; Cass.,Sez. 5°, 20 novembre 2009, n. 24498; Cass., Sez. 5°, 30 giugno 2010, n.15479; Cass., Sez. 5°, 12 novembre 2010, n. 22972; Cass., Sez. 5°, 19novembre 2010, nn. 23408, 23409, 23410, 23411, 23412 e 23413; Cass.,Sez. 5°, 10 ottobre 2011, nn. 20786, 20787, 20788, 20789, 20790,20791, 20792, 20793 e 20794; Cass., Sez. 5°, 21 giugno 2016, nn.12797 e 12798).1.7. Orbene, la CTR ha fatto buon governo di siffatti principinell’individuare nel CONSORZIO il legittimato passivo ai fini dell’imposta dicui si discute, avendo accertato, con apprezzamento di merito nonsindacabile in sede di legittimità, che esso fosse concessionario dell’interaarea demaniale su cui sorge il [OSCURATO:PERSONA].2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 1325 e 1418, secondo comma c.c., non avendo laCTR accertato la nullità della concessione dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] per mancanza dicausa in concreto (art. 360 n. 3 c.p.c.); si duole infine del fatto che la CTRnon abbia accolto la domanda di accertamento, incidenter tantum, dellanullità della concessione d'uso di immobile rilasciata dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], nonostante la dimostrazione del suodifetto di causa in concreto, essendo pacifico, secondo il ricorrente, chequest'ultimo non abbia alcun potere e/ o diritto di godimento del bene inquestione, viceversa spettante ai titolari delle concessioni di posteggio.2.1. Il motivo è inammissibile perché esso, così come già evidenziatotrattando il primo motivo, si risolve nel tentativo di ottenere una nonconsentita rivalutazione del ragionamento decisorio del giudice di appelloche, avendo ritenuto, con apprezzamento di merito a lui riservato, che ilComune di Rimini avesse concesso al CORSORZIO l’intera area demanialeconcernente il [OSCURATO:PERSONA] ha disatteso la tesi propugnata dallaNumero registro generale 1856/2024Numero sezionale 4707/2026Numero di raccolta generale 18357/2026Data pubblicazione 07/06/2026difesa del ricorrente circa il contenuto delle concessioni di posteggio infavore dei singoli operatori che la CTR ha ricostruito non come attributivedirettamente al beneficiario dell’esclusivo godimento dell’area inquestione, quanto piuttosto come strumento autorizzatorio attraverso ilquale consentire al medesimo l’esercizio di una specifica attivitàeconomica in un determinato spazio del mercato con conseguenteinstaurazione del relativo rapporto giuridico esclusivamente tra il singolooperatore e il consorzio, anche sotto il profilo della remunerazione daparte del primo in favore del secondo del godimento di tale spazio e deirelativi servizi connesso ad esso.2.2. Il che esclude il preteso difetto di oggetto della concessone inquestione con conseguente incompatibilità logico-giuridica della tesi delCONSORZIO con l’accertamento compiuto dal giudice di merito.3. In definitiva, il ricorso va rigettato.4. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.5. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art.13, se dovuto P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.410,00 percompenso, Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali,CNA e IVA come per legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatoNumero registro generale 1856/2024Numero sezionale 4707/2026Numero di raccolta generale 18357/2026Data pubblicazione 07/06/2026pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art.13, se dovuto.Così deciso nella camera di consiglio da remoto della sezione Tributariain data 29/05/2026.[OSCURATO:PERSONA]