CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 marzo 2025
Cassazione n. 09700/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.23385/2021 R.G. proposto da : V.[OSCURATO:PERSONA], con gli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, alla via F. Denza, n. 20, -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. TOSCANA n. 209/2021 depositata il 19/02/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/03/2025 dal Co:[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La società [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava l’avviso di accertamento n. T8D030300290 notificatogli dall’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Arezzo, ai fini Ires ed Irap per l’anno di imposta 2013, dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Arezzo, la quale accoglieva parzialmente il ricorso con sentenza n. 143/2/2019. Avverso tale decisione proponeva appello principale la società – in relazione al mancato riconoscimento della deducibilità delle spese assicurative per difetto di inerenza -, invocando la riforma della sentenza con esclusivo riferimento al quarto rilievo dell’accertamento, confermato dal giudice di primo grado. L’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Arezzo, proponeva a sua volta appello incidentale chiedendo la riforma della sentenza di primo grado con riferimento ai rilievi primo, secondo e terzo dell’avviso di accertamento. La C.T.R., con sentenza n. 209/2/2021 respingeva l’appello principale proposto dalla parte privata ed accoglieva l’incidentale. Chiede l’annullamento della sentenza di secondo grado la società contribuente, affidandosi a tre motivi di ricorso, mentre l’Agenzia delle entrate è rimasta intimata. In prossimità dell’adunanza, la società contribuente ha depositato memoria dove ha dichiarato di aver aderito alla procedura di definizione agevolata di cui alla l. n. 197/2022, avendo corrisposto altresì le prime rate del dovuto. CONSIDERATO 1. Con memoria depositata in prossimità dell’adunanza, la part contribuente ha dichiarato di aver aderito alla definizione agevolata della controversia di cui alla l. n. 197/2022 e di aver corrisposto le rate fino ad oggi dovute. 1.1 Considerato che è in corso il pagamento rateale per la procedura di definizione agevolata della controversia, occorre rinviare la trattazione dell’affare a nuovo ruolo in data successiva al novembre 2027. P.Q.M La Corte dispone il rinvio della trattazione del