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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03674/2025

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono con medesimi motivi avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Catanzaro ne ha confermato la condanna per il reato di furto in abitazione pluriaggravato ex artt. 625 co. n.2 e 61 n.5 cod. pen.

Letti i ricorsi e le conclusioni trasmesse tardivamente dal difensore del Sebastiani.

Ritenuto che il primo motivo, con il quale i ricorrenti deducono violazione di legge e vizi di motivazione in riferimento alla nullità dell'ordinanza con la quale il giudice di merito ha revocato l'audizione degli ulteriori testi difensivi, non è deducibile in sede di legittimità in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata.

In particolare, la Corte d'appello ha già esaustivamente evidenziato che nel verbale d'udienza il giudice di primo grado ha giustificato la revoca dell'ordinanza ammissiva delle prove testimoniali alla luce della superfluità delle ulteriori deposizioni, in virtù degli elementi probatori già acquisiti nel corso dell'istruttoria dibattimentale.

Peraltro, i giudici di merito hanno evidenziato che dal medesimo verbale non risulta che i difensori abbiano immediatamente eccepito la nullità dell'ordinanza in discussione.

Ritenuto, inoltre, che il secondo motivo, con il quale i ricorrenti eccepiscono erronea applicazione di legge e vizi di motivazione in riferimento alla mancata declaratoria di improcedibilità per difetto di querela nonché in riferimento all'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato, atteso che lo stesso è procedibile d'ufficio e la persona offesa è comunque il titolare dell'abitazione ed era nel possesso del contatore, rimanendo irrilevante che questo fosse di proprietà della compagnia elettrica che non ha proposto querela.

Quanto alla configurabilità dell'aggravante contestata la censura è inammissibile in quanto non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.

Conseguentemente manifestamente infondata è l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente in ragione delle pene previste dal terzo comma dell'art. 624-bis cod- pen. per la fattispecie aggravata di furto in abitazione.

Considerato, ancora, che il terzo e il quarto motivo, con il quale i ricorrenti eccepiscono erronea applicazione di legge e vizi di motivazione in riferimento alla qualificazione del fatto come furto tentato e alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., risultano generici per indeterminatezza perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono con medesimi motivi avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Catanzaro ne ha confermato la condanna per il reato di furto in abitazione pluriaggravato ex artt. 625 co. n.2 e 61 n.5 cod. pen. Letti i ricorsi e le conclusioni trasmesse tardivamente dal difensore del Sebastiani. Ritenuto che il primo motivo, con il quale i ricorrenti deducono violazione di legge e vizi di motivazione in riferimento alla nullità dell'ordinanza con la quale il giudice di merito ha revocato l'audizione degli ulteriori testi difensivi, non è deducibile in sede di legittimità in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata. In particolare, la Corte d'appello ha già esaustivamente evidenziato che nel verbale d'udienza il giudice di primo grado ha giustificato la revoca dell'ordinanza ammissiva delle prove testimoniali alla luce della superfluità delle ulteriori deposizioni, in virtù degli elementi probatori già acquisiti nel corso dell'istruttoria dibattimentale. Peraltro, i giudici di merito hanno evidenziato che dal medesimo verbale non risulta che i difensori abbiano immediatamente eccepito la nullità dell'ordinanza in discussione. Ritenuto, inoltre, che il secondo motivo, con il quale i ricorrenti eccepiscono erronea applicazione di legge e vizi di motivazione in riferimento alla mancata declaratoria di improcedibilità per difetto di querela nonché in riferimento all'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato, atteso che lo stesso è procedibile d'ufficio e la persona offesa è comunque il titolare dell'abitazione ed era nel possesso del contatore, rimanendo irrilevante che questo fosse di proprietà della compagnia elettrica che non ha proposto querela. Quanto alla configurabilità dell'aggravante contestata la censura è inammissibile in quanto non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen. Conseguentemente manifestamente infondata è l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente in ragione delle pene previste dal terzo comma dell'art. 624-bis cod- pen. per la fattispecie aggravata di furto in abitazione. Considerato, ancora, che il terzo e il quarto motivo, con il quale i ricorrenti eccepiscono erronea applicazione di legge e vizi di motivazione in riferimento alla qualificazione del fatto come furto tentato e alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., risultano generici per indeterminatezza perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della C