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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 01725/2023

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o da [OSCURATO:PERSONA] , rapp resentat o e difeso dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA] ed elettivam en te domiciliato presso il suo studioin Casoria, via [OSCURATO:PERSONA],6 –ricorrente– [OSCURATO:PERSONA] Banca di [OSCURATO:PERSONA] , società cooperativa, rappresentata e difesa da gli Avv. ti [OSCURATO:PERSONA] latti e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimoin Roma, via Crescenzio, 91 -controricorrente- Avverso la sentenza della Corte di Appello di Trenton. 188/2017 del 20.5.2017 non notificata. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13dicembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio la società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], Oggetto: Contratto di mutuo bancariointeressi moratori lamentando la pattuizione di interessi usurari in relazione ai contratti di mutuo ipotecario a tasso variabile n. rep. 11898, sottoscritto in data 06.07.2006 per € 260.000,e n. rep. 34118, sottoscritto in data 11.05.2007 per €

150.000. A sostegno delle proprie doglianze, allegava due perizie econometriche di parte eccependo, per il primo contratto di mutuo la usurarietà del tasso di mora, pattuito nella misura del 6,87 % a fronte di un tasso soglia del 6,630 % e, per il secondo, la usurarietà del tasso di mora, pattuito nella misura del 7,87 % (al netto della ulteriore maggiorazione percentuale di 1,51 derivanti dalla inclusione delle spese e delle commissioni contrattuali non conteggiate) a fronte di un tasso soglia del 7,97%, chiedendo dunque, in applicazione dell'art. 1815, comma 2,c.c.di dichiarare la non debenza di alcun interesse con conseguente rideterminazione del dare e avere tra le parti nonostante i rapporti fossero stati estinti in data 12 gennaio 2010. [OSCURATO:PERSONA] non accoglieva la richiesta di CTU , formulata da parte attrice, e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e la discussione.

Con la sent enza n. 238/2015 il Tribunale rigettava la domanda attrice.

Il ricorrente proponeva appello, chiedendo l'integrale riforma della sentenza lamentando che la stessa fosse stata pronunciata sull'erroneo presupposto che non fosse possibile confrontare il tasso di mora con il tasso soglia ai fini della verifica della usurarietà dei contratti di mutuo de quo per l’ impossibilità di confrontare tassi ottenuti in modo disomogeneo e, in ogni caso, la necessità di adottare un metodo di raffronto dei detti tassi mediante l'applicazione dei criteri forniti dalla [OSCURATO:PERSONA]Italia con i chiarimenti del 3.07.2013 che individuano come tertium comparationis ai fini della verifica della usurarietà del tasso mora contrattualizzato, un tasso calcolato aggiungendo al tasso medio rilevato dal MEF (ex Ministero del Tesoro) non solo uno spread del 50% -ai sensi del comma 4 della L. 108/96-ma anche una ulteriore maggiorazione del 2,1% in ragione della rilevazione campionaria effettuata agli inizi degli anni 2000 dalla detta Banca, con conseguente esclusione del superamento dei tassi usurari.

L'odierno ricorrente lamentava, altresì, la omessa ammissione della "necessaria" CTU contabile.

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Trento rigettava l’appello.

Il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso con due motiv i ed anche memorie. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato controricorso ed anche memorie. [OSCURATO:PERSONA] La ricorrentededuce: 1.Violazione e falsa applicazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 , c.p.c. per motivazione apparente.

La Corte avrebbe errato nella verifica del tasso di usurarietà calcolando nel tasso soglia anche un ulteriore aumento di 2,1 punti percentuale in base alla rilevazione campionaria condotta dalla Banca d’Italia nel 2002. 1.1La censura è infondata.

La Corte motiva la sua decisione sui fatti accertati nel giudizio, evidenziando che anche non volendo condividere il calcolo del tasso soglia elaborato dal Tribunale, la contestazione sui tassi moratori riguarda «un’ipotesi mai verificatesi in concreto, perché l’appellante, sempre puntualmente adempiente, non si è mai visto addebitare alcun interesse di mora dalla Cassa appellata, cosicchè non vi sarebbe comunque materia per la restituzione di alcunchè».

Nel caso di specie non v’è nemmeno interesse ad agire perché il mutuo è stato anche estinto anticipatamente già alla data della proposizione della domanda (Cass., n. 1818/2021)Se si considera che la contestazione sui tassi moratori non può incidere sulla determinazione dell’usurarietà dei tassi corrispettivi per il noto principio di non cumulabilità e che la richiesta di rideterminare il tasso sulle rate future incontra il limite nei fatti sia dell’estinzione dei rapporti sia della non contestata non usurarietà dei tassi corrispettivi, non si può che concludere che la censura non coglie il decisum della sentenza impugnata ed assume un ruolo strumentale ed esclusivamente meritale. 2.Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 1, d.l. n. 394/2000, l. n. 24/2001, l. n. n. 108/96, art. 644, commi 1,3 e 4, c.p.c. e art. 1815, comma2, c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.La Corte avrebbe ritenuto che la regolare adempienza del ricorrente nel pagamento delle rate di mutuo e l’estinzione anticipata dei due mutui rendevano non accoglibile la domanda di rideterminare le rate future senza interessi e la domanda di dichiarazione di gratuità del mutuo, e, in ogni caso avrebbe chiarito che l’eventuale gratuità riguarderebbe soltanto gli interessi moratori e non quelli corrispettivi che sarebbero stati accertati come non usurari.

La motivazione sarebbe in contrasto con gli arresti di questa Corte anche in S.U.

L’usu r arietà sarebbe stata verificata non considerando tutte le voci di spesa quali i costi di assicurazione, le spese e i compensi notarili 2.1 La prima parte della censura si fonda sulla medesima non corretta lettura della sentenza impugnata che non ha mai affermato quanto dalricorrente sostenuto ed è pertanto infondata .

Il ricorrente sulla base della sua ricostruzione, in sintesi ritiene che i contratti debbanoessere considerati gratuiti.

L’ affermazione non è contestata dalla Corte che espone la sua motivazione con un argomentare logico che è coerente: ammesso anche che il tasso moratorio sia usurario, premesso che il tasso corrispettivo non lo è e non si può cumulare (ex multis Cass., n. 31615 /2021 ), siccome non c’è stata mora l’argomento è del tutto irrilevante perché la gratuità sarebbe effetto riferito ai soli interessi moratori e non ci sarebbe nulla da restituire perché alcun interesse moratorio è stato addebitato.

Questa Corte ha più volte ribadito che in tema di contratto di conto corrente bancario, qualora vengano pattuiti interessi superiori al tasso soglia con riferimento a particolari clausolee interessi inferiori a tale tasso per altre previsioni contrattuali, la nullità della prima pattuizione non si comunica all’altra, anche se contenute in una medesima clausola contrattuale, poiché si deve valutare la singola disposizione, sebbene non esaustiva della regolamentazione degli interessi dovuti in forza del contratto. (Cass., n. 21470/2017; Cass., n. 22890/2019) ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza.

Stesse considerazioni valgono per la ulteriore censura per la mancata inclusione delle spese notarili e dei costi assicurativi nel calcolo del raggiungimento del tasso soglia per gli interessi moratori, nulla volendo dire sulla fondatezza della censura anche soltanto in linea teorica.Si può soltanto ricordare, sempre teoricamente, che la valutazione della previsione normativa è stata oggetto di interpretazione di questa Corte rispetto alle CMS (C ass. , S.U. n.16303/2018) ed anche le spese di assicurazione sostenute per ottenere il credito (Cass., n. 17466/ 2020 ; Cass., n. 3025/2022; Cass.,n. 8806/2017; Cass., n. 22458/2018) 3.Per quanto esposto il ricorso va rigettato con condanna del ricorrente alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in € 7.600 per onorari e € 200 per esborsi oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, nel testo introdotto dall’articolo 1, comma 17, l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o da [OSCURATO:PERSONA] , rapp resentat o e difeso dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA] ed elettivam en te domiciliato presso il suo studioin Casoria, via [OSCURATO:PERSONA],6 –ricorrente– [OSCURATO:PERSONA] Banca di [OSCURATO:PERSONA] , società cooperativa, rappresentata e difesa da gli Avv. ti [OSCURATO:PERSONA] latti e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimoin Roma, via Crescenzio, 91 -controricorrente- Avverso la sentenza della Corte di Appello di Trenton. 188/2017 del 20.5.2017 non notificata. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13dicembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio la società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], Oggetto: Contratto di mutuo bancariointeressi moratori lamentando la pattuizione di interessi usurari in relazione ai contratti di mutuo ipotecario a tasso variabile n. rep. 11898, sottoscritto in data 06.07.2006 per € 260.000,e n. rep. 34118, sottoscritto in data 11.05.2007 per € 150.000. A sostegno delle proprie doglianze, allegava due perizie econometriche di parte eccependo, per il primo contratto di mutuo la usurarietà del tasso di mora, pattuito nella misura del 6,87 % a fronte di un tasso soglia del 6,630 % e, per il secondo, la usurarietà del tasso di mora, pattuito nella misura del 7,87 % (al netto della ulteriore maggiorazione percentuale di 1,51 derivanti dalla inclusione delle spese e delle commissioni contrattuali non conteggiate) a fronte di un tasso soglia del 7,97%, chiedendo dunque, in applicazione dell'art. 1815, comma 2,c.c.di dichiarare la non debenza di alcun interesse con conseguente rideterminazione del dare e avere tra le parti nonostante i rapporti fossero stati estinti in data 12 gennaio 2010. [OSCURATO:PERSONA] non accoglieva la richiesta di CTU , formulata da parte attrice, e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e la discussione. Con la sent enza n. 238/2015 il Tribunale rigettava la domanda attrice. Il ricorrente proponeva appello, chiedendo l'integrale riforma della sentenza lamentando che la stessa fosse stata pronunciata sull'erroneo presupposto che non fosse possibile confrontare il tasso di mora con il tasso soglia ai fini della verifica della usurarietà dei contratti di mutuo de quo per l’ impossibilità di confrontare tassi ottenuti in modo disomogeneo e, in ogni caso, la necessità di adottare un metodo di raffronto dei detti tassi mediante l'applicazione dei criteri forniti dalla [OSCURATO:PERSONA]Italia con i chiarimenti del 3.07.2013 che individuano come tertium comparationis ai fini della verifica della usurarietà del tasso mora contrattualizzato, un tasso calcolato aggiungendo al tasso medio rilevato dal MEF (ex Ministero del Tesoro) non solo uno spread del 50% -ai sensi del comma 4 della L. 108/96-ma anche una ulteriore maggiorazione del 2,1% in ragione della rilevazione campionaria effettuata agli inizi degli anni 2000 dalla detta Banca, con conseguente esclusione del superamento dei tassi usurari. L'odierno ricorrente lamentava, altresì, la omessa ammissione della "necessaria" CTU contabile. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Trento rigettava l’appello. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso con due motiv i ed anche memorie. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato controricorso ed anche memorie. [OSCURATO:PERSONA] La ricorrentededuce: 1.Violazione e falsa applicazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 , c.p.c. per motivazione apparente. La Corte avrebbe errato nella verifica del tasso di usurarietà calcolando nel tasso soglia anche un ulteriore aumento di 2,1 punti percentuale in base alla rilevazione campionaria condotta dalla Banca d’Italia nel 2002. 1.1La censura è infondata. La Corte motiva la sua decisione sui fatti accertati nel giudizio, evidenziando che anche non volendo condividere il calcolo del tasso soglia elaborato dal Tribunale, la contestazione sui tassi moratori riguarda «un’ipotesi mai verificatesi in concreto, perché l’appellante, sempre puntualmente adempiente, non si è mai visto addebitare alcun interesse di mora dalla Cassa appellata, cosicchè non vi sarebbe comunque materia per la restituzione di alcunchè». Nel caso di specie non v’è nemmeno interesse ad agire perché il mutuo è stato anche estinto anticipatamente già alla data della proposizione della domanda (Cass., n. 1818/2021)Se si considera che la contestazione sui tassi moratori non può incidere sulla determinazione dell’usurarietà dei tassi corrispettivi per il noto principio di non cumulabilità e che la richiesta di rideterminare il tasso sulle rate future incontra il limite nei fatti sia dell’estinzione dei rapporti sia della non contestata non usurarietà dei tassi corrispettivi, non si può che concludere che la censura non coglie il decisum della sentenza impugnata ed assume un ruolo strumentale ed esclusivamente meritale. 2.Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 1, d.l. n. 394/2000, l. n. 24/2001, l. n. n. 108/96, art. 644, commi 1,3 e 4, c.p.c. e art. 1815, comma2, c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.La Corte avrebbe ritenuto che la regolare adempienza del ricorrente nel pagamento delle rate di mutuo e l’estinzione anticipata dei due mutui rendevano non accoglibile la domanda di rideterminare le rate future senza interessi e la domanda di dichiarazione di gratuità del mutuo, e, in ogni caso avrebbe chiarito che l’eventuale gratuità riguarderebbe soltanto gli interessi moratori e non quelli corrispettivi che sarebbero stati accertati come non usurari. La motivazione sarebbe in contrasto con gli arresti di questa Corte anche in S.U. L’usu r arietà sarebbe stata verificata non considerando tutte le voci di spesa quali i costi di assicurazione, le spese e i compensi notarili 2.1 La prima parte della censura si fonda sulla medesima non corretta lettura della sentenza impugnata che non ha mai affermato quanto dalricorrente sostenuto ed è pertanto infondata . Il ricorrente sulla base della sua ricostruzione, in sintesi ritiene che i contratti debbanoessere considerati gratuiti. L’ affermazione non è contestata dalla Corte che espone la sua motivazione con un argomentare logico che è coerente: ammesso anche che il tasso moratorio sia usurario, premesso che il tasso corrispettivo non lo è e non si può cumulare (ex multis Cass., n. 31615 /2021 ), siccome non c’è stata mora l’argomento è del tutto irrilevante perché la gratuità sarebbe effetto riferito ai soli interessi moratori e non ci sarebbe nulla da restituire perché alcun interesse moratorio è stato addebitato. Questa Corte ha più volte ribadito che in tema di contratto di conto corrente bancario, qualora vengano pattuiti interessi superiori al tasso soglia con riferimento a particolari clausolee interessi inferiori a tale tasso per altre previsioni contrattuali, la nullità della prima pattuizione non si comunica all’altra, anche se contenute in una medesima clausola contrattuale, poiché si deve valutare la singola disposizione, sebbene non esaustiva della regolamentazione degli interessi dovuti in forza del contratto. (Cass., n. 21470/2017; Cass., n. 22890/2019) ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza. Stesse considerazioni valgono per la ulteriore censura per la mancata inclusione delle spese notarili e dei costi assicurativi nel calcolo del raggiungimento del tasso soglia per gli interessi moratori, nulla volendo dire sulla fondatezza della censura anche soltanto in linea teorica.Si può soltanto ricordare, sempre teoricamente, che la valutazione della previsione normativa è stata oggetto di interpretazione di questa Corte rispetto alle CMS (C ass. , S.U. n.16303/2018) ed anche le spese di assicurazione sostenute per ottenere il credito (Cass., n. 17466/ 2020 ; Cass., n. 3025/2022; Cass.,n. 8806/2017; Cass., n. 22458/2018) 3.Per quanto esposto il ricorso va rigettato con condanna del ricorrente alle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in € 7.600 per onorari e € 200 per esborsi oltre spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, nel testo introdotto dall’articolo 1, comma 17, l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella C
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