CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 18 gennaio 2024
Cassazione n. 33592/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 05/03/2024 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Napoli ha annullato la ordinanza cautelare emessa in data 18 gennaio 2024 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con la quale è stata disposta nei suoi confronti la misura della custodia in carcere in relazione ai reati di cui ai capi provvisori sub A, C, O e Z, confermandola in relazione al reato di cui al capo B (art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309). 2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato deducendo i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo violazione dell'art. 74 d.P.R. n. 309/90 e mancanza, illogicità della motivazione nonché travisamento della prova decisiva in ordine alla ritenuta partecipazione del ricorrente alla associazione criminosa, che non va oltre mere affermazioni apodittiche, mancando di attingere l'elemento psicologico della intenzionalità dell'apporto alla organizzazione e ai suoi tini. 2.2. Con il secondo motivo violazione degli artt. 274-275, comma 3, cod. proc. pen. in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari., risultando in atti gli elementi idonei a superare la presunzione juris tantum di pericolosità sociale e risultando idoneo l'indicato domicilio fuori regione per l'esecuzione degli arresti domiciliari, non necessitando a riguardo un contratto di locazione ed essendo sufficiente quello di comodato a titolo gratuito. 3. Disposta la trattazione scritta dei procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale e la difesa hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è palesemente generico rispetto alle ragioni della ritenuta partecipazione del ricorrente alla associazione criminosa facente capo a [OSCURATO:PERSONA], essendo individuato - attraverso le captazioni indicate - il ricorrente presente nella abitazione del predetto esponente apicale in servizio di guardia alla piazza di spaccio di Frattaminore - facente capo proprio a quella abitazione - grazie al sistema di video sorveglianza installato presso l'abitazione e dimostrandosi il ricorrente t2gladdetto alla vendita dello stupefacente, anche dopo l'attività di perquisizione svolta dalle forze dell'ordine. Concorda con il dato captativo quello dichiarativo del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], che indica il ricorrente it come affiliato al gruppo del Landolfo nella gestione della piazza di spaccio. 3. Il secondo motivo è anch'esso palesemente generico non indicando in alcun modo gli elementi che avrebbero giustificato il superamento della vigente presunzione cautelare, anche oltre la quale il Tribunale ha íncensurabilmente rigettato le deduzioni difensive considerando il recente dato temporale (giugno 2022) in uno al grave contesto delinquenziale e alla pervicacia della condotta. 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 5. Devono essere disposti gli adempimenti di cancelleria di in all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. at