CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23485/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello lo ha condannato per il reato di cui all'art. 73 comma 1 D.P.R. 309/90, per aver detenuto, a fini di spaccio, sostanza stupefacente di tipo cocaina. Il ricorrente formula due motivi di ricorso. Con il primo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione in ordine alla destinazione ad uso personale dello stupefacente. Con il secondo motivo di ricorso, lamenta il diniego della di concessione delle circostanze attenuanti. Il ricorrente ha depositato memoria difensiva con la quale ha illustrato, in particolare, il primo motivo di ricorso. La prima doglianza è manifestamente infondata. Il giudice a quo ha escluso l'uso personale dello stupefacente detenuto tenendo conto delle modalità del fatto, postò che il ricorrente si trovava in una zona destinata a piazza di spaccio, con 22 dosi di cocaina occultate nei calzini, già suddivisa in dosi e una considerevole somma di denaro, pari a 770 C, il cui possesso non è stato in alcun modo giustificato. Peraltro, il giudice ha evidenziato che lo stesso ricorrente in sede di interrogatorio non ha fatto cenno all'uso personale di sostanza stupefacente. In ordine alla seconda doglianza, si osserva che il giudice ha ritenuto insussistenti elementi positivi suscettibili di essere valutati ai fini dell'atOgone della pena, peraltro, sebbene con riferimento alla ritenuta recidiva, è stato richiamando il certificato penale acquisito in atti, da cui emergono precedenti con condanne per reati specifici. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.M25 GU 2926 o Giudiziario e Sanas