CassazionedecretoSezione 3Decisione del 6 ottobre 2021
Cassazione n. 41782/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/se7rte le conclusioni del PG borl e_f> e. __ Con p e-- 9 s3L ì..•=1-,c_k 4 x.ek-K3 e-e.4.:4-p e_ udito il di sore I. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il GIP del Tribunale di Catanzaro il 19 febbraio 2021 ha dichiarato inammissibile la richiesta presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ed altri, qualificata come incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen., intesa ad ottenere l'annullamento dell'ordine di sgombero degli immobili di cui al decreto di sequestro preventivo in data 30 novembre 2020 disposto dal Pubblico Ministero. 2. Avverso il provvedimento [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione tramite il comune difensore fiduciario, deducendo, nell'unico motivo di ricorso, la violazione di legge. 3. Lamentano, in particolare, che il giudice dell'esecuzione avrebbe erroneamente considerato che il presupposto per sottoporre al suo giudizio la richiesta di incidente di esecuzione sarebbe costituito dalla irrevocabilità della sentenza di condanna, alla quale tuttavia non sono correlate le statuizioni sui beni in sequestro, mentre invece, nella fattispecie, sarebbe stato possibile adire il giudice in quanto, per giurisprudenza uniforme, l'ordine di sgombero rappresenta un atto esecutivo del provvedimento di sequestro preventivo rientrante nei poteri conferiti al pubblico ministero dall'art. 655 cod. proc. pen. relativamente all'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali. 4. Il Procuratore Generale, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con trasmissione degli atti al giudice competente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Occorre preliminarmente ricordare che la giurisprudenza di questa Corte è unanime nel ritenere che l'ordine di sgombero del pubblico ministero costituisce una modalità di attuazione del decreto di sequestro preventivo, ed è sindacabile dal giudice dell'esecuzione, sebbene esclusivamente sotto il profilo dell'inesistenza del titolo e della sua indispensabilità al fine di dare esecuzione al provvedimento giurisdizionale (Sez. 3, n. 30405 del 8/4/2016, PM in proc. [OSCURATO:PERSONA]. 267586 ed altri prec. conf.). Nel richiamare tale orientamento si è, in altra occasione (Sez. 6, n. 14251 del 2/3/2017, Uva, Rv. 269808), specificato che il provvedimento del Pubblico Ministero, poiché concerne la cosa sequestrata e rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 676 cod. proc. pen., è soggetto alla disciplina dettata dall'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., che lo stesso art. 676 richiama, sicché il provvedimento, emesso de plano, è soggetto non a ricorso bensì ad opposizione, in modo che il giudice provveda in contraddittorio ed emetta all'esito un provvedimento ricorribile. Nella richiamata decisione, dopo aver rilevato che il provvedimento, nel caso di specie, non è direttamente soggetto a ricorso, bensì ad opposizione, si è proceduto alla riqualificazione dello stesso come opposizione ai sensi degli artt. 676, 667, comma 4, cod. proc. pen., con conseguente trasmissione al giudice dell'esecuzione per l'ulteriore corso. 2. Si tratta di una soluzione pienamente condivisibile e conforme alla ormai prevalente giurisprudenza secondo cui, qualora sia stato comunque proposto ricorso per cassazione, lo stesso, in applicazione del .principio di conservazione degli atti e del "favor impugnationis", deve essere qualificato come opposizione, con la conseguente trasmissione degli atti al giudice dell'esecuzione. 3. Limpugnazione deve essere pertanto convertita in opposizione con le consequenziali statuizioni indicate in dispositivo. P.Q.M. Qualificato il ricorso come opposizione di cui agli art. 676 e 667, comma 4, cod. proc. pen., dispone trasmettersi gli atti al tribunale di Catanzaro, Ufficio G.I.P. Così deciso in data 6/10/2021 [OSCURATO:PERSONA]