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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1965

ECLI:EU:C:1965:51
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61964C0018 Conclusioni dell'avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] del 1 o giugno 1965 ( 1 ) [OSCURATO:PERSONA] Presidente, Signori giudici , Il 16 agosto 1963 veniva pubblicato, nel Bolletino di informazioni per il personale della [OSCURATO:PERSONA] della C.E.E., il bando del concorso 165/A interno destinato a costituire una riserva di 120 amministratori di grado A/7 - A/6 ai fini di future assunzioni.

Detta riserva doveva servire a ricoprire posti vacanti o suscettibili di diventarlo, come pure posti che avrebbero potuto essere creati prima del 31 dicembre 1964, ai quali non si fosse provveduto tramite promozioni o trasferimenti interni.

Il concorso era per titoli.

Il bando specificava i titoli o diplomi, l'esperienza professionale e le conoscenze linguistiche cui era condizionata l'ammissione al concorso e precisava che le conoscenze linguistiche e le altre cognizioni richieste in vista delle funzioni da esercitare avrebbero potuto essere accertate per mezzo di un colloquio con la commissione giudicatrice.

L'elenco degli idonei formato dalla commissione giudicatrice il 5 febbraio 1964, al termine dei suoi lavori, comprendeva 130 dei 269 dipendenti della [OSCURATO:PERSONA], di ruolo e non di ruolo, che avevano presentato la propria candidatura.

Dalle informazioni successivamente fornitevi risulta che, al 31 gennaio 1965, 55 candidati compresi in tale elenco erano stati nominati amministratori in esito a tale concorso e destinati a posti presso le varie direzioni e servizi della [OSCURATO:PERSONA].

Queste operazioni sono all'origine di due ricorsi che avete deciso di riunire.

L'uno, registrato il 12 maggio 1964 col n. 18/64, proviene dal sig. [OSCURATO:PERSONA] e da altri 18 dipendenti, alcuni dei quali avevano in precedenza esperito un ricorso per via amministrativa dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA]; questi ricorrenti, che non sono in possesso di titoli universitari accertati con diploma, sono stati tutti ritenuti dalla commissione giudicatrice privi dell'equivalente esperienza professionale e per tale motivo non sono stati compresi nell'elenco dei candidati rispondenti alle condizioni previste dal bando di concorso, elenco preliminare previsto dal 1 o comma dell'art. 5 dell'allegato III allo Statuto.

Il ricorso 19-64 è stato depositato lo stesso giorno dalla sig.na Benoit e da due suoi colleghi, tutti e tre in possesso di diplomi universitari, che non sono stati ricompresi nell'elenco degli idonei di cui all'art. 30 dello Statuto e all'art. 5, 5 o comma dell'allegato

III. Come si vedrà, non tutti i mezzi sono comuni a entrambi i ricorsi; le conclusioni però, così come sono state modificate e precisate nelle repliche, sono identiche e riguardano le varie fasi successive al bando di concorso.

Vi si chiede di dichiarare nullo e privo di effetti il bando di concorso e, in quanto necessario, le decisioni di organizzare il concorso e di pubblicarne il bando; si impugna la decisione della [OSCURATO:PERSONA] del 19 giugno 1963, avente ad oggetto la composizione della commissione giudicatrice.

E soprattutto' vi si chiede di annullare il concorso 165/A, sia per l'irregolare composizione della commissione sia per le condizioni nelle quali esso si è svolto, e di trarre dall'annullamento «tutte le conseguenze di diritto e di fatto, specialmente per quanto riguarda le nomine avvenute in esito al concorso», ossia, per dirla chiaramente, di annullare anche queste ultime.

I ricorrenti, infine, si rimettono alla saggezza della Corte per quanto riguarda la necessità di annullare le decisioni esplicite o implicite con cui la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto propri i risultati del concorso e gli elenchi formati in base a quest' ultimo.

A — Sulla ricevibilità Sia nella fase scritta che durante la discussione orale, l'istituzione convenuta ha formalmente contestato la ricevibilità delle conclusioni che vi sono state presentate, e ciò per una serie di ragioni che esporrò prima di tentare di dar loro una risposta comune.

1. Anzitutto, essa fonda l'irricevibilità sul carattere collettivo dei ricorsi e sulla loro mancanza di oggetto o di Oggetto lecito, poiché le due cose sono collegate. [OSCURATO:PERSONA] non esclude che più persone possano, con uno stesso ricorso, perseguire l'annullamento di uno stesso atto, o addirittura di più atti, quando esso od essi, rechino loro nello stesso modo pregiudizio.

Essa rileva però che, nella replica, i ricorrenti hanno espressamente rinunciato a quella parte delle conclusioni iniziali che aveva per oggetto l'annullamento delle decisioni della commissione giudicatrice di non iscriverli né nell'elenco preliminare né in quello degli idonei.

Erano, queste, decisioni individuali, relative a ciascun ricorrente, prese in funzione della situazione particolare di ognuno di essi, e nei cui riguardi l'interesse degli uni o degli altri poteva essere, anziché comune, opposto: il ricorrente A poteva avere interesse a che il ricorrente B non figurasse nell'elenco in cui desiderava comparire lui stesso.

E per tale motivo le decisioni in questione non potevano legittimare un ricorso collettivo.

Ma una volta eliminate dette conclusioni, cosa resta della controversia? I ricorrenti si rimettono a voi in merito all'eventuale annullamento delle decisioni con cui la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto propri i risultati del concorso; essi hanno lasciato cadere le conclusioni aventi ad oggetto il rifiuto della [OSCURATO:PERSONA] stessa di dar seguito ai ricorsi presentati da alcuni di essi in via amministrativa e non precisano quali sono le decisioni, già intervenute o da prendersi dopo la costituzione della riserva destinata a future assunzioni, delle quali vi chiedono l'annullamento.

Non resta altro che il bando di concorso, la composizione della commissione giudicatrice e le operazioni del concorso stesso, il cui risultato però non sarebbe impugnato.

E in tutto ciò non vi è nulla, secondo l'Istituzione convenuta, che legittimi nei ricorrenti un interresse suscettibile di rendere il ricorso ricevibile.

Un altro motivo d'irricevibilità è poi ravvisato nel carattere tardivo dei ricorsi, per la parte in cui essi hanno ad oggetto il bando di concorso che è stato portato a conoscenza degli interessati, nella sua integrità, con la pubblicazione, in data 16 agosto 1963, nel Bollettino d'informazioni per il personale e non è stato impugnato nei termini prescritti.

E in vista dell'eventuale configurazione di tale atto come primo anello di una catena dalla quale non può essere separato, l'Istituzione convenuta sottolinea che il bando proviene dalla [OSCURATO:PERSONA], unica competente a decidere di indire il concorso, ma che per il seguito delle operazioni alla [OSCURATO:PERSONA] si sostituisce la commissione giudicatrice.

Il fatto che nei vari stadi della procedura intervengano successivamente autorità diverse escluderebbe che l'atto di una di esse possa venire impugnato una volta decorso il termine che lo riguarda, assieme agli atti posteriori di un'altra autorità.

2. Io vi chiedo di respingere le eccezioni d'irricevibilità sollevate dalla [OSCURATO:PERSONA], e ciò in base alla configurazione data dalla vostra giurisprudenza al procedimento di assunzione, e in particolare di concorso.

Come risulta dalle sentenze Ley (12 e 29-64 del 31 marzo 1965), Rauch (16-64 dello stesso giorno) e Alfieri (35-64 del 7 aprile 1965), un procedimento di assunzione è formato da più atti interdipendenti provenienti da diversi organi dell'istituzione: l'autorità che dichiara la vacanza dei posti e decide di bandire il concorso — la commissione giudicatrice, cui spetta formare l'elenco degli idonei, fra i quali saranno scelti i candidati che verrano nominati.

In pratica, è il contenuto di tale elenco e le nomine che ad esso fanno seguito che risultano pregiudizievoli ai candidati esclusi sia dalla commissione giudicatrice sia dall'autorità che ha il potere di nomina.

Ecco perché voi permettete ai ricorrenti di far valere, in riferimento agli atti successivi del procedimento in questione, l'irregolarità degli atti anteriori che non possono da questi essere scissi; in altre parole, avete superato l'obiezione che si tratta di atti i quali possono provenire da autorità diverse.

Le caratteristiche proprie della procedura di concorso giustificano poi l'esistenza, in tale materia, di ricorsi collettivi, per lo meno entro certi limiti, che qui non mi sembra siano stati superati.

I vari candidati esclusi hanno in egual modo interesse a invocare la violazione delle norme relative al bando di concorso, alla composizione della commissione giudicatrice e alla procedura da questa seguita.

Essi hanno lo stesso interesse a ottenere l'annullamento dell'elenco dei candidati ammessi al concorso o dell'elenco degli idonei, in cui non risultano, come pure delle nomine fatte in base a quest' ultimo elenco.

Senza dubbio, trattandosi di un ricorso collettivo, non è possibile prendere in considerazione la situazione particolare di ognuno, il che esclude che il ricorso possa avere ad oggetto l'annullamento delle decisioni con cui la commissione giudicatrice ha rifiutato di ricomprendere negli elenchi previsti dai commi 1 e 5 dell'art. 5 dell'allegato III i diversi ricorrenti: si tratta infatti di decisioni a carattere individuale, che trovano fondamento nella particolare situazione di ognuno di essi.

Resta però il fatto che vi sono stati presentati due ricorsi proprio perché alcuni mezzi sono propri non dell'uno o dell'altro ricorrente, ma dell'uno e dell'altro dei due gruppi di ricorrenti in nome dei quali i ricorsi sono esperiti; e ciò è sufficiente per considerare rispettate le esigenze processuali.

Ciò che in definitiva i ricorrenti chiedono — e lo hanno precisato il più chiaramente possibile nella fase orale — è la dichiarazione di nullità sia del bando di concorso sia del concorso stesso, con le conseguenze ad essa connesse, ossia l'annullamento delle nomine effettuate in esito al risultato del concorso.

E siccome per conoscere i nomi delle 55 persone che sono state nominate si è dovuto attendere una comunicazione della [OSCURATO:PERSONA], l'Istituzione convenuta non può avvalersi, a danno dei ricorrenti, del fatto che su tale punto le conclusioni sono imprecise; si tratta infatti di un'imprecisione a lei stessa imputabile.

Né mi sembra contestabile l'esistenza, nei ricorrenti, di un interesse comune a chiedere gli annullamenti in questione; è quindi necessario passare ad esaminare le loro tesi nel merito, cosa che farò seguendo l'ordine adottato nella relazione d'udienza.

B — Nel merito Prima di prendere in considerazione i vari mezzi invocati, vorrei soffermarmi brevemente proprio sulla nozione di concorso destinato a costituire una riserva ai fini di future assunzioni, se non altro perché è la prima volta che un simile procedimento viene posto in discussione dinanzi a voi.

L'unica norma che ne parla è la parte finale dell'art. 29-1 dello Statuto; si tratta di un procedimento che appare come una specie di correttivo al sistema usualmente adottato nelle Comunità europee.

Di solito, quando vi è un posto vacante l'istituzione si preoccupa di provvedere a tale vacanza per mezzo di trasferimento interno, promozione o trasferimento esterno, oppure con un concorso bandito a tale scopo.

Il concorso è allora chiaramente individuato: i candidati sanno esattamente a quale posto di lavoro saranno destinati e le attitudini richieste sono descritte in modo preciso in funzione di tale posto.

Ma, se un simile modo di procedere permette senza alcun dubbio di scoprire il miglior specialista, esso presenta anche l'inconveniente di moltiplicare i concorsi e di ritardare l'assunzione.

Il sistema della «riserva ai fini di future assunzioni», invece, permette all'amministrazione di assicurarsi un gruppo di dipendenti di ruolo destinati ad occupare i posti di un determinato livello non appena questi diventino vacanti o vengano creati ex novo; è un sistema più flessibile e, come è stato detto nel corso della discussione orale, polivalente; implica infine la partecipazione a un medesimo concorso di persone che in seguito saranno chiamate a svolgere funzioni che, pur essendo dello stesso livello, avranno natura diversa.

Sotto questo profilo, esso si avvicina al sistema adottato dalla pubblica amministrazione di più Stati membri, e specialmente del Belgio e della Francia.

Senza entrare nel merito della discussione relativa al valore di tale sistema e all'opportunità di ricorrervi più o meno ampiamente, basterà sottolineare che l'art. 29 dello Statuto lo prevede in riferimento a una determinata situazione, di cui dovrò in seguito occuparmi, il che non esclude il sorgere di difficoltà pratiche, dovute al fatto che il complesso delle disposizioni dello Statuto e dell'allegato III riguarda manifestamente il concorso bandito per uno o più posti determinati.

I. a) I ricorsi prendono anzitutto di mira la legittimità del bando di concorso, con un primo mezzo che voi non accoglierete: si tratta del classico mezzo fondato sul fatto che si è proceduto a pubblicare il bando e a organizzare il concorso senza prima emanare le disposizioni generali di attuazione di tale punto dello Statuto, alle condizioni cui all'art. 110; il comitato del personale non è stato consultato, il comitato dello Statuto non ha dato il suo parere e le disposizioni prese non sono state rese note al personale.

Basta citare la sentenza Rauch, nella quale avete affermato che la [OSCURATO:PERSONA] della C.E.E. non è tenuta, per quanto riguarda l'organizzazione dei suoi concorsi, a emanare «disposizioni generali» del genere, ai sensi dell'art. 110 dello Statuto. b) Si invoca poi la violazione dell'art. 1 o dell'allegato III, a norma del quale il bando di concorso dev'essere stabilito previa consultazione non solo della commissione paritetica — il che è stato fatto — ma anche «del responsabile del o dei servizi interessati».

Ora, siccome il concorso aveva ad oggetto l'assunzione di amministratori destinati a tutti i servizi della [OSCURATO:PERSONA], questa avrebbe dovuto sentire, in via preliminare, tutti i direttori, e ciò non è stato fatto.

Appare qui la difficoltà cui ho fatto sopra allusione.

Nel formulare la norma, gli autori dell'allegato avevano ovviamente in mente il concorso bandito per ricoprire uno o più posti determinati; è in questo caso infatti che i responsabili del servizio interessato possono dare un utile parere sulle attribuzioni inerenti agli impieghi da ricoprire, sui diplomi e il grado di esperienza necessari, o anche sulle conoscenze linguistiche richieste dalla particolare natura dei posti, tutte indicazioni che devono risultare dal bando di concorso.

Ma quando si tratta di costituire una riserva comune, quando il concorso riguarda indistintamente tutte le direzioni, non si vede quale importanza possa avere la consultazione dei vari capi servizio, né quale garanzia essa rappresenti per i candidati.

Su questo punto sembra giusto accogliere la tesi dell'Istituzione convenuta, secondo cui l'unico servizio effettivamente interessato era il servizio assunzioni esistente in seno alla direzione del personale.

Vi chiedo quindi di affermare che la «riserva ai fini di future assunzioni», di cui all'art. 29 dello Statuto, non rientra nelle previsioni dell'allegato III, che quindi non può trovare applicazione nel caso di specie e di respingere il mezzo invocato. c) L'avviso di concorso — e questo è un mezzo invocato solo nel ricorso 18-64, presentato dai non diplomati — sarebbe andato oltre a quanto previsto dall'art. 5-1, 2 o comma dello Statuto, richiedendo ai candidati un'esperienza professionale equivalente a studi universitari che abbiano portato al conseguimento di un diploma.

Basta l'esame testuale delle norme per dimostrare l'infondatezza di tale mezzo.

Se l'art. 5, nel definire le funzioni della categoria A, fa riferimento a cognizioni «di livello universitario», senza parlare di diplomi, l'allegato III, che è parte integrante dello Statuto, stabilisce che, fra l'altro, il bando di concorso deve specificare «i diplomi e gli altri titoli o il grado di esperienza richiesti per i posti da ricoprire».

Il bando di concorso in questione, quindi, non ha fatto che conformarsi alle prescrizioni dell'allegato.

Posso aggiungere che, in pratica, il modo più normale di provare le proprie cognizioni, specialmente in un concorso per titoli, consiste proprio nell'esibizione di un diploma. d) In entrambi i ricorsi si sostiene che il bando di concorso, dando alla commissione giudicatrice la possibilità di accertare le conoscenze linguistiche e le altre cognizioni richieste dalle funzioni che i candidati avrebbero dovuto esercitare per mezzo di un colloquio, avrebbe violato le disposizioni dell'allegato

III. Ciò infatti sarebbe in contrasto con la stessa nozione di concorso per titoli, che verrebbe trasformato in un concorso per esami; ora, se si fosse trattato di un concorso per esami, il relativo bando avrebbe dovuto specificare, a norma dell'art. 1 dell'allegato, il tipo degli esami e la loro rispettiva valutazione.

Basta quest'ultima precisazione, contenuta nei ricorsi, per dimostrare la differenza tra il modo di accertamento censurato e i metodi adottati nei concorsi per esami.

Esso non presupponeva né programma, né esame, né voti.

Si trattava solo di accertare se i candidati erano effettivamente in possesso dei titoli da essi dichiarati.

La regolarità di tale forma di accertamento è evidente per quanto riguarda le conoscenze linguistiche, e a mio parere, dev'essere ammessa anche per le «altre cognizioni».

I ricorrenti fanno presente, è vero, che la commissione giudicatrice era composta esclusivamente da funzionari della direzione generale dell'amministrazione, deducendone che essa non poteva essere in grado di giudicare in merito all'esperienza acquisita in servizi speciali.

Anche qui, però, vale l'obiezione che non si trattava di far subire un esame, bensì di verificare dei titoli — e ciò spiega perché si sia proceduto a tale verifica solo quando detti titoli apparivano di per sé non probanti—; e io ritengo che qualunque commissione di un certo livello sia in grado di provvedervi, anche se i suoi componenti non posseggono una preparazione specifica. e) Vi è infine un mezzo che è stato dedotto espressamente solo nella replica: si afferma che il concorso diretto a costituire una riserva ai fini di future assunzioni è stato previsto dagli autori dello Statuto solo per ricoprire posti delle categorie C e D, a rigore B/4-B/5, e non per i posti della categoria A. E che inoltre tale concorso avrebbe dovuto necessariamente assumere la forma di un concorso esterno (lo Statuto ignora tale termine e parla invece di concorso generale). [OSCURATO:PERSONA] contesta recisamente la ricevibilità di tale mezzo, affermando che esso non può trovare giustificazione in nessuno di quegli elementi di diritto o di fatto emersi durante la fase scritta cui fa riferimento l'art. 42 del Regolamento di procedura.

Ma la vostra giurisprudenza segue in proposito una tesi assai liberale, per lo meno a quanto risulta, in particolare, dalla sentenza Ley, che ho già avuto occasione di citare, e che su tale punto ha deciso contrariamente alle mie conclusioni.

Sembra cioè che un mezzo possa essere sollevato in corso d'istanza ogni volta che esso si ricolleghi a una tesi sostenuta dalla difesa, rappresentando una replica, una specie di contrattacco nei confronti della tesi stessa.

Se così è, si può ammettere, a rigore, che la convenuta, argomentando da una data interpretazione dell'art. 29 dello Statuto a proposito della riserva ai fini di future assunzioni, abbia dato modo ai ricorrenti di invocare a loro volta lo stesso articolo per affermare l'illegittimità delle condizioni relative all'organizzazione del concorso in questione.

Ma anche supponendo che si tratti di un mezzo ricevibile, esso non può, a mio parere, venire accolto, perché infondato in entrambi i suoi aspetti.

Intanto, dire che il concorso avente ad oggetto la costituzione di una riserva ai fini di future assunzioni può essere bandito solo per i posti di categoria C o D, significa fare un'affermazione gratuita, che non trova fondamento in nessuna disposizione dello Statuto né in alcun principio di diritto.

In secondo luogo, ritengo che né dagli artt. 27-29, né dalle vostre sentenze, si possa trarre un argomento decisivo a favore della tesi secondo la quale un concorso del genere deve necessariamente assumere la forma di un concorso «esterno».

La causa Lassalle, cui i ricorrenti fanno in particolare riferimento, non mi sembra determinante.

È vero che l'avvocato generale Lagrange aveva in tale occasione ricordato la prevalenza riconosciuta dallo Statuto alla promozione e al trasferimento interno; ciò però non toglie che, a norma dell'art. 45, il concorso sia obbligatorio ogni volta che si tratti di passare a una categoria superiore, come è nel caso di specie, dato che dovevano essere ricoperti i gradi più bassi della categoria A; e il mio illustre predecessore non aveva escluso che nel cambiamento di categoria potesse venire ravvisata, contrariamente a quanto avviene per la promozione, una vera e propria assunzione.

Del resto, qui si discute sulla scelta tra concorso interno e concorso «esterno», che erroneamente i ricorrenti presentano come mezzo destinato unicamente a far entrare nell'organico persone che ancora non ne fanno parte; ciò infatti significa ignorare che i testi parlano di concorso generale, e che a questo tipo di concorso possono presentarsi anche dipendenti di ruolo che sono già titolari di un impiego.

E non vale nemmeno invocare l'art. 29 dello Statuto.

Premesso che la procedura di concorso è stabilita dall'allegato III, questo aggiunge : «Può essere bandito un concorso anche per costituire una riserva ai fini di future assunzioni»; ora, l'allegato in questione si applica indifferentemente a tutti i tipi di concorso, per titoli, per esami, o per titoli ed esami, i quali possono, indipendentemente dalle loro modalità, essere interni o generali.

Anche qui, non vi è nulla che permetta di escludere che una riserva ai fini di future assunzioni possa essere costituita per mezzo di un concorso interno.

II. Passando dal bando di concorso alla composizione della commissione giudicatrice, i ricorrenti affermano che essa viola in parecchi punti, i quali vengono enumerati, le «direttive» emanate dalla [OSCURATO:PERSONA] il 19 giugno 1963.

Ma basta il termine — direttive — per escludere che si trattasse di un regolamento avente forza vincolante per l'istituzione, tanto più che si è precisato «che esse non pregiudicano le misure di carattere organizzativo che la [OSCURATO:PERSONA] potrà ulteriormente prendere in tema di concorsi, come… a proposito della costituzione di riserve ai fini di future assunzioni».

Di fatto, tali misure non sono state prese, per cui non vi era nulla che limitasse il potere dell'autorità superiore di fissare liberamente la composizione della commissione giudicatrice del concorso 165/A.

Aggiungerò che le direttive in questione, il cui testo figura nel fascicolo, riguardano chiaramente i concorsi destinati a ricoprire impieghi ben individuati e sono inapplicabili, come la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto fin dall'origine, alla costituzione di una riserva per future assunzioni che riguardi le direzioni nel loro complesso.

III. I ricorrenti criticano indi le operazioni di concorso.

Per valutare la portata delle loro censure, confronterò anzitutto i criteri adottati dalla commissione giudicatrice, quali risultano dal verbale dei suoi lavori che si trova in atti, con le prescrizioni contenute nel bando di concorso.

Dal primo di tali documenti risultat che potevano essere ammessi al concorso solo i candidati in possesso di studi universitari accertati da un diploma o di un'equivalente esperienza professionale.

Il verbale dimostra in qual modo la commissione giudicatrice ha inteso il compito che le era affidato.

Per i candidati in possesso di un titolo universitario, si è preoccupata di stabilire la durata della pratica professionale di cui essi potevano avvalersi, e ha deciso di prenderla in considerazione a partire dalla data di rilascio del titolo universitario richiesto, tenendo conto anche della durata del servizio militare obbligatorio.

Le stesse regole, mutatis mutandis, sono state applicate ai candidati che non erano in possesso di un titolo universitario.

Ma siccome questi dovevano dimostrare un'equivalente esperienza professionale, la commissione giudicatrice ha in proposito adottato i seguenti criteri: ha fissato a sei anni, tenendo conto della durata degli studi universitari, la durata dell'esperienza richiesta; ha preso in considerazione l'attività svolta dai candidati sia prima di entrare al servizio dell'Istituzione sia dopo; ha ritenuto, infine, che il livello di tale attività professionale doveva essere pari a quello di un dipendente che avesse conseguito un diploma al termine di studi universitari e che svolgesse mansioni di categoria A ai sensi dell'art. 5 dello Statuto.

E in base a questi vari criteri ha formato l'elenco dei candidati, diplomati o no, che, non rispondendo ai requisiti richiesti, non potevano essere ammessi al concorso.

Rimaneva da formare l'elenco degli idonei.

A tal fine, la commissione giudicatrice si è basata sul rapporto informativo, per i candidati già di ruolo, e sul giudizio dei superiori gerarchici per gli ausiliari. a) Questo metodo viene censurato sotto diversi profili.

In primo luogo — e siamo qui in presenza del mezzo più delicato fra tutti quelli proposti — nel ricorso 18-64 si rimprovera alla commissione giudicatrice di avere imposto una condizione supplementare valutando come equivalente a studi universitari conclusisi col conseguimento di un diploma solo una pratica professionale continuata per sei anni.

Secondo la [OSCURATO:PERSONA], in tal modo si chiede alla Corte di giudicare in merito a una censura che non è di sua competenza, perché la scelta del criterio in questione rientra nelle prerogative della commissione giudicatrice, che è l'unica incaricata di valutare i meriti dei candidati.

Si tratta inoltre di un criterio oggettivo, che tiene conto della normale durata degli studi universitari e dei fatto che, per altri concorsi della categoria A, è stata adottata la stessa cifra di sei anni.

La sua tesi pero non convince, e ciò per due ragioni: intanto perché non è detto che la commissione giudicatrice debba fissare dei «criteri» da seguire nella formazione dell'elenco dei candidati che rispondono alle condizioni stabilite nel bando di concorso, come invece deve fare, nella fase successiva, per valutare i titoli al fine di formare l'elenco degli idonei.

È l'autorità che ha il potere di nomina che deve precisare, nel bando di concorso, i diplomi e altri titoli o il grado di esperienza richiesti, grado che è strettamente collegato con il periodo di tempo durante il quale l'interessato ha dato prova dell'esperienza domandata; la commissione giudicatrice ha solo il compito di accertare se i candidati rispondano effettivamente alla condizione di durata stabilita dall'autorità competente.

Questa almeno è la soluzione cui a mio parere portano gli artt. 1 e 5 dell'allegato III, e che trova conferma nel bando di concorso emanato nella causa Rauch, oggetto di una vostra sentenza.

Tale bando, dopo aver stabilito che i candidati dovevano dimostrare di aver compiuto studi di scuola media superiore o di essere in possesso di un'esperienza professionale di livello equivalente, ha avuto cura di precisare che avrebbe potuto essere considerata equivalente al diploma di scuola media superiore un'esperienza professionale di almeno sei anni.

Ma se anche non si vuole seguire questa tesi, o se si ritiene che la commissione giudicatrice doveva necessariamente ovviare all'imprecisione del bando di concorso, resta da vedere se la sua valutazione non sia viziata da eccesso di potere, e anche su questo punto io nutro i più. seri dubbi.

Non essendo stato contestato — vi è nel verbale una dichiarazione in tal senso di uno dei membri della commissione — che in terti Stati membri bastano quattro anni di studi per conseguire diplomi universitari, si afferma nella controreplica che non ci si può avvalere di tale fatto, in quanto è la durata « generalmente prevista per tali studi» che dev'essere presa in considerazione.

Ma io non sono d'accordo.

Se si può conseguire un diploma universitario in quattro anni, esigere un'esperienza professionale di sei anni significa non rispettare la regola di equivalenza; come termine di paragone non si deve prendere la durata media, ma la durata minima.

Insomma, io ritengo che la commissione giudicatrice abbia in tal modo ecceduto dai suoi poteri, commettendo un errore che è tale da inficiare tutte le operazioni successive. b) Non mi soffermerò a lungo sulle altre censure relative alle operazioni della commissione giudicatrice.

Intanto, non è vero quanto sostenuto nel ricorso 18-64, e precisamente che la commissione giudicatrice non ha rispettato la necessaria eguaglianza tra i candidati per il fatto che solo alcuni di essi sono stati chiamati a dare la prova dei titoli di cui dicevano di essere in possesso, altri hanno fatto valere esami universitari da loro sostenuti, altri infine, invece di accontentarsi di riempire lo speciale formulario per la presentazione della candidatura, vi hanno aggiunto fogli supplementari per poter dare una descrizione dettagliata dei loro titoli.

La commissione giudicatrice era legittimata a chiedere la prova di ciò che era dubbio, mentre non era tenuta ad accertare ciò che risultava debitamente provato.

E per quanto riguarda le precisazioni relative agli esami o ai titoli dei candidati, ognuno era libero di fornirle nella misura in cui lo ritenesse utile, e nessuno ha incontrato su tale punto alcuna limitazione; si tratta di iniziative personali, di cui la commissione giudicatrice non è quindi responsabile. c) Più difficile è la questione del se la commissione giudicatrice potesse tener conto, nel valutare le capacità dei candidati, dei rapporti informativi che li riguardavano.

La questione è sollevata in entrambi i ricorsi, sia pure in modo leggermente diverso.

Nel ricorso 19-64, presentato dai diplomati non compresi nell'elenco degli idonei, i quali effettivamente ne sono stati esclusi perché le loro note di qualifica sono state giudicate insufficienti, per lo meno in via comparativa, si nega la legittimità dell'uso di un simile criterio, che dovrebbe operare solo in tema di promozione.

Nel ricorso 18-64, quello cioè dei non diplomati, si sostiene che, mentre per gli universitari si è tenuto conto dei rapporti informativi sfavorevoli, per i non universitari non si è invece tenuto conto di quelli favorevoli, e in ciò si ravvisa una ulteriore violazione dell'eguaglianza tra i candidati.

Eliminiamo anzitutto questo secondo mezzo, che riposa su un equivoco.

Dai termini, per nulla equivoci, del verbale, risulta che la commissione giudicatrice ha preso in considerazione i rapporti informativi solo per formare l'elenco degli idonei, ossia solo per i candidati già ammessi al concorso.

Se, di fatto, per tale ragione sono stati eliminati solo degli universitari, ciò non significa in alcun modo che alla stessa valutazione non si sia proceduto anche in merito ai non universitari.

Per quanto riguarda invece gli autori del ricorso 18-64, essi non possono dolersi del fatto che non si è tenuto conto dei rapporti informativi loro favorevoli, perché sono stati eliminati in una fase anteriore a quella in cui la commissione giudicatrice ha preso in considerazione i rapporti stessi.

Resta pero da stabilire se, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso 19-64, fosse in potere della commissione giudicatrice di avvalersi del descritto mezzo di valutazione.

Il altre parole, quei rapporti informativi di cui, a norma dell'art. 45, si deve tener conto in tema di promozione, possono venire in rilievo anche in un concorso per titoli? Io propendo per l'affermativa: la commissione giudicatrice deve valutare i titoli dei candidati, e questa è un'espressione generalissima.

Essa comprende, oltre ai diplomi, qualsiasi referenza utile ai candidati, come pure i servizi prestati, rispetto ai quali si deve tener conto non solo della quantità o della durata, ma anche della qualità; e il migliore strumento per valutare questa ultima è costituito proprio dal rapporto informativo.

Ragionando per assurdo, ci si può chiedere se sarebbe saggio inserire nell'elenco degli idonei un dipendente in possesso di titoli universitari brillanti, ma con note di qualifica deplorevoli; ed è per questa ragione che vi propongo, sia pure con qualche esitazione, di respingere il mezzo.

IV. Nella fase orale i ricorrenti hanno rinunciato, tenendo conto della sentenza Rauch, a censurare l'ammissione di ausiliari a un concorso interno; dovrete quindi pronunciarvi solo su un punto di cui avete dovuto spesso occuparvi, e precisamente sulla mancanza di motivazione delle decisioni che hanno informato i ricorrenti dei loro risultati.

Contrariamente a quanto è stato sostenuto, voi avete negato l'applicazione dell'art. 25 dello Statuto non solo ai concorsi per esami, ma anche ai concorsi per titoli.

Non potrete quindi che decidere conformemente alla vostra giurisprudenza.

Riassumendo, solo uno fra tutti i mezzi invocati mi sembra fondato, e precisamente quello con cui si censura la richiesta, da parte della commissione giudicatrice, di un'esperienza professionale di sei anni; esso però è sufficiente a inficiare tutte le operazioni del concorso: formazione dell'elenco dei candidati ammessi al concorso e dell'elenco degli idonei, come pure delle nomine effettuate in esito a quest'ultimo.

Se condividerete il mio parere, finirete coll'annullare, accogliendo le richieste dei ricorrenti, sia tali operazioni sia le nomine ad esse conseguenti.

So bene che questa soluzione presenta degli inconvenienti, dato che ne può derivare un perturbamento nel funzionamento dei servizi; ma ciononostante, essa mi sembra, l'unica possibile.

Il mezzo che implica l'annullamento è stato sollevato solo nel ricorso 18-64; si finisce così con l'accogliere le conclusioni identiche del ricorso 19-64, anche se nessuno dei mezzi in esso invocati risulta fondato.

Ma quale decisione prendere nei confronti di tale ricorso? Due vie possono essere seguite : a) ci si astiene dall'emettere una pronuncia espressa, dato che le due cause sono state riunite, su conclusioni che d'altra parte hanno conseguito il fine che si proponevano, ed è questa la soluzione che mi sembra più logica, b) si constata che essendo stato pronunciato l'annullamento in base al primo ricorso, non vi è più motivo di decidere in merito al secondo.

Io vi propongo di seguire la seconda via.

Per quanto riguarda le spese, ritengo che esse debbano venir poste integralmente a carico dell'Istituzione convenuta.

Concludo allora chiedendo — che, per quanto riguarda il ricorso 18-64, vengano annullate le operazioni del concorso cui si è proceduto in base al bando di concorso 165/A, come pure le nomine di amministratori aggiunti effettuate in base all'elenco degli idonei formato dalla commissione giudicatrice del concorso stesso ; — che, per il concorso 19-64, si dichiari che non vi ha più luogo a provvedere.

Concludo, infine, chiedendo che le spese siano poste a carico della [OSCURATO:PERSONA] della C.E.E. ( 1 ) Traduzione dal francese,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61964C0018 Conclusioni dell'avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] del 1 o giugno 1965 ( 1 ) [OSCURATO:PERSONA] Presidente, Signori giudici , Il 16 agosto 1963 veniva pubblicato, nel Bolletino di informazioni per il personale della [OSCURATO:PERSONA] della C.E.E., il bando del concorso 165/A interno destinato a costituire una riserva di 120 amministratori di grado A/7 - A/6 ai fini di future assunzioni. Detta riserva doveva servire a ricoprire posti vacanti o suscettibili di diventarlo, come pure posti che avrebbero potuto essere creati prima del 31 dicembre 1964, ai quali non si fosse provveduto tramite promozioni o trasferimenti interni. Il concorso era per titoli. Il bando specificava i titoli o diplomi, l'esperienza professionale e le conoscenze linguistiche cui era condizionata l'ammissione al concorso e precisava che le conoscenze linguistiche e le altre cognizioni richieste in vista delle funzioni da esercitare avrebbero potuto essere accertate per mezzo di un colloquio con la commissione giudicatrice. L'elenco degli idonei formato dalla commissione giudicatrice il 5 febbraio 1964, al termine dei suoi lavori, comprendeva 130 dei 269 dipendenti della [OSCURATO:PERSONA], di ruolo e non di ruolo, che avevano presentato la propria candidatura. Dalle informazioni successivamente fornitevi risulta che, al 31 gennaio 1965, 55 candidati compresi in tale elenco erano stati nominati amministratori in esito a tale concorso e destinati a posti presso le varie direzioni e servizi della [OSCURATO:PERSONA]. Queste operazioni sono all'origine di due ricorsi che avete deciso di riunire. L'uno, registrato il 12 maggio 1964 col n. 18/64, proviene dal sig. [OSCURATO:PERSONA] e da altri 18 dipendenti, alcuni dei quali avevano in precedenza esperito un ricorso per via amministrativa dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA]; questi ricorrenti, che non sono in possesso di titoli universitari accertati con diploma, sono stati tutti ritenuti dalla commissione giudicatrice privi dell'equivalente esperienza professionale e per tale motivo non sono stati compresi nell'elenco dei candidati rispondenti alle condizioni previste dal bando di concorso, elenco preliminare previsto dal 1 o comma dell'art. 5 dell'allegato III allo Statuto. Il ricorso 19-64 è stato depositato lo stesso giorno dalla sig.na Benoit e da due suoi colleghi, tutti e tre in possesso di diplomi universitari, che non sono stati ricompresi nell'elenco degli idonei di cui all'art. 30 dello Statuto e all'art. 5, 5 o comma dell'allegato III. Come si vedrà, non tutti i mezzi sono comuni a entrambi i ricorsi; le conclusioni però, così come sono state modificate e precisate nelle repliche, sono identiche e riguardano le varie fasi successive al bando di concorso. Vi si chiede di dichiarare nullo e privo di effetti il bando di concorso e, in quanto necessario, le decisioni di organizzare il concorso e di pubblicarne il bando; si impugna la decisione della [OSCURATO:PERSONA] del 19 giugno 1963, avente ad oggetto la composizione della commissione giudicatrice. E soprattutto' vi si chiede di annullare il concorso 165/A, sia per l'irregolare composizione della commissione sia per le condizioni nelle quali esso si è svolto, e di trarre dall'annullamento «tutte le conseguenze di diritto e di fatto, specialmente per quanto riguarda le nomine avvenute in esito al concorso», ossia, per dirla chiaramente, di annullare anche queste ultime. I ricorrenti, infine, si rimettono alla saggezza della Corte per quanto riguarda la necessità di annullare le decisioni esplicite o implicite con cui la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto propri i risultati del concorso e gli elenchi formati in base a quest' ultimo. A — Sulla ricevibilità Sia nella fase scritta che durante la discussione orale, l'istituzione convenuta ha formalmente contestato la ricevibilità delle conclusioni che vi sono state presentate, e ciò per una serie di ragioni che esporrò prima di tentare di dar loro una risposta comune. 1. Anzitutto, essa fonda l'irricevibilità sul carattere collettivo dei ricorsi e sulla loro mancanza di oggetto o di Oggetto lecito, poiché le due cose sono collegate. [OSCURATO:PERSONA] non esclude che più persone possano, con uno stesso ricorso, perseguire l'annullamento di uno stesso atto, o addirittura di più atti, quando esso od essi, rechino loro nello stesso modo pregiudizio. Essa rileva però che, nella replica, i ricorrenti hanno espressamente rinunciato a quella parte delle conclusioni iniziali che aveva per oggetto l'annullamento delle decisioni della commissione giudicatrice di non iscriverli né nell'elenco preliminare né in quello degli idonei. Erano, queste, decisioni individuali, relative a ciascun ricorrente, prese in funzione della situazione particolare di ognuno di essi, e nei cui riguardi l'interesse degli uni o degli altri poteva essere, anziché comune, opposto: il ricorrente A poteva avere interesse a che il ricorrente B non figurasse nell'elenco in cui desiderava comparire lui stesso. E per tale motivo le decisioni in questione non potevano legittimare un ricorso collettivo. Ma una volta eliminate dette conclusioni, cosa resta della controversia? I ricorrenti si rimettono a voi in merito all'eventuale annullamento delle decisioni con cui la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto propri i risultati del concorso; essi hanno lasciato cadere le conclusioni aventi ad oggetto il rifiuto della [OSCURATO:PERSONA] stessa di dar seguito ai ricorsi presentati da alcuni di essi in via amministrativa e non precisano quali sono le decisioni, già intervenute o da prendersi dopo la costituzione della riserva destinata a future assunzioni, delle quali vi chiedono l'annullamento. Non resta altro che il bando di concorso, la composizione della commissione giudicatrice e le operazioni del concorso stesso, il cui risultato però non sarebbe impugnato. E in tutto ciò non vi è nulla, secondo l'Istituzione convenuta, che legittimi nei ricorrenti un interresse suscettibile di rendere il ricorso ricevibile. Un altro motivo d'irricevibilità è poi ravvisato nel carattere tardivo dei ricorsi, per la parte in cui essi hanno ad oggetto il bando di concorso che è stato portato a conoscenza degli interessati, nella sua integrità, con la pubblicazione, in data 16 agosto 1963, nel Bollettino d'informazioni per il personale e non è stato impugnato nei termini prescritti. E in vista dell'eventuale configurazione di tale atto come primo anello di una catena dalla quale non può essere separato, l'Istituzione convenuta sottolinea che il bando proviene dalla [OSCURATO:PERSONA], unica competente a decidere di indire il concorso, ma che per il seguito delle operazioni alla [OSCURATO:PERSONA] si sostituisce la commissione giudicatrice. Il fatto che nei vari stadi della procedura intervengano successivamente autorità diverse escluderebbe che l'atto di una di esse possa venire impugnato una volta decorso il termine che lo riguarda, assieme agli atti posteriori di un'altra autorità. 2. Io vi chiedo di respingere le eccezioni d'irricevibilità sollevate dalla [OSCURATO:PERSONA], e ciò in base alla configurazione data dalla vostra giurisprudenza al procedimento di assunzione, e in particolare di concorso. Come risulta dalle sentenze Ley (12 e 29-64 del 31 marzo 1965), Rauch (16-64 dello stesso giorno) e Alfieri (35-64 del 7 aprile 1965), un procedimento di assunzione è formato da più atti interdipendenti provenienti da diversi organi dell'istituzione: l'autorità che dichiara la vacanza dei posti e decide di bandire il concorso — la commissione giudicatrice, cui spetta formare l'elenco degli idonei, fra i quali saranno scelti i candidati che verrano nominati. In pratica, è il contenuto di tale elenco e le nomine che ad esso fanno seguito che risultano pregiudizievoli ai candidati esclusi sia dalla commissione giudicatrice sia dall'autorità che ha il potere di nomina. Ecco perché voi permettete ai ricorrenti di far valere, in riferimento agli atti successivi del procedimento in questione, l'irregolarità degli atti anteriori che non possono da questi essere scissi; in altre parole, avete superato l'obiezione che si tratta di atti i quali possono provenire da autorità diverse. Le caratteristiche proprie della procedura di concorso giustificano poi l'esistenza, in tale materia, di ricorsi collettivi, per lo meno entro certi limiti, che qui non mi sembra siano stati superati. I vari candidati esclusi hanno in egual modo interesse a invocare la violazione delle norme relative al bando di concorso, alla composizione della commissione giudicatrice e alla procedura da questa seguita. Essi hanno lo stesso interesse a ottenere l'annullamento dell'elenco dei candidati ammessi al concorso o dell'elenco degli idonei, in cui non risultano, come pure delle nomine fatte in base a quest' ultimo elenco. Senza dubbio, trattandosi di un ricorso collettivo, non è possibile prendere in considerazione la situazione particolare di ognuno, il che esclude che il ricorso possa avere ad oggetto l'annullamento delle decisioni con cui la commissione giudicatrice ha rifiutato di ricomprendere negli elenchi previsti dai commi 1 e 5 dell'art. 5 dell'allegato III i diversi ricorrenti: si tratta infatti di decisioni a carattere individuale, che trovano fondamento nella particolare situazione di ognuno di essi. Resta però il fatto che vi sono stati presentati due ricorsi proprio perché alcuni mezzi sono propri non dell'uno o dell'altro ricorrente, ma dell'uno e dell'altro dei due gruppi di ricorrenti in nome dei quali i ricorsi sono esperiti; e ciò è sufficiente per considerare rispettate le esigenze processuali. Ciò che in definitiva i ricorrenti chiedono — e lo hanno precisato il più chiaramente possibile nella fase orale — è la dichiarazione di nullità sia del bando di concorso sia del concorso stesso, con le conseguenze ad essa connesse, ossia l'annullamento delle nomine effettuate in esito al risultato del concorso. E siccome per conoscere i nomi delle 55 persone che sono state nominate si è dovuto attendere una comunicazione della [OSCURATO:PERSONA], l'Istituzione convenuta non può avvalersi, a danno dei ricorrenti, del fatto che su tale punto le conclusioni sono imprecise; si tratta infatti di un'imprecisione a lei stessa imputabile. Né mi sembra contestabile l'esistenza, nei ricorrenti, di un interesse comune a chiedere gli annullamenti in questione; è quindi necessario passare ad esaminare le loro tesi nel merito, cosa che farò seguendo l'ordine adottato nella relazione d'udienza. B — Nel merito Prima di prendere in considerazione i vari mezzi invocati, vorrei soffermarmi brevemente proprio sulla nozione di concorso destinato a costituire una riserva ai fini di future assunzioni, se non altro perché è la prima volta che un simile procedimento viene posto in discussione dinanzi a voi. L'unica norma che ne parla è la parte finale dell'art. 29-1 dello Statuto; si tratta di un procedimento che appare come una specie di correttivo al sistema usualmente adottato nelle Comunità europee. Di solito, quando vi è un posto vacante l'istituzione si preoccupa di provvedere a tale vacanza per mezzo di trasferimento interno, promozione o trasferimento esterno, oppure con un concorso bandito a tale scopo. Il concorso è allora chiaramente individuato: i candidati sanno esattamente a quale posto di lavoro saranno destinati e le attitudini richieste sono descritte in modo preciso in funzione di tale posto. Ma, se un simile modo di procedere permette senza alcun dubbio di scoprire il miglior specialista, esso presenta anche l'inconveniente di moltiplicare i concorsi e di ritardare l'assunzione. Il sistema della «riserva ai fini di future assunzioni», invece, permette all'amministrazione di assicurarsi un gruppo di dipendenti di ruolo destinati ad occupare i posti di un determinato livello non appena questi diventino vacanti o vengano creati ex novo; è un sistema più flessibile e, come è stato detto nel corso della discussione orale, polivalente; implica infine la partecipazione a un medesimo concorso di persone che in seguito saranno chiamate a svolgere funzioni che, pur essendo dello stesso livello, avranno natura diversa. Sotto questo profilo, esso si avvicina al sistema adottato dalla pubblica amministrazione di più Stati membri, e specialmente del Belgio e della Francia. Senza entrare nel merito della discussione relativa al valore di tale sistema e all'opportunità di ricorrervi più o meno ampiamente, basterà sottolineare che l'art. 29 dello Statuto lo prevede in riferimento a una determinata situazione, di cui dovrò in seguito occuparmi, il che non esclude il sorgere di difficoltà pratiche, dovute al fatto che il complesso delle disposizioni dello Statuto e dell'allegato III riguarda manifestamente il concorso bandito per uno o più posti determinati. I. a) I ricorsi prendono anzitutto di mira la legittimità del bando di concorso, con un primo mezzo che voi non accoglierete: si tratta del classico mezzo fondato sul fatto che si è proceduto a pubblicare il bando e a organizzare il concorso senza prima emanare le disposizioni generali di attuazione di tale punto dello Statuto, alle condizioni cui all'art. 110; il comitato del personale non è stato consultato, il comitato dello Statuto non ha dato il suo parere e le disposizioni prese non sono state rese note al personale. Basta citare la sentenza Rauch, nella quale avete affermato che la [OSCURATO:PERSONA] della C.E.E. non è tenuta, per quanto riguarda l'organizzazione dei suoi concorsi, a emanare «disposizioni generali» del genere, ai sensi dell'art. 110 dello Statuto. b) Si invoca poi la violazione dell'art. 1 o dell'allegato III, a norma del quale il bando di concorso dev'essere stabilito previa consultazione non solo della commissione paritetica — il che è stato fatto — ma anche «del responsabile del o dei servizi interessati». Ora, siccome il concorso aveva ad oggetto l'assunzione di amministratori destinati a tutti i servizi della [OSCURATO:PERSONA], questa avrebbe dovuto sentire, in via preliminare, tutti i direttori, e ciò non è stato fatto. Appare qui la difficoltà cui ho fatto sopra allusione. Nel formulare la norma, gli autori dell'allegato avevano ovviamente in mente il concorso bandito per ricoprire uno o più posti determinati; è in questo caso infatti che i responsabili del servizio interessato possono dare un utile parere sulle attribuzioni inerenti agli impieghi da ricoprire, sui diplomi e il grado di esperienza necessari, o anche sulle conoscenze linguistiche richieste dalla particolare natura dei posti, tutte indicazioni che devono risultare dal bando di concorso. Ma quando si tratta di costituire una riserva comune, quando il concorso riguarda indistintamente tutte le direzioni, non si vede quale importanza possa avere la consultazione dei vari capi servizio, né quale garanzia essa rappresenti per i candidati. Su questo punto sembra giusto accogliere la tesi dell'Istituzione convenuta, secondo cui l'unico servizio effettivamente interessato era il servizio assunzioni esistente in seno alla direzione del personale. Vi chiedo quindi di affermare che la «riserva ai fini di future assunzioni», di cui all'art. 29 dello Statuto, non rientra nelle previsioni dell'allegato III, che quindi non può trovare applicazione nel caso di specie e di respingere il mezzo invocato. c) L'avviso di concorso — e questo è un mezzo invocato solo nel ricorso 18-64, presentato dai non diplomati — sarebbe andato oltre a quanto previsto dall'art. 5-1, 2 o comma dello Statuto, richiedendo ai candidati un'esperienza professionale equivalente a studi universitari che abbiano portato al conseguimento di un diploma. Basta l'esame testuale delle norme per dimostrare l'infondatezza di tale mezzo. Se l'art. 5, nel definire le funzioni della categoria A, fa riferimento a cognizioni «di livello universitario», senza parlare di diplomi, l'allegato III, che è parte integrante dello Statuto, stabilisce che, fra l'altro, il bando di concorso deve specificare «i diplomi e gli altri titoli o il grado di esperienza richiesti per i posti da ricoprire». Il bando di concorso in questione, quindi, non ha fatto che conformarsi alle prescrizioni dell'allegato. Posso aggiungere che, in pratica, il modo più normale di provare le proprie cognizioni, specialmente in un concorso per titoli, consiste proprio nell'esibizione di un diploma. d) In entrambi i ricorsi si sostiene che il bando di concorso, dando alla commissione giudicatrice la possibilità di accertare le conoscenze linguistiche e le altre cognizioni richieste dalle funzioni che i candidati avrebbero dovuto esercitare per mezzo di un colloquio, avrebbe violato le disposizioni dell'allegato III. Ciò infatti sarebbe in contrasto con la stessa nozione di concorso per titoli, che verrebbe trasformato in un concorso per esami; ora, se si fosse trattato di un concorso per esami, il relativo bando avrebbe dovuto specificare, a norma dell'art. 1 dell'allegato, il tipo degli esami e la loro rispettiva valutazione. Basta quest'ultima precisazione, contenuta nei ricorsi, per dimostrare la differenza tra il modo di accertamento censurato e i metodi adottati nei concorsi per esami. Esso non presupponeva né programma, né esame, né voti. Si trattava solo di accertare se i candidati erano effettivamente in possesso dei titoli da essi dichiarati. La regolarità di tale forma di accertamento è evidente per quanto riguarda le conoscenze linguistiche, e a mio parere, dev'essere ammessa anche per le «altre cognizioni». I ricorrenti fanno presente, è vero, che la commissione giudicatrice era composta esclusivamente da funzionari della direzione generale dell'amministrazione, deducendone che essa non poteva essere in grado di giudicare in merito all'esperienza acquisita in servizi speciali. Anche qui, però, vale l'obiezione che non si trattava di far subire un esame, bensì di verificare dei titoli — e ciò spiega perché si sia proceduto a tale verifica solo quando detti titoli apparivano di per sé non probanti—; e io ritengo che qualunque commissione di un certo livello sia in grado di provvedervi, anche se i suoi componenti non posseggono una preparazione specifica. e) Vi è infine un mezzo che è stato dedotto espressamente solo nella replica: si afferma che il concorso diretto a costituire una riserva ai fini di future assunzioni è stato previsto dagli autori dello Statuto solo per ricoprire posti delle categorie C e D, a rigore B/4-B/5, e non per i posti della categoria A. E che inoltre tale concorso avrebbe dovuto necessariamente assumere la forma di un concorso esterno (lo Statuto ignora tale termine e parla invece di concorso generale). [OSCURATO:PERSONA] contesta recisamente la ricevibilità di tale mezzo, affermando che esso non può trovare giustificazione in nessuno di quegli elementi di diritto o di fatto emersi durante la fase scritta cui fa riferimento l'art. 42 del Regolamento di procedura. Ma la vostra giurisprudenza segue in proposito una tesi assai liberale, per lo meno a quanto risulta, in particolare, dalla sentenza Ley, che ho già avuto occasione di citare, e che su tale punto ha deciso contrariamente alle mie conclusioni. Sembra cioè che un mezzo possa essere sollevato in corso d'istanza ogni volta che esso si ricolleghi a una tesi sostenuta dalla difesa, rappresentando una replica, una specie di contrattacco nei confronti della tesi stessa. Se così è, si può ammettere, a rigore, che la convenuta, argomentando da una data interpretazione dell'art. 29 dello Statuto a proposito della riserva ai fini di future assunzioni, abbia dato modo ai ricorrenti di invocare a loro volta lo stesso articolo per affermare l'illegittimità delle condizioni relative all'organizzazione del concorso in questione. Ma anche supponendo che si tratti di un mezzo ricevibile, esso non può, a mio parere, venire accolto, perché infondato in entrambi i suoi aspetti. Intanto, dire che il concorso avente ad oggetto la costituzione di una riserva ai fini di future assunzioni può essere bandito solo per i posti di categoria C o D, significa fare un'affermazione gratuita, che non trova fondamento in nessuna disposizione dello Statuto né in alcun principio di diritto. In secondo luogo, ritengo che né dagli artt. 27-29, né dalle vostre sentenze, si possa trarre un argomento decisivo a favore della tesi secondo la quale un concorso del genere deve necessariamente assumere la forma di un concorso «esterno». La causa Lassalle, cui i ricorrenti fanno in particolare riferimento, non mi sembra determinante. È vero che l'avvocato generale Lagrange aveva in tale occasione ricordato la prevalenza riconosciuta dallo Statuto alla promozione e al trasferimento interno; ciò però non toglie che, a norma dell'art. 45, il concorso sia obbligatorio ogni volta che si tratti di passare a una categoria superiore, come è nel caso di specie, dato che dovevano essere ricoperti i gradi più bassi della categoria A; e il mio illustre predecessore non aveva escluso che nel cambiamento di categoria potesse venire ravvisata, contrariamente a quanto avviene per la promozione, una vera e propria assunzione. Del resto, qui si discute sulla scelta tra concorso interno e concorso «esterno», che erroneamente i ricorrenti presentano come mezzo destinato unicamente a far entrare nell'organico persone che ancora non ne fanno parte; ciò infatti significa ignorare che i testi parlano di concorso generale, e che a questo tipo di concorso possono presentarsi anche dipendenti di ruolo che sono già titolari di un impiego. E non vale nemmeno invocare l'art. 29 dello Statuto. Premesso che la procedura di concorso è stabilita dall'allegato III, questo aggiunge : «Può essere bandito un concorso anche per costituire una riserva ai fini di future assunzioni»; ora, l'allegato in questione si applica indifferentemente a tutti i tipi di concorso, per titoli, per esami, o per titoli ed esami, i quali possono, indipendentemente dalle loro modalità, essere interni o generali. Anche qui, non vi è nulla che permetta di escludere che una riserva ai fini di future assunzioni possa essere costituita per mezzo di un concorso interno. II. Passando dal bando di concorso alla composizione della commissione giudicatrice, i ricorrenti affermano che essa viola in parecchi punti, i quali vengono enumerati, le «direttive» emanate dalla [OSCURATO:PERSONA] il 19 giugno 1963. Ma basta il termine — direttive — per escludere che si trattasse di un regolamento avente forza vincolante per l'istituzione, tanto più che si è precisato «che esse non pregiudicano le misure di carattere organizzativo che la [OSCURATO:PERSONA] potrà ulteriormente prendere in tema di concorsi, come… a proposito della costituzione di riserve ai fini di future assunzioni». Di fatto, tali misure non sono state prese, per cui non vi era nulla che limitasse il potere dell'autorità superiore di fissare liberamente la composizione della commissione giudicatrice del concorso 165/A. Aggiungerò che le direttive in questione, il cui testo figura nel fascicolo, riguardano chiaramente i concorsi destinati a ricoprire impieghi ben individuati e sono inapplicabili, come la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto fin dall'origine, alla costituzione di una riserva per future assunzioni che riguardi le direzioni nel loro complesso. III. I ricorrenti criticano indi le operazioni di concorso. Per valutare la portata delle loro censure, confronterò anzitutto i criteri adottati dalla commissione giudicatrice, quali risultano dal verbale dei suoi lavori che si trova in atti, con le prescrizioni contenute nel bando di concorso. Dal primo di tali documenti risultat che potevano essere ammessi al concorso solo i candidati in possesso di studi universitari accertati da un diploma o di un'equivalente esperienza professionale. Il verbale dimostra in qual modo la commissione giudicatrice ha inteso il compito che le era affidato. Per i candidati in possesso di un titolo universitario, si è preoccupata di stabilire la durata della pratica professionale di cui essi potevano avvalersi, e ha deciso di prenderla in considerazione a partire dalla data di rilascio del titolo universitario richiesto, tenendo conto anche della durata del servizio militare obbligatorio. Le stesse regole, mutatis mutandis, sono state applicate ai candidati che non erano in possesso di un titolo universitario. Ma siccome questi dovevano dimostrare un'equivalente esperienza professionale, la commissione giudicatrice ha in proposito adottato i seguenti criteri: ha fissato a sei anni, tenendo conto della durata degli studi universitari, la durata dell'esperienza richiesta; ha preso in considerazione l'attività svolta dai candidati sia prima di entrare al servizio dell'Istituzione sia dopo; ha ritenuto, infine, che il livello di tale attività professionale doveva essere pari a quello di un dipendente che avesse conseguito un diploma al termine di studi universitari e che svolgesse mansioni di categoria A ai sensi dell'art. 5 dello Statuto. E in base a questi vari criteri ha formato l'elenco dei candidati, diplomati o no, che, non rispondendo ai requisiti richiesti, non potevano essere ammessi al concorso. Rimaneva da formare l'elenco degli idonei. A tal fine, la commissione giudicatrice si è basata sul rapporto informativo, per i candidati già di ruolo, e sul giudizio dei superiori gerarchici per gli ausiliari. a) Questo metodo viene censurato sotto diversi profili. In primo luogo — e siamo qui in presenza del mezzo più delicato fra tutti quelli proposti — nel ricorso 18-64 si rimprovera alla commissione giudicatrice di avere imposto una condizione supplementare valutando come equivalente a studi universitari conclusisi col conseguimento di un diploma solo una pratica professionale continuata per sei anni. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], in tal modo si chiede alla Corte di giudicare in merito a una censura che non è di sua competenza, perché la scelta del criterio in questione rientra nelle prerogative della commissione giudicatrice, che è l'unica incaricata di valutare i meriti dei candidati. Si tratta inoltre di un criterio oggettivo, che tiene conto della normale durata degli studi universitari e dei fatto che, per altri concorsi della categoria A, è stata adottata la stessa cifra di sei anni. La sua tesi pero non convince, e ciò per due ragioni: intanto perché non è detto che la commissione giudicatrice debba fissare dei «criteri» da seguire nella formazione dell'elenco dei candidati che rispondono alle condizioni stabilite nel bando di concorso, come invece deve fare, nella fase successiva, per valutare i titoli al fine di formare l'elenco degli idonei. È l'autorità che ha il potere di nomina che deve precisare, nel bando di concorso, i diplomi e altri titoli o il grado di esperienza richiesti, grado che è strettamente collegato con il periodo di tempo durante il quale l'interessato ha dato prova dell'esperienza domandata; la commissione giudicatrice ha solo il compito di accertare se i candidati rispondano effettivamente alla condizione di durata stabilita dall'autorità competente. Questa almeno è la soluzione cui a mio parere portano gli artt. 1 e 5 dell'allegato III, e che trova conferma nel bando di concorso emanato nella causa Rauch, oggetto di una vostra sentenza. Tale bando, dopo aver stabilito che i candidati dovevano dimostrare di aver compiuto studi di scuola media superiore o di essere in possesso di un'esperienza professionale di livello equivalente, ha avuto cura di precisare che avrebbe potuto essere considerata equivalente al diploma di scuola media superiore un'esperienza professionale di almeno sei anni. Ma se anche non si vuole seguire questa tesi, o se si ritiene che la commissione giudicatrice doveva necessariamente ovviare all'imprecisione del bando di concorso, resta da vedere se la sua valutazione non sia viziata da eccesso di potere, e anche su questo punto io nutro i più. seri dubbi. Non essendo stato contestato — vi è nel verbale una dichiarazione in tal senso di uno dei membri della commissione — che in terti Stati membri bastano quattro anni di studi per conseguire diplomi universitari, si afferma nella controreplica che non ci si può avvalere di tale fatto, in quanto è la durata « generalmente prevista per tali studi» che dev'essere presa in considerazione. Ma io non sono d'accordo. Se si può conseguire un diploma universitario in quattro anni, esigere un'esperienza professionale di sei anni significa non rispettare la regola di equivalenza; come termine di paragone non si deve prendere la durata media, ma la durata minima. Insomma, io ritengo che la commissione giudicatrice abbia in tal modo ecceduto dai suoi poteri, commettendo un errore che è tale da inficiare tutte le operazioni successive. b) Non mi soffermerò a lungo sulle altre censure relative alle operazioni della commissione giudicatrice. Intanto, non è vero quanto sostenuto nel ricorso 18-64, e precisamente che la commissione giudicatrice non ha rispettato la necessaria eguaglianza tra i candidati per il fatto che solo alcuni di essi sono stati chiamati a dare la prova dei titoli di cui dicevano di essere in possesso, altri hanno fatto valere esami universitari da loro sostenuti, altri infine, invece di accontentarsi di riempire lo speciale formulario per la presentazione della candidatura, vi hanno aggiunto fogli supplementari per poter dare una descrizione dettagliata dei loro titoli. La commissione giudicatrice era legittimata a chiedere la prova di ciò che era dubbio, mentre non era tenuta ad accertare ciò che risultava debitamente provato. E per quanto riguarda le precisazioni relative agli esami o ai titoli dei candidati, ognuno era libero di fornirle nella misura in cui lo ritenesse utile, e nessuno ha incontrato su tale punto alcuna limitazione; si tratta di iniziative personali, di cui la commissione giudicatrice non è quindi responsabile. c) Più difficile è la questione del se la commissione giudicatrice potesse tener conto, nel valutare le capacità dei candidati, dei rapporti informativi che li riguardavano. La questione è sollevata in entrambi i ricorsi, sia pure in modo leggermente diverso. Nel ricorso 19-64, presentato dai diplomati non compresi nell'elenco degli idonei, i quali effettivamente ne sono stati esclusi perché le loro note di qualifica sono state giudicate insufficienti, per lo meno in via comparativa, si nega la legittimità dell'uso di un simile criterio, che dovrebbe operare solo in tema di promozione. Nel ricorso 18-64, quello cioè dei non diplomati, si sostiene che, mentre per gli universitari si è tenuto conto dei rapporti informativi sfavorevoli, per i non universitari non si è invece tenuto conto di quelli favorevoli, e in ciò si ravvisa una ulteriore violazione dell'eguaglianza tra i candidati. Eliminiamo anzitutto questo secondo mezzo, che riposa su un equivoco. Dai termini, per nulla equivoci, del verbale, risulta che la commissione giudicatrice ha preso in considerazione i rapporti informativi solo per formare l'elenco degli idonei, ossia solo per i candidati già ammessi al concorso. Se, di fatto, per tale ragione sono stati eliminati solo degli universitari, ciò non significa in alcun modo che alla stessa valutazione non si sia proceduto anche in merito ai non universitari. Per quanto riguarda invece gli autori del ricorso 18-64, essi non possono dolersi del fatto che non si è tenuto conto dei rapporti informativi loro favorevoli, perché sono stati eliminati in una fase anteriore a quella in cui la commissione giudicatrice ha preso in considerazione i rapporti stessi. Resta pero da stabilire se, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso 19-64, fosse in potere della commissione giudicatrice di avvalersi del descritto mezzo di valutazione. Il altre parole, quei rapporti informativi di cui, a norma dell'art. 45, si deve tener conto in tema di promozione, possono venire in rilievo anche in un concorso per titoli? Io propendo per l'affermativa: la commissione giudicatrice deve valutare i titoli dei candidati, e questa è un'espressione generalissima. Essa comprende, oltre ai diplomi, qualsiasi referenza utile ai candidati, come pure i servizi prestati, rispetto ai quali si deve tener conto non solo della quantità o della durata, ma anche della qualità; e il migliore strumento per valutare questa ultima è costituito proprio dal rapporto informativo. Ragionando per assurdo, ci si può chiedere se sarebbe saggio inserire nell'elenco degli idonei un dipendente in possesso di titoli universitari brillanti, ma con note di qualifica deplorevoli; ed è per questa ragione che vi propongo, sia pure con qualche esitazione, di respingere il mezzo. IV. Nella fase orale i ricorrenti hanno rinunciato, tenendo conto della sentenza Rauch, a censurare l'ammissione di ausiliari a un concorso interno; dovrete quindi pronunciarvi solo su un punto di cui avete dovuto spesso occuparvi, e precisamente sulla mancanza di motivazione delle decisioni che hanno informato i ricorrenti dei loro risultati. Contrariamente a quanto è stato sostenuto, voi avete negato l'applicazione dell'art. 25 dello Statuto non solo ai concorsi per esami, ma anche ai concorsi per titoli. Non potrete quindi che decidere conformemente alla vostra giurisprudenza. Riassumendo, solo uno fra tutti i mezzi invocati mi sembra fondato, e precisamente quello con cui si censura la richiesta, da parte della commissione giudicatrice, di un'esperienza professionale di sei anni; esso però è sufficiente a inficiare tutte le operazioni del concorso: formazione dell'elenco dei candidati ammessi al concorso e dell'elenco degli idonei, come pure delle nomine effettuate in esito a quest'ultimo. Se condividerete il mio parere, finirete coll'annullare, accogliendo le richieste dei ricorrenti, sia tali operazioni sia le nomine ad esse conseguenti. So bene che questa soluzione presenta degli inconvenienti, dato che ne può derivare un perturbamento nel funzionamento dei servizi; ma ciononostante, essa mi sembra, l'unica possibile. Il mezzo che implica l'annullamento è stato sollevato solo nel ricorso 18-64; si finisce così con l'accogliere le conclusioni identiche del ricorso 19-64, anche se nessuno dei mezzi in esso invocati risulta fondato. Ma quale decisione prendere nei confronti di tale ricorso? Due vie possono essere seguite : a) ci si astiene dall'emettere una pronuncia espressa, dato che le due cause sono state riunite, su conclusioni che d'altra parte hanno conseguito il fine che si proponevano, ed è questa la soluzione che mi sembra più logica, b) si constata che essendo stato pronunciato l'annullamento in base al primo ricorso, non vi è più motivo di decidere in merito al secondo. Io vi propongo di seguire la seconda via. Per quanto riguarda le spese, ritengo che esse debbano venir poste integralmente a carico dell'Istituzione convenuta. Concludo allora chiedendo — che, per quanto riguarda il ricorso 18-64, vengano annullate le operazioni del concorso cui si è proceduto in base al bando di concorso 165/A, come pure le nomine di amministratori aggiunti effettuate in base all'elenco degli idonei formato dalla commissione giudicatrice del concorso stesso ; — che, per il concorso 19-64, si dichiari che non vi ha più luogo a provvedere. Concludo, infine, chiedendo che le spese siano poste a carico della [OSCURATO:PERSONA] della C.E.E. ( 1 ) Traduzione dal francese,
Sentenza Corte di giustizia UE/1965 — Fons Iuris — Fons Iuris