Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2001
ECLI:EU:C:2001:101
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61999CJ0239_IT
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
Decisione relativa alle spese
[OSCURATO:PERSONA] procedimento C-239/99,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal [OSCURATO:PERSONA] (Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente tra
[OSCURATO:PERSONA] GmbH
e
[OSCURATO:PERSONA],
domanda vertente sulla validità dell'art. 1, punto 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 28 settembre 1992, n. 2849, che modifica il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cuscinetti a sfera con diametro esterno massimo superiore a 30 mm, originari del Giappone, imposto dal regolamento (CEE) n. 1739/85 (GU L 286, pag. 2),
LA CORTE,
composta dai sigg. G.C. [OSCURATO:PERSONA], presidente, C. Gulmann, A. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), M. Wathelet e V. Skouris, presidenti di sezione, D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet, P. Jann, L. Sevón, R. Schintgen e dalla sig.ra F. Macken, giudici,
avvocato generale: F.G. Jacobs
cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
- per la [OSCURATO:PERSONA] GmbH, dagli avv.ti N. Polley e A. Scheffler, Rechtsanwälte;
- per il Consiglio dell'Unione europea, dal sig. S. Marquardt, in qualità di agente, assistito dagli avv.ti G. Berrisch e H.-G. Kamann, Rechtsanwälte;
- per la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, dai sigg. V. Kreuschitz e N. Khan, in qualità di agenti,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali della [OSCURATO:PERSONA] GmbH, del Consiglio e della [OSCURATO:PERSONA], all'udienza del 26 settembre 2000,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 16 novembre 2000,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 21 giugno 1999, pervenuta alla Corte il 24 giugno successivo, il [OSCURATO:PERSONA], in applicazione dell'art. 234 CE, proponeva alla Corte due questioni pregiudiziali relative alla validità dell'art. 1, punto 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 28 settembre 1992, n. 2849, che modifica il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cuscinetti a sfera con diametro esterno massimo superiore a 30 mm, originari del Giappone, imposto dal regolamento (CEE) n. 1739/85 (GU L 286, pag. 2).
2 Le dette questioni venivano sollevate nell'ambito della controversia tra la [OSCURATO:PERSONA] GmbH (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») e lo [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: lo «[OSCURATO:PERSONA]»), in seguito alla decisione di quest'ultimo di respingere la domanda della [OSCURATO:PERSONA] per il rimborso di dazi antidumping versati in applicazione del regolamento n. 2849/92.
Contesto normativo
Il regolamento n. 2849/92
3 Il regolamento (CEE) del Consiglio 24 giugno 1985, n. 1739, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di cuscinetti a sfera ed a rulli conici originari del Giappone (GU L 167, pag. 3), ha istituito dazi antidumping definitivi per l'importazione di cuscinetti a sfera originari del Giappone con diametro esterno superiore a 30 mm. In particolare, mediante il regolamento n. 1739/85, i cuscinetti a sfera prodotti dalla NTN [OSCURATO:PERSONA]. Ltd. (in prosieguo: la «NTN»), dalla [OSCURATO:PERSONA]. Ltd (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») e dalla [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») venivano gravati da dazi antidumping definitivi pari, rispettivamente, al 3,2%, al 5,5% ed al 13,9% del prezzo netto, franco frontiera comunitaria, a dazio non corrisposto.
4 I detti dazi sono stati modificati dal regolamento n. 2849/92, adottato sul fondamento del regolamento (CEE) del Consiglio 11 luglio 1988, n. 2423, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (GU L 209, pag. 1), entrato in vigore il 2 ottobre 1992.
5 Dal preambolo del regolamento n. 2849/92 emerge che il Consiglio ha ritenuto che la scadenza delle misure antidumping in vigore avrebbe provocato l'insorgenza di un pregiudizio notevole per l'industria comunitaria (punto 39 della motivazione) e che la Comunità avesse manifestamente interesse a mantenere misure di difesa a favore dell'industria produttrice di cuscinetti a sfera nei confronti della concorrenza sleale esercitata dalle importazioni a prezzi di dumping (punto 44 della motivazione). Dopo aver confrontato i livelli dei prezzi (punti 45-52 della motivazione), il regolamento n. 2849/92 ha modificato i dazi definitivi esistenti, fissandoli in particolare, all'art. 1, punto 2, all'11,6% per la NTN, al 13,7% per la [OSCURATO:PERSONA] e al 7,7% per la [OSCURATO:PERSONA].
La sentenza del Tribunale NTN [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e la sentenza della Corte [OSCURATO:PERSONA]/NTN e [OSCURATO:PERSONA]
6 Con sentenza 2 maggio 1995, cause riunite T-163/94 e T-165/94, NTN [OSCURATO:PERSONA] et [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1381), il Tribunale di primo grado delle Comunità europee, adito dalla NTN e dalla [OSCURATO:PERSONA] con un ricorso diretto all'annullamento del regolamento n. 2849/92, ha annullato l'art. 1 del regolamento n. 2849/92 «in quanto impone un dazio antidumping alle ricorrenti».
7 Dalla sentenza NTN [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, già citata, emerge che il Tribunale ha ritenuto che diversi punti del preambolo del regolamento n. 2849/92 contenessero accertamenti viziati da errori di fatto o di diritto o fallaci per la loro incompletezza. Il Tribunale ne concludeva che l'affermazione di cui al punto 39 dei considerando del detto regolamento, secondo cui le importazioni oggetto di dumping minacciavano di provocare un pregiudizio notevole alla produzione dei cuscinetti a sfera della Comunità, era anch'essa errata in diritto e in fatto.
8 Con sentenza 10 febbraio 1998, causa C-245/95 P, [OSCURATO:PERSONA]/NTN e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I-401), la Corte ha respinto il ricorso presentato dalla [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza del Tribunale NTN [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, già citata. La Corte ha dichiarato, in particolare, che la circostanza, rilevata dal Tribunale, che il Consiglio avesse omesso di accertare un pregiudizio o una minaccia di pregiudizio ai sensi dell'art. 4 del regolamento n. 2423/88 era sufficiente a determinare l'annullamento dell'art. 1 del regolamento n. 2849/92.
9 Traendo le conseguenze dalle sentenze NTN [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA]/NTN e [OSCURATO:PERSONA], già citate, il 3 giugno 1998 la [OSCURATO:PERSONA] ha pubblicato la comunicazione 98/C 168/04, intitolata «Avviso riguardante le misure antidumping sulle importazioni di cuscinetti a sfera con diametro esterno massimo superiore a 30 mm, originari del Giappone» (GU C 168, pag. 6), in cui essa indica che, per quanto concerne i dazi definitivi riscossi dopo l'entrata in vigore del regolamento n. 2849/92, gli importatori possono chiedere il rimborso di questi alle autorità doganali nazionali per quanto riguarda prodotti manufatti dalle società [OSCURATO:PERSONA] ed NTN.
Causa principale e questioni pregiudiziali
10 [OSCURATO:PERSONA], società controllata dalla [OSCURATO:PERSONA], importava, nel novembre e nel dicembre 1995, cuscinetti a sfera di provenienza giapponese fabbricati dalla società capogruppo e li immetteva in libera pratica presso l'ufficio doganale di Mönchengladbach, che dipende dallo [OSCURATO:PERSONA].
11 [OSCURATO:PERSONA] versava a questo titolo dazi antidumping per un importo complessivo di DEM 58 891,51, che gli erano stati imposti con avvisi di accertamento 17 novembre 1995 e 29 dicembre 1995.
12 Con lettera pervenuta allo [OSCURATO:PERSONA] in data 19 novembre 1998, la [OSCURATO:PERSONA] chiedeva la restituzione dei dazi antidumping versati, adducendo a sostegno del suo reclamo l'illegittimità del regolamento n. 2849/92 derivante dalle sentenze NTN [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA]/NTN e [OSCURATO:PERSONA], già citate.
13 [OSCURATO:PERSONA] respingeva la domanda di restituzione con decisione 11 gennaio 1999. L'opposizione sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] contro tale decisione veniva parimenti respinta.
14 A motivazione del ricorso presentato al [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] asseriva che il regolamento n. 2849/92 poneva un dazio antidumping sui cuscinetti a sfera da essa importati e che i ricorsi d'annullamento presentati da altri importatori erano stati accolti mediante le precitate sentenze NTN [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA]/NTN e [OSCURATO:PERSONA].
15 [OSCURATO:PERSONA] rilevava che, anche se le sentenze NTN [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA]/NTN e [OSCURATO:PERSONA], già citate, avevano annullato il regolamento n. 2849/92 solo nei confronti delle ricorrenti nelle dette cause, e non nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], le motivazioni di tali sentenze portavano tuttavia a concludere che l'art. 1, punto 2, del detto regolamento era totalmente nullo.
16 Alla luce di questi elementi, il [OSCURATO:PERSONA] decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l'art. 1, punto 2, del regolamento (CEE) n. 2849/92 sia nullo.
2) In caso di risposta affermativa alla questione sub 1), a partire da che momento la nullità dell'art. 1, punto 2, del regolamento (CEE) n. 2849/92 dispieghi i suoi effetti a favore della ricorrente».
Sulla prima questione
17 Dall'ordinanza di rinvio emerge che, con la prima questione, il giudice di rinvio non chiede se l'art. 1, punto 2, del regolamento n. 2849/92 sia integralmente nullo, bensì se tale disposizione sia nulla in quanto essa impone un dazio antidumping applicabile ai cuscinetti a sfera fabbricati dalla [OSCURATO:PERSONA] e importati dalla società controllata dalla medesima, la [OSCURATO:PERSONA], soli prodotti controversi nella causa principale.
18 A questo proposito si deve verificare, da un lato, se le citate sentenze NTN [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA]/NTN e [OSCURATO:PERSONA] abbiano prodotto l'effetto di inficiare la validità dell'art. 1, punto 2, del regolamento n. 2849/92, in quanto questa disposizione pone un dazio antidumping sui cuscinetti a sfera fabbricati dalla [OSCURATO:PERSONA] e, dall'altro, se, in mancanza di un simile effetto, la [OSCURATO:PERSONA] possa far valere la nullità del detto dazio antidumping nell'ambito di una controversia innanzi ad un giudice nazionale.
Sull'effetto delle citate sentenze NTN [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA]/NTN e [OSCURATO:PERSONA] sulla validità del dazio antidumping applicabile ai cuscinetti a sfera fabbricati dalla [OSCURATO:PERSONA]
19 Innanzi tutto, occorre ricordare a quali condizioni un singolo sia legittimato a proporre un ricorso di annullamento contro un regolamento che istituisce un dazio antidumping, come il regolamento n. 2849/92.
20 L'art. 230, quarto comma, CE subordina la ricevibilità di un ricorso di annullamento proposto da una persona fisica o giuridica alla condizione che l'atto impugnato, anche se si presenta sotto forma di regolamento, la riguardi direttamente e individualmente.
21 Orbene, secondo una costante giurisprudenza, i regolamenti che istituiscono un dazio antidumping, pur avendo, per la loro natura e per la loro portata, carattere normativo, possono riguardare direttamente ed individualmente, tra gli altri, le imprese produttrici ed esportatrici che possono dimostrare di essere state individuate negli atti della [OSCURATO:PERSONA] o del Consiglio o prese in considerazione nelle indagini preparatorie (v., in particolare, sentenza 21 febbraio 1984, cause riunite 239/82 e 275/82, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1005, punto 12) o, ancora, gli importatori i cui prezzi di rivendita delle merci di cui è causa sono alla base della costruzione del prezzo all'esportazione, nel caso di associazione tra l'esportatore e l'importatore (v., in particolare, sentenza 11 luglio 1990, cause riunite C-305/86 e C-160/87, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-2945, punto 19).
22 La Corte ha precisato che, quando un regolamento che istituisce dazi antidumping impone dazi diversi ad una serie di società, una società è individualmente interessata soltanto dalle disposizioni che le impongono un particolare dazio antidumping e ne fissano l'importo, e non da quelle che impongono dazi antidumping ad altre società, cosicché il ricorso di questa società va accolto solo per la parte diretta all'annullamento del regolamento limitatamente alle disposizioni che la riguardano esclusivamente (v. sentenze 7 maggio 1987, causa 240/84, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1809, punti 6 e 7; causa 255/84, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1861, punti 7 e 8; causa 256/84, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1899, punti 6 e 7, e causa 258/84, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1923, punti 7 e 8).
23 Tenendo conto di tale giurisprudenza la NTN e la [OSCURATO:PERSONA], imprese produttrici di cuscinetti a sfera individuate nominativamente nel regolamento n. 2849/92, hanno presentato ciascuna un ricorso innanzi al Tribunale al fine dell'annullamento del detto regolamento laddove esso riguardava ciascuna di loro.
24 Con la sentenza NTN [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, già citata, il Tribunale ha accolto i ricorsi delle dette società, nei limiti delle domande presentategli, cioè annullando l'art. 1 del regolamento n. 2849/92 solo laddove esso imponeva un dazio antidumping alle società NTN [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in conformità della giurisprudenza secondo cui, poiché il giudice comunitario, chiamato a sindacare su un caso di eccesso di potere, non può statuire ultra petita (v. sentenze 14 dicembre 1962, cause riunite 46/59 e 47/59, Meroni/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 763, in particolare pag. 780, e 28 giugno 1972, causa 37/71, Jamet/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 483, punto 12), l'annullamento da esso pronunciato non può eccedere quello richiesto dal ricorrente (sentenza 14 settembre 1999, causa C-310/97 P, [OSCURATO:PERSONA]/AssiDomän [OSCURATO:PERSONA] e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-5363, punto 52).
25 La Corte ha precisato, a questo proposito, che, se il destinatario di una decisione decide di proporre un ricorso di annullamento, il giudice comunitario è investito dei soli elementi della decisione che lo riguardano, mentre gli elementi riguardanti altri destinatari, che non sono stati impugnati, non rientrano nell'oggetto della controversia che il giudice comunitario è chiamato a risolvere (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/AssiDomän [OSCURATO:PERSONA] e a., già citata, punto 53).
26 D'altra parte, la Corte ha dichiarato che, se l'autorità assoluta di cui gode una sentenza di annullamento di un giudice comunitario inerisce tanto al dispositivo della sentenza quanto alla motivazione che ne costituisce il necessario fondamento, essa non può comportare l'annullamento di un atto non deferito alla censura del giudice comunitario che sia viziato dalla stessa illegittimità (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/AssiDomän [OSCURATO:PERSONA] e a., già citata, punto 54).
27 Alla luce di questi elementi, si deve dichiarare che l'annullamento da parte del Tribunale, nella citata sentenza NTN [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, confermata dalla Corte con la citata sentenza [OSCURATO:PERSONA]/NTN e [OSCURATO:PERSONA], dell'art. 1 del regolamento n. 2849/92, in quanto impone un dazio antidumping alle società NTN e [OSCURATO:PERSONA], non inficia la validità degli altri elementi del detto regolamento, in particolare del dazio antidumping applicabile ai cuscinetti a sfera fabbricati dalla [OSCURATO:PERSONA], poiché questi elementi non rientravano nell'oggetto della controversia che il giudice comunitario era chiamato a risolvere.
Sulla facoltà, per la [OSCURATO:PERSONA], di contestare la validità del dazio antidumping nell'ambito di una controversia pendente innanzi ad un giudice nazionale
28 Indipendentemente dagli effetti dell'annullamento parziale pronunciato dal Tribunale nella sentenza NTN [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, già citata, si deve esaminare se la [OSCURATO:PERSONA] sia legittimata a contestare la validità del dazio antidumping applicabile ai cuscinetti a sfera fabbricati dalla [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito di una controversia pendente di fronte ad un giudice nazionale.
29 Si deve ricordare innanzi tutto che, secondo una giurisprudenza costante, una decisione adottata dalle istituzioni comunitarie che non sia stata impugnata dal destinatario entro i termini stabiliti dall'art. 230, quinto comma, CE diviene definitiva nei suoi confronti (v., in particolare, sentenze 12 ottobre 1978, causa 156/77, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1881, punti 20-24; 10 giugno 1993, causa C-183/91, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-3131, punti 9-10, e 9 marzo 1994, causa C-188/92, TWD [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-833, punto 13). Tale giurisprudenza è fondata in particolare sulla considerazione che i termini di impugnazione sono intesi a preservare la certezza del diritto, evitando che atti comunitari produttivi di effetti giuridici vengano rimessi in discussione all'infinito (sentenza 30 gennaio 1997, causa C-178/95, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-585, punto 19).
30 La Corte ha altresì dichiarato che le stesse esigenze di certezza del diritto inducono ad escludere che il beneficiario di un aiuto di Stato oggetto di una decisione della [OSCURATO:PERSONA] adottata direttamente soltanto nei confronti dello Stato membro in cui era residente questo beneficiario, che avrebbe potuto senza alcun dubbio impugnare tale decisione e che ha lasciato decorrere il termine imperativo all'uopo prescritto dall'art. 230, quinto comma, CE, possa contestare la legittimità della medesima dinanzi ai giudici nazionali nell'ambito di un ricorso proposto avverso i provvedimenti presi dalle autorità nazionali in esecuzione di questa decisione (citate sentenze TWD [OSCURATO:PERSONA], punti 17 e 24, e [OSCURATO:PERSONA], punti 20 e 21). La Corte ha infatti ritenuto che adottare la soluzione contraria equivarrebbe a riconoscere al beneficiario dell'aiuto la possibilità di eludere il carattere definitivo che, in forza del principio della certezza del diritto, dev'essere attribuito ad una decisione dopo la scadenza del termine di impugnazione (sentenze citate TWD [OSCURATO:PERSONA], punto 18, e [OSCURATO:PERSONA], punto 21).
31 E' necessario verificare se, come sostenuto dal Consiglio e dalla [OSCURATO:PERSONA], la soluzione adottata nella sentenza TWD [OSCURATO:PERSONA], già citata, possa essere estesa all'ipotesi che - come nella causa principale - un'impresa che si trovi nella stessa situazione della [OSCURATO:PERSONA] contesti la validità di un regolamento antidumping nell'ambito di una controversia innanzi ad un giudice nazionale.
32 Su questo punto la [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto in udienza che la soluzione adottata nella sentenza TWD [OSCURATO:PERSONA], già citata, non può essere applicata nel caso in cui l'invalidità di un regolamento sia addotta a titolo incidentale, poiché l'art. 241 CE consente a ciascuna parte d'invocare in via incidentale l'inapplicabilità di un regolamento, anche dopo lo spirare del termine previsto dall'art. 230, quinto comma, CE.
33 A questo proposito si deve ricordare innanzi tutto che, secondo una giurisprudenza costante, la facoltà offerta dall'art. 241 CE di invocare l'inapplicabilità di un regolamento non costituisce un autonomo diritto d'azione e può essere esercitata unicamente in via incidentale nell'ambito di un procedimento innanzi alla Corte stessa, fondato su un'altra disposizione del Trattato (sentenze della Corte 14 dicembre 1962, cause riunite 31/62 e 33/62, Wöhrmann/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 937, in particolare pag. 951; 16 luglio 1981, causa 33/80, Albini/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2141, punto 17; 11 luglio 1985, cause riunite 87/77, 130/77, 22/83, 9/84 e 10/84, Salerno e a./[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2523, punto 36, e ordinanza 28 giugno 1993, causa C-64/93, Donatab e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-3595, punto 19).
34 Poiché l'art. 241 CE non può essere invocato di fronte alla Corte in mancanza di un ricorso principale ad essa presentato, tale disposizione non può, in quanto tale, essere applicata nell'ambito del procedimento di rinvio pregiudiziale di cui all'art. 234 CE. Come osservato dall'avvocato generale al paragrafo 62 delle sue conclusioni, lo stesso art. 234 CE prevede una procedura che consente di risolvere una questione relativa alla validità di un atto comunitario, quando tale questione è sollevata in via incidentale nell'ambito di una controversia innanzi ad un giudice nazionale.
35 E' vero, tuttavia, che l'art. 241 CE esprime un principio giuridico generale che assicura al ricorrente il diritto, nell'ambito del ricorso proposto in base all'ordinamento nazionale contro il rigetto della sua domanda, di eccepire l'illegittimità dell'atto comunitario su cui è basato il provvedimento nazionale adottato nei suoi confronti, con la conseguenza che la questione della validità dell'atto comunitario può essere sottoposta alla Corte nell'ambito di un procedimento pregiudiziale (sentenza 27 settembre 1983, causa 216/82, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2771, punti 10 e 12).
36 La Corte ha dichiarato altresì che il detto principio giuridico generale garantisce a qualsiasi parte il diritto di contestare, al fine di ottenere l'annullamento di una decisione che la riguarda direttamente ed individualmente, la validità di precedenti atti delle istituzioni comunitarie che costituiscono il fondamento giuridico della decisione impugnata, qualora detta parte non fosse legittimata a proporre, in forza dell'art. 230 CE, un ricorso diretto contro tali atti, dei quali essa subisce le conseguenze senza aver potuto chiederne l'annullamento (sentenze 6 marzo 1979, causa 92/78, Simmenthal/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 777, punto 39, e TWD [OSCURATO:PERSONA], già citata, punto 23).
37 Tuttavia, tale principio generale, diretto a garantire che ciascuno abbia o abbia avuto la possibilità di contestare un atto comunitario su cui si fonda una decisione che lo riguarda, non osta assolutamente a che un regolamento divenga definitivo nei confronti di un singolo soggetto, in relazione al quale esso deve essere considerato come una decisione individuale e che avrebbe potuto senza alcun dubbio chiederne l'annullamento in virtù dell'art. 230 CE, il che impedisce al singolo di eccepire l'illegittimità del detto regolamento di fronte al giudice nazionale (v., con riferimento ad una decisione della [OSCURATO:PERSONA], la sentenza TWD [OSCURATO:PERSONA], già citata, punti 24 e 25). Tale conclusione si applica ai regolamenti che istituiscono dazi antidumping a causa della loro duplice natura, rilevata dalla Corte nella giurisprudenza citata al punto 21 della presente sentenza, di atti normativi e di atti che possono riguardare direttamente e individualmente determinati operatori economici.
38 Orbene, nella presente causa, la [OSCURATO:PERSONA], ricorrente nella causa principale, avrebbe potuto senza alcun dubbio chiedere l'annullamento dell'art. 1, punto 2, del regolamento n. 2849/92, in quanto esso fissa un dazio antidumping applicabile ai cuscinetti a sfera fabbricati dalla [OSCURATO:PERSONA].
39 Infatti, come rilevato dall'avvocato generale ai paragrafi 32-34 delle sue conclusioni, la [OSCURATO:PERSONA] è un importatore che fa parte del gruppo della [OSCURATO:PERSONA] e i suoi prezzi di rivendita delle merci in questione sono stati usati come base per costruire il prezzo all'esportazione preso in considerazione dal regolamento n. 2849/92 per fissare i margini di dumping relativi alla [OSCURATO:PERSONA]. Ora, in conformità della giurisprudenza citata ai punti 21 e 22 della presente sentenza, tale circostanza consentiva di ritenere la [OSCURATO:PERSONA] direttamente e individualmente interessata dalle disposizioni del detto regolamento che ponevano un dazio antidumping particolare ai prodotti fabbricati dalla [OSCURATO:PERSONA].
40 Dalle considerazioni che precedono risulta che la prima questione va risolta dichiarando che né la sentenza del Tribunale NTN [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, già citata, né la sentenza della Corte [OSCURATO:PERSONA]/NTN e [OSCURATO:PERSONA], già citata, hanno avuto l'effetto di inficiare la validità dell'art. 1, punto 2, del regolamento n. 2849/92, laddove fissa un dazio antidumping applicabile ai cuscinetti a sfera fabbricati dalla [OSCURATO:PERSONA].
Un importatore dei detti prodotti come la [OSCURATO:PERSONA], che aveva senza alcun dubbio il diritto di adire il Tribunale al fine di chiedere l'annullamento del dazio antidumping che gravava su tali prodotti e che tuttavia non ha presentato un simile ricorso, non può successivamente contestare la validità del detto dazio di fronte ad un giudice nazionale. In tale caso il giudice nazionale è vincolato al carattere definitivo del dazio antidumping applicabile, in virtù dell'art. 1, punto 2, del regolamento n. 2849/92, ai cuscinetti a sfera fabbricati dalla [OSCURATO:PERSONA] e importati dalla [OSCURATO:PERSONA].
Sulla seconda questione
41 Poiché la seconda questione è stata sollevata solo in caso di soluzione positiva della prima questione, non occorre risolverla.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
42 Le spese sostenute dal Consiglio e dalla [OSCURATO:PERSONA], che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi,
LA CORTE,
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza 21 giugno 1999, dichiara:
Né la sentenza del Tribunale di primo grado 2 maggio 1995, cause riunite T-163/94 e T-165/94, NTN [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, né la sentenza della Corte di giustizia 10 febbraio 1998, causa C-245/95 P, [OSCURATO:PERSONA]/NTN e [OSCURATO:PERSONA], hanno avuto l'effetto di inficiare la validità dell'art. 1, punto 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 28 settembre 1992, n. 2849, che modifica il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cuscinetti a sfera con diametro esterno massimo superiore a 30 mm, originari del Giappone, imposto dal regolamento (CEE) n. 1739/85, laddove esso fissa un dazio antidumping applicabile ai cuscinetti a sfera fabbricati dalla [OSCURATO:PERSONA].
Un importatore dei detti prodotti come la [OSCURATO:PERSONA] GmbH, che aveva senza alcun dubbio il diritto di adire il Tribunale al fine di chiedere l'annullamento del dazio antidumping che gravava su tali prodotti e che tuttavia non ha presentato un simile ricorso, non può successivamente contestare la validità del detto dazio di fronte ad un giudice nazionale. In tale caso il giudice nazionale è vincolato al carattere definitivo del dazio antidumping applicabile, in virtù dell'art. 1, punto 2, del regolamento n. 2849/92, ai cuscinetti a sfera fabbricati dalla [OSCURATO:PERSONA] e importati dalla [OSCURATO:PERSONA] GmbH.