CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 maggio 2026
Cassazione n. 13092/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e [OSCURATO:PERSONA], tuttirappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv.[OSCURATO:PERSONA], domicilio digitale come per legge- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legalerappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alcontroricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domicilio digitale comeper legge- controricorrente -Numero registro generale 2257/2024Numero sezionale 1053/2026Numero di raccolta generale 13092/2026Data pubblicazione 07/05/2026nonché nei confronti diJULIET S.P.A., in nome e per conto della [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (fusa per incorporazione in [OSCURATO:SOCIETA].), in persona del legalerappresentante, e [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.- intimate -avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 3368/2023,pubblicata in data 13 luglio 2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18marzo 2026 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Claudia DeCicco proponevano opposizione avverso l’atto di precetto con il qualeJuliet s.p.a., quale rappresentante della MPS [OSCURATO:PERSONA] le [OSCURATO:SOCIETA]., aveva intimato alle parti opponenti di pagarel’importo di euro 2.177.547,68, in forza di mutuo redatto con attopubblico per notar Iazzetti del 4 ottobre 2002, con il quale Monte deiPaschi di [OSCURATO:PERSONA] per le Piccole e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.(poi denominata MPS [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:SOCIETA].) e [OSCURATO:SOCIETA]. avevano concesso a [OSCURATO:SOCIETA]. l’importo di euro2.584.000,00. Deducevano che il contratto di mutuo non integravavalido titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 474 n. 2 cod. proc. civ., inquanto non conteneva pattuizioni idonee a dimostrare la immediatadisponibilità giuridica della somma mutuata; aggiungevano chementre nell’atto notarile del 4 ottobre 2002 i mutuatari ed ifideiussori avevano dichiarato “di avere ricevuto l’anzidetta sommaNumero registro generale 2257/2024Numero sezionale 1053/2026Numero di raccolta generale 13092/2026Data pubblicazione 07/05/2026mutuata mediante accredito nei conti correnti speciali infruttiferi,aperti presso gli istituti finanziatori medesimi ed intestati alla ditta ene rilasciavano ampia e liberatoria quietanza…”, per contro, nell’attodi quietanza del 29 maggio 2006 per notar Carbone, “la (sola) dittafinanziata dichiara(va) di aver ricevuto … in più soluzioni la somma dieuro 2.584.000,00”. In relazione, poi, alle fideiussioni rilasciate daAntonietta Golino, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], evidenziavanoche il contratto non poteva integrare valido titolo esecutivo poiché ifideiussori non avevano partecipato all’atto pubblico di quietanza.Introdotto il giudizio di merito dalla sola [OSCURATO:SOCIETA]., il [OSCURATO:PERSONA] rigettava le opposizioni, ritenendo che ilcontratto di mutuo costituisse valido titolo esecutivo.1.1. Avverso la suddetta sentenza proponevano appello Pro.la.bs.r.l. ed i tre fideiussori; all’esito della costituzione di [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA]. ai sensi dell’art. 111 cod. proc. civ.,quale cessionaria del credito, la Corte d’appello di Napoli lorespingeva, statuendo che:a) ai sensi dell’art. 474, secondo comma, n. 3, cod. proc. civ., gliottobre 2002, costituiscono titoli esecutivi indipendentemente dal lorocontenuto ed anche quando non contengano un diritto certo, liquidoed esigibile, dal momento che questo non costituisce un presuppostoper la valenza di titolo esecutivo di un atto ma, al più, un ulteriorepresupposto dell’esecuzione forzata;b) la quietanza rilasciata in favore della mutuataria, sebbenefosse stata prevista la costituzione di tale somma in un depositocauzionale infruttifero a garanzia dell’adempimento di tutte leobbligazioni dedotte in condizione, non inficiava la prova dell’effettivauscita del denaro dal patrimonio dell’istituto di credito mutuante, allaluce di quanto indicato anche da più sentenze della Cassazione;Numero registro generale 2257/2024Numero sezionale 1053/2026Numero di raccolta generale 13092/2026Data pubblicazione 07/05/2026c) le ulteriori censure delle appellanti formulate nel primo motivodi appello afferenti la natura di titolo esecutivo del contratto di mutuoerano inammissibili, in quanto nell’atto di opposizione a precetto leopponenti avevano lamentato solo che l’atto di mutuo non costituissevalido titolo esecutivo perché non forniva la prova dell’erogazionedella somma e non già perché documentava che la disponibilitàgiuridica di tale somma da parte della mutuataria fosse venuta menoa seguito del deposito cauzionale infruttifero delle somme e,comunque, in ragione del fatto che la quietanza da esso documentataera contraddetta dall’atto finale di quietanza del 2006;d) inammissibili erano pure le censure dei fideiussori secondo lequali “il Giudice di prime cure ha errato nell’affermare che il titoloesecutivo deve nella specie essere individuato nell’atto pubblicorogato dal [OSCURATO:PERSONA] il 4 ottobre 2002 anche nei confronti deifideiussori della Prolab, nonostante il contrasto tra tale atto e l’atto diquietanza finale del 29 maggio 2006 e benché i primi non avesseropartecipato alla stipulazione di questo secondo atto”; questi rilievi,infatti, non rientravano tra i motivi formulati a sostegnodell’opposizione al precetto notificato anche alla Golino ed alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in nome e per conto della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, [OSCURATO:PERSONA] e CarmelaPiccolo ricorrono per la cassazione della decisione d’appello, con duemotivi.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. resiste mediantecontroricorso, ulteriormente illustrato con memoria.Non hanno svolto attività difensiva in questa sede [OSCURATO:SOCIETA]., innome e per conto di MPS [OSCURATO:PERSONA] per le Impreses.p.a., e [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]2. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglioai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ.Numero registro generale 2257/2024Numero sezionale 1053/2026Numero di raccolta generale 13092/2026Data pubblicazione 07/05/2026Il Collegio si è riservato il deposito nel termine di sessanta giornidalla decisione.Ragioni della decisione1. Con il primo motivo, indicato in ricorso con la lettera “A”, sidenunzia ‹‹Violazione e falsa applicazione degli artt. 345 e 112 c.p.c.in relazione all’art. 360 n. 4 e n. 3 c.p.c. con riferimento allastatuizione di pretesa, ma insussistente, violazione dei “nova”, qualesarebbe stata perpetrata dai fideiussori con il motivo di appelloriguardante l’inidoneità del contratto di mutuo a costituire titoloesecutivo nei confronti dei suddetti fideiussori››.Deducono che fin dall’atto di opposizione a precetto avevano fattovalere la censura secondo cui il contratto di mutuo del 4 ottobre2002, in cui era contenuta anche la concessione di garanziafideiussoria, non poteva costituire titolo esecutivo ai sensi dell’art.474 cod. proc. civ. sia perché non conteneva pattuizioni volte atrasmettere nell’immediato la disponibilità giuridica della sommamutuata alla finanziata, sia ancor perché i fideiussori non erano statipartecipi dell’atto di quietanza intervenuto ben quattro anni dopo ilmutuo; e, a dimostrazione di tanto, trascrivono alle pagine da 7 a 9del ricorso il secondo motivo di appello e il terzo motivo dell’originariod’appello, in aperta violazione delle disposizioni invocate, avrebbesvolto una lettura superficiale del motivo formulato nell’atto diopposizione.2. Con il secondo motivo (indicato in ricorso con la lettera “B”) sidenunzia ‹‹Violazione e falsa applicazione dell’art. 474 c.p.c. inrelazione all’art. 360 n. 4 e n. 3 c.p.c. con riferimento alla pronunciacon la quale si è ritenuto che il contratto di mutuo per notar IazzettiNumero registro generale 2257/2024Numero sezionale 1053/2026Numero di raccolta generale 13092/2026Data pubblicazione 07/05/2026del 04.10.2002 costituisse valido titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. -violazione e falsa applicazione degli artt. 345 e 112 c.p.c. in relazioneall’art. 360 nn. 4 e 3 c.p.c. per avere la sentenza denunciatadichiarato inammissibili (in quanto formulati in appello) i motivi diimpugnazione avverso la sentenza di primo grado afferenti lainsussistenza di un valido titolo esecutivo in ragione, altresì, dellacontraddittorietà tra il contratto di mutuo e l’atto di quietanza e inragione del fatto che la previsione del deposito cauzionale fa venirmeno la disponibilità giuridica della somma mutuata››.Evidenziano, in particolare, le ricorrenti che, sebbene l’art. 1 delcontratto contenesse una dichiarazione di quietanza della partemutuataria circa la ricezione della somma, tale dichiarazione nonassumeva valenza considerato che nella medesima clausola, cosìcome nel successivo art. 2, le parti avevano previsto che la sommamutuata rimanesse presso l’istituto di credito e venisse costituito undeposito cauzionale a garanzia dell’esatto adempimento dellecondizioni previste in contratto; tanto era sufficiente per ritenerecome nessuna disponibilità immediata delle somme vi fosse stata.Peraltro, l’art. 3 del contratto prevedeva che lo svincolo delle sommesarebbe avvenuto dopo dieci giorni dall’iscrizione ipotecaria previstain contratto e solo una volta comprovato l’adempimento degli obblighidi cui alle condizioni indicate nell’art. 2, per cui non vi era stata unaerogazione contestuale della somma mutuata, ma una erogazionecondizionata al verificarsi di una serie di eventi futuri ed incerti.Contestano alla Corte d’appello di avere erroneamente ritenutoche gli appellanti avessero introdotto argomenti nuovi in appello, dalmomento che le contestazioni svolte in primo grado riguardavanoanche il fatto che la disponibilità giuridica della somma era venutameno per effetto della costituzione del deposito cauzionale.3. Il secondo motivo, che va esaminato con priorità in quantoNumero registro generale 2257/2024Numero sezionale 1053/2026Numero di raccolta generale 13092/2026Data pubblicazione 07/05/2026vertente su questione logicamente incidente sullo scrutinio del motivocontraddistinto con la lettera “A”, è infondato, alla luce dei princìpiaffermati dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui ‹‹ilcontratto di mutuo, contenente la contestuale pattuizione di costituirein deposito o pegno irregolari la somma mutuata e l’obbligo delmutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quantoconvenuto (mutuo c.d. condizionato), costituisce valido titoloesecutivo, di per sé solo e senza necessità di un nuovo atto pubblicoo scrittura privata autenticata che attesti l’avvenuto svincolo, essendosufficiente che la somma sia stata effettivamente, quand’anche conmera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e cheegli abbia assunto l’obbligazione, univoca, espressa edincondizionata, di restituirla›› (Cass., sez. U, 06/03/2025, n. 5968;Cass., sez. 3, 29/07/2025, n. 21843).3.1. È stato precisato che il contratto di mutuo costituisce titoloesecutivo a favore del mutuante se il mutuatario ha assuntol’obbligazione - univoca ed espressa - di restituire la somma mutuatache è stata effettivamente posta nella sua disponibilità giuridica,anche se con mera operazione contabile; pertanto, a meno che nonsia espressamente esclusa da specifiche pattuizioni contrattualil’obbligazione restitutoria in capo al mutuatario, il contratto di mutuoche stabilisce la contestuale costituzione in deposito (o in pegno)irregolare della somma messa a disposizione del mutuatario - e cheprevede l’obbligazione della mutuante di svincolarla direttamente alverificarsi di quanto a tal fine convenuto tra le parti - è di per séidoneo a fondare l’esecuzione forzata. Né vi è bisogno, ai fini dellaconfigurazione di un titolo esecutivo e a differenza del mutuotecnicamente condizionato, di un separato o successivo atto, munitodegli stessi requisiti di forma del titolo originario, che attesti oriconosca l’intervenuto svincolo della somma.Numero registro generale 2257/2024Numero sezionale 1053/2026Numero di raccolta generale 13092/2026Data pubblicazione 07/05/2026Essendo integrato il titolo esecutivo già dal mutuo, quand’anchearticolato sulle ulteriori pattuizioni di deposito o pegno irregolari dellasomma mutuata, non occorre (tranne il solo caso, che qui non ricorre,di un’espressa esclusione in concreto di una univoca e incondizionataobbligazione restitutoria in capo al mutuatario) alcun ulteriore atto,tanto meno dalle forme prescritte per il titolo esecutivo (atto pubblicoo scrittura privata autenticata), a ricognizione del successivoadempimento della separata obbligazione del mutuante depositario disvincolare la somma mutuata.Ciò che rileva, in definitiva, è - ad avviso delle Sezioni Unite -che vi sia stata la messa a disposizione originaria della somma,presupposto della successiva complessa operazione di costituzione invincolo, non rilevando, ai fini della configurabilità originaria di untitolo esecutivo, alcuna successiva pattuizione o vicenda.Le Sezioni Unite hanno evidenziato che quel che occorre stabilireè se, in forza del contemporaneo assetto di interessi liberamentedisegnato dalle parti (e, verosimilmente, indotto dal mutuante, perl’evidente incremento delle sue garanzie), possa dirsi sussistente, almomento della stipula, una attuale, piena e incondizionataobbligazione di restituzione, tale da configurare quel diritto di creditocerto, liquido e soprattutto esigibile, che è il proprium del titoloesecutivo e ne costituisce quindi un presupposto ineliminabile.Nel risolvere la questione demandata, le Sezioni Unite hannoaffermato che, una volta disposto della somma mutuata anche solocol suo riutilizzo mediante costituzione di quella in deposito irregolare(o altro negozio equipollente a funzione cauzionale), non solo si siaperfezionato il mutuo, ma, ove non risulti di per sé solo esclusa inconcreto una espressa, univoca ed incondizionata obbligazionerestitutoria in capo al mutuatario, rimanga anche integrato un titoloesecutivo, avente ad oggetto il credito alla restituzione (se del caso,Numero registro generale 2257/2024Numero sezionale 1053/2026Numero di raccolta generale 13092/2026Data pubblicazione 07/05/2026alla scadenza) della somma mutuata. Infatti, i patti accessorimutuatario, di disporre della somma mutuata e regolano le modalitàdi concreta libera disponibilità della medesima, ma non possonoreputarsi in grado di incidere immediatamente e direttamente su taleobbligazione e, quindi, sulla configurabilità di un credito certo, liquidoed esigibile (semmai, alla relativa scadenza) e, così, di un valido titoloesecutivo ai sensi dell’art. 474 cod. proc. civ.; il mutuo si arricchisce,quindi, di una pattuizione accessoria, ulteriore estrinsecazionedell’autonomia negoziale delle parti e integrante un negozio atipico,con causa di garanzia o di cauzione, accessorio e funzionalmentecollegato al mutuo cui accede.l’ipotesi in cui, nel contesto dell’unitario atto di mutuo e contestualepattuizione accessoria (di costituzione della somma mutuata indeposito - o altro equipollente negozio - presso il mutuante, conobbligazione di questi di svincolo della somma al verificarsi di quantoespressamente convenuto), risulti esclusa una univoca, espressa edincondizionata obbligazione di restituzione della medesima sommamutuata da parte del mutuatario.3.2. Tanto toglie rilevanza e decisività all’ulteriore questione, pureprospettata con il motivo in disamina, afferente la presuntacontraddittorietà tra il contratto di mutuo e l’atto di quietanza finale,punto sul quale la Corte d’appello non si sarebbe espressamentepronunciata, dal momento che la sentenza impugnata, attenendosi aisuperiori principi, ha attribuito al contratto di mutuo stipulato nel2002 validità di titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474 cod. proc. civ.4. Anche il primo motivo, relativo ai soli fideiussori, è infondato,sebbene la sentenza gravata debba essere corretta ai sensi dell’art.384 cod. proc. civ. nei termini che di seguito si espongono.Numero registro generale 2257/2024Numero sezionale 1053/2026Numero di raccolta generale 13092/2026Data pubblicazione 07/05/2026Le parti ricorrenti lamentano, nella sostanza, che i giudicid’appello avrebbero omesso di pronunciarsi, per avere erroneamenteritenuto che il motivo di appello con il quale ci si doleva della mancatasottoscrizione dell’atto di quietanza finale da parte dei fideiussori, conconseguente inesistenza di un titolo esecutivo nei loro confronti,introducesse una questione nuova, non consentita in secondo gradodall’art. 345 cod. proc. civ.Benché la Corte d’appello non abbia effettivamente esaminato ilprofilo della mancata partecipazione dei fideiussori all’atto diquietanza finale modificativo del piano di ammortamento, cosìincorrendo nel vizio contestato, il titolo esecutivo è costituito, comegià detto, dal mutuo concluso nel 2002, riferendosi la quietanza allasola fase di smobilizzo, cosicché perde rilevanza la eccepita mancatasottoscrizione della convenzione del 2006 da parte dei fideiussori,come pure la circostanza del nuovo piano di ammortamento allegatoalla medesima convenzione, che ovviamente teneva conto delcapitale già erogato con l’originario mutuo.La motivazione della sentenza impugnata deve quindi esserecorretta nei termini sopra precisati.Difatti, una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo diappello, questa Corte, alla luce dei principi di economia processuale edella ragionevole durata del processo come costituzionalizzatonell’art. 111, comma secondo, Cost., nonché di una letturacostituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 cod. proc. civ.ispirata a tali principi, può omettere la cassazione con rinvio dellasentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando laquestione di diritto posta con il suddetto motivo risulti infondata, dimodo che la pronuncia da rendere viene a confermare il dispositivodella sentenza di appello, determinando l’inutilità di un ritorno dellacausa in fase di merito, sempre che si tratti di questione che nonNumero registro generale 2257/2024Numero sezionale 1053/2026Numero di raccolta generale 13092/2026Data pubblicazione 07/05/2026richiede ulteriori accertamenti di fatto (cfr. Cass., sez. U, 07/05/2019,n. 11933).Tanto comporta che, in applicazione di tale ultimo principio, lasentenza qui gravata non può sul punto essere cassata, risultandoconforme a diritto il dispositivo che rigetta il gravame pure quantoalla contestazione non esplicitamente presa in considerazione e nonessendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.5. Il ricorso deve, per le ragioni esposte, essere rigettato.Le spese del giudizio di cassazione vanno integralmentecompensate tra le parti, considerato che la pronuncia delle SezioniUnite sopra richiamata è intervenuta dopo la proposizione del ricorsoe che in relazione al primo motivo si è resa necessaria la correzionedella motivazione della sentenza impugnata. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente tra le parti lespese del giudizio di cassazione.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàda parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile, il 18 marzo 2026.IL PRESIDENTE