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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 23140/2023

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ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.36227/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 132, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]' ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , domiciliate ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] , presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentate e difes e dall'avvocatoPIERINO [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI - [OSCURATO:PERSONA] n. 376/2018 pubblica ta i l 13 settembre Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 giugno 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato quanto segue: [OSCURATO:PERSONA] evocava in causa, davanti al Tribunale di Sassari, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente madre e germana di esso istante, esponendo: che fra le parti si era precedentemente svolta presso il medesimo ufficio giudiziario altra controversia civile, iscritta al n. 661/C/2002 R.G., avente ad oggetto lo scioglimento della comunione ereditaria formatasi in sèguito al decesso di [OSCURATO:PERSONA], coniuge della Strinna e padre di [OSCURATO:PERSONA] e Donatella; che talecontroversia era stata definita in via transattiva mediante la sottoscrizione del verbale di conciliazione giudiziale n. 16 del 7 giugno 2005, nel quale la Strinna aveva dichiarato di donare ai due figli la sua quota di comproprietà di quattro beni immobili siti in Castelsardo (SS) alla località [OSCURATO:PERSONA], ricompresi nell’asse ereditario, e i donatari avevano contestualmente proceduto alla divisione dei cespiti menzionati; che detto verbale era stato successivamente trasmesso all’Agenzia delle Entrate e quindi trascritto presso la competente Conservatoria dei RR.II.; che esso esponente si era fatto carico, in via esclusiva e per l’intero, del pagamento dell’imposta di registro e di quella di trascrizione, sostenendo un complessivo esborso di 6.520 euro; che la donazione innanzi indicata era stata fatta dalla Strinna senza l’osservanza della forma solenne prescritta a pena di nullità dagli artt. 782, comma 1, c.c. e 48 L. n. 89 del 1913 (ordinamento notarile) ed era stata da lui accettata a mezzo del difensore nominato per il giudizio, sprovvisto di una procura ad hoc; che il verbale di conciliazione non era stato sottoscritto dal Cancelliere, ai sensi dell’art. 88 disp. att. c.p.c., e ad esso non risultava allegato il certificato di destinazione urbanistica relativo ai terreni oggetto di trasferimento; che la nullità della donazione aveva spiegato effetti invalidanti sulla successiva divisione ereditaria, con la conseguenza che l’intero patrimonio ereditario relitto dal de cuius doveva ritenersi in regime di comunione pro indivisofra le parti.

Tanto premesso, chiedeva l’accoglimento delle seguenti conclusioni: in via principale:

1. accertare e dichiarare la nullità e/o l’invalidità e comunque l’inefficacia della donazione di cui al verbale di conciliazione n. 16 del 07/06/2005… emesso nel procedimento distinto al n. 661/C/2002 del R.G. degli affari contenziosi civili del Tribunale di Sassari, nonché del predetto verbale, per difetto di forma;

2. accertare e dichiarare la nullità e/o l’invalidità e comunque l’inefficacia dell’accettazione della donazione per difetto di procura, nonché la nullità e/o l’invalidità e comunque l’inefficacia dei reciproci trasferimenti tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di cui al verbale impugnato, per tutte le ragioni in narrativa; in subordine:

3. accertare e dichiarare la nullità e/o l’invalidità e comunque l’inefficacia del verbale impugnato per mancanza della sottoscrizione del Cancelliere e violazione dell’art. 88 disp. att. c.p.c.; in ulteriore subordine:

4. accertare e dichiarare la nullità e/o l’invalidità e comunque l’inefficacia del verbale impugnato per violazione di legge con riferimento a quanto disposto dalla L. n. 47/1985 e successive integrazioni e modificazioni; in ogni caso:

5. accertare e dichiarare che [OSCURATO:PERSONA] è comproprietario, secondo la quota di legge, degli immobili siti in Castelsardo e distinti catastalmente al F. 19, Mapp. 22, sub 2…, al F. 19, Mapp. 22, sub 4…, al F. 19, Mapp. 748, al F. 19, Mapp. 22, sub 3…;

6. ordinare al Conservatore dei RR.II. di Sassari la cancellazione della trascrizione del verbale di conciliazione n. 16 del 07/06/2005, sia con riferimento alla trascrizione del verbale di conciliazione traslativo … che con riferimento alla trascrizione del verbale di conciliazione per divisione…;

7. condannare [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido fra loro ovvero secondo le rispettive quote, alla rifusione delle spese di registro e di trascrizione sostenute dal ricorrente…, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo .

Radicatosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio le convenute, le quali contestavano le avverse pretese, chiedendone il rigetto.

All’esito del giudizio, con sentenza n. 1849/2015 del 18 dicembre 2015, il Tribunale sassarese rigettava le domande attoree, condannando il soccombente alla rifusione delle spese processuali e al pagamento della somma di 2.000 euro in favore delle controparti, a norma dell’art. 96, comma 3, c.p.c..

Il gravame successivamente interposto da [OSCURATO:PERSONA] veniva respinto dalla Corte d’Appello di Cagliari -Sezione Distaccata di Sassari con sentenza n. 376/2018 del 13 settembre 2018, che condannava l’appellante alla rifusione delle spese delgrado, nonché al pagamento dell’ulteriore somma di 500 euro in favore della controparte a titolo di responsabilità aggravata.

Contro quest’ultima sentenza, notificata il 17 ottobre 2018, lo stesso [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, resistiti con controricorso da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA].

La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

Le controricorrenti hanno depositato memoria.

Con il primo motivo di ricorso viene denunciata la violazione o falsa applicazione degli artt. 769, 782 e 809 c.c..

Avrebbe errato la Corte d’Appello sarda nell’affermare che il negozio conciliativo «non si contraddistingue per la causa tipica degli strumenti utilizzati, ma indica il contenitore convenzionale in cui le parti, in sede giudiziale e in funzione di composizione del conflitto, possono inserire altri schemi al fine di definire la loro controversia» , sicchè «il negozio che risulta… non coinci de con gli schemi contrattuali utilizzati, ma ha causa autonoma e diversa (la definizione di una controversia) rispetto a quella dei singoli negozi attraverso cui la transazione si realizza».

Si obietta, in proposito, che il verbale di conciliazione costituisce un atto complesso a formazione successiva, che però lascia del tutto autonomi gli istituti giuridici che lo compongono .

Dovendo, pertanto, riconoscersi il carattere autonomo della donazione fatta dalla Strinna in favore dei figli [OSCURATO:PERSONA] e Donatella rispetto alla successiva divisione ereditaria intervenuta fra i predetti figli, era da reputarsi operante riguardo al primo negozio la disciplina dettata dagli artt. 782, comma 1, c.c. e 48 L. n. 89 del 1913, condizionante la sua validità ed efficacia all’osservanza dei rigorosi requisiti formali ivi previsti (atto pubblico e presenza di due testimoni).

Oltretutto, la predetta donazione non poteva essere accettata, in nome e per conto del Correnti, dal difensore da lui nominato per il giudizio, giacché questi era munito di una semplice procura ad litem rilasciata con scrittura privata e non estesa al compimento di un atto del genere.

Si aggiunge, poi, che il verbale in cui la liberalità in questione era stata formalizzata non recava in calce la firma del Cancelliere e che ad esso non risultava allegato il certificato di destinazione urbanistica richiesto a pena di nullità dall’abrogato art. 18, comma 2, L. n. 47 del 1985 (corrispondente all’attuale art. 30, comma 2, D.P.R. n. 380 del 2001).

Peraltro, le stesse parti avevano dimostrato di considerare nulle tanto la donazione quanto la successiva divisione ereditaria consacrate nel suddetto verbale, come si desume dalla circostanza che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo di rappresentante, erano intervenute, nell’asserita qualità di comproprietarie, nell’atto pubblico di compravendita per notar [OSCURATO:PERSONA] di Terni del 29 ottobre 2007, avente ad oggetto il trasferimento in favore dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di un appartamento e di un terreno che, in base a quanto precedentemente convenuto in sede di conciliazione giudiziale, sarebbero dovuti risultare appartenenti in via esclusiva a [OSCURATO:PERSONA].

Con il secondo motivo è lamentato l’omesso esame di doc umenti controversi tra le parti e decisivi per il giudizio .

Si rimprovera al collegio sassarese di aver erroneamente affermato, in totale contrasto con quanto ricavabile dal verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti, che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe assunto a suo esclusivo carico le spese di registrazione e trascrizione del medesimo verbale.

In realtà, dalla lettura del documento emergerebbe chiaramente che al pagamento delle spese di registrazione si era impegnata anche [OSCURATO:PERSONA].

Con il terzo motivo si prospetta l’omesso esame di fatti controversi fra le parti e decisivi per il giudizio.

Sia il Tribunale che la Corte d’Appello avrebbero ingiustamente pronunciato condanna per responsabilità processuale aggravata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], non considerando che egli aveva legittimamente agito in giudizio allo scopo di far accertare la nullità dell’accordo conciliativo di cui trattasi, a causa dei dubbi che intorno alla sua validità erano stati sollevati dai vari notai interpellati per la rogitazione degli atti di vendita dei beni immobili a lui attribuiti, oltre che per ottenere il parziale rimborso delle spese di registrazione del verbale in cui esso era contenuto.

Entrambi i giudici di merito, inoltre, avrebbero omesso di motivare in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui all’art. 96 c.p.c., incorrendo, conseguentemente, nella violazione della citata norma.

Ritenuto: -che la particolare rilevanza delle questioni di diritto poste, in particolare, dal primo motivo di ricorso ne renda opportuna la trattazione in pubblica udienza; -che, a tal fine, debba disporsi il rinvio della causa a nuovo ruolo; P.Q.M. rinvia la causa a nuovo ruolo p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.36227/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 132, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]' ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , domiciliate ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] , presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentate e difes e dall'avvocatoPIERINO [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI - [OSCURATO:PERSONA] n. 376/2018 pubblica ta i l 13 settembre Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 giugno 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato quanto segue: [OSCURATO:PERSONA] evocava in causa, davanti al Tribunale di Sassari, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente madre e germana di esso istante, esponendo: che fra le parti si era precedentemente svolta presso il medesimo ufficio giudiziario altra controversia civile, iscritta al n. 661/C/2002 R.G., avente ad oggetto lo scioglimento della comunione ereditaria formatasi in sèguito al decesso di [OSCURATO:PERSONA], coniuge della Strinna e padre di [OSCURATO:PERSONA] e Donatella; che talecontroversia era stata definita in via transattiva mediante la sottoscrizione del verbale di conciliazione giudiziale n. 16 del 7 giugno 2005, nel quale la Strinna aveva dichiarato di donare ai due figli la sua quota di comproprietà di quattro beni immobili siti in Castelsardo (SS) alla località [OSCURATO:PERSONA], ricompresi nell’asse ereditario, e i donatari avevano contestualmente proceduto alla divisione dei cespiti menzionati; che detto verbale era stato successivamente trasmesso all’Agenzia delle Entrate e quindi trascritto presso la competente Conservatoria dei RR.II.; che esso esponente si era fatto carico, in via esclusiva e per l’intero, del pagamento dell’imposta di registro e di quella di trascrizione, sostenendo un complessivo esborso di 6.520 euro; che la donazione innanzi indicata era stata fatta dalla Strinna senza l’osservanza della forma solenne prescritta a pena di nullità dagli artt. 782, comma 1, c.c. e 48 L. n. 89 del 1913 (ordinamento notarile) ed era stata da lui accettata a mezzo del difensore nominato per il giudizio, sprovvisto di una procura ad hoc; che il verbale di conciliazione non era stato sottoscritto dal Cancelliere, ai sensi dell’art. 88 disp. att. c.p.c., e ad esso non risultava allegato il certificato di destinazione urbanistica relativo ai terreni oggetto di trasferimento; che la nullità della donazione aveva spiegato effetti invalidanti sulla successiva divisione ereditaria, con la conseguenza che l’intero patrimonio ereditario relitto dal de cuius doveva ritenersi in regime di comunione pro indivisofra le parti. Tanto premesso, chiedeva l’accoglimento delle seguenti conclusioni: in via principale: 1. accertare e dichiarare la nullità e/o l’invalidità e comunque l’inefficacia della donazione di cui al verbale di conciliazione n. 16 del 07/06/2005… emesso nel procedimento distinto al n. 661/C/2002 del R.G. degli affari contenziosi civili del Tribunale di Sassari, nonché del predetto verbale, per difetto di forma; 2. accertare e dichiarare la nullità e/o l’invalidità e comunque l’inefficacia dell’accettazione della donazione per difetto di procura, nonché la nullità e/o l’invalidità e comunque l’inefficacia dei reciproci trasferimenti tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di cui al verbale impugnato, per tutte le ragioni in narrativa; in subordine: 3. accertare e dichiarare la nullità e/o l’invalidità e comunque l’inefficacia del verbale impugnato per mancanza della sottoscrizione del Cancelliere e violazione dell’art. 88 disp. att. c.p.c.; in ulteriore subordine: 4. accertare e dichiarare la nullità e/o l’invalidità e comunque l’inefficacia del verbale impugnato per violazione di legge con riferimento a quanto disposto dalla L. n. 47/1985 e successive integrazioni e modificazioni; in ogni caso: 5. accertare e dichiarare che [OSCURATO:PERSONA] è comproprietario, secondo la quota di legge, degli immobili siti in Castelsardo e distinti catastalmente al F. 19, Mapp. 22, sub 2…, al F. 19, Mapp. 22, sub 4…, al F. 19, Mapp. 748, al F. 19, Mapp. 22, sub 3…; 6. ordinare al Conservatore dei RR.II. di Sassari la cancellazione della trascrizione del verbale di conciliazione n. 16 del 07/06/2005, sia con riferimento alla trascrizione del verbale di conciliazione traslativo … che con riferimento alla trascrizione del verbale di conciliazione per divisione…; 7. condannare [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido fra loro ovvero secondo le rispettive quote, alla rifusione delle spese di registro e di trascrizione sostenute dal ricorrente…, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo . Radicatosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio le convenute, le quali contestavano le avverse pretese, chiedendone il rigetto. All’esito del giudizio, con sentenza n. 1849/2015 del 18 dicembre 2015, il Tribunale sassarese rigettava le domande attoree, condannando il soccombente alla rifusione delle spese processuali e al pagamento della somma di 2.000 euro in favore delle controparti, a norma dell’art. 96, comma 3, c.p.c.. Il gravame successivamente interposto da [OSCURATO:PERSONA] veniva respinto dalla Corte d’Appello di Cagliari -Sezione Distaccata di Sassari con sentenza n. 376/2018 del 13 settembre 2018, che condannava l’appellante alla rifusione delle spese delgrado, nonché al pagamento dell’ulteriore somma di 500 euro in favore della controparte a titolo di responsabilità aggravata. Contro quest’ultima sentenza, notificata il 17 ottobre 2018, lo stesso [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, resistiti con controricorso da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA]. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. Le controricorrenti hanno depositato memoria. Con il primo motivo di ricorso viene denunciata la violazione o falsa applicazione degli artt. 769, 782 e 809 c.c.. Avrebbe errato la Corte d’Appello sarda nell’affermare che il negozio conciliativo «non si contraddistingue per la causa tipica degli strumenti utilizzati, ma indica il contenitore convenzionale in cui le parti, in sede giudiziale e in funzione di composizione del conflitto, possono inserire altri schemi al fine di definire la loro controversia» , sicchè «il negozio che risulta… non coinci de con gli schemi contrattuali utilizzati, ma ha causa autonoma e diversa (la definizione di una controversia) rispetto a quella dei singoli negozi attraverso cui la transazione si realizza». Si obietta, in proposito, che il verbale di conciliazione costituisce un atto complesso a formazione successiva, che però lascia del tutto autonomi gli istituti giuridici che lo compongono . Dovendo, pertanto, riconoscersi il carattere autonomo della donazione fatta dalla Strinna in favore dei figli [OSCURATO:PERSONA] e Donatella rispetto alla successiva divisione ereditaria intervenuta fra i predetti figli, era da reputarsi operante riguardo al primo negozio la disciplina dettata dagli artt. 782, comma 1, c.c. e 48 L. n. 89 del 1913, condizionante la sua validità ed efficacia all’osservanza dei rigorosi requisiti formali ivi previsti (atto pubblico e presenza di due testimoni). Oltretutto, la predetta donazione non poteva essere accettata, in nome e per conto del Correnti, dal difensore da lui nominato per il giudizio, giacché questi era munito di una semplice procura ad litem rilasciata con scrittura privata e non estesa al compimento di un atto del genere. Si aggiunge, poi, che il verbale in cui la liberalità in questione era stata formalizzata non recava in calce la firma del Cancelliere e che ad esso non risultava allegato il certificato di destinazione urbanistica richiesto a pena di nullità dall’abrogato art. 18, comma 2, L. n. 47 del 1985 (corrispondente all’attuale art. 30, comma 2, D.P.R. n. 380 del 2001). Peraltro, le stesse parti avevano dimostrato di considerare nulle tanto la donazione quanto la successiva divisione ereditaria consacrate nel suddetto verbale, come si desume dalla circostanza che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo di rappresentante, erano intervenute, nell’asserita qualità di comproprietarie, nell’atto pubblico di compravendita per notar [OSCURATO:PERSONA] di Terni del 29 ottobre 2007, avente ad oggetto il trasferimento in favore dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di un appartamento e di un terreno che, in base a quanto precedentemente convenuto in sede di conciliazione giudiziale, sarebbero dovuti risultare appartenenti in via esclusiva a [OSCURATO:PERSONA]. Con il secondo motivo è lamentato l’omesso esame di doc umenti controversi tra le parti e decisivi per il giudizio . Si rimprovera al collegio sassarese di aver erroneamente affermato, in totale contrasto con quanto ricavabile dal verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti, che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe assunto a suo esclusivo carico le spese di registrazione e trascrizione del medesimo verbale. In realtà, dalla lettura del documento emergerebbe chiaramente che al pagamento delle spese di registrazione si era impegnata anche [OSCURATO:PERSONA]. Con il terzo motivo si prospetta l’omesso esame di fatti controversi fra le parti e decisivi per il giudizio. Sia il Tribunale che la Corte d’Appello avrebbero ingiustamente pronunciato condanna per responsabilità processuale aggravata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], non considerando che egli aveva legittimamente agito in giudizio allo scopo di far accertare la nullità dell’accordo conciliativo di cui trattasi, a causa dei dubbi che intorno alla sua validità erano stati sollevati dai vari notai interpellati per la rogitazione degli atti di vendita dei beni immobili a lui attribuiti, oltre che per ottenere il parziale rimborso delle spese di registrazione del verbale in cui esso era contenuto. Entrambi i giudici di merito, inoltre, avrebbero omesso di motivare in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui all’art. 96 c.p.c., incorrendo, conseguentemente, nella violazione della citata norma. Ritenuto: -che la particolare rilevanza delle questioni di diritto poste, in particolare, dal primo motivo di ricorso ne renda opportuna la trattazione in pubblica udienza; -che, a tal fine, debba disporsi il rinvio della causa a nuovo ruolo; P.Q.M. rinvia la causa a nuovo ruolo p
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