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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21593/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona, che ha confermato la pronuncia di primo grado con cui l'imputato è stato condannato per il delitto di cui all'art. 497-bis cod. pen. 2.

Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis cod. pen., è inammissibile perché fondato su motivi reiterativi ed aspecifici, che ripropongono le ragioni già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, che ha evidenziato - in una valutazione complessa, a dispetto delle critiche difensive, e quindi ossequiosa delle indicazioni consolidate della giurisprudenza di legittimità - la consistenza della condotta di reato (dichiarazioni di false generalità rese alla polizia stradale in occasione di controllo alla guida di motoveicolo), la condotta di vita e la negativa personalità dell'imputato, che già in più occasioni passate si era reso protagonista di vicende analoghe (secondo quanto emerge AFIS e dal certificato penale).

3. Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta violazione di legge e vizio motivazionale con riferimento al diniego del beneficio della sostituzione della pena detentiva con la libertà controllata o con la semidentenzione, oltre che meramente reiterativo di identiche doglianze già vagliate e disattese dal giudice del merito con corretti argomenti logici e giuridici, è altresì manifestamente infondato, poiché, come insegna questa Corte regolatrice, la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito ed è consentita anche in relazione a condanna inflitta a persona in condizioni economiche disagiate; la prognosi di inadempimento, ostativa alla sostituzione in forza dell'art. 58, secondo comma, legge 24 novembre 1981, n. 689, infatti, si riferisce soltanto alle pene sostitutive di quella detentiva accompagnate da prescrizioni, ossia alla semideterzione e alla libertà controllata (Sez. 4 n. 37533 del 09/06/2021, Rv. 281928 - 01; sulla valutazione discrezionale del giudice in ordine alla sostituzione della pena detentiva, vedi anche Sez.

U, n. 24476 del 22/4/2010, Gagliardi, Rv. 247274).

Nella specie, il giudice ha espresso un giudizio insindacabile in questa sede sulla prognosi di inadempimento, basato sulla pregressa condotta e sul generale comportamento del ricorrente, indicato come aduso a comportamenti violativi della legge penale.

4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr.

Corte cost. n. 186 del 2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona, che ha confermato la pronuncia di primo grado con cui l'imputato è stato condannato per il delitto di cui all'art. 497-bis cod. pen. 2. Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis cod. pen., è inammissibile perché fondato su motivi reiterativi ed aspecifici, che ripropongono le ragioni già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, che ha evidenziato - in una valutazione complessa, a dispetto delle critiche difensive, e quindi ossequiosa delle indicazioni consolidate della giurisprudenza di legittimità - la consistenza della condotta di reato (dichiarazioni di false generalità rese alla polizia stradale in occasione di controllo alla guida di motoveicolo), la condotta di vita e la negativa personalità dell'imputato, che già in più occasioni passate si era reso protagonista di vicende analoghe (secondo quanto emerge AFIS e dal certificato penale). 3. Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta violazione di legge e vizio motivazionale con riferimento al diniego del beneficio della sostituzione della pena detentiva con la libertà controllata o con la semidentenzione, oltre che meramente reiterativo di identiche doglianze già vagliate e disattese dal giudice del merito con corretti argomenti logici e giuridici, è altresì manifestamente infondato, poiché, come insegna questa Corte regolatrice, la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito ed è consentita anche in relazione a condanna inflitta a persona in condizioni economiche disagiate; la prognosi di inadempimento, ostativa alla sostituzione in forza dell'art. 58, secondo comma, legge 24 novembre 1981, n. 689, infatti, si riferisce soltanto alle pene sostitutive di quella detentiva accompagnate da prescrizioni, ossia alla semideterzione e alla libertà controllata (Sez. 4 n. 37533 del 09/06/2021, Rv. 281928 - 01; sulla valutazione discrezionale del giudice in ordine alla sostituzione della pena detentiva, vedi anche Sez. U, n. 24476 del 22/4/2010, Gagliardi, Rv. 247274). Nella specie, il giudice ha espresso un giudizio insindacabile in questa sede sulla prognosi di inadempimento, basato sulla pregressa condotta e sul generale comportamento del ricorrente, indicato come aduso a comportamenti violativi della legge penale. 4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci
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