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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 19 dicembre 2023

Cassazione n. 35437/2023

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![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 11820/2023Numero sezionale 5269/2023Numero di raccolta generale 35437/2023Data pubblicazione 19/12/2023REPUBBLICA ITALIANAIN * [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEComposta dagli * * Magistrati OggettoINTERNAZIONALE** * PU* * Consigliere* * Consigliere* * Consigliere ** * Consigliereha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso iscritto al n. 11820/2023 * proposto da* * * * domiciliati ex lege in Roma* Cavour presso la cancelleria civile della Corte di Cassazionerappresentati e difesi dall avvocato * * * ricorrentecontro* [OSCURATO:PERSONA] intimatoavverso DECRETO di CORTE D APPELLO MILANO n. 2137/2022depositato il 03/04/2023.* disposto d ufficio Numero registro generale 11820/2023Numero sezionale 5269/2023Numero di raccolta generale 35437/2023Udita la relazione svolta all udienza pubblica del 29/11/2023 dalData pubblicazione 19/12/2023Consigliere * ** il Pubblico Ministero * * * che ha conclusoper l accoglimento del ricorso.* per i ricorrenti l avvocato * * che ha conclusoper l accoglimento del ricorso.La Corte d appello di Milano con decreto n. cronol. 886/2023pubblicato il 3/4/2023 ha respinto il ricorso proposto da ** e * * in proprio e quali genitori esercenti laresponsabilità genitoriale sulla minore * * * *nei confronti del * del Comune Milano nella qualità di* di stato Civile e di ufficiale di * ex art.67l.218/1995 al fine di sentire riconoscere in Italia gli effetti dellasentenza di adozione della minore * * * *pronunciata in data 15/12/2017 dal Tribunale distrettuale – 45* * della * di * * * a frontedel diniego opposto dall * di Stato civile alla relativatrascrizione per non essere «rispettati i requisiti previsti dall art.31co 2 o dagli artt. 29 36 commi 1 2 e 3 poiché i ricorrenti che nonrisultano legati da vincoli di matrimonio non hanno ottenutol idoneità all adozione internazionale ai sensi dell art. 29 bis néhanno seguito il percorso adottivo indicato dagli artt. 29 36 commi1 2 e 3 legge citata…» .In particolare la Corte territoriale ha osservato che a alla lucedell art. 41 della L. n. 218/1995 che così dispone« * dei provvedimenti stranieri in materia diadozione

1. I provvedimenti stranieri in materia di adozione sonoriconoscibili in Italia ai sensi degli articoli 64 65 e 66.

2. *ferme le disposizioni delle leggi speciali in materia di adozione deiminori » solo le adozioni c.d.

«interne» pronunciate da * neiconfronti di cittadini non italiani possono essere riconosciute2 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 11820/2023Numero sezionale 5269/2023Numero di raccolta generale 35437/2023secondo il disposto delle citate norme * L. 31.05.1995 n.Data pubblicazione 19/12/2023218 b nel caso di specie l adozione è stata compiuta da cittadini anche italiani nei confronti dei quali deve essere applicata ladisciplina in vigore nella Repubblica italiana e in particolare l art.36 della legge n. 184/1983 trattandosi di cittadini italiani asseritamente residenti e dimoranti all estero da più di due annial momento della pronuncia di adozione della quale oggi chiedono ilriconoscimento non risultando che la cittadinanza originariaitaliana dei richiedenti avendo essi acquisito quella statunitensesuccessivamente sia mai stata da loro rinunciata ai sensi della L.91/1992 art. 11 c l art. 19 2° co. della legge * fissa ilprincipio secondo il quale ai fini dell applicazione delle relativenorme se una parte possiede la cittadinanza italiana questaprevale sulle eventuali altre di cui essa sia in possesso con quellaitaliana concorrenti.Avverso la suddetta pronuncia * * e * * inproprio e quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale sullaminore * * * * propongono ricorso percassazione notificato il 4/6/2023 affidato a tre motivi neiconfronti del * del Comune Milano nella qualità di * distato Civile e di ufficiale di * che non svolge difese .Il * ha depositato memoria scritta chiedendo l accoglimento delricorso.

I ricorrenti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

I ricorrenti lamentano a con il primo motivo la violazione e/ofalsa applicazione ex art.360 n. 3 c.p.c. degli artt. 41 *36 l. 184/1983 19 l.218/1995 per avere la Corte territorialeerroneamente ritenuto che in presenza di adottanti che inaggiunta alla cittadinanza del * in cui è avvenuta l adozionehanno conservato la cittadinanza italiana il riconoscimento dellasentenza straniera di adozione interna sia regolato dall art.36l.184/1983 e che resti preclusa la procedura di riconoscimento3 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 11820/2023Numero sezionale 5269/2023Numero di raccolta generale 35437/2023automatico ex art.41 comma primo c.p.c. in relazione agliData pubblicazione 19/12/2023artt.64 65 e 66 * e all art.67 stessa legge b con ilsecondo motivo l omesso esame ex art.360 n. 5 c.p.c. di fattodecisivo ai fini del giudizio l errore di percezione e/o violazione r/ofalsa applicazione degli artt.115 e 116 c.p.c. ex art.360 n. 4 c.p.c.per avere la Corte di merito ritenuto non provata la stabileresidenza nello Stato di adozione che risultava dai certificato diresidenza * allegati al ricorso introduttivo c con il terzomotivo la violazione ex art.360 n. 3 c.p.c. degli artt. 3 6 8 e 21della * * sui diritti dell infanzia fanciullo nonchéviolazione dell art.8 della * sui diritti dell uomo conriferimento all interpretazione data dalla Corte d appello sul regimedi diritto internazionale privato italiano per il riconoscimento dellasentenza di adozione che confligge con il superiore interesse delminore al rispetto dei legami familiari formatisi nello stato diprovenienza.2.

La prima censura è fondata.2.1.

Come rileva anche il * il punto dirimente è rappresentatodalla preliminare verifica se nel caso esaminato si verta o meno inun ipotesi di adozione internazionale.L adozione internazionale è disciplinata dal * III l. 184/1983 artt. da 29 a 39 ter come modificato a seguito della *de L * 29.5.1993 ratificata con l. 31.12.1998 n. 476.L art. 2 * definisce l adozione internazionale stabilendoi propri limiti di applicabilità.La * si applica allorché un minore residenteabitualmente in uno Stato contraente «Stato d origine» è stato odeve essere trasferito in un altro Stato contraente «Stato diaccoglienza» sia a seguito di adozione nello Stato d origine daparte di coniugi o di una persona residente abitualmente nelloStato di accoglienza sia in vista di tale adozione nello Stato diaccoglienza o in quello di origine.4 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 11820/2023Numero sezionale 5269/2023In sostanza l adozione internazionale comporta lo sradicamentoNumero di raccolta generale 35437/2023del minore dallo Stato di origine ed essa è quindi sottopostDaa taa p utbubltictaezio ne 19/12/2023le cautele previste dall art. 4 * e dagli artt. 35 e 36 l.184/1983.* essere al riguardo richiamati principi di diritto affermati daquesta Corte a Sezioni Unite sia pure in ambito di riconoscimentodi sentenza di adozione resa all estero a favore di partners dicoppia omogenitoriale.* Corte * 14007/2018 ha già chiarito che «il giudiziorelativo al riconoscimento di sentenza pronunciata da giudicestraniero di adozione piena di minore figlio biologico di una delledue partners di coppia omogenitoriale femminile coniugataall estero da parte dell altra deve essere effettuato secondo ilparadigma legislativo di diritto internazionale privato previsto negliartt. 64 e ss. della l. n. 218 del 1995 non trovando applicazionenella specie la disciplina normativa relativa all adozioneinternazionale.

Ne consegue ex art. 41 comma 1 della l. n. 218del 1995 che richiama i citati articoli 64 e seguenti l. n. 218 del1995 la competenza della Corte d Appello e non del tribunale per iminorenni ex artt. 41 comma 2 l. n. 218 del 1995».

Si è quindi giàriconosciuta la trascrivibilità di una sentenza straniera francesecon la quale era stata pronunciata l adozione piena ed incrociatadei figli minori biologici di due donne cittadine francesi una delledue anche cittadina italiana coniugate in Francia e residenti in*Anche * * un. 9006/2021 in motivazione ricorda che «nontutti i provvedimenti esteri di adozione dei quali si chiede ilriconoscimento confluiscono nella definizione normativa di adozione internazionale ma al contrario essa è limitata alleipotesi in cui i richiedenti risiedano entrambi in Italia o sianocittadini italiani risiedenti all estero art. 29 bis comma 1 e 2 ».5 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 11820/2023Numero sezionale 5269/2023Nel caso non ricorrano le anzidette condizioni e l adozione sia stataNumero di raccolta generale 35437/2023pronunciata all estero essa è sottoposta alla disciplina delDl aatar ptu.b b4lic1az io ne 19/12/2023comma 1 l.218/1995 che prevede la riconoscibilità delprovvedimento da parte dello Stato italiano a norma delsuccessivo art. 65 mediante riconoscimento automatico da partedell * dello Stato civile purché non siano contrari all ordinepubblico e siano stati rispettati i diritti essenziali della persona «Iprovvedimenti stranieri in materia di adozione sono riconoscibili inItalia ai sensi degli artt. 64 65 e

66. * ferme le disposizionidelle leggi speciali in materia di adozioni dei minori» .2.2.

Con riguardo alla prospettata applicazione necessaria pertutte le ipotesi di riconoscimento di provvedimenti stranieri inmateria di adozione della L. n. 184 del 1983 nella parte in cui art. da 29 al 39 quater disciplina la speciale proceduradell adozione internazionale introdotta con la L. n. 479 del 1998 diratifica ed esecuzione della * dell * per la tutela deiminori e la cooperazione in materia di adozione internazionale del29 maggio 1993 è sufficiente rilevare che nel caso in esame laminore è cittadina statunitense e vive con i genitori che sono sìcittadini italiani ma anche cittadini statunitensi residenti negli **L adozione ottenuta dai ricorrenti nei confronti di una cittadinastatunitense per nascita «è un adozione estera interna come ladefiniscono i ricorrenti e non un adozione internazionale» conconseguente applicazione dell art. 41 comma 1 d.i.p. relativo alriconoscimento automatico difettando in radice la ragion d esserepropria della * de L * e della relativa disciplina interna artt. 29 e ss. l. 184/1983 non comportando il riconoscimentodell adozione straniera alcuno sradicamento del minore dallo *di origine e non potendo essere considerata la stessa alla streguadelle adozioni di comodo ottenute da uno Stato straniero al fine6 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 11820/2023Numero sezionale 5269/2023Numero di raccolta generale 35437/2023aggirare la più rigorosa disciplina interna.

Si veda ad es.

CorteData pubblicazione 19/12/2023cost. 76/2016 in motivazione § 3.2..La Corte d appello ha errato nel ritenere che il cittadino italianoanche se munito di doppia cittadinanza che abbia adottatoall estero deve attivare la procedura di cui all art. 36 L. * giàmenzionato con conseguente applicabilità della legge italiana circai presupposti per l adozione tra cui quello del vincolo di coniugio .Come correttamente rilevato dal PG nella sua memoria laprocedura dell art. 36 L. 184/1983 si riferisce invece alle adozioniinternazionali ossia alle adozioni che in forza del disposto dell art.2 della * dell * hanno come elemento caratterizzantelo sradicamento del minore dal proprio Stato d origine.* che nel caso che ci occupa non si è dato posto chela piccola * * è stata adottata da due genitori che da oltrevent anni hanno stabilito il luogo della propria esistenza negli ** dove vivono lavorano ed hanno acquistato casa tanto daaver acquisito per naturalizzazione la cittadinanza statunitense.Da quando è nata * * abita con i propri genitori in *e non è stata portata in Italia come attestato anche dai certificatianagrafici aggiornati prodotti in giudizio.2.3.

Né rileva la mancata rinuncia degli adottanti ricorrenti allacittadinanza italiana che la Corte territoriale ha invece ritenutarilevante per applicare al caso la legislazione italiana giusta l art.19 comma 2 citato in quanto l art. 19 comma 2 l. 218/1995non ha la funzione di identificare il tipo di adozione se interna ostraniera o internazionale ma solo quello di stabilire quale sia lalegge applicabile ai soggetti dotati di doppia cittadinanza fra cuiquella italiana.

E nel caso in esame ricorrendo all art. 41 comma1 e all art. 65 l.218/1995 viene applicata proprio la legge italiana.Inoltre la contemporanea sussistenza della cittadinanza italianaoltre a quella statunitense non può essere considerata motivo peruna disciplina deteriore dei richiedenti rispetto ad un7 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 11820/2023Numero sezionale 5269/2023Numero di raccolta generale 35437/2023provvedimento che venisse domandato da una coppia diData pubblicazione 19/12/2023cittadinanza non italiana * n. 14007/2018 in motivazione §2.4.

Il profilo della non contrarietà all ordine pubblico vaglio questonecessario ai sensi dell art.41 comma 1 l. 218/1995 ai fini delriconoscimento automatico della sentenza di adozione estera non èstato esaminato dalla Corte d appello.In memoria i ricorrenti rilevano che il presente ricorso oltre allaprima questione giuridica esaminata nei precedenti paragrafi seuna sentenza di adozione straniera pronunciata da un Giudicestatunitense nei confronti di una minore cittadina statunitenseadottanda e due cittadini italiani naturalizzati statunitensiadottanti sia automaticamente riconoscibile nei limiti stabilitidall art. 65 l.218/1995 ovvero in ragione della conservazione dellacittadinanza italiana in aggiunta a quella straniera da parte degliadottanti sia riconoscibile mediante il procedimento regolatodall art. 36 della L. 184/1983 pone anche una ulteriore questionevale a dire se l inesistenza del vincolo coniugale tra i genitoriadottivi costituisca o meno un impedimento al riconoscimentoautomatico da parte dello Stato italiano dell adozione avendocomunque gli stessi ricorrenti inteso sostenere che non vi sonomotivi ostativi al riconoscimento automatico della sentenza diadozione straniera e non vi è quindi neppure «manifestacontrarietà all ordine pubblico».Ad avviso dei ricorrenti che richiamano alcuni precedenti di questogiudice di legittimità il principio posto dall art. 6 L. 184/1983 inforza del quale possono accedere alle adozioni solo le coppieconiugate non rappresenta un principio di ordine pubblicointernazionale nella sua accezione elastica e mutabile nel tempoanche considerato che l adozione a favore di persone non coniugateè consentita ormai in molti paesi anche dell * Europeacosicché «anche se i genitori adottivi della piccola * * non8 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 11820/2023Numero sezionale 5269/2023sono sposati l adozione pronunciata dal Giudice texano ben puòNumero di raccolta generale 35437/2023essere riconosciuta anche dall ordinamento italiano in * puabnblticoaz io ne 19/12/2023essendo pacifico che l adozione ed il suo riconoscimento rispondonoall interesse della * che dalla nascita vive con i genitoriadottivi essa non è “manifestamente contraria all ordinepubblico».Si pone quindi anche il tema del rilievo ai fini che qui interessanoda dare all art.6 della l.n. 184/1983 secondo cui l adozione èconsentita ai «coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni» e seesso possa essere inteso come limite di ordine pubblicointernazionale.Al riguardo le Sezioni unite sempre nella pronuncia n. 9006/2021sopra richiamata hanno già chiarito che «nell ordinamentocoesistono principi di derivazione costituzionale e convenzionaleche si pongono rispetto ad essi le condizioni di accesso allagenitorialità adottiva legittimante contenute nella L. n. 184 del1983 art. 6 e la L. n. 76 del 2016 art. 1 comma 20 in unacondizione di netta sovraordinazione e preminenza sia per la lorocollocazione tra i diritti inviolabili della persona sia per il grado dicondivisione che ne costituisce un tratto peculiare».

In primoluogo il principio del preminente interesse del minore nelledeterminazioni che incidono sul suo diritto all identità alla stabilitàaffettiva relazionale e familiare contenuto nell art. 24 della Cartadei diritti fondamentali della * Europea nell art. 3 della* di * * sui diritti del fanciullo.

In secondo luogoil principio della parità di trattamento tra tutti i figli nati all internoe fuori del matrimonio o adottivi che trova la sua fontecostituzionale negli artt. 3 e 31 * e che è stato inverato dallarecente riforma della filiazione L. n. 219 del 2012 * n. 154del 2013 .

Il tutto unitamente alla necessaria considerazione delquadro attuale della genitorialità sociale.

Si è quindi escluso checontrasti con i principi di ordine pubblico internazionale il9 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 11820/2023Numero sezionale 5269/2023riconoscimento degli effetti di un provvedimento giurisdizionaleNumero di raccolta generale 35437/2023straniero di adozione di minore da parte di coppia omoDatfaf peutbbtliicvaazio ne 19/12/2023maschile che attribuisca lo status genitoriale secondo il modellodell adozione piena o legittimante.Anche nella successiva sentenza delle Sezioni Unite n.38162/2022 si è affermato che «in tema di riconoscimento dellesentenze straniere l ordine pubblico internazionale svolge sia unafunzione preclusiva quale meccanismo di salvaguardia dell armoniainterna dell ordinamento giuridico statale di fronte all ingresso divalori incompatibili con i suoi principi ispiratori sia una funzionepositiva volta a favorire la diffusione dei valori tutelati inconnessione con quelli riconosciuti a livello internazionale esovranazionale nell ambito della quale il principio del bestinterest of the child concorre a formare l ordine pubblico che in talmodo tende a promuovere l ingresso di nuove relazioni genitorialicosì mitigando l aspirazione identitaria connessa al tradizionalemodello di filiazione in nome di un valore uniforme rappresentatodal miglior interesse del bambino».

In motivazione avuto poiriguardo al limite dell ordine pubblico posto dall art. 64 comma 1lettera g della legge n. 218 del 1995 che svolge una funzione dimeccanismo di «salvaguardia dell armonia interna dell ordinamentogiuridico statale di fronte all ingresso di valori incompatibili con isuoi principi ispiratori di argine contro la compromissione dei valoriirrinunciabili dell ordinamento del foro» vocazione tuttavia inparte ridimensionata per effetto della progressiva integrazione traordinamenti realizzata al fine di soddisfare le esigenze di tutela deidiritti fondamentali le Sezioni Unite hanno evidenziato come « lasentenza straniera deve misurarsi con il portato della Costituzionee di quelle leggi che come nervature sensibili fibre dell apparatosensoriale e delle parti vitali di un organismo inveranol ordinamento costituzionale» e come l operazione che il giudicedeve svolgere «ha ad oggetto non la coerenza della normazione10 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 11820/2023Numero sezionale 5269/2023Numero di raccolta generale 35437/2023interna di uno o più istituti con quella estera che ha condotto allaData pubblicazione 19/12/2023formazione del provvedimento giurisdizionale di cui si chiede ilriconoscimento ma la verifica della compatibilità degli effetti chel atto produce con i limiti non oltrepassabili» «costituiti daiprincipi fondanti l autodeterminazione e le scelte relazionali delminore e degli aspiranti genitori dal principio del preminenteinteresse del minore di origine convenzionale ma ampiamenteriforma della filiazione dal principio di non discriminazione rivoltosia a non determinare ingiustificate disparità di trattamento nellostatus filiale dei minori con riferimento in particolare al dirittoall identità ed al diritto di crescere nel nucleo familiare che megliogarantisca un equilibrato sviluppo psico fisico nonché relazionalesia a non limitare la genitorialità esclusivamente sulla basedell orientamento sessuale della coppia richiedente dal principiosolidaristico che fonda la genitorialità sociale sulla base del quale lalegge interna ed il diritto vivente hanno concorso a creare unapluralità di modelli di genitorialità adottiva unificati dall obiettivo diconservare la continuità affettiva e relazionale ove già stabilizzatasinella comunità familiare».Si può quindi affermare il seguente principio di diritto «Overicorrano le condizioni per il riconoscimento della sentenza diadozione straniera ex art.41 comma 1 l.184/1983 la mancanzadi vincolo coniugale tra gli adottandi non si traduce in unamanifesta contrarietà all ordine pubblico ostativa al suddettoriconoscimento automatico degli effetti della sentenza straniera nelnostro ordinamento anche a prescindere e dall accertamento inconcreto della piena rispondenza del provvedimento giudizialestraniero all interesse della minore» nella specie * .3.

Anche la seconda censura è fondata.I ricorrenti lamentano l omesso esame di documento decisivo ai finidel giudizio avendo la Corte di appello ritenuto non provata la11 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 11820/2023Numero sezionale 5269/2023residenza all estero dei ricorrenti risultante dai certificati diNumero di raccolta generale 35437/2023residenza * «asseritamente» residenti e dDiamta pourbablincatziio ne 19/12/2023all estero .* si possa considerare il suddetto inciso nel decretoimpugnato come una statuizione autonoma della Corte di appellova considerato che sono stati prodotti in giudizio i certificati di* * di entrambi i ricorrenti da cui risulta che essicome cittadini italiani sono iscritti nei * dell * degli* * all * dal 2002 per il ricorrente e dal 2003 per la ricorrente e che attualmente hanno la propria residenza a* * nella casa nella «26th street» a * * chehanno acquistato in proprietà.4.

Il terzo motivo è assorbito ma si può affermare che ilriconoscimento della sentenza di adozione risponde al principio del«best interest of the child» con il riconoscimento dello statusfiliationis da parte dello Stato di provenienza dei genitori adottivi el acquisto della cittadinanza italiana cui consegue la possibilità ditrattenimento nel territorio italiano anche oltre il periodo massimoconsentito dalle norme sull immigrazione.5.

Per tutto quanto sopra esposto il ricorso va accolto e nonessendo necessari ulteriori accertamenti in fatto decidendo lacausa nel merito va accolto il ricorso introduttivo dei ricorrenti.Le spese dell intero giudizio in considerazione della questione didiritto sottesa con profili di novità vanno integralmentecompensate tra le parti.* il procedimento esente non si applica in ogni caso l art.13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 11820/2023Numero sezionale 5269/2023Numero di raccolta generale 35437/2023Data pubblicazione 19/12/2023REPUBBLICA ITALIANAIN * [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEComposta dagli * * Magistrati OggettoINTERNAZIONALE** * PU* * Consigliere* * Consigliere* * Consigliere ** * Consigliereha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso iscritto al n. 11820/2023 * proposto da* * * * domiciliati ex lege in Roma* Cavour presso la cancelleria civile della Corte di Cassazionerappresentati e difesi dall avvocato * * * ricorrentecontro* [OSCURATO:PERSONA] intimatoavverso DECRETO di CORTE D APPELLO MILANO n. 2137/2022depositato il 03/04/2023.* disposto d ufficio Numero registro generale 11820/2023Numero sezionale 5269/2023Numero di raccolta generale 35437/2023Udita la relazione svolta all udienza pubblica del 29/11/2023 dalData pubblicazione 19/12/2023Consigliere * ** il Pubblico Ministero * * * che ha conclusoper l accoglimento del ricorso.* per i ricorrenti l avvocato * * che ha conclusoper l accoglimento del ricorso.La Corte d appello di Milano con decreto n. cronol. 886/2023pubblicato il 3/4/2023 ha respinto il ricorso proposto da ** e * * in proprio e quali genitori esercenti laresponsabilità genitoriale sulla minore * * * *nei confronti del * del Comune Milano nella qualità di* di stato Civile e di ufficiale di * ex art.67l.218/1995 al fine di sentire riconoscere in Italia gli effetti dellasentenza di adozione della minore * * * *pronunciata in data 15/12/2017 dal Tribunale distrettuale – 45* * della * di * * * a frontedel diniego opposto dall * di Stato civile alla relativatrascrizione per non essere «rispettati i requisiti previsti dall art.31co 2 o dagli artt. 29 36 commi 1 2 e 3 poiché i ricorrenti che nonrisultano legati da vincoli di matrimonio non hanno ottenutol idoneità all adozione internazionale ai sensi dell art. 29 bis néhanno seguito il percorso adottivo indicato dagli artt. 29 36 commi1 2 e 3 legge citata…» .In particolare la Corte territoriale ha osservato che a alla lucedell art. 41 della L. n. 218/1995 che così dispone« * dei provvedimenti stranieri in materia diadozione

1. I provvedimenti stranieri in materia di adozione sonoriconoscibili in Italia ai sensi degli articoli 64 65 e 66.

2. *ferme le disposizioni delle leggi speciali in materia di adozione deiminori » solo le adozioni c.d.

«interne» pronunciate da * neiconfronti di cittadini non italiani possono essere riconosciute2 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 11820/2023Numero sezionale 5269/2023Numero di raccolta generale 35437/2023secondo il disposto delle citate norme * L. 31.05.1995 n.Data pubblicazione 19/12/2023218 b nel caso di specie l adozione è stata compiuta da cittadini anche italiani nei confronti dei quali deve essere applicata ladisciplina in vigore nella Repubblica italiana e in particolare l art.36 della legge n. 184/1983 trattandosi di cittadini italiani asseritamente residenti e dimoranti all estero da più di due annial momento della pronuncia di adozione della quale oggi chiedono ilriconoscimento non risultando che la cittadinanza originariaitaliana dei richiedenti avendo essi acquisito quella statunitensesuccessivamente sia mai stata da loro rinunciata ai sensi della L.91/1992 art. 11 c l art. 19 2° co. della legge * fissa ilprincipio secondo il quale ai fini dell applicazione delle relativenorme se una parte possiede la cittadinanza italiana questaprevale sulle eventuali altre di cui essa sia in possesso con quellaitaliana concorrenti.Avverso la suddetta pronuncia * * e * * inproprio e quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale sullaminore * * * * propongono ricorso percassazione notificato il 4/6/2023 affidato a tre motivi neiconfronti del * del Comune Milano nella qualità di * distato Civile e di ufficiale di * che non svolge difese .Il * ha depositato memoria scritta chiedendo l accoglimento delricorso.

I ricorrenti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

I ricorrenti lamentano a con il primo motivo la violazione e/ofalsa applicazione ex art.360 n. 3 c.p.c. degli artt. 41 *36 l. 184/1983 19 l.218/1995 per avere la Corte territorialeerroneamente ritenuto che in presenza di adottanti che inaggiunta alla cittadinanza del * in cui è avvenuta l adozionehanno conservato la cittadinanza italiana il riconoscimento dellasentenza straniera di adozione interna sia regolato dall art.36l.184/1983 e che resti preclusa la procedura di riconoscimento3 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 11820/2023Numero sezionale 5269/2023Numero di raccolta generale 35437/2023automatico ex art.41 comma primo c.p.c. in relazione agliData pubblicazione 19/12/2023artt.64 65 e 66 * e all art.67 stessa legge b con ilsecondo motivo l omesso esame ex art.360 n. 5 c.p.c. di fattodecisivo ai fini del giudizio l errore di percezione e/o violazione r/ofalsa applicazione degli artt.115 e 116 c.p.c. ex art.360 n. 4 c.p.c.per avere la Corte di merito ritenuto non provata la stabileresidenza nello Stato di adozione che risultava dai certificato diresidenza * allegati al ricorso introduttivo c con il terzomotivo la violazione ex art.360 n. 3 c.p.c. degli artt. 3 6 8 e 21della * * sui diritti dell infanzia fanciullo nonchéviolazione dell art.8 della * sui diritti dell uomo conriferimento all interpretazione data dalla Corte d appello sul regimedi diritto internazionale privato italiano per il riconoscimento dellasentenza di adozione che confligge con il superiore interesse delminore al rispetto dei legami familiari formatisi nello stato diprovenienza.2.

La prima censura è fondata.2.1.

Come rileva anche il * il punto dirimente è rappresentatodalla preliminare verifica se nel caso esaminato si verta o meno inun ipotesi di adozione internazionale.L adozione internazionale è disciplinata dal * III l. 184/1983 artt. da 29 a 39 ter come modificato a seguito della *de L * 29.5.1993 ratificata con l. 31.12.1998 n. 476.L art. 2 * definisce l adozione internazionale stabilendoi propri limiti di applicabilità.La * si applica allorché un minore residenteabitualmente in uno Stato contraente «Stato d origine» è stato odeve essere trasferito in un altro Stato contraente «Stato diaccoglienza» sia a seguito di adozione nello Stato d origine daparte di coniugi o di una persona residente abitualmente nelloStato di accoglienza sia in vista di tale adozione nello Stato diaccoglienza o in quello di origine.4 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 11820/2023Numero sezionale 5269/2023In sostanza l adozione internazionale comporta lo sradicamentoNumero di raccolta generale 35437/2023del minore dallo Stato di origine ed essa è quindi sottopostDaa taa p utbubltictaezio ne 19/12/2023le cautele previste dall art. 4 * e dagli artt. 35 e 36 l.184/1983.* essere al riguardo richiamati principi di diritto affermati daquesta Corte a Sezioni Unite sia pure in ambito di riconoscimentodi sentenza di adozione resa all estero a favore di partners dicoppia omogenitoriale.* Corte * 14007/2018 ha già chiarito che «il giudiziorelativo al riconoscimento di sentenza pronunciata da giudicestraniero di adozione piena di minore figlio biologico di una delledue partners di coppia omogenitoriale femminile coniugataall estero da parte dell altra deve essere effettuato secondo ilparadigma legislativo di diritto internazionale privato previsto negliartt. 64 e ss. della l. n. 218 del 1995 non trovando applicazionenella specie la disciplina normativa relativa all adozioneinternazionale.

Ne consegue ex art. 41 comma 1 della l. n. 218del 1995 che richiama i citati articoli 64 e seguenti l. n. 218 del1995 la competenza della Corte d Appello e non del tribunale per iminorenni ex artt. 41 comma 2 l. n. 218 del 1995».

Si è quindi giàriconosciuta la trascrivibilità di una sentenza straniera francesecon la quale era stata pronunciata l adozione piena ed incrociatadei figli minori biologici di due donne cittadine francesi una delledue anche cittadina italiana coniugate in Francia e residenti in*Anche * * un. 9006/2021 in motivazione ricorda che «nontutti i provvedimenti esteri di adozione dei quali si chiede ilriconoscimento confluiscono nella definizione normativa di adozione internazionale ma al contrario essa è limitata alleipotesi in cui i richiedenti risiedano entrambi in Italia o sianocittadini italiani risiedenti all estero art. 29 bis comma 1 e 2 ».5 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 11820/2023Numero sezionale 5269/2023Nel caso non ricorrano le anzidette condizioni e l adozione sia stataNumero di raccolta generale 35437/2023pronunciata all estero essa è sottoposta alla disciplina delDl aatar ptu.b b4lic1az io ne 19/12/2023comma 1 l.218/1995 che prevede la riconoscibilità delprovvedimento da parte dello Stato italiano a norma delsuccessivo art. 65 mediante riconoscimento automatico da partedell * dello Stato civile purché non siano contrari all ordinepubblico e siano stati rispettati i diritti essenziali della persona «Iprovvedimenti stranieri in materia di adozione sono riconoscibili inItalia ai sensi degli artt. 64 65 e

66. * ferme le disposizionidelle leggi speciali in materia di adozioni dei minori» .2.2.

Con riguardo alla prospettata applicazione necessaria pertutte le ipotesi di riconoscimento di provvedimenti stranieri inmateria di adozione della L. n. 184 del 1983 nella parte in cui art. da 29 al 39 quater disciplina la speciale proceduradell adozione internazionale introdotta con la L. n. 479 del 1998 diratifica ed esecuzione della * dell * per la tutela deiminori e la cooperazione in materia di adozione internazionale del29 maggio 1993 è sufficiente rilevare che nel caso in esame laminore è cittadina statunitense e vive con i genitori che sono sìcittadini italiani ma anche cittadini statunitensi residenti negli **L adozione ottenuta dai ricorrenti nei confronti di una cittadinastatunitense per nascita «è un adozione estera interna come ladefiniscono i ricorrenti e non un adozione internazionale» conconseguente applicazione dell art. 41 comma 1 d.i.p. relativo alriconoscimento automatico difettando in radice la ragion d esserepropria della * de L * e della relativa disciplina interna artt. 29 e ss. l. 184/1983 non comportando il riconoscimentodell adozione straniera alcuno sradicamento del minore dallo *di origine e non potendo essere considerata la stessa alla streguadelle adozioni di comodo ottenute da uno Stato straniero al fine6 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 11820/2023Numero sezionale 5269/2023Numero di raccolta generale 35437/2023aggirare la più rigorosa disciplina interna.

Si veda ad es.

CorteData pubblicazione 19/12/2023cost. 76/2016 in motivazione § 3.2..La Corte d appello ha errato nel ritenere che il cittadino italianoanche se munito di doppia cittadinanza che abbia adottatoall estero deve attivare la procedura di cui all art. 36 L. * giàmenzionato con conseguente applicabilità della legge italiana circai presupposti per l adozione tra cui quello del vincolo di coniugio .Come correttamente rilevato dal PG nella sua memoria laprocedura dell art. 36 L. 184/1983 si riferisce invece alle adozioniinternazionali ossia alle adozioni che in forza del disposto dell art.2 della * dell * hanno come elemento caratterizzantelo sradicamento del minore dal proprio Stato d origine.* che nel caso che ci occupa non si è dato posto chela piccola * * è stata adottata da due genitori che da oltrevent anni hanno stabilito il luogo della propria esistenza negli ** dove vivono lavorano ed hanno acquistato casa tanto daaver acquisito per naturalizzazione la cittadinanza statunitense.Da quando è nata * * abita con i propri genitori in *e non è stata portata in Italia come attestato anche dai certificatianagrafici aggiornati prodotti in giudizio.2.3.

Né rileva la mancata rinuncia degli adottanti ricorrenti allacittadinanza italiana che la Corte territoriale ha invece ritenutarilevante per applicare al caso la legislazione italiana giusta l art.19 comma 2 citato in quanto l art. 19 comma 2 l. 218/1995non ha la funzione di identificare il tipo di adozione se interna ostraniera o internazionale ma solo quello di stabilire quale sia lalegge applicabile ai soggetti dotati di doppia cittadinanza fra cuiquella italiana.

E nel caso in esame ricorrendo all art. 41 comma1 e all art. 65 l.218/1995 viene applicata proprio la legge italiana.Inoltre la contemporanea sussistenza della cittadinanza italianaoltre a quella statunitense non può essere considerata motivo peruna disciplina deteriore dei richiedenti rispetto ad un7 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 11820/2023Numero sezionale 5269/2023Numero di raccolta generale 35437/2023provvedimento che venisse domandato da una coppia diData pubblicazione 19/12/2023cittadinanza non italiana * n. 14007/2018 in motivazione §2.4.

Il profilo della non contrarietà all ordine pubblico vaglio questonecessario ai sensi dell art.41 comma 1 l. 218/1995 ai fini delriconoscimento automatico della sentenza di adozione estera non èstato esaminato dalla Corte d appello.In memoria i ricorrenti rilevano che il presente ricorso oltre allaprima questione giuridica esaminata nei precedenti paragrafi seuna sentenza di adozione straniera pronunciata da un Giudicestatunitense nei confronti di una minore cittadina statunitenseadottanda e due cittadini italiani naturalizzati statunitensiadottanti sia automaticamente riconoscibile nei limiti stabilitidall art. 65 l.218/1995 ovvero in ragione della conservazione dellacittadinanza italiana in aggiunta a quella straniera da parte degliadottanti sia riconoscibile mediante il procedimento regolatodall art. 36 della L. 184/1983 pone anche una ulteriore questionevale a dire se l inesistenza del vincolo coniugale tra i genitoriadottivi costituisca o meno un impedimento al riconoscimentoautomatico da parte dello Stato italiano dell adozione avendocomunque gli stessi ricorrenti inteso sostenere che non vi sonomotivi ostativi al riconoscimento automatico della sentenza diadozione straniera e non vi è quindi neppure «manifestacontrarietà all ordine pubblico».Ad avviso dei ricorrenti che richiamano alcuni precedenti di questogiudice di legittimità il principio posto dall art. 6 L. 184/1983 inforza del quale possono accedere alle adozioni solo le coppieconiugate non rappresenta un principio di ordine pubblicointernazionale nella sua accezione elastica e mutabile nel tempoanche considerato che l adozione a favore di persone non coniugateè consentita ormai in molti paesi anche dell * Europeacosicché «anche se i genitori adottivi della piccola * * non8 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 11820/2023Numero sezionale 5269/2023sono sposati l adozione pronunciata dal Giudice texano ben puòNumero di raccolta generale 35437/2023essere riconosciuta anche dall ordinamento italiano in * puabnblticoaz io ne 19/12/2023essendo pacifico che l adozione ed il suo riconoscimento rispondonoall interesse della * che dalla nascita vive con i genitoriadottivi essa non è “manifestamente contraria all ordinepubblico».Si pone quindi anche il tema del rilievo ai fini che qui interessanoda dare all art.6 della l.n. 184/1983 secondo cui l adozione èconsentita ai «coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni» e seesso possa essere inteso come limite di ordine pubblicointernazionale.Al riguardo le Sezioni unite sempre nella pronuncia n. 9006/2021sopra richiamata hanno già chiarito che «nell ordinamentocoesistono principi di derivazione costituzionale e convenzionaleche si pongono rispetto ad essi le condizioni di accesso allagenitorialità adottiva legittimante contenute nella L. n. 184 del1983 art. 6 e la L. n. 76 del 2016 art. 1 comma 20 in unacondizione di netta sovraordinazione e preminenza sia per la lorocollocazione tra i diritti inviolabili della persona sia per il grado dicondivisione che ne costituisce un tratto peculiare».

In primoluogo il principio del preminente interesse del minore nelledeterminazioni che incidono sul suo diritto all identità alla stabilitàaffettiva relazionale e familiare contenuto nell art. 24 della Cartadei diritti fondamentali della * Europea nell art. 3 della* di * * sui diritti del fanciullo.

In secondo luogoil principio della parità di trattamento tra tutti i figli nati all internoe fuori del matrimonio o adottivi che trova la sua fontecostituzionale negli artt. 3 e 31 * e che è stato inverato dallarecente riforma della filiazione L. n. 219 del 2012 * n. 154del 2013 .

Il tutto unitamente alla necessaria considerazione delquadro attuale della genitorialità sociale.

Si è quindi escluso checontrasti con i principi di ordine pubblico internazionale il9 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 11820/2023Numero sezionale 5269/2023riconoscimento degli effetti di un provvedimento giurisdizionaleNumero di raccolta generale 35437/2023straniero di adozione di minore da parte di coppia omoDatfaf peutbbtliicvaazio ne 19/12/2023maschile che attribuisca lo status genitoriale secondo il modellodell adozione piena o legittimante.Anche nella successiva sentenza delle Sezioni Unite n.38162/2022 si è affermato che «in tema di riconoscimento dellesentenze straniere l ordine pubblico internazionale svolge sia unafunzione preclusiva quale meccanismo di salvaguardia dell armoniainterna dell ordinamento giuridico statale di fronte all ingresso divalori incompatibili con i suoi principi ispiratori sia una funzionepositiva volta a favorire la diffusione dei valori tutelati inconnessione con quelli riconosciuti a livello internazionale esovranazionale nell ambito della quale il principio del bestinterest of the child concorre a formare l ordine pubblico che in talmodo tende a promuovere l ingresso di nuove relazioni genitorialicosì mitigando l aspirazione identitaria connessa al tradizionalemodello di filiazione in nome di un valore uniforme rappresentatodal miglior interesse del bambino».

In motivazione avuto poiriguardo al limite dell ordine pubblico posto dall art. 64 comma 1lettera g della legge n. 218 del 1995 che svolge una funzione dimeccanismo di «salvaguardia dell armonia interna dell ordinamentogiuridico statale di fronte all ingresso di valori incompatibili con isuoi principi ispiratori di argine contro la compromissione dei valoriirrinunciabili dell ordinamento del foro» vocazione tuttavia inparte ridimensionata per effetto della progressiva integrazione traordinamenti realizzata al fine di soddisfare le esigenze di tutela deidiritti fondamentali le Sezioni Unite hanno evidenziato come « lasentenza straniera deve misurarsi con il portato della Costituzionee di quelle leggi che come nervature sensibili fibre dell apparatosensoriale e delle parti vitali di un organismo inveranol ordinamento costituzionale» e come l operazione che il giudicedeve svolgere «ha ad oggetto non la coerenza della normazione10 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 11820/2023Numero sezionale 5269/2023Numero di raccolta generale 35437/2023interna di uno o più istituti con quella estera che ha condotto allaData pubblicazione 19/12/2023formazione del provvedimento giurisdizionale di cui si chiede ilriconoscimento ma la verifica della compatibilità degli effetti chel atto produce con i limiti non oltrepassabili» «costituiti daiprincipi fondanti l autodeterminazione e le scelte relazionali delminore e degli aspiranti genitori dal principio del preminenteinteresse del minore di origine convenzionale ma ampiamenteriforma della filiazione dal principio di non discriminazione rivoltosia a non determinare ingiustificate disparità di trattamento nellostatus filiale dei minori con riferimento in particolare al dirittoall identità ed al diritto di crescere nel nucleo familiare che megliogarantisca un equilibrato sviluppo psico fisico nonché relazionalesia a non limitare la genitorialità esclusivamente sulla basedell orientamento sessuale della coppia richiedente dal principiosolidaristico che fonda la genitorialità sociale sulla base del quale lalegge interna ed il diritto vivente hanno concorso a creare unapluralità di modelli di genitorialità adottiva unificati dall obiettivo diconservare la continuità affettiva e relazionale ove già stabilizzatasinella comunità familiare».Si può quindi affermare il seguente principio di diritto «Overicorrano le condizioni per il riconoscimento della sentenza diadozione straniera ex art.41 comma 1 l.184/1983 la mancanzadi vincolo coniugale tra gli adottandi non si traduce in unamanifesta contrarietà all ordine pubblico ostativa al suddettoriconoscimento automatico degli effetti della sentenza straniera nelnostro ordinamento anche a prescindere e dall accertamento inconcreto della piena rispondenza del provvedimento giudizialestraniero all interesse della minore» nella specie * .3.

Anche la seconda censura è fondata.I ricorrenti lamentano l omesso esame di documento decisivo ai finidel giudizio avendo la Corte di appello ritenuto non provata la11 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 11820/2023Numero sezionale 5269/2023residenza all estero dei ricorrenti risultante dai certificati diNumero di raccolta generale 35437/2023residenza * «asseritamente» residenti e dDiamta pourbablincatziio ne 19/12/2023all estero .* si possa considerare il suddetto inciso nel decretoimpugnato come una statuizione autonoma della Corte di appellova considerato che sono stati prodotti in giudizio i certificati di* * di entrambi i ricorrenti da cui risulta che essicome cittadini italiani sono iscritti nei * dell * degli* * all * dal 2002 per il ricorrente e dal 2003 per la ricorrente e che attualmente hanno la propria residenza a* * nella casa nella «26th street» a * * chehanno acquistato in proprietà.4.

Il terzo motivo è assorbito ma si può affermare che ilriconoscimento della sentenza di adozione risponde al principio del«best interest of the child» con il riconoscimento dello statusfiliationis da parte dello Stato di provenienza dei genitori adottivi el acquisto della cittadinanza italiana cui consegue la possibilità ditrattenimento nel territorio italiano anche oltre il periodo massimoconsentito dalle norme sull immigrazione.5.

Per tutto quanto sopra esposto il ricorso va accolto e nonessendo necessari ulteriori accertamenti in fatto decidendo lacausa nel merito va accolto il ricorso introduttivo dei ricorrenti.Le spese dell intero giudizio in considerazione della questione didiritto sottesa con profili di novità vanno integralmentecompensate tra le parti.* il procedimento esente non si applica in ogni caso l art.13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002. *La Corte accoglie il ricorso e decidendo la causa nel meritoaccoglie il ricorso introduttivo dei ricorrenti. * le spesedell intero giudizio tra le parti.12 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 11820/2023Numero sezionale 5269/2023Dispone che ai sensi del * n. 196 del 2003 art. 52 sianoNumero di raccolta generale 35437/2023omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di dDiaftfau psubibolincaezio ne 19/12/2023del presente provvedimento.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 29 novembre2023.La * ** *Il Presidente13 di 13* **La Corte accoglie il ricorso e decidendo la causa nel meritoaccoglie il ricorso introduttivo dei ricorrenti. * le spesedell intero giudizio tra le parti.12 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 11820/2023Numero sezionale 5269/2023Dispone che ai sensi del * n. 196 del 2003 art. 52 sianoNumero di raccolta generale 35437/2023omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di dDiaftfau psubibolincaezio ne 19/12/2023del presente provvedimento.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 29 novembre2023.La * ** *Il Presidente13 di 13* *

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 11820/2023Numero sezionale 5269/2023Numero di raccolta generale 35437/2023Data pubblicazione 19/12/2023REPUBBLICA ITALIANAIN * [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEComposta dagli * * Magistrati OggettoINTERNAZIONALE** * PU* * Consigliere* * Consigliere* * Consigliere ** * Consigliereha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso iscritto al n. 11820/2023 * proposto da* * * * domiciliati ex lege in Roma* Cavour presso la cancelleria civile della Corte di Cassazionerappresentati e difesi dall avvocato * * * ricorrentecontro* [OSCURATO:PERSONA] intimatoavverso DECRETO di CORTE D APPELLO MILANO n. 2137/2022depositato il 03/04/2023.* disposto d ufficio Numero registro generale 11820/2023Numero sezionale 5269/2023Numero di raccolta generale 35437/2023Udita la relazione svolta all udienza pubblica del 29/11/2023 dalData pubblicazione 19/12/2023Consigliere * ** il Pubblico Ministero * * * che ha conclusoper l accoglimento del ricorso.* per i ricorrenti l avvocato * * che ha conclusoper l accoglimento del ricorso.La Corte d appello di Milano con decreto n. cronol. 886/2023pubblicato il 3/4/2023 ha respinto il ricorso proposto da ** e * * in proprio e quali genitori esercenti laresponsabilità genitoriale sulla minore * * * *nei confronti del * del Comune Milano nella qualità di* di stato Civile e di ufficiale di * ex art.67l.218/1995 al fine di sentire riconoscere in Italia gli effetti dellasentenza di adozione della minore * * * *pronunciata in data 15/12/2017 dal Tribunale distrettuale – 45* * della * di * * * a frontedel diniego opposto dall * di Stato civile alla relativatrascrizione per non essere «rispettati i requisiti previsti dall art.31co 2 o dagli artt. 29 36 commi 1 2 e 3 poiché i ricorrenti che nonrisultano legati da vincoli di matrimonio non hanno ottenutol idoneità all adozione internazionale ai sensi dell art. 29 bis néhanno seguito il percorso adottivo indicato dagli artt. 29 36 commi1 2 e 3 legge citata…» .In particolare la Corte territoriale ha osservato che a alla lucedell art. 41 della L. n. 218/1995 che così dispone« * dei provvedimenti stranieri in materia diadozione 1. I provvedimenti stranieri in materia di adozione sonoriconoscibili in Italia ai sensi degli articoli 64 65 e 66. 2. *ferme le disposizioni delle leggi speciali in materia di adozione deiminori » solo le adozioni c.d. «interne» pronunciate da * neiconfronti di cittadini non italiani possono essere riconosciute2 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 11820/2023Numero sezionale 5269/2023Numero di raccolta generale 35437/2023secondo il disposto delle citate norme * L. 31.05.1995 n.Data pubblicazione 19/12/2023218 b nel caso di specie l adozione è stata compiuta da cittadini anche italiani nei confronti dei quali deve essere applicata ladisciplina in vigore nella Repubblica italiana e in particolare l art.36 della legge n. 184/1983 trattandosi di cittadini italiani asseritamente residenti e dimoranti all estero da più di due annial momento della pronuncia di adozione della quale oggi chiedono ilriconoscimento non risultando che la cittadinanza originariaitaliana dei richiedenti avendo essi acquisito quella statunitensesuccessivamente sia mai stata da loro rinunciata ai sensi della L.91/1992 art. 11 c l art. 19 2° co. della legge * fissa ilprincipio secondo il quale ai fini dell applicazione delle relativenorme se una parte possiede la cittadinanza italiana questaprevale sulle eventuali altre di cui essa sia in possesso con quellaitaliana concorrenti.Avverso la suddetta pronuncia * * e * * inproprio e quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale sullaminore * * * * propongono ricorso percassazione notificato il 4/6/2023 affidato a tre motivi neiconfronti del * del Comune Milano nella qualità di * distato Civile e di ufficiale di * che non svolge difese .Il * ha depositato memoria scritta chiedendo l accoglimento delricorso. I ricorrenti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. I ricorrenti lamentano a con il primo motivo la violazione e/ofalsa applicazione ex art.360 n. 3 c.p.c. degli artt. 41 *36 l. 184/1983 19 l.218/1995 per avere la Corte territorialeerroneamente ritenuto che in presenza di adottanti che inaggiunta alla cittadinanza del * in cui è avvenuta l adozionehanno conservato la cittadinanza italiana il riconoscimento dellasentenza straniera di adozione interna sia regolato dall art.36l.184/1983 e che resti preclusa la procedura di riconoscimento3 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 11820/2023Numero sezionale 5269/2023Numero di raccolta generale 35437/2023automatico ex art.41 comma primo c.p.c. in relazione agliData pubblicazione 19/12/2023artt.64 65 e 66 * e all art.67 stessa legge b con ilsecondo motivo l omesso esame ex art.360 n. 5 c.p.c. di fattodecisivo ai fini del giudizio l errore di percezione e/o violazione r/ofalsa applicazione degli artt.115 e 116 c.p.c. ex art.360 n. 4 c.p.c.per avere la Corte di merito ritenuto non provata la stabileresidenza nello Stato di adozione che risultava dai certificato diresidenza * allegati al ricorso introduttivo c con il terzomotivo la violazione ex art.360 n. 3 c.p.c. degli artt. 3 6 8 e 21della * * sui diritti dell infanzia fanciullo nonchéviolazione dell art.8 della * sui diritti dell uomo conriferimento all interpretazione data dalla Corte d appello sul regimedi diritto internazionale privato italiano per il riconoscimento dellasentenza di adozione che confligge con il superiore interesse delminore al rispetto dei legami familiari formatisi nello stato diprovenienza.2. La prima censura è fondata.2.1. Come rileva anche il * il punto dirimente è rappresentatodalla preliminare verifica se nel caso esaminato si verta o meno inun ipotesi di adozione internazionale.L adozione internazionale è disciplinata dal * III l. 184/1983 artt. da 29 a 39 ter come modificato a seguito della *de L * 29.5.1993 ratificata con l. 31.12.1998 n. 476.L art. 2 * definisce l adozione internazionale stabilendoi propri limiti di applicabilità.La * si applica allorché un minore residenteabitualmente in uno Stato contraente «Stato d origine» è stato odeve essere trasferito in un altro Stato contraente «Stato diaccoglienza» sia a seguito di adozione nello Stato d origine daparte di coniugi o di una persona residente abitualmente nelloStato di accoglienza sia in vista di tale adozione nello Stato diaccoglienza o in quello di origine.4 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 11820/2023Numero sezionale 5269/2023In sostanza l adozione internazionale comporta lo sradicamentoNumero di raccolta generale 35437/2023del minore dallo Stato di origine ed essa è quindi sottopostDaa taa p utbubltictaezio ne 19/12/2023le cautele previste dall art. 4 * e dagli artt. 35 e 36 l.184/1983.* essere al riguardo richiamati principi di diritto affermati daquesta Corte a Sezioni Unite sia pure in ambito di riconoscimentodi sentenza di adozione resa all estero a favore di partners dicoppia omogenitoriale.* Corte * 14007/2018 ha già chiarito che «il giudiziorelativo al riconoscimento di sentenza pronunciata da giudicestraniero di adozione piena di minore figlio biologico di una delledue partners di coppia omogenitoriale femminile coniugataall estero da parte dell altra deve essere effettuato secondo ilparadigma legislativo di diritto internazionale privato previsto negliartt. 64 e ss. della l. n. 218 del 1995 non trovando applicazionenella specie la disciplina normativa relativa all adozioneinternazionale. Ne consegue ex art. 41 comma 1 della l. n. 218del 1995 che richiama i citati articoli 64 e seguenti l. n. 218 del1995 la competenza della Corte d Appello e non del tribunale per iminorenni ex artt. 41 comma 2 l. n. 218 del 1995». Si è quindi giàriconosciuta la trascrivibilità di una sentenza straniera francesecon la quale era stata pronunciata l adozione piena ed incrociatadei figli minori biologici di due donne cittadine francesi una delledue anche cittadina italiana coniugate in Francia e residenti in*Anche * * un. 9006/2021 in motivazione ricorda che «nontutti i provvedimenti esteri di adozione dei quali si chiede ilriconoscimento confluiscono nella definizione normativa di adozione internazionale ma al contrario essa è limitata alleipotesi in cui i richiedenti risiedano entrambi in Italia o sianocittadini italiani risiedenti all estero art. 29 bis comma 1 e 2 ».5 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 11820/2023Numero sezionale 5269/2023Nel caso non ricorrano le anzidette condizioni e l adozione sia stataNumero di raccolta generale 35437/2023pronunciata all estero essa è sottoposta alla disciplina delDl aatar ptu.b b4lic1az io ne 19/12/2023comma 1 l.218/1995 che prevede la riconoscibilità delprovvedimento da parte dello Stato italiano a norma delsuccessivo art. 65 mediante riconoscimento automatico da partedell * dello Stato civile purché non siano contrari all ordinepubblico e siano stati rispettati i diritti essenziali della persona «Iprovvedimenti stranieri in materia di adozione sono riconoscibili inItalia ai sensi degli artt. 64 65 e 66. * ferme le disposizionidelle leggi speciali in materia di adozioni dei minori» .2.2. Con riguardo alla prospettata applicazione necessaria pertutte le ipotesi di riconoscimento di provvedimenti stranieri inmateria di adozione della L. n. 184 del 1983 nella parte in cui art. da 29 al 39 quater disciplina la speciale proceduradell adozione internazionale introdotta con la L. n. 479 del 1998 diratifica ed esecuzione della * dell * per la tutela deiminori e la cooperazione in materia di adozione internazionale del29 maggio 1993 è sufficiente rilevare che nel caso in esame laminore è cittadina statunitense e vive con i genitori che sono sìcittadini italiani ma anche cittadini statunitensi residenti negli **L adozione ottenuta dai ricorrenti nei confronti di una cittadinastatunitense per nascita «è un adozione estera interna come ladefiniscono i ricorrenti e non un adozione internazionale» conconseguente applicazione dell art. 41 comma 1 d.i.p. relativo alriconoscimento automatico difettando in radice la ragion d esserepropria della * de L * e della relativa disciplina interna artt. 29 e ss. l. 184/1983 non comportando il riconoscimentodell adozione straniera alcuno sradicamento del minore dallo *di origine e non potendo essere considerata la stessa alla streguadelle adozioni di comodo ottenute da uno Stato straniero al fine6 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 11820/2023Numero sezionale 5269/2023Numero di raccolta generale 35437/2023aggirare la più rigorosa disciplina interna. Si veda ad es. CorteData pubblicazione 19/12/2023cost. 76/2016 in motivazione § 3.2..La Corte d appello ha errato nel ritenere che il cittadino italianoanche se munito di doppia cittadinanza che abbia adottatoall estero deve attivare la procedura di cui all art. 36 L. * giàmenzionato con conseguente applicabilità della legge italiana circai presupposti per l adozione tra cui quello del vincolo di coniugio .Come correttamente rilevato dal PG nella sua memoria laprocedura dell art. 36 L. 184/1983 si riferisce invece alle adozioniinternazionali ossia alle adozioni che in forza del disposto dell art.2 della * dell * hanno come elemento caratterizzantelo sradicamento del minore dal proprio Stato d origine.* che nel caso che ci occupa non si è dato posto chela piccola * * è stata adottata da due genitori che da oltrevent anni hanno stabilito il luogo della propria esistenza negli ** dove vivono lavorano ed hanno acquistato casa tanto daaver acquisito per naturalizzazione la cittadinanza statunitense.Da quando è nata * * abita con i propri genitori in *e non è stata portata in Italia come attestato anche dai certificatianagrafici aggiornati prodotti in giudizio.2.3. Né rileva la mancata rinuncia degli adottanti ricorrenti allacittadinanza italiana che la Corte territoriale ha invece ritenutarilevante per applicare al caso la legislazione italiana giusta l art.19 comma 2 citato in quanto l art. 19 comma 2 l. 218/1995non ha la funzione di identificare il tipo di adozione se interna ostraniera o internazionale ma solo quello di stabilire quale sia lalegge applicabile ai soggetti dotati di doppia cittadinanza fra cuiquella italiana. E nel caso in esame ricorrendo all art. 41 comma1 e all art. 65 l.218/1995 viene applicata proprio la legge italiana.Inoltre la contemporanea sussistenza della cittadinanza italianaoltre a quella statunitense non può essere considerata motivo peruna disciplina deteriore dei richiedenti rispetto ad un7 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 11820/2023Numero sezionale 5269/2023Numero di raccolta generale 35437/2023provvedimento che venisse domandato da una coppia diData pubblicazione 19/12/2023cittadinanza non italiana * n. 14007/2018 in motivazione §2.4. Il profilo della non contrarietà all ordine pubblico vaglio questonecessario ai sensi dell art.41 comma 1 l. 218/1995 ai fini delriconoscimento automatico della sentenza di adozione estera non èstato esaminato dalla Corte d appello.In memoria i ricorrenti rilevano che il presente ricorso oltre allaprima questione giuridica esaminata nei precedenti paragrafi seuna sentenza di adozione straniera pronunciata da un Giudicestatunitense nei confronti di una minore cittadina statunitenseadottanda e due cittadini italiani naturalizzati statunitensiadottanti sia automaticamente riconoscibile nei limiti stabilitidall art. 65 l.218/1995 ovvero in ragione della conservazione dellacittadinanza italiana in aggiunta a quella straniera da parte degliadottanti sia riconoscibile mediante il procedimento regolatodall art. 36 della L. 184/1983 pone anche una ulteriore questionevale a dire se l inesistenza del vincolo coniugale tra i genitoriadottivi costituisca o meno un impedimento al riconoscimentoautomatico da parte dello Stato italiano dell adozione avendocomunque gli stessi ricorrenti inteso sostenere che non vi sonomotivi ostativi al riconoscimento automatico della sentenza diadozione straniera e non vi è quindi neppure «manifestacontrarietà all ordine pubblico».Ad avviso dei ricorrenti che richiamano alcuni precedenti di questogiudice di legittimità il principio posto dall art. 6 L. 184/1983 inforza del quale possono accedere alle adozioni solo le coppieconiugate non rappresenta un principio di ordine pubblicointernazionale nella sua accezione elastica e mutabile nel tempoanche considerato che l adozione a favore di persone non coniugateè consentita ormai in molti paesi anche dell * Europeacosicché «anche se i genitori adottivi della piccola * * non8 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 11820/2023Numero sezionale 5269/2023sono sposati l adozione pronunciata dal Giudice texano ben puòNumero di raccolta generale 35437/2023essere riconosciuta anche dall ordinamento italiano in * puabnblticoaz io ne 19/12/2023essendo pacifico che l adozione ed il suo riconoscimento rispondonoall interesse della * che dalla nascita vive con i genitoriadottivi essa non è “manifestamente contraria all ordinepubblico».Si pone quindi anche il tema del rilievo ai fini che qui interessanoda dare all art.6 della l.n. 184/1983 secondo cui l adozione èconsentita ai «coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni» e seesso possa essere inteso come limite di ordine pubblicointernazionale.Al riguardo le Sezioni unite sempre nella pronuncia n. 9006/2021sopra richiamata hanno già chiarito che «nell ordinamentocoesistono principi di derivazione costituzionale e convenzionaleche si pongono rispetto ad essi le condizioni di accesso allagenitorialità adottiva legittimante contenute nella L. n. 184 del1983 art. 6 e la L. n. 76 del 2016 art. 1 comma 20 in unacondizione di netta sovraordinazione e preminenza sia per la lorocollocazione tra i diritti inviolabili della persona sia per il grado dicondivisione che ne costituisce un tratto peculiare». In primoluogo il principio del preminente interesse del minore nelledeterminazioni che incidono sul suo diritto all identità alla stabilitàaffettiva relazionale e familiare contenuto nell art. 24 della Cartadei diritti fondamentali della * Europea nell art. 3 della* di * * sui diritti del fanciullo. In secondo luogoil principio della parità di trattamento tra tutti i figli nati all internoe fuori del matrimonio o adottivi che trova la sua fontecostituzionale negli artt. 3 e 31 * e che è stato inverato dallarecente riforma della filiazione L. n. 219 del 2012 * n. 154del 2013 . Il tutto unitamente alla necessaria considerazione delquadro attuale della genitorialità sociale. Si è quindi escluso checontrasti con i principi di ordine pubblico internazionale il9 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 11820/2023Numero sezionale 5269/2023riconoscimento degli effetti di un provvedimento giurisdizionaleNumero di raccolta generale 35437/2023straniero di adozione di minore da parte di coppia omoDatfaf peutbbtliicvaazio ne 19/12/2023maschile che attribuisca lo status genitoriale secondo il modellodell adozione piena o legittimante.Anche nella successiva sentenza delle Sezioni Unite n.38162/2022 si è affermato che «in tema di riconoscimento dellesentenze straniere l ordine pubblico internazionale svolge sia unafunzione preclusiva quale meccanismo di salvaguardia dell armoniainterna dell ordinamento giuridico statale di fronte all ingresso divalori incompatibili con i suoi principi ispiratori sia una funzionepositiva volta a favorire la diffusione dei valori tutelati inconnessione con quelli riconosciuti a livello internazionale esovranazionale nell ambito della quale il principio del bestinterest of the child concorre a formare l ordine pubblico che in talmodo tende a promuovere l ingresso di nuove relazioni genitorialicosì mitigando l aspirazione identitaria connessa al tradizionalemodello di filiazione in nome di un valore uniforme rappresentatodal miglior interesse del bambino». In motivazione avuto poiriguardo al limite dell ordine pubblico posto dall art. 64 comma 1lettera g della legge n. 218 del 1995 che svolge una funzione dimeccanismo di «salvaguardia dell armonia interna dell ordinamentogiuridico statale di fronte all ingresso di valori incompatibili con isuoi principi ispiratori di argine contro la compromissione dei valoriirrinunciabili dell ordinamento del foro» vocazione tuttavia inparte ridimensionata per effetto della progressiva integrazione traordinamenti realizzata al fine di soddisfare le esigenze di tutela deidiritti fondamentali le Sezioni Unite hanno evidenziato come « lasentenza straniera deve misurarsi con il portato della Costituzionee di quelle leggi che come nervature sensibili fibre dell apparatosensoriale e delle parti vitali di un organismo inveranol ordinamento costituzionale» e come l operazione che il giudicedeve svolgere «ha ad oggetto non la coerenza della normazione10 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 11820/2023Numero sezionale 5269/2023Numero di raccolta generale 35437/2023interna di uno o più istituti con quella estera che ha condotto allaData pubblicazione 19/12/2023formazione del provvedimento giurisdizionale di cui si chiede ilriconoscimento ma la verifica della compatibilità degli effetti chel atto produce con i limiti non oltrepassabili» «costituiti daiprincipi fondanti l autodeterminazione e le scelte relazionali delminore e degli aspiranti genitori dal principio del preminenteinteresse del minore di origine convenzionale ma ampiamenteriforma della filiazione dal principio di non discriminazione rivoltosia a non determinare ingiustificate disparità di trattamento nellostatus filiale dei minori con riferimento in particolare al dirittoall identità ed al diritto di crescere nel nucleo familiare che megliogarantisca un equilibrato sviluppo psico fisico nonché relazionalesia a non limitare la genitorialità esclusivamente sulla basedell orientamento sessuale della coppia richiedente dal principiosolidaristico che fonda la genitorialità sociale sulla base del quale lalegge interna ed il diritto vivente hanno concorso a creare unapluralità di modelli di genitorialità adottiva unificati dall obiettivo diconservare la continuità affettiva e relazionale ove già stabilizzatasinella comunità familiare».Si può quindi affermare il seguente principio di diritto «Overicorrano le condizioni per il riconoscimento della sentenza diadozione straniera ex art.41 comma 1 l.184/1983 la mancanzadi vincolo coniugale tra gli adottandi non si traduce in unamanifesta contrarietà all ordine pubblico ostativa al suddettoriconoscimento automatico degli effetti della sentenza straniera nelnostro ordinamento anche a prescindere e dall accertamento inconcreto della piena rispondenza del provvedimento giudizialestraniero all interesse della minore» nella specie * .3. Anche la seconda censura è fondata.I ricorrenti lamentano l omesso esame di documento decisivo ai finidel giudizio avendo la Corte di appello ritenuto non provata la11 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 11820/2023Numero sezionale 5269/2023residenza all estero dei ricorrenti risultante dai certificati diNumero di raccolta generale 35437/2023residenza * «asseritamente» residenti e dDiamta pourbablincatziio ne 19/12/2023all estero .* si possa considerare il suddetto inciso nel decretoimpugnato come una statuizione autonoma della Corte di appellova considerato che sono stati prodotti in giudizio i certificati di* * di entrambi i ricorrenti da cui risulta che essicome cittadini italiani sono iscritti nei * dell * degli* * all * dal 2002 per il ricorrente e dal 2003 per la ricorrente e che attualmente hanno la propria residenza a* * nella casa nella «26th street» a * * chehanno acquistato in proprietà.4. Il terzo motivo è assorbito ma si può affermare che ilriconoscimento della sentenza di adozione risponde al principio del«best interest of the child» con il riconoscimento dello statusfiliationis da parte dello Stato di provenienza dei genitori adottivi el acquisto della cittadinanza italiana cui consegue la possibilità ditrattenimento nel territorio italiano anche oltre il periodo massimoconsentito dalle norme sull immigrazione.5. Per tutto quanto sopra esposto il ricorso va accolto e nonessendo necessari ulteriori accertamenti in fatto decidendo lacausa nel merito va accolto il ricorso introduttivo dei ricorrenti.Le spese dell intero giudizio in considerazione della questione didiritto sottesa con profili di novità vanno integralmentecompensate tra le parti.* il procedimento esente non si applica in ogni caso l art.13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 11820/2023Numero sezionale 5269/2023Numero di raccolta generale 35437/2023Data pubblicazione 19/12/2023REPUBBLICA ITALIANAIN * [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEComposta dagli * * Magistrati OggettoINTERNAZIONALE** * PU* * Consigliere* * Consigliere* * Consigliere ** * Consigliereha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso iscritto al n. 11820/2023 * proposto da* * * * domiciliati ex lege in Roma* Cavour presso la cancelleria civile della Corte di Cassazionerappresentati e difesi dall avvocato * * * ricorrentecontro* [OSCURATO:PERSONA] intimatoavverso DECRETO di CORTE D APPELLO MILANO n. 2137/2022depositato il 03/04/2023.* disposto d ufficio Numero registro generale 11820/2023Numero sezionale 5269/2023Numero di raccolta generale 35437/2023Udita la relazione svolta all udienza pubblica del 29/11/2023 dalData pubblicazione 19/12/2023Consigliere * ** il Pubblico Ministero * * * che ha conclusoper l accoglimento del ricorso.* per i ricorrenti l avvocato * * che ha conclusoper l accoglimento del ricorso.La Corte d appello di Milano con decreto n. cronol. 886/2023pubblicato il 3/4/2023 ha respinto il ricorso proposto da ** e * * in proprio e quali genitori esercenti laresponsabilità genitoriale sulla minore * * * *nei confronti del * del Comune Milano nella qualità di* di stato Civile e di ufficiale di * ex art.67l.218/1995 al fine di sentire riconoscere in Italia gli effetti dellasentenza di adozione della minore * * * *pronunciata in data 15/12/2017 dal Tribunale distrettuale – 45* * della * di * * * a frontedel diniego opposto dall * di Stato civile alla relativatrascrizione per non essere «rispettati i requisiti previsti dall art.31co 2 o dagli artt. 29 36 commi 1 2 e 3 poiché i ricorrenti che nonrisultano legati da vincoli di matrimonio non hanno ottenutol idoneità all adozione internazionale ai sensi dell art. 29 bis néhanno seguito il percorso adottivo indicato dagli artt. 29 36 commi1 2 e 3 legge citata…» .In particolare la Corte territoriale ha osservato che a alla lucedell art. 41 della L. n. 218/1995 che così dispone« * dei provvedimenti stranieri in materia diadozione 1. I provvedimenti stranieri in materia di adozione sonoriconoscibili in Italia ai sensi degli articoli 64 65 e 66. 2. *ferme le disposizioni delle leggi speciali in materia di adozione deiminori » solo le adozioni c.d. «interne» pronunciate da * neiconfronti di cittadini non italiani possono essere riconosciute2 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 11820/2023Numero sezionale 5269/2023Numero di raccolta generale 35437/2023secondo il disposto delle citate norme * L. 31.05.1995 n.Data pubblicazione 19/12/2023218 b nel caso di specie l adozione è stata compiuta da cittadini anche italiani nei confronti dei quali deve essere applicata ladisciplina in vigore nella Repubblica italiana e in particolare l art.36 della legge n. 184/1983 trattandosi di cittadini italiani asseritamente residenti e dimoranti all estero da più di due annial momento della pronuncia di adozione della quale oggi chiedono ilriconoscimento non risultando che la cittadinanza originariaitaliana dei richiedenti avendo essi acquisito quella statunitensesuccessivamente sia mai stata da loro rinunciata ai sensi della L.91/1992 art. 11 c l art. 19 2° co. della legge * fissa ilprincipio secondo il quale ai fini dell applicazione delle relativenorme se una parte possiede la cittadinanza italiana questaprevale sulle eventuali altre di cui essa sia in possesso con quellaitaliana concorrenti.Avverso la suddetta pronuncia * * e * * inproprio e quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale sullaminore * * * * propongono ricorso percassazione notificato il 4/6/2023 affidato a tre motivi neiconfronti del * del Comune Milano nella qualità di * distato Civile e di ufficiale di * che non svolge difese .Il * ha depositato memoria scritta chiedendo l accoglimento delricorso. I ricorrenti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. I ricorrenti lamentano a con il primo motivo la violazione e/ofalsa applicazione ex art.360 n. 3 c.p.c. degli artt. 41 *36 l. 184/1983 19 l.218/1995 per avere la Corte territorialeerroneamente ritenuto che in presenza di adottanti che inaggiunta alla cittadinanza del * in cui è avvenuta l adozionehanno conservato la cittadinanza italiana il riconoscimento dellasentenza straniera di adozione interna sia regolato dall art.36l.184/1983 e che resti preclusa la procedura di riconoscimento3 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 11820/2023Numero sezionale 5269/2023Numero di raccolta generale 35437/2023automatico ex art.41 comma primo c.p.c. in relazione agliData pubblicazione 19/12/2023artt.64 65 e 66 * e all art.67 stessa legge b con ilsecondo motivo l omesso esame ex art.360 n. 5 c.p.c. di fattodecisivo ai fini del giudizio l errore di percezione e/o violazione r/ofalsa applicazione degli artt.115 e 116 c.p.c. ex art.360 n. 4 c.p.c.per avere la Corte di merito ritenuto non provata la stabileresidenza nello Stato di adozione che risultava dai certificato diresidenza * allegati al ricorso introduttivo c con il terzomotivo la violazione ex art.360 n. 3 c.p.c. degli artt. 3 6 8 e 21della * * sui diritti dell infanzia fanciullo nonchéviolazione dell art.8 della * sui diritti dell uomo conriferimento all interpretazione data dalla Corte d appello sul regimedi diritto internazionale privato italiano per il riconoscimento dellasentenza di adozione che confligge con il superiore interesse delminore al rispetto dei legami familiari formatisi nello stato diprovenienza.2. La prima censura è fondata.2.1. Come rileva anche il * il punto dirimente è rappresentatodalla preliminare verifica se nel caso esaminato si verta o meno inun ipotesi di adozione internazionale.L adozione internazionale è disciplinata dal * III l. 184/1983 artt. da 29 a 39 ter come modificato a seguito della *de L * 29.5.1993 ratificata con l. 31.12.1998 n. 476.L art. 2 * definisce l adozione internazionale stabilendoi propri limiti di applicabilità.La * si applica allorché un minore residenteabitualmente in uno Stato contraente «Stato d origine» è stato odeve essere trasferito in un altro Stato contraente «Stato diaccoglienza» sia a seguito di adozione nello Stato d origine daparte di coniugi o di una persona residente abitualmente nelloStato di accoglienza sia in vista di tale adozione nello Stato diaccoglienza o in quello di origine.4 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 11820/2023Numero sezionale 5269/2023In sostanza l adozione internazionale comporta lo sradicamentoNumero di raccolta generale 35437/2023del minore dallo Stato di origine ed essa è quindi sottopostDaa taa p utbubltictaezio ne 19/12/2023le cautele previste dall art. 4 * e dagli artt. 35 e 36 l.184/1983.* essere al riguardo richiamati principi di diritto affermati daquesta Corte a Sezioni Unite sia pure in ambito di riconoscimentodi sentenza di adozione resa all estero a favore di partners dicoppia omogenitoriale.* Corte * 14007/2018 ha già chiarito che «il giudiziorelativo al riconoscimento di sentenza pronunciata da giudicestraniero di adozione piena di minore figlio biologico di una delledue partners di coppia omogenitoriale femminile coniugataall estero da parte dell altra deve essere effettuato secondo ilparadigma legislativo di diritto internazionale privato previsto negliartt. 64 e ss. della l. n. 218 del 1995 non trovando applicazionenella specie la disciplina normativa relativa all adozioneinternazionale. Ne consegue ex art. 41 comma 1 della l. n. 218del 1995 che richiama i citati articoli 64 e seguenti l. n. 218 del1995 la competenza della Corte d Appello e non del tribunale per iminorenni ex artt. 41 comma 2 l. n. 218 del 1995». Si è quindi giàriconosciuta la trascrivibilità di una sentenza straniera francesecon la quale era stata pronunciata l adozione piena ed incrociatadei figli minori biologici di due donne cittadine francesi una delledue anche cittadina italiana coniugate in Francia e residenti in*Anche * * un. 9006/2021 in motivazione ricorda che «nontutti i provvedimenti esteri di adozione dei quali si chiede ilriconoscimento confluiscono nella definizione normativa di adozione internazionale ma al contrario essa è limitata alleipotesi in cui i richiedenti risiedano entrambi in Italia o sianocittadini italiani risiedenti all estero art. 29 bis comma 1 e 2 ».5 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 11820/2023Numero sezionale 5269/2023Nel caso non ricorrano le anzidette condizioni e l adozione sia stataNumero di raccolta generale 35437/2023pronunciata all estero essa è sottoposta alla disciplina delDl aatar ptu.b b4lic1az io ne 19/12/2023comma 1 l.218/1995 che prevede la riconoscibilità delprovvedimento da parte dello Stato italiano a norma delsuccessivo art. 65 mediante riconoscimento automatico da partedell * dello Stato civile purché non siano contrari all ordinepubblico e siano stati rispettati i diritti essenziali della persona «Iprovvedimenti stranieri in materia di adozione sono riconoscibili inItalia ai sensi degli artt. 64 65 e 66. * ferme le disposizionidelle leggi speciali in materia di adozioni dei minori» .2.2. Con riguardo alla prospettata applicazione necessaria pertutte le ipotesi di riconoscimento di provvedimenti stranieri inmateria di adozione della L. n. 184 del 1983 nella parte in cui art. da 29 al 39 quater disciplina la speciale proceduradell adozione internazionale introdotta con la L. n. 479 del 1998 diratifica ed esecuzione della * dell * per la tutela deiminori e la cooperazione in materia di adozione internazionale del29 maggio 1993 è sufficiente rilevare che nel caso in esame laminore è cittadina statunitense e vive con i genitori che sono sìcittadini italiani ma anche cittadini statunitensi residenti negli **L adozione ottenuta dai ricorrenti nei confronti di una cittadinastatunitense per nascita «è un adozione estera interna come ladefiniscono i ricorrenti e non un adozione internazionale» conconseguente applicazione dell art. 41 comma 1 d.i.p. relativo alriconoscimento automatico difettando in radice la ragion d esserepropria della * de L * e della relativa disciplina interna artt. 29 e ss. l. 184/1983 non comportando il riconoscimentodell adozione straniera alcuno sradicamento del minore dallo *di origine e non potendo essere considerata la stessa alla streguadelle adozioni di comodo ottenute da uno Stato straniero al fine6 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 11820/2023Numero sezionale 5269/2023Numero di raccolta generale 35437/2023aggirare la più rigorosa disciplina interna. Si veda ad es. CorteData pubblicazione 19/12/2023cost. 76/2016 in motivazione § 3.2..La Corte d appello ha errato nel ritenere che il cittadino italianoanche se munito di doppia cittadinanza che abbia adottatoall estero deve attivare la procedura di cui all art. 36 L. * giàmenzionato con conseguente applicabilità della legge italiana circai presupposti per l adozione tra cui quello del vincolo di coniugio .Come correttamente rilevato dal PG nella sua memoria laprocedura dell art. 36 L. 184/1983 si riferisce invece alle adozioniinternazionali ossia alle adozioni che in forza del disposto dell art.2 della * dell * hanno come elemento caratterizzantelo sradicamento del minore dal proprio Stato d origine.* che nel caso che ci occupa non si è dato posto chela piccola * * è stata adottata da due genitori che da oltrevent anni hanno stabilito il luogo della propria esistenza negli ** dove vivono lavorano ed hanno acquistato casa tanto daaver acquisito per naturalizzazione la cittadinanza statunitense.Da quando è nata * * abita con i propri genitori in *e non è stata portata in Italia come attestato anche dai certificatianagrafici aggiornati prodotti in giudizio.2.3. Né rileva la mancata rinuncia degli adottanti ricorrenti allacittadinanza italiana che la Corte territoriale ha invece ritenutarilevante per applicare al caso la legislazione italiana giusta l art.19 comma 2 citato in quanto l art. 19 comma 2 l. 218/1995non ha la funzione di identificare il tipo di adozione se interna ostraniera o internazionale ma solo quello di stabilire quale sia lalegge applicabile ai soggetti dotati di doppia cittadinanza fra cuiquella italiana. E nel caso in esame ricorrendo all art. 41 comma1 e all art. 65 l.218/1995 viene applicata proprio la legge italiana.Inoltre la contemporanea sussistenza della cittadinanza italianaoltre a quella statunitense non può essere considerata motivo peruna disciplina deteriore dei richiedenti rispetto ad un7 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 11820/2023Numero sezionale 5269/2023Numero di raccolta generale 35437/2023provvedimento che venisse domandato da una coppia diData pubblicazione 19/12/2023cittadinanza non italiana * n. 14007/2018 in motivazione §2.4. Il profilo della non contrarietà all ordine pubblico vaglio questonecessario ai sensi dell art.41 comma 1 l. 218/1995 ai fini delriconoscimento automatico della sentenza di adozione estera non èstato esaminato dalla Corte d appello.In memoria i ricorrenti rilevano che il presente ricorso oltre allaprima questione giuridica esaminata nei precedenti paragrafi seuna sentenza di adozione straniera pronunciata da un Giudicestatunitense nei confronti di una minore cittadina statunitenseadottanda e due cittadini italiani naturalizzati statunitensiadottanti sia automaticamente riconoscibile nei limiti stabilitidall art. 65 l.218/1995 ovvero in ragione della conservazione dellacittadinanza italiana in aggiunta a quella straniera da parte degliadottanti sia riconoscibile mediante il procedimento regolatodall art. 36 della L. 184/1983 pone anche una ulteriore questionevale a dire se l inesistenza del vincolo coniugale tra i genitoriadottivi costituisca o meno un impedimento al riconoscimentoautomatico da parte dello Stato italiano dell adozione avendocomunque gli stessi ricorrenti inteso sostenere che non vi sonomotivi ostativi al riconoscimento automatico della sentenza diadozione straniera e non vi è quindi neppure «manifestacontrarietà all ordine pubblico».Ad avviso dei ricorrenti che richiamano alcuni precedenti di questogiudice di legittimità il principio posto dall art. 6 L. 184/1983 inforza del quale possono accedere alle adozioni solo le coppieconiugate non rappresenta un principio di ordine pubblicointernazionale nella sua accezione elastica e mutabile nel tempoanche considerato che l adozione a favore di persone non coniugateè consentita ormai in molti paesi anche dell * Europeacosicché «anche se i genitori adottivi della piccola * * non8 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 11820/2023Numero sezionale 5269/2023sono sposati l adozione pronunciata dal Giudice texano ben puòNumero di raccolta generale 35437/2023essere riconosciuta anche dall ordinamento italiano in * puabnblticoaz io ne 19/12/2023essendo pacifico che l adozione ed il suo riconoscimento rispondonoall interesse della * che dalla nascita vive con i genitoriadottivi essa non è “manifestamente contraria all ordinepubblico».Si pone quindi anche il tema del rilievo ai fini che qui interessanoda dare all art.6 della l.n. 184/1983 secondo cui l adozione èconsentita ai «coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni» e seesso possa essere inteso come limite di ordine pubblicointernazionale.Al riguardo le Sezioni unite sempre nella pronuncia n. 9006/2021sopra richiamata hanno già chiarito che «nell ordinamentocoesistono principi di derivazione costituzionale e convenzionaleche si pongono rispetto ad essi le condizioni di accesso allagenitorialità adottiva legittimante contenute nella L. n. 184 del1983 art. 6 e la L. n. 76 del 2016 art. 1 comma 20 in unacondizione di netta sovraordinazione e preminenza sia per la lorocollocazione tra i diritti inviolabili della persona sia per il grado dicondivisione che ne costituisce un tratto peculiare». In primoluogo il principio del preminente interesse del minore nelledeterminazioni che incidono sul suo diritto all identità alla stabilitàaffettiva relazionale e familiare contenuto nell art. 24 della Cartadei diritti fondamentali della * Europea nell art. 3 della* di * * sui diritti del fanciullo. In secondo luogoil principio della parità di trattamento tra tutti i figli nati all internoe fuori del matrimonio o adottivi che trova la sua fontecostituzionale negli artt. 3 e 31 * e che è stato inverato dallarecente riforma della filiazione L. n. 219 del 2012 * n. 154del 2013 . Il tutto unitamente alla necessaria considerazione delquadro attuale della genitorialità sociale. Si è quindi escluso checontrasti con i principi di ordine pubblico internazionale il9 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 11820/2023Numero sezionale 5269/2023riconoscimento degli effetti di un provvedimento giurisdizionaleNumero di raccolta generale 35437/2023straniero di adozione di minore da parte di coppia omoDatfaf peutbbtliicvaazio ne 19/12/2023maschile che attribuisca lo status genitoriale secondo il modellodell adozione piena o legittimante.Anche nella successiva sentenza delle Sezioni Unite n.38162/2022 si è affermato che «in tema di riconoscimento dellesentenze straniere l ordine pubblico internazionale svolge sia unafunzione preclusiva quale meccanismo di salvaguardia dell armoniainterna dell ordinamento giuridico statale di fronte all ingresso divalori incompatibili con i suoi principi ispiratori sia una funzionepositiva volta a favorire la diffusione dei valori tutelati inconnessione con quelli riconosciuti a livello internazionale esovranazionale nell ambito della quale il principio del bestinterest of the child concorre a formare l ordine pubblico che in talmodo tende a promuovere l ingresso di nuove relazioni genitorialicosì mitigando l aspirazione identitaria connessa al tradizionalemodello di filiazione in nome di un valore uniforme rappresentatodal miglior interesse del bambino». In motivazione avuto poiriguardo al limite dell ordine pubblico posto dall art. 64 comma 1lettera g della legge n. 218 del 1995 che svolge una funzione dimeccanismo di «salvaguardia dell armonia interna dell ordinamentogiuridico statale di fronte all ingresso di valori incompatibili con isuoi principi ispiratori di argine contro la compromissione dei valoriirrinunciabili dell ordinamento del foro» vocazione tuttavia inparte ridimensionata per effetto della progressiva integrazione traordinamenti realizzata al fine di soddisfare le esigenze di tutela deidiritti fondamentali le Sezioni Unite hanno evidenziato come « lasentenza straniera deve misurarsi con il portato della Costituzionee di quelle leggi che come nervature sensibili fibre dell apparatosensoriale e delle parti vitali di un organismo inveranol ordinamento costituzionale» e come l operazione che il giudicedeve svolgere «ha ad oggetto non la coerenza della normazione10 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 11820/2023Numero sezionale 5269/2023Numero di raccolta generale 35437/2023interna di uno o più istituti con quella estera che ha condotto allaData pubblicazione 19/12/2023formazione del provvedimento giurisdizionale di cui si chiede ilriconoscimento ma la verifica della compatibilità degli effetti chel atto produce con i limiti non oltrepassabili» «costituiti daiprincipi fondanti l autodeterminazione e le scelte relazionali delminore e degli aspiranti genitori dal principio del preminenteinteresse del minore di origine convenzionale ma ampiamenteriforma della filiazione dal principio di non discriminazione rivoltosia a non determinare ingiustificate disparità di trattamento nellostatus filiale dei minori con riferimento in particolare al dirittoall identità ed al diritto di crescere nel nucleo familiare che megliogarantisca un equilibrato sviluppo psico fisico nonché relazionalesia a non limitare la genitorialità esclusivamente sulla basedell orientamento sessuale della coppia richiedente dal principiosolidaristico che fonda la genitorialità sociale sulla base del quale lalegge interna ed il diritto vivente hanno concorso a creare unapluralità di modelli di genitorialità adottiva unificati dall obiettivo diconservare la continuità affettiva e relazionale ove già stabilizzatasinella comunità familiare».Si può quindi affermare il seguente principio di diritto «Overicorrano le condizioni per il riconoscimento della sentenza diadozione straniera ex art.41 comma 1 l.184/1983 la mancanzadi vincolo coniugale tra gli adottandi non si traduce in unamanifesta contrarietà all ordine pubblico ostativa al suddettoriconoscimento automatico degli effetti della sentenza straniera nelnostro ordinamento anche a prescindere e dall accertamento inconcreto della piena rispondenza del provvedimento giudizialestraniero all interesse della minore» nella specie * .3. Anche la seconda censura è fondata.I ricorrenti lamentano l omesso esame di documento decisivo ai finidel giudizio avendo la Corte di appello ritenuto non provata la11 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 11820/2023Numero sezionale 5269/2023residenza all estero dei ricorrenti risultante dai certificati diNumero di raccolta generale 35437/2023residenza * «asseritamente» residenti e dDiamta pourbablincatziio ne 19/12/2023all estero .* si possa considerare il suddetto inciso nel decretoimpugnato come una statuizione autonoma della Corte di appellova considerato che sono stati prodotti in giudizio i certificati di* * di entrambi i ricorrenti da cui risulta che essicome cittadini italiani sono iscritti nei * dell * degli* * all * dal 2002 per il ricorrente e dal 2003 per la ricorrente e che attualmente hanno la propria residenza a* * nella casa nella «26th street» a * * chehanno acquistato in proprietà.4. Il terzo motivo è assorbito ma si può affermare che ilriconoscimento della sentenza di adozione risponde al principio del«best interest of the child» con il riconoscimento dello statusfiliationis da parte dello Stato di provenienza dei genitori adottivi el acquisto della cittadinanza italiana cui consegue la possibilità ditrattenimento nel territorio italiano anche oltre il periodo massimoconsentito dalle norme sull immigrazione.5. Per tutto quanto sopra esposto il ricorso va accolto e nonessendo necessari ulteriori accertamenti in fatto decidendo lacausa nel merito va accolto il ricorso introduttivo dei ricorrenti.Le spese dell intero giudizio in considerazione della questione didiritto sottesa con profili di novità vanno integralmentecompensate tra le parti.* il procedimento esente non si applica in ogni caso l art.13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002. *La Corte accoglie il ricorso e decidendo la causa nel meritoaccoglie il ricorso introduttivo dei ricorrenti. * le spesedell intero giudizio tra le parti.12 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 11820/2023Numero sezionale 5269/2023Dispone che ai sensi del * n. 196 del 2003 art. 52 sianoNumero di raccolta generale 35437/2023omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di dDiaftfau psubibolincaezio ne 19/12/2023del presente provvedimento.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 29 novembre2023.La * ** *Il Presidente13 di 13* **La Corte accoglie il ricorso e decidendo la causa nel meritoaccoglie il ricorso introduttivo dei ricorrenti. * le spesedell intero giudizio tra le parti.12 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 11820/2023Numero sezionale 5269/2023Dispone che ai sensi del * n. 196 del 2003 art. 52 sianoNumero di raccolta generale 35437/2023omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di dDiaftfau psubibolincaezio ne 19/12/2023del presente provvedimento.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 29 novembre2023.La * ** *Il Presidente13 di 13* *