CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 15140/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2023 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso udito il difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'avv.to Mele che si riporta ai motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Lecce, con sentenza ex art. 599 bis cod.proc.pen. in data 15 febbraio 2023, in parziale riforma della pronuncia del G.U.P. del Tribunale di Lecce datata 10-1- 2019, riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], in ordine ai reati allo stesso ascritti di cui agli artt. 378, 416 bis1 cod.pen., 73 DPR 309/90, previa concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti differenti da quella di cui all'art. 416 bis1 cod.pen., ad anni 7 di reclusione. 2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con due distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: -inosservanza od erronea applicazione della legge penale per non avere la corte di appello, con la sentenza di concordato, dichiarato la prescrizione del reato di favoreggiamento di cui .al capo n. 13, trattandosi di fatto commesso sino al 26 gennaio 2015, ed essendo la causa estintiva maturata prima della pronuncia di secondo grado; - violazione dell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. quanto alla omessa declaratoria di prescrizione del reato di cui al capo n. 41, trattandosi di fattispecie di detenzione e cessione di droghe c.d. leggere, soggetta ad una pena edittale massima pari ad anni 4 con conseguente maturazione del termine ex art. 157 cod.pen. prima della pronuncia di secondo grado. [OSCURATO:PERSONA] 1. Deve essere premesso che secondo la recente interpretazione delle Sezioni Unite imp. Fazio, nei confronti della sentenza resa all'esito di concordato in appello è proponibile il ricorso per cassazione con cui si deduca l'omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022 (dep. 08/05/2023 ) Rv. 284481 - 01). In motivazione, le Sezioni Unite, hanno spiegato come:" la Corte ritiene che, in mancanza di una espressa rinuncia alla prescrizione, avverso la sentenza di concordato in appello sia proponibile il ricorso in cassazione con cui si deduca l'omessa dichiarazione di estinzione del reato maturata anteriormente a detta sentenza... La formulazione della richiesta di concordato in appello non costituisce rinuncia alla prescrizione del reato eventualmente già verificatasi..... La applicabilità del principio espresso dalla sentenza Piergotti impone l'ulteriore verifica correlata all'individuazione dei limiti di ricorribilità della sentenza emessa a seguito del concordato in appello in relazione al principio espresso da Sezioni Unite "Ricci" circa la generale ammissibilità della deduzione, mediante ricorso per cassazione, della prescrizione maturata antecedentemente alla pronuncia di appello. L'incidenza di questo principio, espresso anteriormente alla riforma del 2017, sulla questione in esame implica invero la risoluzione della preliminare questione riguardante le regole di ammissibilità del ricorso avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.... Le prospettive ermeneutiche che individuano, in base alla richiamata disposizione dell'art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen., una diretta ed indiscriminata previsione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza emessa a seguito di concordato in appello, non possono in alcun modo essere condivise, in quanto non tengono conto della univoca collocazione della disposizione in parola. Essa, invero, è posta nel contesto delle norme volte a disciplinare gli atti preliminari del procedimento in cassazione, fase per la quale è stabilito - secondo l'art. 610, comma 1, cod. proc. pen.- che il rilievo di una causa di inammissibilità del ricorso determina l'assegnazione di esso ad una apposita sezione per la decisione in camera di consiglio. Cosicché la disposizione dell'art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen. individua i presupposti in presenza dei quali è prevista la procedura de plano per la trattazione del ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e quella pronunciata a norma dell'art. 599-bis del codice di rito. Pertanto, essa non riguarda i presupposti di ammissibilità dei rispettivi ricorsi: quelli relativi al cd. patteggiamento sono previsti nell'art. 448-bis cod. proc. pen. nell'ambito della disciplina del rito speciale, mentre nessuna novità - come si è detto - è stata introdotta per il concordato in appello. L'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. accomuna, in rapporto all'individuato contesto e finalità semplificativa, le due tipologie di sentenza in ragione della agevole rilevazione dei più ristretti casi di inammissibilità dei ricorsi conseguenti ai limiti di ricorribilità stabiliti per la sentenza di cd. patteggiamento dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. e della novazione riduttiva del devoluto per quella di concordato in appello. In conclusione, anche dopo la riforma del 2017, esclusa l'introduzione di speciali limiti di ricorribilità in cassazione per la sentenza emessa a seguito di concordato in appello, può essere riaffermato con le parole di Sezioni Unite "Ricci" che «nessun dato positivo induce a ritenere che non possa censurarsi, con il ricorso per cassazione, l'errore del giudice di appello che ha omesso di dichiarare la già intervenuta prescrizione del reato, pur se non eccepita dalla parte interessata in quel grado. Il ricorso per cassazione, anche se strutturato su questo solo motivo, è certamente ammissibile, perché volto a fare valere l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. L'error in iudicando si concretizza proprio nella detta omissione, che si riverbera sul punto della sentenza concernente la punibilità. L'impugnazione mira ad emendare tale errore. L'ammissibilità del ricorso non è pregiudicata dal fatto che il ricorrente, con le conclusioni rassegnate in appello, non ha eccepito la prescrizione maturata nel corso di quel giudizio; né alcuna rilevanza preclusiva all'ammissibilità dell'impugnazione può attribuirsi, in caso di prescrizione verificatasi addirittura prima della proposizione dell'appello, alla mancata deduzione di parte con i relativi motivi (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.). L'art. 129 cod. proc. pen. impone al giudice, come recita la rubrica, l'obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità e a tale "obbligo" il giudice di merito non può sottrarsi e deve ex officio adottare il provvedimento consequenziale. Se a tanto non adempie, la sentenza di condanna emessa, in quanto viziata da palese violazione di legge, può essere fondatamente impugnata con atto certamente idoneo ad attivare il rapporto processuale del grado superiore, il che esclude la formazione del c.d. "giudicato sostanziale"». 1.1 L'applicazione dei sopra esposti principi affermati dalla pronuncia a Sezioni Unite imp. Fazio comporta affermare che il ricorso proposto nel caso in esame avverso la sentenza di /1 concordato in appello, deducendo la maturata prescrizione di entrambi i reati per i quali è intervenuta condanna anche in appello prima della decisione di secondo grado, propone motivi deducibili in sede di impugnazione di legittimità. 2. Tuttavia l'impugnazione è proposta per motivi manifestamente infondati e deve, pertanto, essere dichiarata inammissibile. Ed invero, deve essere rilevato che, per entrambi i reati oggetto delle doglianze proposte con l'impugnazione, risulta contestata e ritenuta, la circostanza aggravante di cui all'art. 416 bisl cod.pen. che muta il regime ordinario di calcolo della prescrizione. Ed invero posto che la sentenza di condanna di primo grado risulta pronunciata nei confronti del Carparelli in relazione "ai reati a lui ascritti" e che nel corso del giudizio.di appello l'imputato aveva rinunciato a tutte. le doglianze ad eccezione di quelle riguardanti il trattamento sanzionatorio, pervenendo ad un concordato sulla pena in forza del quale le attenuanti generiche venivano ritenute prevalenti su tutte le aggravanti ad eccezione di quella di cui all'art. 416 bisl cod.pen. (come da dispositivo di appello), appare evidente che la c.d. aggravante di mafia ha trovato riconoscimento in entrambi i gradi del giudizio. Tale aggravante risulta contestata sia per il capo n. 13, il favoreggiamento del latitante Romano, per avere agevolato le attività dell'associazione mafiosa [OSCURATO:PERSONA], sia con riguardo all'attività di detenzione e cessione di droghe contestate al successivo capo n. 41, che risultava commessa, anche in questo caso, al fine di agevolare le attività dell'organizzazione mafiosa. 2.1 Orbene proprio la sussistenza di tale contestazione muta radicalmente il regime di calcolo della prescrizione; ed invero, ai sensi del comma sesto dell'art. 157 cod.pen., i termini di prescrizione ragguagliati alla pena massima calcolata avuto riguardo all'aumento massimo per le circostanze aggravanti ad effetto speciale come l'art. 416 bisl cod.pen., "sono raddoppiati per i reati di cui... .all'articolo 51 comma 3 bis e 3 quater del codice di procedura penale", tra cui rientrano anche le ipotesi, come quelle per cui si procede, di delitti commessi al fine di agevolare le attività delle associazioni di cui all'art. 416 bis cod.pen.. La pena massima per i reati per cui si procede risulta essere, pertanto, quella di anni 8 per la fattispecie di cui all'art. 378 cod.pen. (anni 4 x 2) e quella di anni 12 (anni 6 x 2) per le fattispecie di cui all'art. 73 comma 4 D.P.R. 309/90; su dette pene va poi calcolato l'effetto interruttivo, che per i reati finalizzati ad agevolare le organizzazioni mafiose, opera anch'esso in maniera differente da quella ordinaria. Al proposito, infatti, secondo l'orientamento di questa Corte di cassazione in tema di reati aggravati ex art. 416-bis.1. cod. pen., trova applicazione la disciplina della prescrizione disposta dall'art. 160, comma terzo, cod. pen., che, per i reati di cui all'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen., non prevede un termine massimo, sicché, in questi casi la prescrizione matura soltanto se, da ciascun atto interruttivo, sia decorso il termine minimo fissato dall'art. 157, cod. pen. e pertanto, in presenza di plurimi atti interruttivi, è potenzialmente suscettibile di ricominciare a decorrere all'infinito (Sez. 2, n. 4822 del 15/11/2022 Ud. (dep. 03/02/2023 ) Rv. 284389 - 02). Erra pertanto il ricorso nel volere calcolare la prescrizione secondo il termine ordinario pari ad anni 7 e mesi 6 che non trova applicazione per ciascuna delle fattispecie di cui ai capi nn. 13 e 41 per i quali invece dovrebbe calcolarsi la pena massima raddoppiata ex comma sesto del citato art. 157 cod.pen. (anni 8 ed anni 12) decorrente da ciascun atto interruttivo; con la conseguenza che il termine non è comunque decorso, trattandosi di fatti commessi nel 2015, giudicati in primo grado nel 2019 ed in appello nel 2023, e ciò anche a non volere tenere conto delle sospensioni disposte nel corso del procedimento (giorni 154). In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 26 marzo 2024 /[OSCURATO:PERSONA]