CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 febbraio 2025
Cassazione n. 07475/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 229/2025 [OSCURATO:PERSONA] CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 43025/2024 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di Cosenza udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 7 novembre 2024 il Tribunale di Cosenza – a seguito del gravame interposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] – in parziale riforma della pronuncia in data 9 novembre 2023 del Giudice di pace di Cosenza, ha dichiarato non doversi procedere nei loro confronti per i reati di minaccia, perché estinti per prescrizione, confermando le statuizioni civili rese dal primo giudice in favore di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 7475/2025 Roma, lì, 24/02/2025 2. Il difensore degli imputati ha proposto ricorso per cassazione nell’interesse degli imputati avverso la sentenza di appello, formulando un unico motivo (di seguito enunciato, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con cui ha denunciato la violazione di norme processuali poste a pena di nullità in ordine alla conferma delle statuizioni civili. 3. Il medesimo difensore ha fatto pervenire dichiarazione di rinuncia ai ricorsi e la procura speciale rilasciatagli a tal fine da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]. 4. [OSCURATO:PERSONA] generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi (requisitoria scritta). Non deve tenersi conto della memoria depositata dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse della parte civile il 12 febbraio 2025 e, dunque, quando era già spirato il termine di quindici giorni (da computarsi interi e liberi, con esclusione sia del dies a quo, sia del dies ad quem) prima dell’udienza del 14 febbraio 2025, posto dall’art. 611, comma 1, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 7, ord. n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv. 263641 – 01; cfr. Sez. 3, Ord. n. 30333 del 23/04/2021, Altea, Rv. 281726 - 01; Sez. 1, n. 28299 del 27/05/2019, R., Rv. 276414 - 01; Sez. 4, n. 49392 del 23/10/2018, S., Rv. 274040 - 01). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, alla luce della sopravvenuta rituale rinuncia, deve essere dichiarato inammissibile (art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende – che deve determinarsi in euro 500 –, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità (Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena, Rv. 267373 – 01) e nella specie non consta (né è stata dedotta) la sopravvenuta carenza di interesse a coltivare l’impugnazione per una causa non imputabile ai medesimi ricorrenti (Sez. 5, n. 23636 del 21/03/2018, Horvat, Rv. 273325 – 01). 2. In ragione della tardiva presentazione della sua memoria, non deve liquidarsi alcuna somma in favore della parte civile a titolo di spese per il presente giudizio di legittimità. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14/02/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Pistorelli