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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 37435/2023

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ente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udita la requisitoria del Sostituto procuratore generale della Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità dei ricorsi.Udite le conclusioni del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], per i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi.

Udite le conclusioni del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA]0', per i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi.

Udite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], quale sostituto processuale del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], per i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo per l'accoglimento dei ricorsi.

Udite le conclusioni del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA] C:ATALIOTTI, per i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi.

Lette le conclusioni scritte dei difensori di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Per quanto qui di interesse, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Imperia: - con sentenza del 29 aprile 2021, a seguito di giudizio abbreviato, dichiarava responsabili dei delitti loro rispettivamente ascritti e meglio indicati in dispositivo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] condannandoli alle pene (ed al risarcimento dei danni) riportate in sentenza, disponendo la confisca di una serie di beni di loro appartenenza.

1.1. La Corte di appello di Genova con la sentenza del 28 febbraio 2022, in questa sede impugnata, in parziale riforma della pronunzia di primo grado: - Su concorde richiesta delle parti ai sensi dell'art.599 bis cod. proc. pen. riduceva la pena inflitta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - In relazione agli imputati condannati unicamente per la contestazione associativa, riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], confermando nel resto la sentenza per gli altri coimputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo 9) limitatamente al tentato furto in Ameglia, [OSCURATO:PERSONA] dal reato associativo di cui al capo 1) e [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo 17), rideterminando conseguentemente le pene; confermava la sentenza nel resto.

1.2. L'accusa ha ad oggetto la costituzione di un'associazione a delinquere, volta alla commissione di plurimi reati di furto aggravati, nella forma consumata o tentata, in appartamento e di truffe ai danni dli persone anziane.

2. Avverso la sentenza hanno proposto gli imputati, attraverso i rispettivi difensori di fiducia proponendo i seguenti motivi.

2.1. [OSCURATO:PERSONA] risponde: - della fattispecie associativa, quale promotore e organizzatore (Capo 1: art.416 commi primo e secondo cod. pen.); - del furto in abitazione, in concorso anche con persona minore, aggravato dalla pluralità di persone e dalla violenza sulle cose, commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 2 novembre 2019 (Capo 2: artt.110, 624 bis, 625 nn. 2 e 5, 61 i. 5 cod. pen.); - del furto e del tentato furto in due esercizi commerciali, in concorso, aggravati dalla circostanza della violenza sulle cose e dalla pluralità di persone commessi in Arcola e in Carrara il 22 dicembre 2019 (Capo 8: artt. 624-così diversamente qualificata la ipotesi di cui all'art.624bis-, 625 nn. 2 e 5, 56 cod. pen.);

2.1.1. Con il primo motivo di ricorso contenuto nell'atto sottoscritto dai difensori di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], è stato dedotto vizio di motivazione, tradottosi in assenza, in relazione alla contestazione associativa di cui al capo 1).

La sentenza impugnata non ha fornito alcuna risposta agli specifici motivi dedotti con l'atto di appello con i quali la difesa aveva evidenziato l'assenza degli elementi costitutivi del reato di associazione finalizzata alla commissione di reati e la configurabilità del concorso di persone nei singoli reati fine.

Al riguardo la difesa aveva evidenziato: -l'occasionalità degli incontri al fine di commettere i reati; - la preventiva pianificazione dei singoli reati fine con la individuazione degli aspetti essenziali; - l'assenza di un previo e indeterminato programma criminoso e della suddivisione di compiti e ruoli; -l'assenza dell'a ffectio societatis; - il compimento di una serie di furti ad opera di soggetti appartenenti al medesimo nucleo familiare; -l'assenza in capo all'imputato del ruolo cli promotore ed organizzatore.La motivazione della Corte è apparente, consistendo nel pedissequo richiamo ai contenuti della sentenza di primo grado, di cui sono riportati ampi brani senza operare qualsivoglia valutazione critica, in risposta ai motivi di appello proposti.

La difesa ha altresì richiamato la giurisprudenza di questa Corte che ha chiarito che nell'ipotesi in cui la struttura associativa sia sovrapponibile ad un gruppo familiare, la valutazione in ordine all'esistenza di una organizzazione penalmente rilevante deve essere particolarmente rigorosa essendo necessario individuare elementi strutturali ulteriori rispetto alla preesistente organizzazione familiare (Sez.2, n.41016 del 11/10/2011).

Sullo specifico punto la sentenza impugnata ha dovuto necessariamente prendere atto della "semplicità del programma" e del "rudimentale organigramma"; né la sussistenza di una pluralità di gruppi familiari valorizzata dalla Corte è circostanza tale da superare le doglianze proposi:e, in ragione degli strettissimi legami di parentela esistenti tra i coimputati sì da rappresentare un unico gruppo familiare.

La sentenza ha escluso la occasionalità degli incontri sulla base di elementi - quali la previa raccolta dei dati, il miglioramento delle prestazioni delle vetture con le quali fuggire, gli accorgimenti per non essere scoperti- che non disvelano la sussistenza di un indeterminato programma criminoso.

Ancora: non ha fornito motivazione sulla sussistenza di specifici ruoli e compiti ripartiti.

Nel caso del ricorrente si è limitata ad indicarlo come colui che organizzava tutte le spedizioni predatorie con la vettura e la strumentazione dallo stesso predisposta.

La sentenza impugnata non ha fornito neanche motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo fondante il discrimine tra associazione a delinquere e concorso di persone nel reato e alla qualifica di c:apo promotore del Lafleur ricavata dal suo ruolo di collegamento nella comunicazione delle indicazioni fornite dal di lui padre [OSCURATO:PERSONA] e gli altri associati.

Siffatta ultima circostanza è smentita dagli stessi fatti richiamati in sentenza atteso che è emerso che l'imputato non fosse neanche a conoscenza che il padre aveva presunti contatti con le forze di polizia.

2.1.2. Con il secondo motivo di ricorso, è stato dedotto vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e al complessivo trattamento sanzionatorio.

La sentenza impugnata nel rideterminare la pena a carico del ricorrente, ha confermato il giudizio di equivalenza operato dal giudice di primo grado tra la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.6 cod. pen. e le contestate circostanze aggravanti e alla recidiva.Non ha sufficientemente motivato in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen. a fronte della espressa valorizzazione da parte della difesa della lettera di scuse prodotta in primo grado con la quale l'imputato si impegnava a risarcire il danno e rappresentava il proprio rammarico per l'accaduto.

Siffatta circostanza è stata ritenuta insufficiente dalla Corte territoriale quale indice di resipiscenza al fine della concessione delle invocate attenuanti.

Analoghe carenze motivazionali sono da ravvisarsi nella determinazione della pena, dal momento che la sentenza non ha correttamente valutato gli elementi indicati dall'art.133 cod. pen. ed in particolare le condizioni di vita individuali, familiari e sociali dell'imputato.

2.2. Gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso con un unico atto, sottoscritto da un unico difensore di fiducia, contenente motivi comuni. [OSCURATO:PERSONA], fratello di Lafleur risponde: - della fattispecie associativa (Capo 1: art.416 commi primo e secondo cod. pen.); - del furto in abitazione, in concorso anche con persona minore, aggravato dalla pluralità di persone e dalla violenza sulle cose, commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 2 novembre 2019 (Capo 2: artt.110, 624 bis, 625 nn. 2 e 5, 61 n. 5 cod. pen.); -del furto in abitazione in concorso, commesso in Sarzana il 26 novembre 2019 (Capo 17: artt.110, 624 bis cod. pen.). [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente figlio e moglie di Valerio, rispondono: - della fattispecie associativa (Capo 1: art.416 commi primo e secondo cod. pen.).

2.2.1. Con il primo motivo di ricorso contenuto nell'atto sottoscritto dal difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], è stata dedotta \rolazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta competenza territoriale del giudice di [OSCURATO:PERSONA] e alla errata applicazione degli artt. 12 comma primo lettera C) e 16 cod. proc. pen.

La Corte territoriale ha erroneamente condiviso la decisione del giudice di primo grado che, nel respingere la eccezione di incompetenza territoriale, aveva ritenuto insussistente il nesso teleologico tra il reato associativo e i reati fine contestati.

In particolare, nel confermare la decisione adottata in primo grado, ha ravvisato una estemporaneità ed improvvisazione che avrebbe caratterizzato le decisioni degli imputati di realizzare i singoli reati contro il patrimonio.Richiamando i principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte (S.U. n. 53390 del 26/10/2017, Rv. 271223) in tema di modifica della competenza per territorio per ragioni di connessione, la difesa indica come sussistente nel caso di specie il nesso teleologico tra il reato associativo e i reati fine come risulta dalla contestazione di cui al capo 1).

Se è vero che la mancata contestazione della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen. richiede l'accertamento che il nesso teleologico sia stata oggetto della rappresentazione e volontà dell'agente, è la stessa impostazione accusatoria che evidenzia la sussistenza di uno scopo finalistico che si traduce nella espressione "allo scopo di commettere." La violazione dell'art. 12 lett.

C) cod. proc. pen. comporta la conseguente violazione dell'art. 16 cod. proc. pen. ai fini della corretta determinazione della competenza territoriale.

Nell'ipotesi di reati connessi rispetto ai quali più giudici sono competenti per materia e i reati risultano di pari gravità, la competenza si radica dinanzi al giudice competente per il primo reato: nel caso di specie i reati più gravi sono i furti in abitazione aggravati ai sensi dell'art.625 nn. 2 e 5 cod. pen., il primo dei quali in ordine temporale è il reato di cui al capo 10) commesso in data 4 aprile 2013 in Capannori (LU) diversamente da quello indicato nell'ordinanza impugnata.

La ordinanza impugnata richiamata in sentenza con la quale il giudice ha deciso in ordine alla eccezione di incompetenza, risulta peraltro contraddittoria allorquando, nel considerare il furto di cui al capo 16 commesso dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], afferma che è stato commesso da persona estranea al contesto associativo mentre [OSCURATO:PERSONA] risponde anche egli della contestazione di cui al capo 1).

2.2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stato dedotto vizio di motivazione in relazione alla contestazione associativa.

La sentenza impugnata non ha fornito alcuna risposta agli specifici motivi dedotti con l'atto di appello con i quali la difesa aveva evidenziato l'assenza degli elementi costitutivi del reato di associazione finalizzata alla commissione di reati e la configurabilità del concorso di persone nei singoli reati fine.

Al riguardo il motivo contiene le medesime censure del primo motivo proposto nell'interesse di Lafleur.

Evidenzia, con specifico riferimento ai tre ricorrenti, che le condotte partecipative loro contestate non risultano connotate di particolare significatività al fine della configurazione del reato associativo se non attraverso mere congetture o supposizioni.

2.3. [OSCURATO:PERSONA], padre di Valerio e di Lafleur, risponde: 6 t t- - della fattispecie associativa (Capo 1: art.416 commi primo e secondo cod. pen.).

2.3.1. Con il primo motivo di ricorso contenuto nell'atto sottoscritto dal difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], è stato dedotto vizio di motivazione, tradottosi in assenza, in relazione alla contestazione associativa di cui al capo 1).

Il motivo contiene le medesime censure del primo motivo proposto nell'interesse di Lafleur.

Evidenzia, con specifico riferimento al ricorrente [OSCURATO:PERSONA], che la condotta partecipativa contestatagli e consistita: Nella segnalazione degli obiettivi ai figli; Nell'assistenza ai familiari colpiti da provvedimenti restrittivi; Nel pagamento del risarcimento dei danni in favore delle vittime dei reati non risulta connotata di particolare significatività al fine della configurazione del reato associativo, dal momento che trattasi di episodi del tutto occasionali.

2.3.2. Con il secondo motivo di ricorso, è stato dedotto vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e al complessivo trattamento sanzionatorio.

La sentenza impugnata ha confermato la pronuncia del giudice di primo grado che aveva condannato il ricorrente alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione, ritenuta la sussistenza della recidiva reiterata e specifica.

Il diniego delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62bis cod. pen. è fondato su di una motivazione apparente essendosi, la Corte territoriale limitata a utilizzare la seguente formula di stile: "[..]la concessione di attenuanti generiche non trova alcun appiglio fattuale, non essendovi necessità di ridurre ulteriormente la pena[..]".

Analoghe carenze motivazionali sono da ravvisarsi nella determinazione della pena, dal momento che la sentenza non ha correttamente valutato gli elementi indicati dall'art.133 cod. pen.

La sentenza impugnata giustifica il discostamento dai limiti edittali in ragione della capacità delinquenziale espressa da [OSCURATO:PERSONA] nella gestione dei rapporti con gli altri associati e con altri criminali per i quali deteneva la refurtiva, non considerando, tuttavia, che coloro che sono indicati come altri associati coincidono con il gruppo familiare dell'imputato.

Non risultano oggetto di valutazione le condizioni di vita individuali, familiari e sociali particolarmente degradate del ricorrente.

2.4. [OSCURATO:PERSONA], cognato di Lafleur, risponde:- della fattispecie associativa (Capo 1: art.416 commi primo e secondo cod. pen.).

2.4.1. Con il primo motivo di ricorso contenuto nell'atto sottoscritto dai difensori di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], è stato dedotto vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'associazione di cui al capo 1).

La sentenza impugnata, e prima ancora la sentenza del giudice di primo grado, non sono in alcun modo riuscite a dimostrare la sussistenza di un vero e proprio sodalizio criminoso all'interno del [OSCURATO:PERSONA] stabilitosi in Sarzana.

I coimputati sono unicamente persone legate da stre1:ti vincoli familiari riconducibili ai cd.

"Sinti piemontesi", al più concorrenti in singoli reati contro il patrimonio.

La difesa, nel richiamare la giurisprudenza di questa Corte già indicata nei ricorsi di altri coimputati, evidenzia che la appartenenza ad un medesimo gruppo familiare che commette reati non può essere interpretata automaticamente quale appartenenza ad un medesimo gruppo criminale, essendo necessario accertare la sussistenza di un ulteriore elemento quale l'insorgenza del "pactum sceleris." Siffatto accertamento risulta mancante nella sentenza impugnata che ha ricavato la sussistenza dell'associazione dalla presunta esistenza di undici spedizioni predatorie delle quali solo cinque penalmente rilevanti.

La sentenza impugnata altresì: - risulta contraddittoria laddove, dopo avere sostenuto la sistematicità, continuità e professionalità con cui operava il gruppo, con1:raddice sé stessa affermando che l'organizzazione dei singoli reati era frutto di decisioni estemporanee e priva di un preventivo coordinamento; -non è in grado di ricostruire il momento costitutivo dell'associazione, quanto mai necessario nell'ipotesi di specie in cui si ipotizza la sovrapposizione di una organizzazione di natura criminale ad una precedente formazione sociale lecita quale la famiglia; - non motiva in ordine alla mancanza di elementi tipici dei gruppi criminali quali l'assenza di una cassa comune, l'assenza di una sistematica e continuativa assistenza di natura economica in favore dei presunti associati, limitandosi ad escludere la loro natura di elementi costitutivi del reato associativo; - risulta ancora contraddittoria laddove esclude l'essenzialità di un medesimo modus operandi nella realizzazione di reati fine e valorizza la continuità con cui erano realizzati gli stessi per poi, tuttavia, richiamare ampi stralci della sentenza di primo grado, la quale riferisce di una attività organizzata svolta in modo abituale e professionale connotata dal medesimo modus operandi.2.4.2.

Con il secondo motivo di ricorso è stato dedotto vizio di motivazione in relazione alla partecipazione del ricorrente all'associazione contestata.

Lamenta la difesa che la motivazione adottata per ravvisar-e la partecipazione del ricorrente all'associazione di cui al capo 1) non tiene conto dei principi affermati da questa Corte in tema di contributo causale fornito dal partecipe.

Esaminando le singole risultanze processuali dalle quali la Corte ha ricavato la penale responsabilità del ricorrente, la difesa sottolinea che: I fatti accaduti in data 8 novembre 2019 sono stati ricondotti alla ipotesi di desistenza volontaria e quindi considerati non penalmente rilevanti.

Pur affermando di non condividere le valutazioni del giudice di primo grado che nel motivare l'ordinanza di incompetenza territoriale aveva evidenziato la mancanza di connessione tra il concorso del Lagaren nel reato di truffa aggravata commesso in data 15 giugno 2020 (capo 18) e il reato associativo (con conseguente irrilevanza dello stesso ai fini dell'apporto causale fornito all'associazione), la Corte territoriale si è limitata a questa affermazione non spiegandone le motivazioni.

La presenza del ricorrente accanto al Lafleur nel recarsi all'officina di [OSCURATO:PERSONA] in Azeglio per modificare l'auto è stata interpretata quale specifico interessamento di Lagaren nella individuazione del meccanico che potesse intervenire sulla vettura utilizzata dal gruppo, laddove in realtà il Lafleur si era recato in quella zona unicamen1:e per fare visita ai suoi suoceri.

Le conversazioni telefoniche sono state erroneamente interpretate, senza considerare che l'inattendibilità delle interlocuzioni del Lafleur è stata accertata dimostrando come l'imputato sia rimasto completamente estraneo all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA].

Lagaren è l'unico dei coimputati che non vive e risiede stabilmente in [OSCURATO:PERSONA], non risulta avere contatti con gli altri partecipi o basisti o informatori o ricettatori.

2.5. Gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso con un unico atto, sottoscritto da un unico difensore di fiducia, contenente un motivo comune.

Gli imputati rispondono: - della fattispecie associativa (Capo 1: art.416 commi primo e secondo cod. pen.).

2.5.1. Con il motivo di ricorso contenuto nell'atto sottoscritto dal difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'accertamento della responsabilità dei ricorrenti.Lamenta la difesa che la sentenza impugnata, pur affermando che la partecipazione all'associazione è desumibile dalla commissione di reati-scopo, non applica coerentemente questo principio atteso che [OSCURATO:PERSONA] è imputato per un solo delitto di furto e [OSCURATO:PERSONA] per quattro episodi (si tratta di imputazioni per i quali è intervenuta declaratoria di incompetenza territoriale).

Inoltre, la sentenza non considera che la prova della commissione di una pluralità di reati ad opera degli stessi soggetti, ai fini dell'accertamento del reato associativo, necessita di un elemento ulteriore quale la sussistenza di un accordo volto ad un più vasto programma criminoso (cd. pactum sceleris).

In assenza della prova dell'accordo, la ulteriore circostanza che i pochi reati scopo siano stati commessi in un periodo di tempo molto ravvicinato rende ancora più difficile ricavare la partecipazione all'associazione.

La difesa evidenzia altresì l'assenza nel caso dei ricorrenti ci una serie di indici rivelatori della partecipazione all'associazione quali la mancanza di rapporti con le forze di polizia, la mancata effettuazione di bonifiche , la mancata messa a disposizione di auto, la mancata clonazione di targhe delle vetture utilizzate per i furti, la mancata messa a disposizione di schede telefoniche, l'assenza di contatti telefonici diretti con gli associati, la mancata custodia dei prcventi dei delitti, la mancata prova della partecipazione alla distribuzione di utili, il mancato contatto con ricettatori, la mancata intestazione fittizia di beni.

2.6. [OSCURATO:PERSONA], moglie di Lafleur risponde: - della fattispecie associativa (Capo 1: art.416 commi primo e secondo cod. pen.).

2.6.1. Con il primo motivo di ricorso contenuto nell'atto sottoscritto dai difensori di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], è stato dedotto vizio di motivazione, tradottosi in assenza, in relazione alla contestazione associativa di cui al capo 1).

Il motivo contiene le medesime censure del primo motivo proposto nell'interesse di Lafleur.

Evidenzia, con specifico riferimento alla ricorrente [OSCURATO:PERSONA], che la condotta partecipativa contestatale e consistita nell'essere accanto al marito in alcune situazioni non risulta connotata di particolare significatività al fine della configurazione del reato associativo, in ragione della esistenza del rapporto di coniugio e della mancanza di ulteriori elementi qualificanti penalmente la sua condotta.

2.6.2. Con il secondo motivo di ricorso, è stato dedotto vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e al complessivo trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

La sentenza impugnata ha confermato la pronuncia del giudice di primo grado che aveva condannato la ricorrente alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione.

Il diniego delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62bis cod. pen. è fondato su di una motivazione apparente essendosi, la Corte territoriale limitata a valorizzare la sussistenza di un precedente penale archiviato per particolare tenuità del fatto, "la scelta del crimine come lavoro", la personalità negativa basata sul disvalore attribuito "alle raccomandazioni date al figlio" La Corte territoriale in realtà non ha considerato che l'imputata non ha partecipato ad alcun reato fine, svolgendo un ruolo del tutto marginale.

Carente, dunque, la motivazione dal momento che la sentenza non ha correttamente valutato gli elementi indicati dall'art.133 cod. oen., limitandosi a formule di stile.

Non risultano oggetto di valutazione le condizioni di vita individuali, familiari e sociali particolarmente degradate della ricorrente.

2.8. Gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rispondono: - del furto e del tentato furto in due esercizi commerciali, in concorso, aggravati dalla circostanza della violenza sulle cose e dalla pluralità di persone commessi in Arcola e in Carrara il 22 dicembre 2019 (Capo 8: artt. 624-così diversamente qualificata la ipotesi di cui all'art.624bis-, 625 nn. 2 e 5, 56 cod. pen.).

La sentenza impugnata, su concorde richiesta delle parti ai sensi dell'art.599 bis cod. proc. pen. ha rideterminato la pena, dichiarando inammissibili le ulteriori richieste e confermando nel resto.

2.8.1. Avverso la sentenza hanno proposto i ricorrenti con due distinti atti sottoscritti dal medesimo difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], e contenenti motivo comune.

Con il motivo di ricorso è stato dedotto vizio di motivazione, tradottosi in assenza.

La sentenza non ha motivato in ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento e non ha reso edotte le parti delle ragioni che giustificavano l'accoglimento dell'accordo. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili.1.[OSCURATO:PERSONA]

1.1. Il primo motivo di ricorso risulta manifestamente infondato in quanto non si confronta con la sentenza impugnata (p.8/20-21 ei ss.) che confuta adeguatamente le obiezioni difensive, già proposte con l'atto di appello e disattese.

La sentenza impugnata con motivazione immune da vizi logici ha chiarito che: -le indagini hanno rivelato "l'istantanea di un'associazione criminale in azione", la sussistenza di persone e strutture attivate affinché si realizzassero una serie di illeciti ed in particolare dei furti. - il ruolo che ciascuno avrebbe svolto era attentamente e minuziosamente preordinato nell'ambito di "[..] un piccolo esercito organizzato unito da vincoli familiari che garantivano l'affidabilità dei membri [..]". - il programma era semplice, ma difficilmente le associazioni criminali hanno scopi sofisticati.

Prevedeva furti in abitazione e all'occorrenza truffe per rendere maggiormente difficile la individuazione degli autori.

Ha quindi individuato: - una articolata disponibilità di strumenti atti a commettere delitti contro il patrimonio (spray al peperoncino; apparecchi radio trasmittenti; indumenti per camuffarsi; arnesi destinati allo scasso; targhe clonate per impedire la identificazione dei veicoli utilizzati); - eguale disponibilità di una rete di informatori per individuare le abitazioni obiettivo delle attività predatorie; - la offerta di assistenza ai membri del gruppo tratti in arresto in relazione al mantenimento economico delle famiglie; Ha poi concluso che: -Il vincolo familiare è solo l'occasione da cui trae origine la volontà di delinquere, ma le dinamiche associative prescindono dalla parentela.

1.2. Contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, dunque, la sentenza impugnata affronta con articolate argomentazioni il tema del vincolo parentale che lega gli indagati e che condurrebbe ad escludere il vincolo associativo nella prospettazione difensiva.

Al riguardo la Corte territoriale opera uno specifico riferimento anche alla giurisprudenza di questa Corte secondo la quale in tema di associazione per delinquere, l'esistenza della consorteria criminosa non è esclusa per il fatto che la stessa sia imperniata per lo più intorno a componenti della stessa famiglia, atteso che, al contrario, i rapporti parentali o coniugali, sommandosi al vincolo associativo, rendono quest'ultimo ancora più pericoloso. (Sez. 3, n. 48568 del 25/02/2016, Rv. 268184; Sez. 2, n. 49007 del 16/09/2014, Rv. 2614; Sez. 1, Sentenza n. 35992 del 14/06/2011, Rv. 2507;73).

Con motivazione immune da vizi logici la Corte territoriale ha correttamente inquadrato i rapporti che sussistono tra la fattispecie associativa come prevista normativamente e l'associazione in esame che si caratterizza per il legame di parentela che lega i partecipi, evidenziando che: - Va respinta l'idea che l'etnia Sinti è dedita al furto come strumento per vivere trattandosi della generalizzazione di un pregiudizio e non una affermazione fondata su specifiche risultanze probatorie. - L'associazione non riguarda un'unica famiglia, ma più nuclei familiari ed opera attraverso accordi tipici delle associazioni criminali. - Sussiste in capo agli associati la consapevolezza delle reciproche connessioni e dell'esistenza di alcuni tra loro depositari di specifiche competenze criminali che, unitamente ad altra attività collaterali poste in essere, consentono una penetrante ed efficace attività illecita, distinta rispetto ai singoli e determinati reati fine.

La sentenza opera buon governo di un principio consolidato per questa Corte e ribadito anche di recente, quanto alle distinzioni tra concorso di persone e reato associativo, secondo cui nel concorso di persone nel reato continuato l'accordo criminoso è occasionale e limitato, in quanto volto alla sola commissione di più reati ispirati da un medesimo disegno criminoso, mentre le condotte di partecipazione e promozione dell'associazione per delinquere presentano i requisiti della stabilità del vincolo associativo e dell'indeterminatezza del programma criminoso, elementi che possono essere provati anche attraverso la valutazione dei reati scopo, ove indicativi di un'organizzazione stabile e autonoma, nonché di una capacità progettuale che si aggiunge e persiste oltre la consumazione dei medesimi. (Sez. 2, n. 22906 del 08/03/2023, Rv. 284724).

1.3. Quanto al ruolo ricoperto dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] la sentenza impugnata, con motivazione non manifestamente illogica, né contraddittoria, individua una serie di elementi di fatto che sconfessano le censure contenute nell'atto di appello e che permettono di riconoscergli il ruolo di organizzatore: - Lafleur nella sua attività coordinativa indirizzava le attitudini degli associati verso una serie di delitti, lasciando al lavoro concreto la loro determinazione. - Tutte o quasi le spedizioni predatorie erano da lui organizzate con la vettura da lui predisposta e le vetture a ciò adibite (conversazioni ambientali all'interno della Peugeot 308); - E' il riferimento degli altri associati nella commissione dei furti e nella ricezione delle informazioni.

Anche sullo specifico punto la motivazione della sentenza è immune da vizi logici e il motivo è versato in fatto.

2. Generico risulta il motivo relativo al trattamento sanzionatorio e al diniego delle circostanze attenuanti ex art. 62 bis cod. pen.Con esaustiva motivazione in fatto la Corte territoriale ha chiarito le ragioni per le quali ha: - negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche non ritenendo la richiamata lettera di scuse un elemento favorevole in tal senso (priva di un concreto carattere di resipiscenza); - così determinato il trattamento sanzionatorio operando un espresso richiamo alla gravità del fatto e alla intensità del dolo ex art.1:33 cod. pen. 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Olga 131anchi Le posizioni possono essere trattate congiuntamente in ragione dei motivi comuni di ricorso presentati dalla difesa.

2.1. Il primo motivo risulta manifestamente infondato.

Le sentenze di merito hanno fornito ampia motivazione quanto alla individuazione della competenza per territorio.

A fronte della eccepita incompetenza per territorio derivante dalla connessione ai sensi dell'art. 12 comma secondo lett.

C) cod. proc. pen. (connessione in virtù di vincolo teleologico), la sentenza impugnata e prima ancora la sentenza di primo grado hanno escluso la sussistenza della connessione teleologica da intendersi quale specifico collegamento fra determinati reati.

La sentenza ha premesso che la finalità della commissione di reati connotante l'associazione a delinquere non riguarda specifici delitti (potendosi in tal caso ravvisare un concorso di persone nel reato), ma una serie indeterminata di reati.

Quindi ha chiarito che il collegamento teleologico non solo non è provato, ma deve essere escluso: i reati contro il patrimonio formavano oggetto di decisione, se non estemporanee, quanto meno adottate poco prima della effettiva commissione; in occasione di gite familiari o di determinate festività e dunque nell'ambito di una più complessa e ampia attività criminosa caratterizzata da frequenti spedizioni che non si traducevano in delitti anche in ragione di ostacoli che in concreto si frapponevano.

Al momento in cui è nato tra gli associati il vincolo non è sostenibile che fossero già stati programmati gli specifici delitti commessi e che l'associazione fosse stata costituita proprio per realizzare quelli specifici e concreti delitti.

La sentenza impugnata risponde anche alla specifica obiezione circa la contraddittorietà della decisione avuto riguardo al coimputato [OSCURATO:PERSONA] (non ricorrente): l'accusa ha contestato l'associazione anche a [OSCURATO:PERSONA], ma non per questo ha collegato l'attività associativa al reato in questione: un legame che potrebbe fondare la connessione non può rinvenirsi allorquando risultano assai labili gli elementi che connotano il contributo all'associazione del [OSCURATO:PERSONA], indicato per la disponibilità a commettere ove necessario reato fine.2.2.

Quanto al secondo motivo relativo alla sussistenza degli elementi costitutivi dell'associazione, lo stesso risulta manifestamente infondato in quanto si sostanzia nelle medesime doglianze espresse nel primo motivo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

In relazione poi ai singoli contributi forniti da ciascun ricorrente le doglianze si risolvono in censure in fatto dal momento che la sentenza impugnata con motivazione esente da vizi logici ha individuato l'apporto partecipativo di ciascun di essi: [OSCURATO:PERSONA] (p.24), fratello di Larleur, è uno stretto collaboratore di quest'ultimo come provato dalle numerose conversazioni intercettate, abituale fornitore del materiale necessario per realizzare i furti, nonché della sua vettura; [OSCURATO:PERSONA] (p.27) è il giovane figlio di Valerio ed Olga ed accompagna assiduamente il padre nell'attività criminosa, prendendo talora il suo posto; [OSCURATO:PERSONA] (p.28), "Chica", moglie di Valerio, analogamente a [OSCURATO:PERSONA] ( moglie di Lafleur), pur non partecipando ai singoli reati fine, contribuisce causalmente alla vita associativa acquistando le vetture utilizzate per svolgere i furti e stipulando le polizze assicurative, nonché custodendole presso i garage e noleggiando posti auto dove poterle fare sostare; custodisce il telefono cellulare del marito rispondendo alle chiamate, quando Valerio si "dedica" ai furti per evitare che attraverso le celle che il telefono aggancia possa essere provata la sua presenza sul luogo del furto.

Qualora necessario, accompagna il coniuge agli appuntamenti con i complici e insieme a lui investe i proventi dei delitti in prodotti bancari. 3.[OSCURATO:PERSONA]

3.1. Il primo motivo di ricorso risulta manifestamente infondato in quanto non si confronta con la sentenza impugnata che confuta adeguatamente le obiezioni difensive, in parte proposte con l'atto di appello e disattese, in parte inedite.

Le censure, peraltro, sono censure in fatto e la sentenza impugnata con motivazione immune da vizi logici ha chiarito (p.29) che: - costituisce contributo rilevante ai fini della qualifica di partecipe ad un'associazione a delinquere l'attività di informazione degli altri partecipi delle indagini a loro carico che sta svolgendo la polizia giudiziaria; la segnalazione ai coimputati ( nella specie Lafleur e [OSCURATO:PERSONA]) degli obiettivi; la custodia della refurtiva e la sua valutazione al fine di consegnarla ai ricettatori; l'assistenza delle famiglie dei componenti colpiti da provvedimenti restrittivi; la destinazione di una somma ai risarcimenti del danno delle vittime al fine di rendere meno gravosa la posizione processuale dei partecipi imputati nei singoli processi; la individuazione di una cassa comune ( "più rubi, più metti").

La sentenza evidenzia e ribadisce il principio in base al quale la condotta di partecipe ad un'associazione non necessariamente deve tradursi nella realizzazione di singoli reati fine, ma può senz'altro consistere nella realizzazione di attività della più diversa natura che si rivelano tuttavia decisive per la vita stessa dell'associazione.

3.2. Generico risulta il motivo relativo al trattamento sanzionatorio e al diniego delle circostanze attenuanti ex art. 62 bis cod. pen.

Con esaustiva motivazione in fatto la Corte territoriale ha chiarito le ragioni per le quali ha: - negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche non avendo la difesa evidenziato alcun elemento favorevole che giustificasse la concessione dell'invocato beneficio. - così determinato il trattamento sanzionatorio operando un espresso richiamo alla gravità del fatto e ai criteri suggeriti ex art.133 cod. pen. 4. [OSCURATO:PERSONA] 4.1 II primo motivo relativo alla sussistenza degli elementi costitutivi dell'associazione, ripercorre analoghe doglianze espresse negli altri ricorsi valutate quali manifestamente infondate per le ragioni alle quali si rinvia.

Quanto alle ulteriori e più specifiche censure sempre sul medesimo tema va evidenziato che: - la motivazione non risulta contraddittoria laddove, dopo avere sostenuto la sistematicità, continuità e professionalità con cui operava il gruppo, afferma che l'organizzazione dei singoli reati era frutto di decisioni estemporanee.

La sentenza impugnata, infatti, ai soli fini della esclusione della sussistenza del nesso teleologico, ha chiarito che la vita dell'associazione che si fonda su di un'organizzazione caratterizzata dalla continuità sistematicità e professionalità è cosa diversa dalla realizzazione in concreto dei singoli reati fine che, fermo restando il programma di realizzare un numero indeterminato di reati, sono compiuti anche sulla base di decisioni estemporanee fondate, sul momento più favorevole e propizio per agire.

4.1.1. Generica appare la censura laddove si lamenta che la sentenza impugnata non è in grado di ricostruire il momento costitutivo dell'associazione, quanto mai necessario nell'ipotesi di specie in cui si ipotizza la sovrapposizione di una organizzazione di natura criminale ad una precedente formazione sociale lecita quale la famiglia: questo Collegio ha già nei precedenti paragrafi chiarito il significato che il vincolo familiare riveste ai fini della configurabilità dell'associazione, quale elemento di rafforzamento e non certo di depotenziamento del vincolo.

A ciò si aggiunga che la difesa non spiega, al di là della contestazione temporale, quale sia la decisività ai fini dell'accertamento della penale responsabilità, del momento in cui l'associazione sia nata.

4.2. In relazione al contributo fornito dal Lagaren, le doglianze si risolvono in censure in fatto dal momento che la sentenza impugnata con motivazione esente da vizi logici ne ha individuato l'apporto partecipativo: [OSCURATO:PERSONA] (p.31), è anch'egli un valido supporto di [OSCURATO:PERSONA] (della cui sorella Morena risulta essere il compagno), come provato dalle numerose conversazioni intercettate.

Oltre ad accompagnare il cognato presso un meccanico (autocarrozzeria Paleologo) per apportare le dovute "modifiche" alla vettura utilizzata per i furti, partecipa ad una serie di spedizioni organizzate dal cognato e da [OSCURATO:PERSONA], non andate a buon fine per circostanze sopravvenute; offre i suoi consigli in relazione all'accertamento di eventuali microspie presenti sulle vetture; è coimputato in uno specifico episodio di furto. 4.2.1.La sentenza impugnata disattende, infine, tutte le singole doglianze in fatto avanzate dalla difesa con l'atto di appello offrendo una argomentazione conclusiva decisiva quanto ai criteri di valutazione della prova indiziaria (p.33): la parcellizzazione dell'indizio si rivela metodo di valutazione della prova non corretto in quanto strumentalmente volto alla svalutazione della prospettazione accusatoria allorquando la penale responsabilità dell'imputato si fonda su una valutazione congiunta delle plurime e concordanti risultanze indiziarie.

E' quanto afferma costantemente la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale in tema di valutazione della prova indiziaria, il giudice di merito non può limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma deve, preliminarmenl:e, valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e i'intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica), e, successivamente, procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana. (Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020, (2021), Rv. 280605). 5.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

5.1. Il comune motivo di ricorso risulta manifestamente infondato non confrontandosi con i contenuti della sentenza impugnata.

Contrariamente a quanto rappresentato dalle difese, la sentenza impugnata ha affrontato esaustivamente il tema della sussistenza dell'associazione contestata, come del resto si è ampiamente evidenziato nei precedenti paragrafi.

Sul punto il motivo riproduce censure a cui già si è in precedenza fornito risposta.

5.2. Quanto alla più specifica doglianza relativa alla partecipazione dei due ricorrenti alla descritta associazione, anche in tal caso trattasi di doglianza già proposta con i motivi di appello e in quella sede disattesa (p.24/25).

Con motivazione immune da vizi logici e come tale insindacabile in questa sede, la Corte territoriale ha evidenziato che: La partecipazione ai delitti scopo di un'associazione può costituire un indice rivelatore inequivoco ai fini della qualifica di partecipe.

La partecipazione ai singoli reati fine, rilevante ai fini della sussistenza della qualità di partecipe, è ravvisabile allorquando nella fattispecie criminosa realizzata in concreto (nel caso di specie il furto) emerge altresì la prova della partecipazione all'attività svolta dall'associazione medesima.

La sentenza impugnalta sul punto c:hiarisce come le intercettazioni ambientali all'interno della vettura hanno rivelato che i due ricorrenti discorrevano insieme agli altri anche di reati futuri con intenti e scopi analoghi, con modalità e strumenti uguali, rivelando altresì la condivisione di pregresse attività illecite.

I due ricorrenti erano spesso in auto allorquando si organizzavano le spedizioni predatorie, consapevoli anche dell'utilizzo di radiotrasmittenti per eludere controlli investigativi di natura intercettiva, esprimendo perfino il chiaro timore che il gruppo [OSCURATO:PERSONA] potesse essere destinatario di una misura restrittiva.

Al riguardo appare utile richiamare la giurisprudenza recente di questa Corte che ha ribadito, quanto alla prova della partecipazione all'associazione, che l'appartenenza di un soggetto a un sodalizio criminale può essere ritenuta anche in base alla partecipazione a un solo reato-fine, laddove il ruolo :svolto e le modalità dell'azione siano tali da evidenziare la sussistenza del vincolo, condizione che può verificarsi solo quando tale ruolo non avrebbe potuto essere affidato a soggetti estranei, oppure quando l'autore del singolo reato impieghi mezzi e sistemi propri del sodalizio in modo da evidenziare la sua possibilità di utilizzarli autonomamente, come membro e non già come persona alla quale il gruppo li ha posti occasionalmente a disposizione. (Sez. 1, n. 29093 del 24/05/2022, Rv. 283311).

6. [OSCURATO:PERSONA]

6.1. Il primo motivo di ricorso relativo alla sussistenza degli elementi costitutivi dell'associazione risulta manifestamente infondato in quanto si sostanzia nelle medesime doglianze espresse nel primo motivo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], coniuge della ricorrente.

In relazione al singolo contributo fornito dall'imputata, le doglianze si risolvono in censure in fatto dal momento che la sentenza impugnata con motivazione esente da vizi logici ne ha individuato l'apporto partecipativo: [OSCURATO:PERSONA] (moglie di Lafleur,p.27), analogamente ad [OSCURATO:PERSONA], pur non partecipando ai singoli reati fine, contribuiva causalmente alla vita associativa; era intestataria delle vetture della famiglia utilizzate per l'attività illecita ; individuava le targhe da clonare, accertando attraverso alcuni applicativi gli indirizz di residenza dei proprietari dei veicoli riferibili alle targhe; si attivava per verificare all'interno dei veicoli utilizzati la esistenza di microspie o di apparati di localizzazione; custodiva il telefono cellulare del marito rispondendo alle chiamate, quando Lafleur si "dedicava" ai furti per evitare che attraverso le celle che il telefono agganciava potesse essere provata la sua presenza sul luogo del furto.

La motivazione della sentenza impugnata appare chiaramente superare le censure difensive secondo le quali la condotta della Riviera sarebbe riconducibile alla connivenza non punibile: le attività dalla stessa poste in essere non solo rivelano consapevolezza dell'attività illecita posta in essere dal coniuge, ma risultano causalmente finalizzate al perseguimento degli obiettivi propri dell'associazione.

6.2. Generico e manifestamente infondato risulta il motivo relativo al trattamento sanzionatorio, al diniego delle circostanze attenuanti ex art. 62 bis cod. pen. e della concessione della sospensione condizionale della pena.

Contrariamente a quanto sostenuto nel motivo di ricorso che ha definito la motivazione apparente, la Corte territoriale con motivazione in fatto, immune da vizi logici, ha chiarito le ragioni per le quali ha: - negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non avendo la difesa evidenziato alcun elemento favorevole che giustificasse la concessione dell'invocato beneficio; la incensuratezza non è sufficiente, la imputata ha già commesso un furto per il quale è stata applicata la condizione di non punibilità di cui all'art. 131 vis cod. pen. e il buon contegno processuale non può essere costituito dalla regolare partecipazione alle udienze; - negato la concessione della sospensione condizionale della pena attesa la impossibilità di una prognosi favorevole di non recidivanza; il suo inserimento nell'organizzazione era stabile e frutto di una convinta adesione che ha escluso la semplice connivenza; le raccomandazioni al figlio erano volte all'indicazione del crimine come scelta di vita e di lavoro; - confermato il trattamento sanzionatorio in quanto congruo rispetto ai fatti contestati e relativo ad una pena assai lontana dal limite edittale massimo e lontana dal valore intermedio tra minimo e massimo.

7. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] motivo di ricorso è manifestamente infondato. 7.1.Prima di analizzare le censure dei ricorrenti occorre premettere che per il concordato con rinuncia ai motivi di gravame nei confronti della pronuncia di primo grado - istituto questo reintrodotto nel sistema processuale all'esito dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017 (a far data dal 3 agosto 2017)- non è stata prevista una disciplina specifica in merito alle censure proponibili con ricorso per cassazione, essendo stata stabilita espressamente solo la declaratoria di inammissibilità de plano ex art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.

Questa Corte, tuttavia, ha più volte evidenziato come, in 1:ema di concordato in appello, sia ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170; Sez. 2 - n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969).

Va segnalato che le Sezioni Unite di questa Corte con decisione del 27/10/2022 risolvendo il contrasto loro rimesso, hanno affermato che è possibile proporre ricorso per Cassazione avverso lea sentenza di concordato in appello ex art.599 bis cod. proc. pen. anche al fine di dedurre il vizio di violazione di legge derivante dall'omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di secondo grado.Indubbia risulta essere l'assenza di simmetria tra la limitazione dei motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento e la mancata previsione di simili od analoghe limitazioni ai motivi proponibili avverso la sentenza di cui all'art. 599 bis cod. proc. pen., non circondata da analoghi limiti rispetto al patteggiamento e da ipotesi di censure ricorribili per cassazione, con la conseguenza che le uniche doglianze proponibili sono quelle, come accennato, relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla formazione della volontà delle parti di accedere al concordato in appello, ed all'eventuale contenuto difforme della pronuncia del giudice di appello, nonché alla illegalità della sanzione inflitta.

Peraltro, la disciplina del patteggiamento in appello previgente, poi abrogato dal D.L. 92/2008 non era difforme.

Infatti, secondo l'orientamento di questa Corte, nel cd. patteggiamento della pena in appello, ai sensi dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., le parti esercitavano il potere dispositivo loro riconosciuto dalla legge, dando vita a un negozio processuale liberamente stipulato che, una volta consacrato nella decisione del giudice, non poteva essere unilateralmente modificato - salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata - da chi lo aveva promosso o vi aveva aderito, mediante proposizione di apposito motivo di ricorso per cassazione (Sez.

U, n. 5466 del 28/01/2004, Rv. 226715).

7.2. Alla stregua dei suddetti principi, in merito al denunciato, deve rilevarsi l'inammissibilità di esso, non essendo deducibile- per quanto già evidenziato -con il ricorso per cassazione avverso il concordato in appello, la mancata verifica di cause di proscioglimento.

Nel caso di specie, peraltro, la Corte ha espresso una valutazione di congruità della pena come ridotta, in ra

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udita la requisitoria del Sostituto procuratore generale della Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità dei ricorsi.Udite le conclusioni del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], per i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi. Udite le conclusioni del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA]0', per i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi. Udite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], quale sostituto processuale del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], per i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo per l'accoglimento dei ricorsi. Udite le conclusioni del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA] C:ATALIOTTI, per i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi. Lette le conclusioni scritte dei difensori di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Per quanto qui di interesse, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Imperia: - con sentenza del 29 aprile 2021, a seguito di giudizio abbreviato, dichiarava responsabili dei delitti loro rispettivamente ascritti e meglio indicati in dispositivo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] condannandoli alle pene (ed al risarcimento dei danni) riportate in sentenza, disponendo la confisca di una serie di beni di loro appartenenza. 1.1. La Corte di appello di Genova con la sentenza del 28 febbraio 2022, in questa sede impugnata, in parziale riforma della pronunzia di primo grado: - Su concorde richiesta delle parti ai sensi dell'art.599 bis cod. proc. pen. riduceva la pena inflitta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - In relazione agli imputati condannati unicamente per la contestazione associativa, riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], confermando nel resto la sentenza per gli altri coimputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo 9) limitatamente al tentato furto in Ameglia, [OSCURATO:PERSONA] dal reato associativo di cui al capo 1) e [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo 17), rideterminando conseguentemente le pene; confermava la sentenza nel resto. 1.2. L'accusa ha ad oggetto la costituzione di un'associazione a delinquere, volta alla commissione di plurimi reati di furto aggravati, nella forma consumata o tentata, in appartamento e di truffe ai danni dli persone anziane. 2. Avverso la sentenza hanno proposto gli imputati, attraverso i rispettivi difensori di fiducia proponendo i seguenti motivi. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] risponde: - della fattispecie associativa, quale promotore e organizzatore (Capo 1: art.416 commi primo e secondo cod. pen.); - del furto in abitazione, in concorso anche con persona minore, aggravato dalla pluralità di persone e dalla violenza sulle cose, commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 2 novembre 2019 (Capo 2: artt.110, 624 bis, 625 nn. 2 e 5, 61 i. 5 cod. pen.); - del furto e del tentato furto in due esercizi commerciali, in concorso, aggravati dalla circostanza della violenza sulle cose e dalla pluralità di persone commessi in Arcola e in Carrara il 22 dicembre 2019 (Capo 8: artt. 624-così diversamente qualificata la ipotesi di cui all'art.624bis-, 625 nn. 2 e 5, 56 cod. pen.); 2.1.1. Con il primo motivo di ricorso contenuto nell'atto sottoscritto dai difensori di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], è stato dedotto vizio di motivazione, tradottosi in assenza, in relazione alla contestazione associativa di cui al capo 1). La sentenza impugnata non ha fornito alcuna risposta agli specifici motivi dedotti con l'atto di appello con i quali la difesa aveva evidenziato l'assenza degli elementi costitutivi del reato di associazione finalizzata alla commissione di reati e la configurabilità del concorso di persone nei singoli reati fine. Al riguardo la difesa aveva evidenziato: -l'occasionalità degli incontri al fine di commettere i reati; - la preventiva pianificazione dei singoli reati fine con la individuazione degli aspetti essenziali; - l'assenza di un previo e indeterminato programma criminoso e della suddivisione di compiti e ruoli; -l'assenza dell'a ffectio societatis; - il compimento di una serie di furti ad opera di soggetti appartenenti al medesimo nucleo familiare; -l'assenza in capo all'imputato del ruolo cli promotore ed organizzatore.La motivazione della Corte è apparente, consistendo nel pedissequo richiamo ai contenuti della sentenza di primo grado, di cui sono riportati ampi brani senza operare qualsivoglia valutazione critica, in risposta ai motivi di appello proposti. La difesa ha altresì richiamato la giurisprudenza di questa Corte che ha chiarito che nell'ipotesi in cui la struttura associativa sia sovrapponibile ad un gruppo familiare, la valutazione in ordine all'esistenza di una organizzazione penalmente rilevante deve essere particolarmente rigorosa essendo necessario individuare elementi strutturali ulteriori rispetto alla preesistente organizzazione familiare (Sez.2, n.41016 del 11/10/2011). Sullo specifico punto la sentenza impugnata ha dovuto necessariamente prendere atto della "semplicità del programma" e del "rudimentale organigramma"; né la sussistenza di una pluralità di gruppi familiari valorizzata dalla Corte è circostanza tale da superare le doglianze proposi:e, in ragione degli strettissimi legami di parentela esistenti tra i coimputati sì da rappresentare un unico gruppo familiare. La sentenza ha escluso la occasionalità degli incontri sulla base di elementi - quali la previa raccolta dei dati, il miglioramento delle prestazioni delle vetture con le quali fuggire, gli accorgimenti per non essere scoperti- che non disvelano la sussistenza di un indeterminato programma criminoso. Ancora: non ha fornito motivazione sulla sussistenza di specifici ruoli e compiti ripartiti. Nel caso del ricorrente si è limitata ad indicarlo come colui che organizzava tutte le spedizioni predatorie con la vettura e la strumentazione dallo stesso predisposta. La sentenza impugnata non ha fornito neanche motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo fondante il discrimine tra associazione a delinquere e concorso di persone nel reato e alla qualifica di c:apo promotore del Lafleur ricavata dal suo ruolo di collegamento nella comunicazione delle indicazioni fornite dal di lui padre [OSCURATO:PERSONA] e gli altri associati. Siffatta ultima circostanza è smentita dagli stessi fatti richiamati in sentenza atteso che è emerso che l'imputato non fosse neanche a conoscenza che il padre aveva presunti contatti con le forze di polizia. 2.1.2. Con il secondo motivo di ricorso, è stato dedotto vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e al complessivo trattamento sanzionatorio. La sentenza impugnata nel rideterminare la pena a carico del ricorrente, ha confermato il giudizio di equivalenza operato dal giudice di primo grado tra la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.6 cod. pen. e le contestate circostanze aggravanti e alla recidiva.Non ha sufficientemente motivato in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen. a fronte della espressa valorizzazione da parte della difesa della lettera di scuse prodotta in primo grado con la quale l'imputato si impegnava a risarcire il danno e rappresentava il proprio rammarico per l'accaduto. Siffatta circostanza è stata ritenuta insufficiente dalla Corte territoriale quale indice di resipiscenza al fine della concessione delle invocate attenuanti. Analoghe carenze motivazionali sono da ravvisarsi nella determinazione della pena, dal momento che la sentenza non ha correttamente valutato gli elementi indicati dall'art.133 cod. pen. ed in particolare le condizioni di vita individuali, familiari e sociali dell'imputato. 2.2. Gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso con un unico atto, sottoscritto da un unico difensore di fiducia, contenente motivi comuni. [OSCURATO:PERSONA], fratello di Lafleur risponde: - della fattispecie associativa (Capo 1: art.416 commi primo e secondo cod. pen.); - del furto in abitazione, in concorso anche con persona minore, aggravato dalla pluralità di persone e dalla violenza sulle cose, commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 2 novembre 2019 (Capo 2: artt.110, 624 bis, 625 nn. 2 e 5, 61 n. 5 cod. pen.); -del furto in abitazione in concorso, commesso in Sarzana il 26 novembre 2019 (Capo 17: artt.110, 624 bis cod. pen.). [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente figlio e moglie di Valerio, rispondono: - della fattispecie associativa (Capo 1: art.416 commi primo e secondo cod. pen.). 2.2.1. Con il primo motivo di ricorso contenuto nell'atto sottoscritto dal difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], è stata dedotta \rolazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta competenza territoriale del giudice di [OSCURATO:PERSONA] e alla errata applicazione degli artt. 12 comma primo lettera C) e 16 cod. proc. pen. La Corte territoriale ha erroneamente condiviso la decisione del giudice di primo grado che, nel respingere la eccezione di incompetenza territoriale, aveva ritenuto insussistente il nesso teleologico tra il reato associativo e i reati fine contestati. In particolare, nel confermare la decisione adottata in primo grado, ha ravvisato una estemporaneità ed improvvisazione che avrebbe caratterizzato le decisioni degli imputati di realizzare i singoli reati contro il patrimonio.Richiamando i principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte (S.U. n. 53390 del 26/10/2017, Rv. 271223) in tema di modifica della competenza per territorio per ragioni di connessione, la difesa indica come sussistente nel caso di specie il nesso teleologico tra il reato associativo e i reati fine come risulta dalla contestazione di cui al capo 1). Se è vero che la mancata contestazione della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen. richiede l'accertamento che il nesso teleologico sia stata oggetto della rappresentazione e volontà dell'agente, è la stessa impostazione accusatoria che evidenzia la sussistenza di uno scopo finalistico che si traduce nella espressione "allo scopo di commettere." La violazione dell'art. 12 lett. C) cod. proc. pen. comporta la conseguente violazione dell'art. 16 cod. proc. pen. ai fini della corretta determinazione della competenza territoriale. Nell'ipotesi di reati connessi rispetto ai quali più giudici sono competenti per materia e i reati risultano di pari gravità, la competenza si radica dinanzi al giudice competente per il primo reato: nel caso di specie i reati più gravi sono i furti in abitazione aggravati ai sensi dell'art.625 nn. 2 e 5 cod. pen., il primo dei quali in ordine temporale è il reato di cui al capo 10) commesso in data 4 aprile 2013 in Capannori (LU) diversamente da quello indicato nell'ordinanza impugnata. La ordinanza impugnata richiamata in sentenza con la quale il giudice ha deciso in ordine alla eccezione di incompetenza, risulta peraltro contraddittoria allorquando, nel considerare il furto di cui al capo 16 commesso dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], afferma che è stato commesso da persona estranea al contesto associativo mentre [OSCURATO:PERSONA] risponde anche egli della contestazione di cui al capo 1). 2.2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stato dedotto vizio di motivazione in relazione alla contestazione associativa. La sentenza impugnata non ha fornito alcuna risposta agli specifici motivi dedotti con l'atto di appello con i quali la difesa aveva evidenziato l'assenza degli elementi costitutivi del reato di associazione finalizzata alla commissione di reati e la configurabilità del concorso di persone nei singoli reati fine. Al riguardo il motivo contiene le medesime censure del primo motivo proposto nell'interesse di Lafleur. Evidenzia, con specifico riferimento ai tre ricorrenti, che le condotte partecipative loro contestate non risultano connotate di particolare significatività al fine della configurazione del reato associativo se non attraverso mere congetture o supposizioni. 2.3. [OSCURATO:PERSONA], padre di Valerio e di Lafleur, risponde: 6 t t- - della fattispecie associativa (Capo 1: art.416 commi primo e secondo cod. pen.). 2.3.1. Con il primo motivo di ricorso contenuto nell'atto sottoscritto dal difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], è stato dedotto vizio di motivazione, tradottosi in assenza, in relazione alla contestazione associativa di cui al capo 1). Il motivo contiene le medesime censure del primo motivo proposto nell'interesse di Lafleur. Evidenzia, con specifico riferimento al ricorrente [OSCURATO:PERSONA], che la condotta partecipativa contestatagli e consistita: Nella segnalazione degli obiettivi ai figli; Nell'assistenza ai familiari colpiti da provvedimenti restrittivi; Nel pagamento del risarcimento dei danni in favore delle vittime dei reati non risulta connotata di particolare significatività al fine della configurazione del reato associativo, dal momento che trattasi di episodi del tutto occasionali. 2.3.2. Con il secondo motivo di ricorso, è stato dedotto vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e al complessivo trattamento sanzionatorio. La sentenza impugnata ha confermato la pronuncia del giudice di primo grado che aveva condannato il ricorrente alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione, ritenuta la sussistenza della recidiva reiterata e specifica. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62bis cod. pen. è fondato su di una motivazione apparente essendosi, la Corte territoriale limitata a utilizzare la seguente formula di stile: "[..]la concessione di attenuanti generiche non trova alcun appiglio fattuale, non essendovi necessità di ridurre ulteriormente la pena[..]". Analoghe carenze motivazionali sono da ravvisarsi nella determinazione della pena, dal momento che la sentenza non ha correttamente valutato gli elementi indicati dall'art.133 cod. pen. La sentenza impugnata giustifica il discostamento dai limiti edittali in ragione della capacità delinquenziale espressa da [OSCURATO:PERSONA] nella gestione dei rapporti con gli altri associati e con altri criminali per i quali deteneva la refurtiva, non considerando, tuttavia, che coloro che sono indicati come altri associati coincidono con il gruppo familiare dell'imputato. Non risultano oggetto di valutazione le condizioni di vita individuali, familiari e sociali particolarmente degradate del ricorrente. 2.4. [OSCURATO:PERSONA], cognato di Lafleur, risponde:- della fattispecie associativa (Capo 1: art.416 commi primo e secondo cod. pen.). 2.4.1. Con il primo motivo di ricorso contenuto nell'atto sottoscritto dai difensori di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], è stato dedotto vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'associazione di cui al capo 1). La sentenza impugnata, e prima ancora la sentenza del giudice di primo grado, non sono in alcun modo riuscite a dimostrare la sussistenza di un vero e proprio sodalizio criminoso all'interno del [OSCURATO:PERSONA] stabilitosi in Sarzana. I coimputati sono unicamente persone legate da stre1:ti vincoli familiari riconducibili ai cd. "Sinti piemontesi", al più concorrenti in singoli reati contro il patrimonio. La difesa, nel richiamare la giurisprudenza di questa Corte già indicata nei ricorsi di altri coimputati, evidenzia che la appartenenza ad un medesimo gruppo familiare che commette reati non può essere interpretata automaticamente quale appartenenza ad un medesimo gruppo criminale, essendo necessario accertare la sussistenza di un ulteriore elemento quale l'insorgenza del "pactum sceleris." Siffatto accertamento risulta mancante nella sentenza impugnata che ha ricavato la sussistenza dell'associazione dalla presunta esistenza di undici spedizioni predatorie delle quali solo cinque penalmente rilevanti. La sentenza impugnata altresì: - risulta contraddittoria laddove, dopo avere sostenuto la sistematicità, continuità e professionalità con cui operava il gruppo, con1:raddice sé stessa affermando che l'organizzazione dei singoli reati era frutto di decisioni estemporanee e priva di un preventivo coordinamento; -non è in grado di ricostruire il momento costitutivo dell'associazione, quanto mai necessario nell'ipotesi di specie in cui si ipotizza la sovrapposizione di una organizzazione di natura criminale ad una precedente formazione sociale lecita quale la famiglia; - non motiva in ordine alla mancanza di elementi tipici dei gruppi criminali quali l'assenza di una cassa comune, l'assenza di una sistematica e continuativa assistenza di natura economica in favore dei presunti associati, limitandosi ad escludere la loro natura di elementi costitutivi del reato associativo; - risulta ancora contraddittoria laddove esclude l'essenzialità di un medesimo modus operandi nella realizzazione di reati fine e valorizza la continuità con cui erano realizzati gli stessi per poi, tuttavia, richiamare ampi stralci della sentenza di primo grado, la quale riferisce di una attività organizzata svolta in modo abituale e professionale connotata dal medesimo modus operandi.2.4.2. Con il secondo motivo di ricorso è stato dedotto vizio di motivazione in relazione alla partecipazione del ricorrente all'associazione contestata. Lamenta la difesa che la motivazione adottata per ravvisar-e la partecipazione del ricorrente all'associazione di cui al capo 1) non tiene conto dei principi affermati da questa Corte in tema di contributo causale fornito dal partecipe. Esaminando le singole risultanze processuali dalle quali la Corte ha ricavato la penale responsabilità del ricorrente, la difesa sottolinea che: I fatti accaduti in data 8 novembre 2019 sono stati ricondotti alla ipotesi di desistenza volontaria e quindi considerati non penalmente rilevanti. Pur affermando di non condividere le valutazioni del giudice di primo grado che nel motivare l'ordinanza di incompetenza territoriale aveva evidenziato la mancanza di connessione tra il concorso del Lagaren nel reato di truffa aggravata commesso in data 15 giugno 2020 (capo 18) e il reato associativo (con conseguente irrilevanza dello stesso ai fini dell'apporto causale fornito all'associazione), la Corte territoriale si è limitata a questa affermazione non spiegandone le motivazioni. La presenza del ricorrente accanto al Lafleur nel recarsi all'officina di [OSCURATO:PERSONA] in Azeglio per modificare l'auto è stata interpretata quale specifico interessamento di Lagaren nella individuazione del meccanico che potesse intervenire sulla vettura utilizzata dal gruppo, laddove in realtà il Lafleur si era recato in quella zona unicamen1:e per fare visita ai suoi suoceri. Le conversazioni telefoniche sono state erroneamente interpretate, senza considerare che l'inattendibilità delle interlocuzioni del Lafleur è stata accertata dimostrando come l'imputato sia rimasto completamente estraneo all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA]. Lagaren è l'unico dei coimputati che non vive e risiede stabilmente in [OSCURATO:PERSONA], non risulta avere contatti con gli altri partecipi o basisti o informatori o ricettatori. 2.5. Gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso con un unico atto, sottoscritto da un unico difensore di fiducia, contenente un motivo comune. Gli imputati rispondono: - della fattispecie associativa (Capo 1: art.416 commi primo e secondo cod. pen.). 2.5.1. Con il motivo di ricorso contenuto nell'atto sottoscritto dal difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'accertamento della responsabilità dei ricorrenti.Lamenta la difesa che la sentenza impugnata, pur affermando che la partecipazione all'associazione è desumibile dalla commissione di reati-scopo, non applica coerentemente questo principio atteso che [OSCURATO:PERSONA] è imputato per un solo delitto di furto e [OSCURATO:PERSONA] per quattro episodi (si tratta di imputazioni per i quali è intervenuta declaratoria di incompetenza territoriale). Inoltre, la sentenza non considera che la prova della commissione di una pluralità di reati ad opera degli stessi soggetti, ai fini dell'accertamento del reato associativo, necessita di un elemento ulteriore quale la sussistenza di un accordo volto ad un più vasto programma criminoso (cd. pactum sceleris). In assenza della prova dell'accordo, la ulteriore circostanza che i pochi reati scopo siano stati commessi in un periodo di tempo molto ravvicinato rende ancora più difficile ricavare la partecipazione all'associazione. La difesa evidenzia altresì l'assenza nel caso dei ricorrenti ci una serie di indici rivelatori della partecipazione all'associazione quali la mancanza di rapporti con le forze di polizia, la mancata effettuazione di bonifiche , la mancata messa a disposizione di auto, la mancata clonazione di targhe delle vetture utilizzate per i furti, la mancata messa a disposizione di schede telefoniche, l'assenza di contatti telefonici diretti con gli associati, la mancata custodia dei prcventi dei delitti, la mancata prova della partecipazione alla distribuzione di utili, il mancato contatto con ricettatori, la mancata intestazione fittizia di beni. 2.6. [OSCURATO:PERSONA], moglie di Lafleur risponde: - della fattispecie associativa (Capo 1: art.416 commi primo e secondo cod. pen.). 2.6.1. Con il primo motivo di ricorso contenuto nell'atto sottoscritto dai difensori di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], è stato dedotto vizio di motivazione, tradottosi in assenza, in relazione alla contestazione associativa di cui al capo 1). Il motivo contiene le medesime censure del primo motivo proposto nell'interesse di Lafleur. Evidenzia, con specifico riferimento alla ricorrente [OSCURATO:PERSONA], che la condotta partecipativa contestatale e consistita nell'essere accanto al marito in alcune situazioni non risulta connotata di particolare significatività al fine della configurazione del reato associativo, in ragione della esistenza del rapporto di coniugio e della mancanza di ulteriori elementi qualificanti penalmente la sua condotta. 2.6.2. Con il secondo motivo di ricorso, è stato dedotto vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e al complessivo trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. La sentenza impugnata ha confermato la pronuncia del giudice di primo grado che aveva condannato la ricorrente alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62bis cod. pen. è fondato su di una motivazione apparente essendosi, la Corte territoriale limitata a valorizzare la sussistenza di un precedente penale archiviato per particolare tenuità del fatto, "la scelta del crimine come lavoro", la personalità negativa basata sul disvalore attribuito "alle raccomandazioni date al figlio" La Corte territoriale in realtà non ha considerato che l'imputata non ha partecipato ad alcun reato fine, svolgendo un ruolo del tutto marginale. Carente, dunque, la motivazione dal momento che la sentenza non ha correttamente valutato gli elementi indicati dall'art.133 cod. oen., limitandosi a formule di stile. Non risultano oggetto di valutazione le condizioni di vita individuali, familiari e sociali particolarmente degradate della ricorrente. 2.8. Gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rispondono: - del furto e del tentato furto in due esercizi commerciali, in concorso, aggravati dalla circostanza della violenza sulle cose e dalla pluralità di persone commessi in Arcola e in Carrara il 22 dicembre 2019 (Capo 8: artt. 624-così diversamente qualificata la ipotesi di cui all'art.624bis-, 625 nn. 2 e 5, 56 cod. pen.). La sentenza impugnata, su concorde richiesta delle parti ai sensi dell'art.599 bis cod. proc. pen. ha rideterminato la pena, dichiarando inammissibili le ulteriori richieste e confermando nel resto. 2.8.1. Avverso la sentenza hanno proposto i ricorrenti con due distinti atti sottoscritti dal medesimo difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], e contenenti motivo comune. Con il motivo di ricorso è stato dedotto vizio di motivazione, tradottosi in assenza. La sentenza non ha motivato in ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento e non ha reso edotte le parti delle ragioni che giustificavano l'accoglimento dell'accordo. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili.1.[OSCURATO:PERSONA] 1.1. Il primo motivo di ricorso risulta manifestamente infondato in quanto non si confronta con la sentenza impugnata (p.8/20-21 ei ss.) che confuta adeguatamente le obiezioni difensive, già proposte con l'atto di appello e disattese. La sentenza impugnata con motivazione immune da vizi logici ha chiarito che: -le indagini hanno rivelato "l'istantanea di un'associazione criminale in azione", la sussistenza di persone e strutture attivate affinché si realizzassero una serie di illeciti ed in particolare dei furti. - il ruolo che ciascuno avrebbe svolto era attentamente e minuziosamente preordinato nell'ambito di "[..] un piccolo esercito organizzato unito da vincoli familiari che garantivano l'affidabilità dei membri [..]". - il programma era semplice, ma difficilmente le associazioni criminali hanno scopi sofisticati. Prevedeva furti in abitazione e all'occorrenza truffe per rendere maggiormente difficile la individuazione degli autori. Ha quindi individuato: - una articolata disponibilità di strumenti atti a commettere delitti contro il patrimonio (spray al peperoncino; apparecchi radio trasmittenti; indumenti per camuffarsi; arnesi destinati allo scasso; targhe clonate per impedire la identificazione dei veicoli utilizzati); - eguale disponibilità di una rete di informatori per individuare le abitazioni obiettivo delle attività predatorie; - la offerta di assistenza ai membri del gruppo tratti in arresto in relazione al mantenimento economico delle famiglie; Ha poi concluso che: -Il vincolo familiare è solo l'occasione da cui trae origine la volontà di delinquere, ma le dinamiche associative prescindono dalla parentela. 1.2. Contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, dunque, la sentenza impugnata affronta con articolate argomentazioni il tema del vincolo parentale che lega gli indagati e che condurrebbe ad escludere il vincolo associativo nella prospettazione difensiva. Al riguardo la Corte territoriale opera uno specifico riferimento anche alla giurisprudenza di questa Corte secondo la quale in tema di associazione per delinquere, l'esistenza della consorteria criminosa non è esclusa per il fatto che la stessa sia imperniata per lo più intorno a componenti della stessa famiglia, atteso che, al contrario, i rapporti parentali o coniugali, sommandosi al vincolo associativo, rendono quest'ultimo ancora più pericoloso. (Sez. 3, n. 48568 del 25/02/2016, Rv. 268184; Sez. 2, n. 49007 del 16/09/2014, Rv. 2614; Sez. 1, Sentenza n. 35992 del 14/06/2011, Rv. 2507;73). Con motivazione immune da vizi logici la Corte territoriale ha correttamente inquadrato i rapporti che sussistono tra la fattispecie associativa come prevista normativamente e l'associazione in esame che si caratterizza per il legame di parentela che lega i partecipi, evidenziando che: - Va respinta l'idea che l'etnia Sinti è dedita al furto come strumento per vivere trattandosi della generalizzazione di un pregiudizio e non una affermazione fondata su specifiche risultanze probatorie. - L'associazione non riguarda un'unica famiglia, ma più nuclei familiari ed opera attraverso accordi tipici delle associazioni criminali. - Sussiste in capo agli associati la consapevolezza delle reciproche connessioni e dell'esistenza di alcuni tra loro depositari di specifiche competenze criminali che, unitamente ad altra attività collaterali poste in essere, consentono una penetrante ed efficace attività illecita, distinta rispetto ai singoli e determinati reati fine. La sentenza opera buon governo di un principio consolidato per questa Corte e ribadito anche di recente, quanto alle distinzioni tra concorso di persone e reato associativo, secondo cui nel concorso di persone nel reato continuato l'accordo criminoso è occasionale e limitato, in quanto volto alla sola commissione di più reati ispirati da un medesimo disegno criminoso, mentre le condotte di partecipazione e promozione dell'associazione per delinquere presentano i requisiti della stabilità del vincolo associativo e dell'indeterminatezza del programma criminoso, elementi che possono essere provati anche attraverso la valutazione dei reati scopo, ove indicativi di un'organizzazione stabile e autonoma, nonché di una capacità progettuale che si aggiunge e persiste oltre la consumazione dei medesimi. (Sez. 2, n. 22906 del 08/03/2023, Rv. 284724). 1.3. Quanto al ruolo ricoperto dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] la sentenza impugnata, con motivazione non manifestamente illogica, né contraddittoria, individua una serie di elementi di fatto che sconfessano le censure contenute nell'atto di appello e che permettono di riconoscergli il ruolo di organizzatore: - Lafleur nella sua attività coordinativa indirizzava le attitudini degli associati verso una serie di delitti, lasciando al lavoro concreto la loro determinazione. - Tutte o quasi le spedizioni predatorie erano da lui organizzate con la vettura da lui predisposta e le vetture a ciò adibite (conversazioni ambientali all'interno della Peugeot 308); - E' il riferimento degli altri associati nella commissione dei furti e nella ricezione delle informazioni. Anche sullo specifico punto la motivazione della sentenza è immune da vizi logici e il motivo è versato in fatto. 2. Generico risulta il motivo relativo al trattamento sanzionatorio e al diniego delle circostanze attenuanti ex art. 62 bis cod. pen.Con esaustiva motivazione in fatto la Corte territoriale ha chiarito le ragioni per le quali ha: - negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche non ritenendo la richiamata lettera di scuse un elemento favorevole in tal senso (priva di un concreto carattere di resipiscenza); - così determinato il trattamento sanzionatorio operando un espresso richiamo alla gravità del fatto e alla intensità del dolo ex art.1:33 cod. pen. 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Olga 131anchi Le posizioni possono essere trattate congiuntamente in ragione dei motivi comuni di ricorso presentati dalla difesa. 2.1. Il primo motivo risulta manifestamente infondato. Le sentenze di merito hanno fornito ampia motivazione quanto alla individuazione della competenza per territorio. A fronte della eccepita incompetenza per territorio derivante dalla connessione ai sensi dell'art. 12 comma secondo lett. C) cod. proc. pen. (connessione in virtù di vincolo teleologico), la sentenza impugnata e prima ancora la sentenza di primo grado hanno escluso la sussistenza della connessione teleologica da intendersi quale specifico collegamento fra determinati reati. La sentenza ha premesso che la finalità della commissione di reati connotante l'associazione a delinquere non riguarda specifici delitti (potendosi in tal caso ravvisare un concorso di persone nel reato), ma una serie indeterminata di reati. Quindi ha chiarito che il collegamento teleologico non solo non è provato, ma deve essere escluso: i reati contro il patrimonio formavano oggetto di decisione, se non estemporanee, quanto meno adottate poco prima della effettiva commissione; in occasione di gite familiari o di determinate festività e dunque nell'ambito di una più complessa e ampia attività criminosa caratterizzata da frequenti spedizioni che non si traducevano in delitti anche in ragione di ostacoli che in concreto si frapponevano. Al momento in cui è nato tra gli associati il vincolo non è sostenibile che fossero già stati programmati gli specifici delitti commessi e che l'associazione fosse stata costituita proprio per realizzare quelli specifici e concreti delitti. La sentenza impugnata risponde anche alla specifica obiezione circa la contraddittorietà della decisione avuto riguardo al coimputato [OSCURATO:PERSONA] (non ricorrente): l'accusa ha contestato l'associazione anche a [OSCURATO:PERSONA], ma non per questo ha collegato l'attività associativa al reato in questione: un legame che potrebbe fondare la connessione non può rinvenirsi allorquando risultano assai labili gli elementi che connotano il contributo all'associazione del [OSCURATO:PERSONA], indicato per la disponibilità a commettere ove necessario reato fine.2.2. Quanto al secondo motivo relativo alla sussistenza degli elementi costitutivi dell'associazione, lo stesso risulta manifestamente infondato in quanto si sostanzia nelle medesime doglianze espresse nel primo motivo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. In relazione poi ai singoli contributi forniti da ciascun ricorrente le doglianze si risolvono in censure in fatto dal momento che la sentenza impugnata con motivazione esente da vizi logici ha individuato l'apporto partecipativo di ciascun di essi: [OSCURATO:PERSONA] (p.24), fratello di Larleur, è uno stretto collaboratore di quest'ultimo come provato dalle numerose conversazioni intercettate, abituale fornitore del materiale necessario per realizzare i furti, nonché della sua vettura; [OSCURATO:PERSONA] (p.27) è il giovane figlio di Valerio ed Olga ed accompagna assiduamente il padre nell'attività criminosa, prendendo talora il suo posto; [OSCURATO:PERSONA] (p.28), "Chica", moglie di Valerio, analogamente a [OSCURATO:PERSONA] ( moglie di Lafleur), pur non partecipando ai singoli reati fine, contribuisce causalmente alla vita associativa acquistando le vetture utilizzate per svolgere i furti e stipulando le polizze assicurative, nonché custodendole presso i garage e noleggiando posti auto dove poterle fare sostare; custodisce il telefono cellulare del marito rispondendo alle chiamate, quando Valerio si "dedica" ai furti per evitare che attraverso le celle che il telefono aggancia possa essere provata la sua presenza sul luogo del furto. Qualora necessario, accompagna il coniuge agli appuntamenti con i complici e insieme a lui investe i proventi dei delitti in prodotti bancari. 3.[OSCURATO:PERSONA] 3.1. Il primo motivo di ricorso risulta manifestamente infondato in quanto non si confronta con la sentenza impugnata che confuta adeguatamente le obiezioni difensive, in parte proposte con l'atto di appello e disattese, in parte inedite. Le censure, peraltro, sono censure in fatto e la sentenza impugnata con motivazione immune da vizi logici ha chiarito (p.29) che: - costituisce contributo rilevante ai fini della qualifica di partecipe ad un'associazione a delinquere l'attività di informazione degli altri partecipi delle indagini a loro carico che sta svolgendo la polizia giudiziaria; la segnalazione ai coimputati ( nella specie Lafleur e [OSCURATO:PERSONA]) degli obiettivi; la custodia della refurtiva e la sua valutazione al fine di consegnarla ai ricettatori; l'assistenza delle famiglie dei componenti colpiti da provvedimenti restrittivi; la destinazione di una somma ai risarcimenti del danno delle vittime al fine di rendere meno gravosa la posizione processuale dei partecipi imputati nei singoli processi; la individuazione di una cassa comune ( "più rubi, più metti"). La sentenza evidenzia e ribadisce il principio in base al quale la condotta di partecipe ad un'associazione non necessariamente deve tradursi nella realizzazione di singoli reati fine, ma può senz'altro consistere nella realizzazione di attività della più diversa natura che si rivelano tuttavia decisive per la vita stessa dell'associazione. 3.2. Generico risulta il motivo relativo al trattamento sanzionatorio e al diniego delle circostanze attenuanti ex art. 62 bis cod. pen. Con esaustiva motivazione in fatto la Corte territoriale ha chiarito le ragioni per le quali ha: - negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche non avendo la difesa evidenziato alcun elemento favorevole che giustificasse la concessione dell'invocato beneficio. - così determinato il trattamento sanzionatorio operando un espresso richiamo alla gravità del fatto e ai criteri suggeriti ex art.133 cod. pen. 4. [OSCURATO:PERSONA] 4.1 II primo motivo relativo alla sussistenza degli elementi costitutivi dell'associazione, ripercorre analoghe doglianze espresse negli altri ricorsi valutate quali manifestamente infondate per le ragioni alle quali si rinvia. Quanto alle ulteriori e più specifiche censure sempre sul medesimo tema va evidenziato che: - la motivazione non risulta contraddittoria laddove, dopo avere sostenuto la sistematicità, continuità e professionalità con cui operava il gruppo, afferma che l'organizzazione dei singoli reati era frutto di decisioni estemporanee. La sentenza impugnata, infatti, ai soli fini della esclusione della sussistenza del nesso teleologico, ha chiarito che la vita dell'associazione che si fonda su di un'organizzazione caratterizzata dalla continuità sistematicità e professionalità è cosa diversa dalla realizzazione in concreto dei singoli reati fine che, fermo restando il programma di realizzare un numero indeterminato di reati, sono compiuti anche sulla base di decisioni estemporanee fondate, sul momento più favorevole e propizio per agire. 4.1.1. Generica appare la censura laddove si lamenta che la sentenza impugnata non è in grado di ricostruire il momento costitutivo dell'associazione, quanto mai necessario nell'ipotesi di specie in cui si ipotizza la sovrapposizione di una organizzazione di natura criminale ad una precedente formazione sociale lecita quale la famiglia: questo Collegio ha già nei precedenti paragrafi chiarito il significato che il vincolo familiare riveste ai fini della configurabilità dell'associazione, quale elemento di rafforzamento e non certo di depotenziamento del vincolo. A ciò si aggiunga che la difesa non spiega, al di là della contestazione temporale, quale sia la decisività ai fini dell'accertamento della penale responsabilità, del momento in cui l'associazione sia nata. 4.2. In relazione al contributo fornito dal Lagaren, le doglianze si risolvono in censure in fatto dal momento che la sentenza impugnata con motivazione esente da vizi logici ne ha individuato l'apporto partecipativo: [OSCURATO:PERSONA] (p.31), è anch'egli un valido supporto di [OSCURATO:PERSONA] (della cui sorella Morena risulta essere il compagno), come provato dalle numerose conversazioni intercettate. Oltre ad accompagnare il cognato presso un meccanico (autocarrozzeria Paleologo) per apportare le dovute "modifiche" alla vettura utilizzata per i furti, partecipa ad una serie di spedizioni organizzate dal cognato e da [OSCURATO:PERSONA], non andate a buon fine per circostanze sopravvenute; offre i suoi consigli in relazione all'accertamento di eventuali microspie presenti sulle vetture; è coimputato in uno specifico episodio di furto. 4.2.1.La sentenza impugnata disattende, infine, tutte le singole doglianze in fatto avanzate dalla difesa con l'atto di appello offrendo una argomentazione conclusiva decisiva quanto ai criteri di valutazione della prova indiziaria (p.33): la parcellizzazione dell'indizio si rivela metodo di valutazione della prova non corretto in quanto strumentalmente volto alla svalutazione della prospettazione accusatoria allorquando la penale responsabilità dell'imputato si fonda su una valutazione congiunta delle plurime e concordanti risultanze indiziarie. E' quanto afferma costantemente la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale in tema di valutazione della prova indiziaria, il giudice di merito non può limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma deve, preliminarmenl:e, valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e i'intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica), e, successivamente, procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana. (Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020, (2021), Rv. 280605). 5.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 5.1. Il comune motivo di ricorso risulta manifestamente infondato non confrontandosi con i contenuti della sentenza impugnata. Contrariamente a quanto rappresentato dalle difese, la sentenza impugnata ha affrontato esaustivamente il tema della sussistenza dell'associazione contestata, come del resto si è ampiamente evidenziato nei precedenti paragrafi. Sul punto il motivo riproduce censure a cui già si è in precedenza fornito risposta. 5.2. Quanto alla più specifica doglianza relativa alla partecipazione dei due ricorrenti alla descritta associazione, anche in tal caso trattasi di doglianza già proposta con i motivi di appello e in quella sede disattesa (p.24/25). Con motivazione immune da vizi logici e come tale insindacabile in questa sede, la Corte territoriale ha evidenziato che: La partecipazione ai delitti scopo di un'associazione può costituire un indice rivelatore inequivoco ai fini della qualifica di partecipe. La partecipazione ai singoli reati fine, rilevante ai fini della sussistenza della qualità di partecipe, è ravvisabile allorquando nella fattispecie criminosa realizzata in concreto (nel caso di specie il furto) emerge altresì la prova della partecipazione all'attività svolta dall'associazione medesima. La sentenza impugnalta sul punto c:hiarisce come le intercettazioni ambientali all'interno della vettura hanno rivelato che i due ricorrenti discorrevano insieme agli altri anche di reati futuri con intenti e scopi analoghi, con modalità e strumenti uguali, rivelando altresì la condivisione di pregresse attività illecite. I due ricorrenti erano spesso in auto allorquando si organizzavano le spedizioni predatorie, consapevoli anche dell'utilizzo di radiotrasmittenti per eludere controlli investigativi di natura intercettiva, esprimendo perfino il chiaro timore che il gruppo [OSCURATO:PERSONA] potesse essere destinatario di una misura restrittiva. Al riguardo appare utile richiamare la giurisprudenza recente di questa Corte che ha ribadito, quanto alla prova della partecipazione all'associazione, che l'appartenenza di un soggetto a un sodalizio criminale può essere ritenuta anche in base alla partecipazione a un solo reato-fine, laddove il ruolo :svolto e le modalità dell'azione siano tali da evidenziare la sussistenza del vincolo, condizione che può verificarsi solo quando tale ruolo non avrebbe potuto essere affidato a soggetti estranei, oppure quando l'autore del singolo reato impieghi mezzi e sistemi propri del sodalizio in modo da evidenziare la sua possibilità di utilizzarli autonomamente, come membro e non già come persona alla quale il gruppo li ha posti occasionalmente a disposizione. (Sez. 1, n. 29093 del 24/05/2022, Rv. 283311). 6. [OSCURATO:PERSONA] 6.1. Il primo motivo di ricorso relativo alla sussistenza degli elementi costitutivi dell'associazione risulta manifestamente infondato in quanto si sostanzia nelle medesime doglianze espresse nel primo motivo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], coniuge della ricorrente. In relazione al singolo contributo fornito dall'imputata, le doglianze si risolvono in censure in fatto dal momento che la sentenza impugnata con motivazione esente da vizi logici ne ha individuato l'apporto partecipativo: [OSCURATO:PERSONA] (moglie di Lafleur,p.27), analogamente ad [OSCURATO:PERSONA], pur non partecipando ai singoli reati fine, contribuiva causalmente alla vita associativa; era intestataria delle vetture della famiglia utilizzate per l'attività illecita ; individuava le targhe da clonare, accertando attraverso alcuni applicativi gli indirizz di residenza dei proprietari dei veicoli riferibili alle targhe; si attivava per verificare all'interno dei veicoli utilizzati la esistenza di microspie o di apparati di localizzazione; custodiva il telefono cellulare del marito rispondendo alle chiamate, quando Lafleur si "dedicava" ai furti per evitare che attraverso le celle che il telefono agganciava potesse essere provata la sua presenza sul luogo del furto. La motivazione della sentenza impugnata appare chiaramente superare le censure difensive secondo le quali la condotta della Riviera sarebbe riconducibile alla connivenza non punibile: le attività dalla stessa poste in essere non solo rivelano consapevolezza dell'attività illecita posta in essere dal coniuge, ma risultano causalmente finalizzate al perseguimento degli obiettivi propri dell'associazione. 6.2. Generico e manifestamente infondato risulta il motivo relativo al trattamento sanzionatorio, al diniego delle circostanze attenuanti ex art. 62 bis cod. pen. e della concessione della sospensione condizionale della pena. Contrariamente a quanto sostenuto nel motivo di ricorso che ha definito la motivazione apparente, la Corte territoriale con motivazione in fatto, immune da vizi logici, ha chiarito le ragioni per le quali ha: - negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non avendo la difesa evidenziato alcun elemento favorevole che giustificasse la concessione dell'invocato beneficio; la incensuratezza non è sufficiente, la imputata ha già commesso un furto per il quale è stata applicata la condizione di non punibilità di cui all'art. 131 vis cod. pen. e il buon contegno processuale non può essere costituito dalla regolare partecipazione alle udienze; - negato la concessione della sospensione condizionale della pena attesa la impossibilità di una prognosi favorevole di non recidivanza; il suo inserimento nell'organizzazione era stabile e frutto di una convinta adesione che ha escluso la semplice connivenza; le raccomandazioni al figlio erano volte all'indicazione del crimine come scelta di vita e di lavoro; - confermato il trattamento sanzionatorio in quanto congruo rispetto ai fatti contestati e relativo ad una pena assai lontana dal limite edittale massimo e lontana dal valore intermedio tra minimo e massimo. 7. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] motivo di ricorso è manifestamente infondato. 7.1.Prima di analizzare le censure dei ricorrenti occorre premettere che per il concordato con rinuncia ai motivi di gravame nei confronti della pronuncia di primo grado - istituto questo reintrodotto nel sistema processuale all'esito dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017 (a far data dal 3 agosto 2017)- non è stata prevista una disciplina specifica in merito alle censure proponibili con ricorso per cassazione, essendo stata stabilita espressamente solo la declaratoria di inammissibilità de plano ex art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. Questa Corte, tuttavia, ha più volte evidenziato come, in 1:ema di concordato in appello, sia ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170; Sez. 2 - n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969). Va segnalato che le Sezioni Unite di questa Corte con decisione del 27/10/2022 risolvendo il contrasto loro rimesso, hanno affermato che è possibile proporre ricorso per Cassazione avverso lea sentenza di concordato in appello ex art.599 bis cod. proc. pen. anche al fine di dedurre il vizio di violazione di legge derivante dall'omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di secondo grado.Indubbia risulta essere l'assenza di simmetria tra la limitazione dei motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento e la mancata previsione di simili od analoghe limitazioni ai motivi proponibili avverso la sentenza di cui all'art. 599 bis cod. proc. pen., non circondata da analoghi limiti rispetto al patteggiamento e da ipotesi di censure ricorribili per cassazione, con la conseguenza che le uniche doglianze proponibili sono quelle, come accennato, relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla formazione della volontà delle parti di accedere al concordato in appello, ed all'eventuale contenuto difforme della pronuncia del giudice di appello, nonché alla illegalità della sanzione inflitta. Peraltro, la disciplina del patteggiamento in appello previgente, poi abrogato dal D.L. 92/2008 non era difforme. Infatti, secondo l'orientamento di questa Corte, nel cd. patteggiamento della pena in appello, ai sensi dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., le parti esercitavano il potere dispositivo loro riconosciuto dalla legge, dando vita a un negozio processuale liberamente stipulato che, una volta consacrato nella decisione del giudice, non poteva essere unilateralmente modificato - salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata - da chi lo aveva promosso o vi aveva aderito, mediante proposizione di apposito motivo di ricorso per cassazione (Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Rv. 226715). 7.2. Alla stregua dei suddetti principi, in merito al denunciato, deve rilevarsi l'inammissibilità di esso, non essendo deducibile- per quanto già evidenziato -con il ricorso per cassazione avverso il concordato in appello, la mancata verifica di cause di proscioglimento. Nel caso di specie, peraltro, la Corte ha espresso una valutazione di congruità della pena come ridotta, in ra
Sentenza Cassazione n. 37435/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris