CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 08740/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 30511-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 733/4/2018 della [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che la parte contribuente ricorre avverso la sentenza della CTR per l'Emilia-Romagna che ha confermato la pronuncia della C'_117) di Forli, ove erano rigettate le ragioni della parte contribuente in tema di plusvalenza da cessioni ed andamento antieconomico reiterato; che l'Agenzia delle entrate ha spiegato tempestivo controricorso ed interposto altresì ricorso incidentale; CONSIDERATO che la causa è stata sospesa ex art. 6 del D.L. 119/2018 fino à 10.6.2019 e che la parte interessata non ha presentato l'istanza di trattazione entro il 31.12.2020, si deve dichiarare l'estinzione del giudizio; PQM La Corte dichiara estinto il giudizio con spese a carico di chi le ha anticipate, ai sensi dell'art. 6, comma tredicesimo, d.l. n. 119/2018. Così deciso in Roma, 11 22 febbraio 2022 Il PreL ente Maursd) [OSCURATO:PERSONA] CANCCILERtA oggi, ..