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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 26/1992

ECLI:IT:COST:1992:26
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Con ordinanza emessa il 9 aprile 1991 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], nel procedimento civile vertente tra [OSCURATO:PERSONA] ed altri ed I.N.A.D.E.L., ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali) nella parte in cui non consente che siano riscattabili, ai fini dell'indennità premio di servizio, i periodi di studio per il conseguimento del diploma di infermiere professionale.

Premette l'ordinanza che: ai sensi dell'art. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152 sono riscattabili i periodi di studio universitario ed i corsi speciali di perfezionamento purché valutabili, ai sensi delle norme vigenti per gli istituti di previdenza amministrati dal Ministero del Tesoro, ai fini del trattamento di quiescenza; il conseguimento del diploma di infermiere professionale, purché (come nella fattispecie) prescritto per l'ammissione ad uno dei posti occupati durante la carriera, è valutabile solo ai fini del trattamento di quiescenza ex art. 24 della legge 22 novembre 1962 n. 1646, ma non è compreso tra quelli considerati dal citato art. 12 della legge n. 152.

Tuttavia, l'indennità premio di servizio ha carattere di trattamento previdenziale, funzionalmente collegato, per espressa dizione della legge, al trattamento di quiescenza erogato dagli Istituti di previdenza amministrati dal Ministero del Tesoro; sicché appare illogica l'ammissione al riscatto ai fini della indennità stessa soltanto dei soli periodi di studio universitario ovvero dei corsi speciali di perfezionamento.

Si denuncia pertanto la illegittimità costituzionale della norma, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, non essendo l'esclusione sorretta da alcuna logica motivazione.

L'esclusione pare anche in contrasto con l'art. 97 della Costituzione, in quanto contraria al criterio di imparzialità imposto all'Amministrazione nella organizzazione dei pubblici uffici.

Con atto depositato il 20 giugno 1991 si sono costituite le sigg.re [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall'avv.to [OSCURATO:PERSONA].

Nella memoria si rileva che il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] si è richiamato alle numerose precedenti decisioni della Corte costituzionale, tutte conformi, con le quali appunto è stato riconosciuto il diritto al riscatto per corsi di studio equiparabili a quelli universitari necessari per l'ammissione al posto di lavoro e già considerati valutabili ai fini del riscatto per il trattamento di pensione.

Si chiede, perciò, che sia dichiarata la illegittimità costituzionale della norma denunciata.

1.1. - L'art. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali) dà facoltà di riscattare i periodi di studio universitario ed i corsi speciali di perfezionamento purché valutabili, ai sensi delle norme vigenti per gli Istituti di previdenza, ai fini del trattamento di quiescenza.

1.2. - [OSCURATO:PERSONA] remittente ravvisa la norma in contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione poiché restano così esclusi dal beneficio - con evidente irragionevolezza - i periodi di studio, non universitario, compiuti per il conseguimento del diploma di infermiere professionale quando il titolo risulti indispensabile per i fini della qualifica ricoperta.

2. - La questione è fondata.

L'art. 24 della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro), contiene, invero, la previsione specifica di riscatto a fini di quiescenza dei periodi di studio invocati, a condizione che il relativo diploma sia stato prescritto per l'ammissione ad uno dei posti occupati durante la carriera.

Una esclusione di essi da qualsiasi ulteriore riconoscimento a titolo di indennità premio di servizio si prospetta pertanto, assorbito ogni altro riferimento, irrazionale ex art. 3 Cost.: va infatti considerato, in punto, che per costante giurisprudenza di questa Corte l'indennità di cui trattasi è da porre accanto alla pensione nell'ambito dell'intero trattamento di quiescenza (cfr. da ultimo, sentenza n. 73 del 1985) e pertanto unitaria va riconosciuta la tendenzialità a concedere alla preparazione professionale acquisita ogni migliore considerazione (cfr. anche legge 8 agosto 1991, n. 274, art. 8).

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali) nella parte in cui non prevede, per gli infermieri professionali ai quali, ai sensi dell'art. 24 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, sia stato riconosciuto il riscatto del corso di studio a fini di quiescenza, il medesimo riconoscimento per la liquidazione della indennità premio di servizio.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1992.

Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] Il redattore: [OSCURATO:PERSONA] Il cancelliere: FRUSCELLA Depositata in cancelleria il 3 febbraio 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Con ordinanza emessa il 9 aprile 1991 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], nel procedimento civile vertente tra [OSCURATO:PERSONA] ed altri ed I.N.A.D.E.L., ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali) nella parte in cui non consente che siano riscattabili, ai fini dell'indennità premio di servizio, i periodi di studio per il conseguimento del diploma di infermiere professionale. Premette l'ordinanza che: ai sensi dell'art. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152 sono riscattabili i periodi di studio universitario ed i corsi speciali di perfezionamento purché valutabili, ai sensi delle norme vigenti per gli istituti di previdenza amministrati dal Ministero del Tesoro, ai fini del trattamento di quiescenza; il conseguimento del diploma di infermiere professionale, purché (come nella fattispecie) prescritto per l'ammissione ad uno dei posti occupati durante la carriera, è valutabile solo ai fini del trattamento di quiescenza ex art. 24 della legge 22 novembre 1962 n. 1646, ma non è compreso tra quelli considerati dal citato art. 12 della legge n. 152. Tuttavia, l'indennità premio di servizio ha carattere di trattamento previdenziale, funzionalmente collegato, per espressa dizione della legge, al trattamento di quiescenza erogato dagli Istituti di previdenza amministrati dal Ministero del Tesoro; sicché appare illogica l'ammissione al riscatto ai fini della indennità stessa soltanto dei soli periodi di studio universitario ovvero dei corsi speciali di perfezionamento. Si denuncia pertanto la illegittimità costituzionale della norma, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, non essendo l'esclusione sorretta da alcuna logica motivazione. L'esclusione pare anche in contrasto con l'art. 97 della Costituzione, in quanto contraria al criterio di imparzialità imposto all'Amministrazione nella organizzazione dei pubblici uffici. Con atto depositato il 20 giugno 1991 si sono costituite le sigg.re [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall'avv.to [OSCURATO:PERSONA]. Nella memoria si rileva che il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] si è richiamato alle numerose precedenti decisioni della Corte costituzionale, tutte conformi, con le quali appunto è stato riconosciuto il diritto al riscatto per corsi di studio equiparabili a quelli universitari necessari per l'ammissione al posto di lavoro e già considerati valutabili ai fini del riscatto per il trattamento di pensione. Si chiede, perciò, che sia dichiarata la illegittimità costituzionale della norma denunciata. 1.1. - L'art. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali) dà facoltà di riscattare i periodi di studio universitario ed i corsi speciali di perfezionamento purché valutabili, ai sensi delle norme vigenti per gli Istituti di previdenza, ai fini del trattamento di quiescenza. 1.2. - [OSCURATO:PERSONA] remittente ravvisa la norma in contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione poiché restano così esclusi dal beneficio - con evidente irragionevolezza - i periodi di studio, non universitario, compiuti per il conseguimento del diploma di infermiere professionale quando il titolo risulti indispensabile per i fini della qualifica ricoperta. 2. - La questione è fondata. L'art. 24 della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro), contiene, invero, la previsione specifica di riscatto a fini di quiescenza dei periodi di studio invocati, a condizione che il relativo diploma sia stato prescritto per l'ammissione ad uno dei posti occupati durante la carriera. Una esclusione di essi da qualsiasi ulteriore riconoscimento a titolo di indennità premio di servizio si prospetta pertanto, assorbito ogni altro riferimento, irrazionale ex art. 3 Cost.: va infatti considerato, in punto, che per costante giurisprudenza di questa Corte l'indennità di cui trattasi è da porre accanto alla pensione nell'ambito dell'intero trattamento di quiescenza (cfr. da ultimo, sentenza n. 73 del 1985) e pertanto unitaria va riconosciuta la tendenzialità a concedere alla preparazione professionale acquisita ogni migliore considerazione (cfr. anche legge 8 agosto 1991, n. 274, art. 8). P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali) nella parte in cui non prevede, per gli infermieri professionali ai quali, ai sensi dell'art. 24 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, sia stato riconosciuto il riscatto del corso di studio a fini di quiescenza, il medesimo riconoscimento per la liquidazione della indennità premio di servizio. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1992. Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] Il redattore: [OSCURATO:PERSONA] Il cancelliere: FRUSCELLA Depositata in cancelleria il 3 febbraio 1992. Il cancelliere: FRUSCELLA