CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 gennaio 2019
Cassazione n. 08415/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11610/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] 670, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA], 39/F, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ANCONA n. 87/2019,depositata il 22/01/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel 2004 il Condominio di [OSCURATO:PERSONA], sito in Castelfidardo, e l’impresa edile Cisel di [OSCURATO:PERSONA] sottoscrivevano un contratto di appalto avente ad oggetto i lavori di manutenzione straordinaria dell’autorimessa a servizio del Condominio. Su istanza del Condominio veniva svolto un procedimento di accertamento tecnico preventivo. [OSCURATO:PERSONA] citava quindi in giudizio l’impresa e il progettista e direttore dei lavori, chiedendo al Tribunale di Ancona di accertare la sussistenza di carenze del progetto realizzato dall’ing. [OSCURATO:PERSONA] e la non conformità delle opere eseguite dall’impresa, e quindi di quantificare il minore valore delle opere eseguite e di condannare l’impresa e Tralongo in solido tra loro alla restituzione della maggior somma pagata e al pagamento delle opere necessarie per eliminare i vizi e i difetti nonché al risarcimento dei danni. Si costituiva Tralongo, che chiedeva di chiamare in causa la propria compagnia assicurativa Unipol s.p.a., che si costituiva in giudizio. Il Tribunale di Ancona, con sentenza n. 1024/2012, ha rigettato le domande dell’attore. 2. La sentenza è stata impugnata dal Condominio. Con la sentenza 22 gennaio 2019, n. 87, la Corte d’appello di Ancona ha respinto il gravame. 3. Avverso la sentenza ricorrono per cassazione il Condominio di [OSCURATO:PERSONA] e i condomini citati in epigrafe. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Gli intimati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non hanno proposto difese. Sia il ricorrente che il controricorrente hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è articolato in cinque motivi. 1. Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c.: il giudice di merito ha “omesso di analizzare il contenuto del contratto con applicazione delle corrette norme di diritto” perché se lo avesse fatto “sarebbe necessariamente giunto alla conclusione che sia l’appaltatore sia il progettista e direttore dei lavori avevano assunto l’obbligo di fornire al committente Condominio entro il 5 luglio 2004 il certificato di prevenzione incendi”, certificato che non è mai stato consegnato al committente. 2. Il secondo motivo contesta violazione degli artt. 1655, 1659, 1665, 2222, 2230, 2232 c.c.: “l’opera non è mai stata consegnata al committente, il certificato di prevenzione incendi non risulta emesso dai vv.f., il committente non è stato posto in grado neppure di sapere che cosa dovesse fare per ottenere il certificato di prevenzione incendi”, così che è evidente che la sentenza è “palesemente contraria alle norme di diritto. I due motivi, tra loro strettamente connessi, non possono essere accolti: è infatti assente un confronto effettivo con la sentenza impugnata, che ha considerato che la progettazione e la realizzazione dei lavori erano volti “all’adeguamento dell’autorimessa alla normativa di prevenzione incendi” – come prevedeva il contratto stipulato tra le parti –e ha poi però stabilito, con accertamento in fatto motivato, come tale non sindacabile da parte di questa Corte di legittimità, che “non solo le opere progettate, ma anche quelle realizzate erano idonee ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi”, il cui mancato rilascio è da imputarsi alla mancata acquisizione della documentazione causata dall’interruzione dei rapporti con l’impresa appaltatrice da parte del Condominio ricorrente. 3. Il terzo motivo fa valere falsa applicazione dell’art. 195 c.p.c., nullità della sentenza per omessa dichiarazione di nullità della perizia, palese contraddittorietà tra provvedimenti del giudice: la Corte d’appello ha errato nel dire che era applicabile la “vecchia” disciplina dell’art. 195 c.p.c., nel ritenere non tempestiva l’eccezione di violazione del contraddittorio e comunque nel limitare tale eccezione alla sola nullità della consulenza tecnica d’ufficio quando i ricorrenti avevano chiesto di far chiarire al consulente perché il certificato di prevenzione incendi non era ancora stato rilasciato e quali opere fossero necessarie al riguardo, richiesta non considerata dal giudice di merito. Il motivo non può essere accolto. Precisato che la disciplina applicabile non poteva che essere quella precedente alla riforma dell’art. 195 c.p.c. posta in essere dalla legge n. 69/2009, essendo il processo iniziato prima della entrata in vigore della medesima (il 25 maggio 2007, v. pag. 19 del ricorso), la Corte d’appello ha, a prescindere dalla tardività o meno della eccezione di nullità della consulenza per violazione del contraddittorio, evidenziato che “tutte le attività peritali che hanno portato alla stesura della relazione si sono svolte nel pieno contradditorio delle parti” e che la valutazione finale dei rilievi critici rivolti all’operato del consulente d’ufficio spettano in ogni caso al giudice; quanto infine alla richiesta di determinare le opere necessarie per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, il giudice d’appello ha stabilito che le opere realizzate erano idonee ai fini del rilascio del certificato e che, quanto alle opere realizzate non a regola d’arte, esse, come osservato dal consulente d’ufficio, “non vanno a inficiare i requisiti richiesti per il rilascio del certificato”. 4. Il quarto motivo fa valere violazione degli artt. 112, 115 c.p.c., falsa applicazione degli artt. 1667 e 1668 c.c.: il giudice di merito doveva stabilire quali fossero le opere necessarie per ottenere il certificato di prevenzione incendi e doveva condannare l’impresa a porle in essere. Il motivo non può essere accolto. Come si è appena detto, la Corte d’appello ha accertato che le opere realizzate erano idonee ai fini del rilascio del certificato e che non ne erano necessarie altre. 5. Il quinto motivo contesta la falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. e con esso il ricorrente pone il seguente quesito: “se mancavano le certificazioni necessarie per ottenere il certificato di prevenzione incendi per quale motivo gli attori sarebbero soccombenti e tenuti al pagamento delle spese, addirittura pure della terza chiamata?”. Il motivo è privo di autonomia: si contesta la regolamentazione delle spese, fondata sulla soccombenza del ricorrente, appunto negando tale soccombenza sulla base degli argomenti avanzati con i precedenti motivi. II. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente, che liquida in euro 3.300, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, exart. 13, comma 1- quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previs