CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 dicembre 2025
Cassazione n. 07401/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
VESE ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Firenze dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza con cui in data 27.5.2025 il Tribunale di Sorveglianza di Firenze ha provveduto su una istanza, presentata ex art. 35-ter ord. pen., per l’accertamento di condizioni di detenzione in violazione dell’art. 3 Cedu; Rilevato che l’ordinanza impugnata ha accolto parzialmente il reclamo del condannato, disponendo una riduzione di pena di 87 giorni e riconoscendo il risarcimento del danno al detenuto, mentre lo ha rigettato per un ulteriore periodo di detenzione di 1.074 giorni; Considerato che il ricorso lamenta approssimativamente che il Tribunale di sorveglianza non abbia valutato il complesso del trattamento carcerario, ma senza muovere critiche specifiche al provvedimento, nel quale, viceversa, sono stati richiamati congruamente tutti gli altri servizi del carcere adeguati e la circostanza che il detenuto abbia sempre usufruito dei passeggi, della scuola, del campo sportivo, etc.; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile in quanto generico, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 04/12/2025 Il C