CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 gennaio 2024
Cassazione n. 18688/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 00RJNNW) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe avverso la sentenza in epigrafe, con cui la Corte d'Appello di Genova in data 16.9.2024 ha confermato la sentenza di condanna del ricorrente emessa dal Tribunale di Imperia in data 29.1.2024; Evidenziato che con l'unico motivo di ricorso si deduce il vizio di contraddittorietà della motivazione, in quanto la sentenza ha dapprima rigettato la richiesta di giudizio abbreviato condizionato all'esame dei testi di polizia giudiziaria sul contenuto della segnalazione confidenziale che avevano ricevuto circa la detenzione dell'arma da parte dell'imputato e ha poi considerato inutilizzabili le notizie di fonte confidenziali, così impedendo alla difesa di approfondire l'aspetto dei tempi e dei modi in cui [OSCURATO:PERSONA] sarebbe entrato in possesso dell'arma; Considerato che la doglianza concernente l'identità della fonte anonima e il contenuto delle sue informazioni non riguarda affatto un punto decisivo della sentenza, in quanto la condanna si basa sul rinvenimento indosso alla persona dell'imputato dell'arma e sulla inverosimiglianza della sua versione difensiva, di guisa che non sapere da chi sia provenuta la (inutilizzabile) confidenza non inficia in alcun modo il ragionamento probatorio; Ritenuto, peraltro, che questo aspetto era stato già oggetto di valutazione da parte della Corte d'Appello, la quale aveva espressamente affermato (p. 2 della sentenza di secondo grado) la inutilizzabilità della notizia confidenziale, sicché la reiterazione della doglianza è del tutto vana; Ritenuto, pertanto, che il ricorso non si confronti con la motivazione del provvedimento impugnato e che debba essere dichiarato inammissibile, in quanto muove alla sentenza impugnata censure palesemente contrastate dagli atti processuali (cfr. Sez. 2, n. 17281 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 276916 - 01); Aggiunto che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos