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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 settembre 2021

Cassazione n. 34861/2021

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZA sul ricorso 27203/2016 proposto da: Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l' Avvocatura Generale Dello Stato che la rappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 32 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - nonchè contro 1769 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 325 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - / / / / / / avverso la sentenza n. 45/2016 della COMM. [OSCURATO:PERSONA] di BOLZANO, depositata il 17/05/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/09/2021 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], lette le conclusioni scritte del pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA] cardino che ha chiesto il rigetto del ricorso R.G.N. 27203-16 [OSCURATO:PERSONA]: Il Comune di [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. des [OSCURATO:PERSONA] & Co impugnavano l'accertamento n. 18415/2012, noti- ficato il 16.3.2012, e la relativa cartella di pagamento, con cui l'Agenzia delle entrate procedeva alla liquidazione della maggiore im- posta di registro dovuta per la registrazione della convenzione urbani- stica, ex art. 40 bis 1.p. 13/1997, stipulata tra il Comune e la società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & Co, oltre all'irrogazione di sanzioni ed interessi.

Con tale convenzione, la società si impegnava a realizzare n. 53 posti auto interrati ed a cederli al Co- mune, il quale si impegnava a titolo di corrispettivo a concedere una maggiore cubatura da sfruttare su particelle fondiarie ed edificabili di proprietà.

Le parti sottoponevano l'efficacia di tale accordo all'avveramento di una condizione sospensiva, ossia la definitiva ap- provazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] di Bolzano della va- riante al piano urbanistico comunale.

I contraenti registravano l'accordo applicando un'imposta in misura fissa pari ad euro 168 ex art. 27 d.P.R. n. 131 del 1986, e qualificavano l'accordo come atto R.G.N. 27203-16 pubblico non avente ad oggetto prestazioni a carattere patrimoniale e conseguentemente applicando il regime fiscale agevolato previsto dall'art. 20 della

1. n. 10/1977, che rinvia all'art. 32 d.P.R. n. 601 del 1973, ed assumendo l'onere di denunciare l'avveramento della condi- zione nel termine di venti giorni dal verificarsi dell'evento.

L'Agenzia delle entrate riscontrava la violazione dell'obbligo di denuncia dell'avveramento della condizione sospensiva, ex art. 19 d.P.R. n. 131 del 1986, in quanto solo in data 14.2.20212 il Comune aveva provve- duto a tale adempimento, sebbene con delibera n. 2582 del 2009 la [OSCURATO:PERSONA] avesse già approvato la modifica del piano urbani- stico comunale di [OSCURATO:SOCIETA].

L'Agenzia rilevava che al momento della stipula della convenzione l'evento dedotto come condizione sospensiva si era già avverato, de- sumendo che le parti avevano reso dichiarazioni mendaci.

La CT di Bolzano, con sentenza n. 01/02/2015, accoglieva i ricorsi proposti dai contribuenti.

L'Ufficio appellava la decisione dinanzi alla Commissione Tributaria di II grado che respingeva l'impugnazione, ri- tenendo che l'art. 2643 comma 1 n. 2 bis c.c. non fosse applicabile nel sistema tavolare vigente in Provincia di Bolzano, che la convenzione urbanistica in esame rientrava anche nell'ambito di applicazione dell'art. 20 legge n. 10 del 1977 in quanto diretta a regolare la trasfor- mazione edilizia del territorio comunale attraverso la previsione di nuovi parcheggi pubblici sotterranei sul territorio comunale.

L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della pronuncia svol- gendo tre motivi.

Il Comune di [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. des [OSCURATO:PERSONA] & Co si sono costituiti con controricorso ed hanno presentato memorie.R.G.N. 27203-16 La Procura Generale presso la Corte Suprema di Cassazione ha depo- sitato memorie concludendo per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con il primo motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 19 e 27 del d.P.R. n. 131 del 1986 e dell'art. 1353 c.c., ai sen- si dell'art.360, comma 1, n. 4, c.p.c., in quanto le parti contrattuali avrebbero erroneamente ritenuto corretto registrare l'atto ad imposta fissa, qualificandolo come atto pubblico non avente ad oggetto presta- zioni a carattere patrimoniale ed applicando il regime fiscale agevolato previsto dall'art. 20 della

1. n. 10 del 1977 che rinvia all'art. 32 n. 601 del 1973, mentre la convenzione stipulata tra il Comune e la società, prescindendo dalla forma giuridica rivestita, era di indubbia rilevanza patrimoniale, con la conseguenza che l'atto avrebbe dovuto essere sot- toposto a maggiore tassazione secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 1, della Parte prima della Tariffa allegata al d.P.R. 131 del 1986, trattandosi di un atto a prestazioni corrispettiva.

Ne consegue che alla fattispecie avrebbe dovuto essere applicata la disciplina di cui all'art. 43, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986, che fa riferimento ai "contratti che importano l'assunzione di una obbligazione di fare in corrispettivo della cessione di un bene o dell'assunzione di altra obbli- cazione di fare, dal valore del bene ceduto o della prestazione che dà luogo all'applicazione della maggiore imposta, salvo il disposto del comma 2 dell'art. 40".

2. Con il secondo motivo si deuncia ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. violazione e/o falsa applicazione dell'art. 20 della

1. n. 10 del R.G.N. 27203-16 1977, dell'art. 32, comma 2, del d.P.R. n. 601 del 1973.

L'Agenzia delle entrate lamenta l'erroneo inquadramento da parte della Commissione Tributaria di secondo grado della convenzione urbanistica stipulata tra il Comune e la società nell'ambito delle fattispecie previste dall'art. 20 della

1. n. 10 del 1977, atteso che l'applicabilità di tale regime fiscale non sarebbe stata richiesta dalle parti in sede di registrazione della convenzione e comunque nella specie non ricorrerebbero i presuppo- sti per applicarlo.

3. Con il terzo motivo si denuncia ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 57 d.P.R. n. 131 del 1986 in combinato disposto con l'art. 1292 c.c. e dell'art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto il Comune di [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe impugna- to il medesimo avviso di liquidazione già allo stesso notificato in data 19.3.2013, con la conseguenza che ammettere l'intervento del Comune nel presente giudizio determinerebbe la pendenza di due processi tra i medesimi soggetti relativamente al medesimo oggetto, con conseguen- te violazione del principio del ne bis in idem.

4. Per ragioni di priorità logica va esaminato il secondo motivo di ri- corso.

In ragione della infondatezza delle illustrate censure consegue il rigetto del mezzo e l'assorbimento delle ulteriori doglianze.

L'Agenzia delle entrate ha evidenziato in ricorso la pendenza del giudi- zio innanzi a questa Corte dalla stessa promosso avverso la sentenza n. 4/02/14 emessa dalla CT di secondo grado in relazione all'avviso di liquidazione notificato al Comune, riguardante la medesima controver- sia per cui si procede.R.G.N. 27203-16 [OSCURATO:PERSONA] rileva che il ricorso per cassazione promosso dall'Agenzia delle entrate contro il Comune di [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA]- lien Sas di [OSCURATO:PERSONA] & Co, avverso la sentenza n. 4/2014 della Commissione Tributaria II Grado di Bolzano, è stato definito da que- sta Corte con sentenza n. 31016 del 2018.

Con la suddetta pronuncia, è stato precisato il seguente principio di di- ritto: " In tema di imposta di registro, le convenzioni provinciali in materia urba- nistica di cui all'art. 40 bis della

I. prov. n. 13 del 1997 non hanno natura nego- ziale ma costituiscono accordi, integrativi o sostitutivi, di provvedimenti ammini- strativi in relazione all'interesse pubblico alla pianificazione urbanistica, privi della funzione `permutativa' tra prestazione del privato ed azione della pubblica ammi- nistrazione: di conseguenza sono assoggettate ad imposta di registro in misura fissa, con esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale, come confermato dall'art. 20, commi 2 e 3, della I n.10 del 1977, applicabile a tutti gli atti preordinati alla trasformazione del territorio posti in essere mediante accordi e conven.zioni tra pri- vati ed enti pubblici".

Si è infatti rilevato che la convenzione urbanistica, Jpecies del più ampio genus delle convenzioni amministrative, ha lo scopo di disciplinare il corretto utilizzo del territorio mediante un modello consensuale che prevede un contenuto obbligatorio, previsto dalla legge e dalle norme urbanistiche attuative, ed un contenuto discrezionale, liberamente esercitabile dalle parti.

La convenzione consta necessariamente di un negozio giuridico unico, ma, in concreto, può risultare da una serie di atti negoziali con efficacia obbligatoria e reale, che si integrano a vi- cenda per causa e contenuto, e che attuano da una parte l'interesse del privato alla definizione di una propria utilità, dall'altra l'interesse dell'ente locale alla conformazione del territorio con la costruzione di beni e/o infrastrutture a beneficio della collettività (opere di urbaniz- R.G.N. 27203-16 zazione e/o aree a ciò destinate).

Si precisa che: "La giuri,T,ruden.za ha ormai accolto da tempo la tesi che vuole la conven.‘z.ioni urbanistiche come applica- ioni dell'art. 11

1. n. 241/1990 norma che ha dato positivo ingresso, nel nostro ordinamento, al cd. accordo di diritto pubblico (...) in tal senso si è orientata anche la giuriq)ruden.za della S.C. secondo cui la conven.zione, stipulata tra comune e privato costruttore, con la quale questi, al fine di conseguire il rilascio di una concessione o di una licen:za edili :zia, si obbligli ad un `lacere' o a determina- ti adempimenti nei confronti dell'ente pubblico non costituisce un atto di diritto pri- vato, né ha specifica autonomia e natura di fonte nego:ziale del regolamento di con- trapposti interessi delle parti stipulanti, avendo invece connota:zione pubblicistica e configurandosi come accordo endoprocedimentale dal contenuto vincolante quale meuo 'rivolto al fine di conseguire l'autori:zRaione edili.zia (Nella specie, il rilascio di una licen.za ediliia per la costrnione di un altro fabbricato ad uso abitativo del privato era condizionato al fatto che si provvedesse ad una cessione gratuita di un altro constesto immobiliare) (Cass., se 1, n. 931412013).

Tale interpretazione va condivisa, tenuto condo che, come evidenziato nella motivazione della decisione, "anche tale tipologia di convenzione, rap- presentando un accordo integrativo o sostitutivo di un provvedimento amministrati- vo in relaione all'interesse pubblico alla pianificarzione urbanistica, non attua al- cuna fun.zione `permutativa' tra presta:zione del privato ed nione della pubblica amministra.zione non configurandosi alcuna corrispettività o sinallagmaticità tra la pianificnione del territorio effettuata dal Comune e l'obbligo del privato di reali:- are e cedere al Comune i parcheggi pubblici, quali opere di urbanka:zione prima- ria.

La pianificaione urbanistica, invero, rappresenta l'espletamento di un pubbli- co potere che non può essere oggetto di cessione nel libero mercato non potendosi per- tanto configurare alcun atto traslativo o costitutivo di diritti reali anche edificatori ai sensi dell'art. 2643, comma 1, n. 2 bis c.c. che costituirebbe il presupposto per R.G.N. 27203-16 l'applica.zione dell'art. 1 della tariffa, parte prima allegata al d.P.R. n. 131 del 1986".

Inoltre, il Legislatore è intervenuto, in conformità con tale orientamen- to, con l'art. 1, comma 88 della

1. n. 205 del 2017 (legge di Bilancio 2018) aggiungendo i commi 2 e 3 all'art. 20 della

1. n. 10 del 1977.

In particolare, il comma 2 dell'art. 20 ha chiarito che il trattamento tributario di cui al comma 1, in riferimento al secondo comma dell'art. 32 del d.P.R. n. 601 del 1973, e quindi l'imposta di registro in misura fissa e l'esenzione dale imposte ipotecaria e catastale, si applica a tutti gli atti preordinati alla trasformazione del territorio posti in essere me- diante accordi e convenzioni tra privati ed enti pubblici a tutti gli atti attuativi posti in essere in esecuzione dei primi.

Invece, il comma 3 dell'art. 20 della

1. n. 10 del 1977 ha precisato che "la diiposkione di cui al secondo comma si applica a tutte le convenzione e atti di cui all'articolo 40 bis della legge provinciale di Bokano 11 agosto 1977, n. 13, per i quali non siano ancora intervenuti i termini di accertamento e di riscossione ai sensi della normativa vigente o rispetto ai quali non sia stata emessa senterka passata in giudicato".

5. Da siffatti rilievi consegue il rigetto del motivo e l'assorbimento del- le restanti doglianze.

Va, infatti, data continuità all'indirizzo espresso in più occasioni da questa Corte secondo cui: "Qualora la pronuncia impu- gnata sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, il rigetto delle dogliarke relative ad una di tali ragioni rende inammissibile, per difetto di interesse, l'esame relativo alle altre, pure se tutte tempestivamente sollevate, in quanto il ricorrente non ha più ragione di avanzare censure che investono una ulte- riore 'ratio decidendi', aicchè, ancorchè esse fossero fondate, non potrebbero produrre R.G.N. 27203-16 in nessun caso l'annullamento della decisione an.zidetta” (Cass. n. 13956 del 2005; Cass. 23090 del 2005).

6. In definitiva, il ricorso va rigettato.

Le spese di lite vanno intera- mente compensate tra le parti tenuto conto del sopraggiunto interven- to giurisprudenziale sulle questioni.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 27203/2016 proposto da: Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l' Avvocatura Generale Dello Stato che la rappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 32 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - nonchè contro 1769 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 325 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - / / / / / / avverso la sentenza n. 45/2016 della COMM. [OSCURATO:PERSONA] di BOLZANO, depositata il 17/05/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/09/2021 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], lette le conclusioni scritte del pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA] cardino che ha chiesto il rigetto del ricorso R.G.N. 27203-16 [OSCURATO:PERSONA]: Il Comune di [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. des [OSCURATO:PERSONA] & Co impugnavano l'accertamento n. 18415/2012, noti- ficato il 16.3.2012, e la relativa cartella di pagamento, con cui l'Agenzia delle entrate procedeva alla liquidazione della maggiore im- posta di registro dovuta per la registrazione della convenzione urbani- stica, ex art. 40 bis 1.p. 13/1997, stipulata tra il Comune e la società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & Co, oltre all'irrogazione di sanzioni ed interessi. Con tale convenzione, la società si impegnava a realizzare n. 53 posti auto interrati ed a cederli al Co- mune, il quale si impegnava a titolo di corrispettivo a concedere una maggiore cubatura da sfruttare su particelle fondiarie ed edificabili di proprietà. Le parti sottoponevano l'efficacia di tale accordo all'avveramento di una condizione sospensiva, ossia la definitiva ap- provazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] di Bolzano della va- riante al piano urbanistico comunale. I contraenti registravano l'accordo applicando un'imposta in misura fissa pari ad euro 168 ex art. 27 d.P.R. n. 131 del 1986, e qualificavano l'accordo come atto R.G.N. 27203-16 pubblico non avente ad oggetto prestazioni a carattere patrimoniale e conseguentemente applicando il regime fiscale agevolato previsto dall'art. 20 della 1. n. 10/1977, che rinvia all'art. 32 d.P.R. n. 601 del 1973, ed assumendo l'onere di denunciare l'avveramento della condi- zione nel termine di venti giorni dal verificarsi dell'evento. L'Agenzia delle entrate riscontrava la violazione dell'obbligo di denuncia dell'avveramento della condizione sospensiva, ex art. 19 d.P.R. n. 131 del 1986, in quanto solo in data 14.2.20212 il Comune aveva provve- duto a tale adempimento, sebbene con delibera n. 2582 del 2009 la [OSCURATO:PERSONA] avesse già approvato la modifica del piano urbani- stico comunale di [OSCURATO:SOCIETA]. L'Agenzia rilevava che al momento della stipula della convenzione l'evento dedotto come condizione sospensiva si era già avverato, de- sumendo che le parti avevano reso dichiarazioni mendaci. La CT di Bolzano, con sentenza n. 01/02/2015, accoglieva i ricorsi proposti dai contribuenti. L'Ufficio appellava la decisione dinanzi alla Commissione Tributaria di II grado che respingeva l'impugnazione, ri- tenendo che l'art. 2643 comma 1 n. 2 bis c.c. non fosse applicabile nel sistema tavolare vigente in Provincia di Bolzano, che la convenzione urbanistica in esame rientrava anche nell'ambito di applicazione dell'art. 20 legge n. 10 del 1977 in quanto diretta a regolare la trasfor- mazione edilizia del territorio comunale attraverso la previsione di nuovi parcheggi pubblici sotterranei sul territorio comunale. L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della pronuncia svol- gendo tre motivi. Il Comune di [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. des [OSCURATO:PERSONA] & Co si sono costituiti con controricorso ed hanno presentato memorie.R.G.N. 27203-16 La Procura Generale presso la Corte Suprema di Cassazione ha depo- sitato memorie concludendo per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con il primo motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 19 e 27 del d.P.R. n. 131 del 1986 e dell'art. 1353 c.c., ai sen- si dell'art.360, comma 1, n. 4, c.p.c., in quanto le parti contrattuali avrebbero erroneamente ritenuto corretto registrare l'atto ad imposta fissa, qualificandolo come atto pubblico non avente ad oggetto presta- zioni a carattere patrimoniale ed applicando il regime fiscale agevolato previsto dall'art. 20 della 1. n. 10 del 1977 che rinvia all'art. 32 n. 601 del 1973, mentre la convenzione stipulata tra il Comune e la società, prescindendo dalla forma giuridica rivestita, era di indubbia rilevanza patrimoniale, con la conseguenza che l'atto avrebbe dovuto essere sot- toposto a maggiore tassazione secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 1, della Parte prima della Tariffa allegata al d.P.R. 131 del 1986, trattandosi di un atto a prestazioni corrispettiva. Ne consegue che alla fattispecie avrebbe dovuto essere applicata la disciplina di cui all'art. 43, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986, che fa riferimento ai "contratti che importano l'assunzione di una obbligazione di fare in corrispettivo della cessione di un bene o dell'assunzione di altra obbli- cazione di fare, dal valore del bene ceduto o della prestazione che dà luogo all'applicazione della maggiore imposta, salvo il disposto del comma 2 dell'art. 40". 2. Con il secondo motivo si deuncia ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. violazione e/o falsa applicazione dell'art. 20 della 1. n. 10 del R.G.N. 27203-16 1977, dell'art. 32, comma 2, del d.P.R. n. 601 del 1973. L'Agenzia delle entrate lamenta l'erroneo inquadramento da parte della Commissione Tributaria di secondo grado della convenzione urbanistica stipulata tra il Comune e la società nell'ambito delle fattispecie previste dall'art. 20 della 1. n. 10 del 1977, atteso che l'applicabilità di tale regime fiscale non sarebbe stata richiesta dalle parti in sede di registrazione della convenzione e comunque nella specie non ricorrerebbero i presuppo- sti per applicarlo. 3. Con il terzo motivo si denuncia ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 57 d.P.R. n. 131 del 1986 in combinato disposto con l'art. 1292 c.c. e dell'art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto il Comune di [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe impugna- to il medesimo avviso di liquidazione già allo stesso notificato in data 19.3.2013, con la conseguenza che ammettere l'intervento del Comune nel presente giudizio determinerebbe la pendenza di due processi tra i medesimi soggetti relativamente al medesimo oggetto, con conseguen- te violazione del principio del ne bis in idem. 4. Per ragioni di priorità logica va esaminato il secondo motivo di ri- corso. In ragione della infondatezza delle illustrate censure consegue il rigetto del mezzo e l'assorbimento delle ulteriori doglianze. L'Agenzia delle entrate ha evidenziato in ricorso la pendenza del giudi- zio innanzi a questa Corte dalla stessa promosso avverso la sentenza n. 4/02/14 emessa dalla CT di secondo grado in relazione all'avviso di liquidazione notificato al Comune, riguardante la medesima controver- sia per cui si procede.R.G.N. 27203-16 [OSCURATO:PERSONA] rileva che il ricorso per cassazione promosso dall'Agenzia delle entrate contro il Comune di [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA]- lien Sas di [OSCURATO:PERSONA] & Co, avverso la sentenza n. 4/2014 della Commissione Tributaria II Grado di Bolzano, è stato definito da que- sta Corte con sentenza n. 31016 del 2018. Con la suddetta pronuncia, è stato precisato il seguente principio di di- ritto: " In tema di imposta di registro, le convenzioni provinciali in materia urba- nistica di cui all'art. 40 bis della I. prov. n. 13 del 1997 non hanno natura nego- ziale ma costituiscono accordi, integrativi o sostitutivi, di provvedimenti ammini- strativi in relazione all'interesse pubblico alla pianificazione urbanistica, privi della funzione `permutativa' tra prestazione del privato ed azione della pubblica ammi- nistrazione: di conseguenza sono assoggettate ad imposta di registro in misura fissa, con esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale, come confermato dall'art. 20, commi 2 e 3, della I n.10 del 1977, applicabile a tutti gli atti preordinati alla trasformazione del territorio posti in essere mediante accordi e conven.zioni tra pri- vati ed enti pubblici". Si è infatti rilevato che la convenzione urbanistica, Jpecies del più ampio genus delle convenzioni amministrative, ha lo scopo di disciplinare il corretto utilizzo del territorio mediante un modello consensuale che prevede un contenuto obbligatorio, previsto dalla legge e dalle norme urbanistiche attuative, ed un contenuto discrezionale, liberamente esercitabile dalle parti. La convenzione consta necessariamente di un negozio giuridico unico, ma, in concreto, può risultare da una serie di atti negoziali con efficacia obbligatoria e reale, che si integrano a vi- cenda per causa e contenuto, e che attuano da una parte l'interesse del privato alla definizione di una propria utilità, dall'altra l'interesse dell'ente locale alla conformazione del territorio con la costruzione di beni e/o infrastrutture a beneficio della collettività (opere di urbaniz- R.G.N. 27203-16 zazione e/o aree a ciò destinate). Si precisa che: "La giuri,T,ruden.za ha ormai accolto da tempo la tesi che vuole la conven.‘z.ioni urbanistiche come applica- ioni dell'art. 11 1. n. 241/1990 norma che ha dato positivo ingresso, nel nostro ordinamento, al cd. accordo di diritto pubblico (...) in tal senso si è orientata anche la giuriq)ruden.za della S.C. secondo cui la conven.zione, stipulata tra comune e privato costruttore, con la quale questi, al fine di conseguire il rilascio di una concessione o di una licen:za edili :zia, si obbligli ad un `lacere' o a determina- ti adempimenti nei confronti dell'ente pubblico non costituisce un atto di diritto pri- vato, né ha specifica autonomia e natura di fonte nego:ziale del regolamento di con- trapposti interessi delle parti stipulanti, avendo invece connota:zione pubblicistica e configurandosi come accordo endoprocedimentale dal contenuto vincolante quale meuo 'rivolto al fine di conseguire l'autori:zRaione edili.zia (Nella specie, il rilascio di una licen.za ediliia per la costrnione di un altro fabbricato ad uso abitativo del privato era condizionato al fatto che si provvedesse ad una cessione gratuita di un altro constesto immobiliare) (Cass., se 1, n. 931412013). Tale interpretazione va condivisa, tenuto condo che, come evidenziato nella motivazione della decisione, "anche tale tipologia di convenzione, rap- presentando un accordo integrativo o sostitutivo di un provvedimento amministrati- vo in relaione all'interesse pubblico alla pianificarzione urbanistica, non attua al- cuna fun.zione `permutativa' tra presta:zione del privato ed nione della pubblica amministra.zione non configurandosi alcuna corrispettività o sinallagmaticità tra la pianificnione del territorio effettuata dal Comune e l'obbligo del privato di reali:- are e cedere al Comune i parcheggi pubblici, quali opere di urbanka:zione prima- ria. La pianificaione urbanistica, invero, rappresenta l'espletamento di un pubbli- co potere che non può essere oggetto di cessione nel libero mercato non potendosi per- tanto configurare alcun atto traslativo o costitutivo di diritti reali anche edificatori ai sensi dell'art. 2643, comma 1, n. 2 bis c.c. che costituirebbe il presupposto per R.G.N. 27203-16 l'applica.zione dell'art. 1 della tariffa, parte prima allegata al d.P.R. n. 131 del 1986". Inoltre, il Legislatore è intervenuto, in conformità con tale orientamen- to, con l'art. 1, comma 88 della 1. n. 205 del 2017 (legge di Bilancio 2018) aggiungendo i commi 2 e 3 all'art. 20 della 1. n. 10 del 1977. In particolare, il comma 2 dell'art. 20 ha chiarito che il trattamento tributario di cui al comma 1, in riferimento al secondo comma dell'art. 32 del d.P.R. n. 601 del 1973, e quindi l'imposta di registro in misura fissa e l'esenzione dale imposte ipotecaria e catastale, si applica a tutti gli atti preordinati alla trasformazione del territorio posti in essere me- diante accordi e convenzioni tra privati ed enti pubblici a tutti gli atti attuativi posti in essere in esecuzione dei primi. Invece, il comma 3 dell'art. 20 della 1. n. 10 del 1977 ha precisato che "la diiposkione di cui al secondo comma si applica a tutte le convenzione e atti di cui all'articolo 40 bis della legge provinciale di Bokano 11 agosto 1977, n. 13, per i quali non siano ancora intervenuti i termini di accertamento e di riscossione ai sensi della normativa vigente o rispetto ai quali non sia stata emessa senterka passata in giudicato". 5. Da siffatti rilievi consegue il rigetto del motivo e l'assorbimento del- le restanti doglianze. Va, infatti, data continuità all'indirizzo espresso in più occasioni da questa Corte secondo cui: "Qualora la pronuncia impu- gnata sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, il rigetto delle dogliarke relative ad una di tali ragioni rende inammissibile, per difetto di interesse, l'esame relativo alle altre, pure se tutte tempestivamente sollevate, in quanto il ricorrente non ha più ragione di avanzare censure che investono una ulte- riore 'ratio decidendi', aicchè, ancorchè esse fossero fondate, non potrebbero produrre R.G.N. 27203-16 in nessun caso l'annullamento della decisione an.zidetta” (Cass. n. 13956 del 2005; Cass. 23090 del 2005). 6. In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese di lite vanno intera- mente compensate tra le parti tenuto conto del sopraggiunto interven- to giurisprudenziale sulle questioni.
Sentenza Cassazione n. 34861/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris