CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 maggio 1985
Cassazione n. 37897/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA. su: ricorso ,7ropristo da: PROCLRAT,..3R: DELLA REPUBBLICA PRES`:::.; I._ TRIBUNALE TRIBUNALE DI LODInei procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] AF3D [OSCURATO:PERSONA] nato il 08/11 /1981 ABC) [OSCURATO:PERSONA] nato il 24/05/" KCTB VA5SAN N1OHAMED HUSSEIN nato II 714/05/1985 :2to 01/08/1976 sé.:.tenzu del 09/11/2021 del GIP TRIBUNALE di LODIvisti gli att;, prùvvedimento impugnate e 1Pjltaruiiun. svolta da Consigliere REA1ATA SESSA; utyr(e 9 Rib'glico Ministero, in persona del SosfAuto Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ha conch2so chiedendo cotjau-k; 9-42, atiZt^e, [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Lodi, Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Wahab, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all' artt. 582 cod. pen., aggravato dall'aver commesso il fatto in più persone riunite, per intervenuta remissione di querela e relativa accettazione, ritenendo a ciò non ostativa l'aggravante indicata. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lodi, deducendo l'erronea applicazione della legge penale. Assume il ricorrente che, nel caso di specie, essendo contestata, e non esclusa dal giudice in sede di decisione, la circostanza aggravante "delle più persone riunite", il reato è procedibile di ufficio e non potesse quindi essere dichiarata la non procedibilità per remissione di querela. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, di. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo annullarsi la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente occorre operare i rilievi che seguono. 1.Ed invero, come ha già avuto modo di affermare questa Corte, la sentenza di non luogo a procedere, ex art. 425 cod. proc. pen., emessa - come nel caso di specie - dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, modificativa dell'art. 428 cod. proc. pen., è impugnabile soltanto mediante appello, e avverso la stessa non è ammissibile il ricorso immediato in cassazione ai sensi dell'art. 569 cod. proc. pen. (da ultimo, Sez. 4, Ordinanza n. 34872 del 21/06/2018, Rv. 273426 - 01; nella fattispecie, in applicazione di tale principio, questa Corte ha convertito in appello il ricorso per cassazione proposto dal procuratore generale). Il legislatore del 2017, nello stabilire nuovamente l'appellabílità della sentenza di non luogo a procedere, non ha altrimenti inserito la previsione di cui al previgente comma 4, circa, la possibilità per il procuratore della Repubblica e per il procuratore generale, di "proporre ricorso immediato per cassazione a norma dell'art. 569. Pertanto, deve ritenersi che secondo il regime ad oggi vigente, per espressa volontà del legislatore, avverso la sentenza di non luogo a procedere il procuratore della Repubblica e il procuratore generale possano proporre - unicamente - atto dì appello. Milita, in tal senso, pure il tenore letterale della disposizione di cui all'art. 569, comma 1, cod. proc. pen., ove è stabilito che il ricorso per saltum è previsto avverso le sentenze di primo grado e non quindi per ogni tipo di decisione giurisdizionale. Del resto, quando il legislatore ha voluto estendere la facoltà del ricorso immediato oltre í limiti dell'art. 569, lo ha espressamente codificato (come nel caso di cui all'art. 311, comma 2, cod. proc. pen. e nella previgente versione dell'art. 428, già sopra richiamata). 2. Esclusa, per quanto detto, la ricorribilità per saltum della sentenza che occupa, rileva il Collegio che, in applicazione del generale principio di conservazipne degli atti giuridici e del favor impugnationis (da ultimo: Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clark, Rv. 26553801), il ricorso in esame deve essere qualificato come appello, con trasmissione degli atti alla Corte territoriale di Milano, per il relativo giudizio. P. Q. tvII. Convertito il ricorso in appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Milano per i