Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 luglio 2023

Cassazione n. 37905/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché del tutto privi di ragioni in diritto che le sostengano e costituiti da mere doglianze sulla ricostruzione del fatto storico in cui è stato coinvolto il condannato (che il Tribunale ha ritenuto una tentata estorsione per liberare un immobile occupato abusivamente in passato ed ancora occupato con beni di proprietà, una aggressione alle persone offese che tentavano di rientrare in possesso del bene ed un allontanamento non autorizzato dal luogo in cui stava scontando la detenzione domiciliare, e che il ricorrente, invece, legge come un fatto occasionale nato dalla esigenza improvvisa di doversi tutelare contro chi stava liberando l'immobile dai suoi beni); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 luglio 2023.

D E POSH- Al A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché del tutto privi di ragioni in diritto che le sostengano e costituiti da mere doglianze sulla ricostruzione del fatto storico in cui è stato coinvolto il condannato (che il Tribunale ha ritenuto una tentata estorsione per liberare un immobile occupato abusivamente in passato ed ancora occupato con beni di proprietà, una aggressione alle persone offese che tentavano di rientrare in possesso del bene ed un allontanamento non autorizzato dal luogo in cui stava scontando la detenzione domiciliare, e che il ricorrente, invece, legge come un fatto occasionale nato dalla esigenza improvvisa di doversi tutelare contro chi stava liberando l'immobile dai suoi beni); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 luglio 2023. D E POSH- Al A
Sentenza Cassazione n. 37905/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris