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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 giugno 2022

Cassazione n. 32103/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1589/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA]'ASSIETTA 8/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

ROMA n. 2540/2022 depositata il03/06/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] La [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, impugnava la sentenza n. 8517/8/2019, depositata il 14.06.2019, con cui la Commissione tributaria provinciale di Roma respingeva il ricorso proposto avverso silenzio-diniego di rimborso Irpeg presentato dalla Società relativamente agli anni d'imposta dal 1998 al 2003.

La CTR Lazio, con la sentenza in epigrafe,rigettava il gravame.

La contribuente ha proposti ricorso per la cassazione della sentenza affidato a due motivi.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate. [OSCURATO:PERSONA] La ricorrente, t ramite il difensore munito di procura speciale comprendente anche il potere di rinunciare, ha presentato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 390 c.p.c., rinuncia al ricorso, con compensazione totale delle spese, e l’Agenzia delle entrate, tramite l’Avvocatura dello Stato, ha dichiarato di accettarla.

Sussistono quindi i presupposti per dichiarare, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese. p.q.m. dichiara l’estinzione del giudiz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1589/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA]'ASSIETTA 8/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. ROMA n. 2540/2022 depositata il03/06/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] La [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, impugnava la sentenza n. 8517/8/2019, depositata il 14.06.2019, con cui la Commissione tributaria provinciale di Roma respingeva il ricorso proposto avverso silenzio-diniego di rimborso Irpeg presentato dalla Società relativamente agli anni d'imposta dal 1998 al 2003. La CTR Lazio, con la sentenza in epigrafe,rigettava il gravame. La contribuente ha proposti ricorso per la cassazione della sentenza affidato a due motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate. [OSCURATO:PERSONA] La ricorrente, t ramite il difensore munito di procura speciale comprendente anche il potere di rinunciare, ha presentato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 390 c.p.c., rinuncia al ricorso, con compensazione totale delle spese, e l’Agenzia delle entrate, tramite l’Avvocatura dello Stato, ha dichiarato di accettarla. Sussistono quindi i presupposti per dichiarare, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese. p.q.m. dichiara l’estinzione del giudiz
Sentenza Cassazione n. 32103/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris