Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 giugno 2020

Cassazione n. 36605/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n.

R.G. 4006 /202 1 proposto da [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:EMAIL] ) e [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) - co ntroricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del l a Campania, sez. staccata di Salerno n. 3085 / 0 2 / 2 0 depositata i n data 23/06/2020; Oggetto: art. 31 dLgs 546/92– mancata notifica avviso fissazione d’udienzapubblica Cons.Est.

Rober to Succio - 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 29 / 0 9 /202 2 dal [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - l ’associazione ricorrente impugnava l’a vviso di accertamento notificatole per l’anno 201 4 per IRES, IRAP e IVA , con il quale l’Ufficione disconosceva la natura associativa e il connesso regime agevolato ex art. 148 TUI R qualificandola come impresa, conseguentemente ne ricostruiva il reddito anche in forza di indaginifinanziarie recuperando i tributi dovuti, oltre a interessi e sanzioni; - la CTP accoglieva in parte il ricorso; l’Agenzia delle Entrate appellava la pronuncia; l’associazione proponeva appello incidentale; - la CTR accoglieva l’appello dell’Ufficio ; - ricorre a questa Corte l’ A ssociazione [OSCURATO:PERSONA] con atto affidatoa un solo motiv o ; - resistecon controricorso l’[OSCURATO:PERSONA] ; Consideratoche: - con l’unico motivo di ricorso, la ricorrente deduce la nullità della sentenzaper violazione degli artt. 16 c. 1, 31 c. 1 , e 61 del d.

Lgs. n.546 del 1992 , anche in relazione agli artt. 24 e 111 Cost. , stante lamancata comunicazione alla ricorrente dell’avviso di trattazione dell’udienza di discussione pubblica di fronte alla CTR del 30 gennaio2020; - il motivo è fondato; - risulta pacifico in att i quanto sostenuto in ricorso e illustrato con lenecessarie trascrizioni nell’atto di impugnazione delle risultanze delprocesso di merito; invero l’atto di appello dell’Ufficio è stato notificatoa mezzo PEC in data 12 novembre 2019; - è seguita regolare c ostituzione in giudizio dell’appellante in data 15novembre 2019; nel termine di cui all’art. 54 del d.

Lgs. n. 546 del 1992 l’associazione ricorrente si è costituita quale appellata condeposito d i atti e fascicolo eseguito nella segreteria della CTR Cons.Est.

Rober to Succio - 3 indata 13 gennaio 2020 (il termine scadeva il l’11 gennaio 2020 macadendo di sabato era prorogato ex art. 155 c. 4 e 5 c.p.c. al lunedìsuccessivo, appunto il 13 gennaio ridetto); - prima di tale costituzione, in data 24 dicembre 2019, la Segreteria della Commissione notificata l’avviso di trattazione dell’udienza pubblica per il successivo 30 gennaio 2020, mentre con tutta evidenzain quel momento non era ancora spirato il termine per la costituzionedell’appellata; - pertanto, l’invio dell’avviso di trattazione è avvenuto illegittimamente, in evidente violazione del diritto di difesa della società qui ricorrente che era all’epoca ancora in termini per costituirsidi fronte alla CTR e nei confro nti della quale era onere delgiudice di appello garantire sia l’intero e completo godimento del termine per la predisposizione delle difese e la loro presentazione con l’atto di controdeduzioni in appello, sia – all’esitodella regolare costituzione – la partecipazione all’udienza pubblica,con diritto conseguente a riceverne avviso; - andava ad essa, poi effettivamente e in termini (8 luglio 2020) costituitasi,garantita la possibilità di avere conoscenza della data di trattazione della causa in udienza pub blica, dalla cui partecipazione invece, non per sua colpa, la stessa è stata illegittimamente estromessa poiché l’avviso non le è stato in concretomai inviato, né prima né dopo la scadenza del termine per la costituzione in giudizio; difatti, come si evin ce dalla sentenzaimpugnata, all’udienza di discussione “è presente solo il rappresentantedell’ufficio che si riporta” , a riprova del fatto che l’associazionecontribuente non è stata notiziata né prima né dopo dell’udienza,alla quale non ha effettivamen te partecipato; - né può ritenersi che il mero riportarsi alle difese da parte del rappresentante dell’Ufficio abbia effetto alcuno sul vizio, poiché indipendentemente dalle difese e dagli argomenti illustrati dall’Amministrazione, era diritto del ricorrente aver la possibilità Cons.Est.

Rober to Succio - 4 di illustrare in pubblica udienza al Collegio le proprie ragioni dedottenel ricorso; - questa Corte, in argomento, da tempo ha chiarito che (Cass. Sez.5, Sent . n. 27496 del 30/12/2014 ) nel processo tributario, la trattazione dell'appello in pubblica udienza, senza preventivoavviso alla parte, costituisce una nullità processuale che travolge, per violazione del diritto di difesa, la sentenza successiva; ciò sia pure non determinando la retrocessione delprocesso ove non siano necessari accertamenti di fatto nel merito e debba essere decisa una q uestione di mero diritto – ipotesi che qui non ricorre - atteso che il principio costituzionale della ragionevole durata del processo impedisce di adottare decisioniche, senza utilità per il diritto di difesa o per il rispetto del contraddittorio, comport ino l'allungamento dei tempi del giudizio; - la sussistenza del vizio denunciato, in questo caso, lesiva in primo luogo del diritto di difesa ex art. 24 Cost. e del diritto al giusto processoex art. 111 Cost., oltre che delle disposizioni indicate in motivo, provoca la nullità della sentenza impugnata; nel giudizio dirinvio, quindi, la CTR dovrà procedere nuovamente all’esame – nelcontraddittorio regolarmente costituito tra le parti – del merito dellacontroversia; - pertanto, in accoglimento dell’unico moti vo di ricorso, la sentenza impugnata è cassata con rinvio al giudice dell’appello che procederàall’esame del merito della controversia; p.q.m. accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di g

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 4006 /202 1 proposto da [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:EMAIL] ) e [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) - co ntroricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del l a Campania, sez. staccata di Salerno n. 3085 / 0 2 / 2 0 depositata i n data 23/06/2020; Oggetto: art. 31 dLgs 546/92– mancata notifica avviso fissazione d’udienzapubblica Cons.Est. Rober to Succio - 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 29 / 0 9 /202 2 dal [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - l ’associazione ricorrente impugnava l’a vviso di accertamento notificatole per l’anno 201 4 per IRES, IRAP e IVA , con il quale l’Ufficione disconosceva la natura associativa e il connesso regime agevolato ex art. 148 TUI R qualificandola come impresa, conseguentemente ne ricostruiva il reddito anche in forza di indaginifinanziarie recuperando i tributi dovuti, oltre a interessi e sanzioni; - la CTP accoglieva in parte il ricorso; l’Agenzia delle Entrate appellava la pronuncia; l’associazione proponeva appello incidentale; - la CTR accoglieva l’appello dell’Ufficio ; - ricorre a questa Corte l’ A ssociazione [OSCURATO:PERSONA] con atto affidatoa un solo motiv o ; - resistecon controricorso l’[OSCURATO:PERSONA] ; Consideratoche: - con l’unico motivo di ricorso, la ricorrente deduce la nullità della sentenzaper violazione degli artt. 16 c. 1, 31 c. 1 , e 61 del d. Lgs. n.546 del 1992 , anche in relazione agli artt. 24 e 111 Cost. , stante lamancata comunicazione alla ricorrente dell’avviso di trattazione dell’udienza di discussione pubblica di fronte alla CTR del 30 gennaio2020; - il motivo è fondato; - risulta pacifico in att i quanto sostenuto in ricorso e illustrato con lenecessarie trascrizioni nell’atto di impugnazione delle risultanze delprocesso di merito; invero l’atto di appello dell’Ufficio è stato notificatoa mezzo PEC in data 12 novembre 2019; - è seguita regolare c ostituzione in giudizio dell’appellante in data 15novembre 2019; nel termine di cui all’art. 54 del d. Lgs. n. 546 del 1992 l’associazione ricorrente si è costituita quale appellata condeposito d i atti e fascicolo eseguito nella segreteria della CTR Cons.Est. Rober to Succio - 3 indata 13 gennaio 2020 (il termine scadeva il l’11 gennaio 2020 macadendo di sabato era prorogato ex art. 155 c. 4 e 5 c.p.c. al lunedìsuccessivo, appunto il 13 gennaio ridetto); - prima di tale costituzione, in data 24 dicembre 2019, la Segreteria della Commissione notificata l’avviso di trattazione dell’udienza pubblica per il successivo 30 gennaio 2020, mentre con tutta evidenzain quel momento non era ancora spirato il termine per la costituzionedell’appellata; - pertanto, l’invio dell’avviso di trattazione è avvenuto illegittimamente, in evidente violazione del diritto di difesa della società qui ricorrente che era all’epoca ancora in termini per costituirsidi fronte alla CTR e nei confro nti della quale era onere delgiudice di appello garantire sia l’intero e completo godimento del termine per la predisposizione delle difese e la loro presentazione con l’atto di controdeduzioni in appello, sia – all’esitodella regolare costituzione – la partecipazione all’udienza pubblica,con diritto conseguente a riceverne avviso; - andava ad essa, poi effettivamente e in termini (8 luglio 2020) costituitasi,garantita la possibilità di avere conoscenza della data di trattazione della causa in udienza pub blica, dalla cui partecipazione invece, non per sua colpa, la stessa è stata illegittimamente estromessa poiché l’avviso non le è stato in concretomai inviato, né prima né dopo la scadenza del termine per la costituzione in giudizio; difatti, come si evin ce dalla sentenzaimpugnata, all’udienza di discussione “è presente solo il rappresentantedell’ufficio che si riporta” , a riprova del fatto che l’associazionecontribuente non è stata notiziata né prima né dopo dell’udienza,alla quale non ha effettivamen te partecipato; - né può ritenersi che il mero riportarsi alle difese da parte del rappresentante dell’Ufficio abbia effetto alcuno sul vizio, poiché indipendentemente dalle difese e dagli argomenti illustrati dall’Amministrazione, era diritto del ricorrente aver la possibilità Cons.Est. Rober to Succio - 4 di illustrare in pubblica udienza al Collegio le proprie ragioni dedottenel ricorso; - questa Corte, in argomento, da tempo ha chiarito che (Cass. Sez.5, Sent . n. 27496 del 30/12/2014 ) nel processo tributario, la trattazione dell'appello in pubblica udienza, senza preventivoavviso alla parte, costituisce una nullità processuale che travolge, per violazione del diritto di difesa, la sentenza successiva; ciò sia pure non determinando la retrocessione delprocesso ove non siano necessari accertamenti di fatto nel merito e debba essere decisa una q uestione di mero diritto – ipotesi che qui non ricorre - atteso che il principio costituzionale della ragionevole durata del processo impedisce di adottare decisioniche, senza utilità per il diritto di difesa o per il rispetto del contraddittorio, comport ino l'allungamento dei tempi del giudizio; - la sussistenza del vizio denunciato, in questo caso, lesiva in primo luogo del diritto di difesa ex art. 24 Cost. e del diritto al giusto processoex art. 111 Cost., oltre che delle disposizioni indicate in motivo, provoca la nullità della sentenza impugnata; nel giudizio dirinvio, quindi, la CTR dovrà procedere nuovamente all’esame – nelcontraddittorio regolarmente costituito tra le parti – del merito dellacontroversia; - pertanto, in accoglimento dell’unico moti vo di ricorso, la sentenza impugnata è cassata con rinvio al giudice dell’appello che procederàall’esame del merito della controversia; p.q.m. accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di g
Sentenza Cassazione n. 36605/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris