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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13064/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette per l'imputato le conclusioni scritte depositate dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] Fr911 cesca Assennato; Rilevato che con un unico motivo di ricorso si deduce violazione di legge i vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod.pen.

Ritenuto che il motivo è manifestamente infondato.

La Corte territoriale ha giustificato il diniego delle circostanze attenuati generiche, con argome congrue e privi di vizi di logici, richiamando quali elementi ostativi la gravità dei fatti, in relazione ai quantitativi di droga detenuti ed al significativo numero di dosi ricavabili, nonchè i precedenti penali dell'imputato (pag 4 della si tenza impugnata).

Va ricordato che il Giudice, nel motivare il diniego della concei;sione delle attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considEnizione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dag 'i atti; è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione, individuanco, tra gli elementi di cui all'art.133 cod.pen., quelli di rilevanza decisiva ai fini della connotazione negativa della personalità dell'imputato (Sez.3, n.28535 del 19/03/2014, Rv.259899; Sez.6, n.34364 del 16/06/2010, Rv.248244; se!. 2, 11 ottobre 2004, n. 2285, Rv. 230691, nonchè in merito alla sufficienza dei prEculenti penali dell'imputato quale elemento preponderante ostativo alla concessi° delle circostanze attenuanti generiche, Sez.2, n.3896 del 20/01/2016, Rv.265826; Sez.1, n.12787 del 05/12/1995, Rv.203146, anche se relativi a reati estinti, 3ez.5, n.39473 del 13/06/2013, Rv.257200).

Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della so -n ma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amrr lcle.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette per l'imputato le conclusioni scritte depositate dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] Fr911 cesca Assennato; Rilevato che con un unico motivo di ricorso si deduce violazione di legge i vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod.pen. Ritenuto che il motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha giustificato il diniego delle circostanze attenuati generiche, con argome congrue e privi di vizi di logici, richiamando quali elementi ostativi la gravità dei fatti, in relazione ai quantitativi di droga detenuti ed al significativo numero di dosi ricavabili, nonchè i precedenti penali dell'imputato (pag 4 della si tenza impugnata). Va ricordato che il Giudice, nel motivare il diniego della concei;sione delle attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considEnizione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dag 'i atti; è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione, individuanco, tra gli elementi di cui all'art.133 cod.pen., quelli di rilevanza decisiva ai fini della connotazione negativa della personalità dell'imputato (Sez.3, n.28535 del 19/03/2014, Rv.259899; Sez.6, n.34364 del 16/06/2010, Rv.248244; se!. 2, 11 ottobre 2004, n. 2285, Rv. 230691, nonchè in merito alla sufficienza dei prEculenti penali dell'imputato quale elemento preponderante ostativo alla concessi° delle circostanze attenuanti generiche, Sez.2, n.3896 del 20/01/2016, Rv.265826; Sez.1, n.12787 del 05/12/1995, Rv.203146, anche se relativi a reati estinti, 3ez.5, n.39473 del 13/06/2013, Rv.257200). Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della so -n ma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amrr lcle.