CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34680/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del 23 giugno 2021 del Tribunale di Agrigento, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli del reato, loro ascritto in concorso, di cui all'art. 12, commi 3, lett. a), b), d), 3-bis e :3-ter, d.lgs. n. 286 del 1998, condannandoli alla pena di anni sei e mesi otto di reclusione ed euro 2.025.000,00 ciascuno; Considerato che i separati ricorsi, con unico motivo, deducono l'erroneità in diritto del diniego delle attenuanti generiche e contestano la correttezza della motivazione; Ritenuti i rilievi svolti del tutto generici in rapporto alle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, che ha ragionevolmente valorizzato la gravità delle condotte contestate e la mancanza di elementi positivamente valutabili, senza essere criticamente opposta dai ricorrenti, che invece invocano rinnovate valutazioni di merito, non consentite in sede di legittimità; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto dei ricorsi e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità - della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deci