Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 settembre 1968

Cassazione n. 10835/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/09/1968 avverso la sentenza del 31/01/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 116-30297/2022 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo unico, che si attarda nel censurare la mancata rinnovazione istruttoria in appello, rispetta ad evidenze non sopravvenute rispetto alla decisione conforme di primo grado.

1.1. Quanto alla richiesta di rinnovazione della istruttoria avanzata, ex art. 603 cod. proc. pen., con i motivi di appello e non accolta dalla Corte di merito, deve rilevarsi che il giudizio di appello interviene a seguito della impugnazione di una sentenza di primo grado emessa a seguito della compiuta istruttoria dibattimentale, al termine della quale il giudice riteneva compiutamente istruito il processo.

La eventuale incompletezza della piattaforma probatoria (fuori dai casi di inutilizzabilità patologica degli atti) è pertanto, in tal caso, rimessa alla valutazione dell'organo giudicante, che, sollecitato dalle parti, dovrà valutare la assoluta indispensabilità della integrazione, potendo ritenerla superflua anche sulla base dello sviluppo motivazionale portato in sentenza sul punto controverso (come puntualmente verificatosi nella presente fattispecie processuale).

Tale rinnovazione è stata talvolta ammessa solo nei ristretti limiti della manifesta inattendibilità dei testi o del contenuto assolutamente inverosimile delle loro deposizioni (tra le tante, Sez. 5, n. 53495, del 18/6/2018, Rv. 274593; Sez. 2, n. 17103, del 24/3/2017, Rv. 270069, Sez. 2, n. 40855, del 19/4/2017, 271163; Sez.

U. n. 12602, del 17/12/2015 -dep. 2016- Rv. 266820).

Orbene, rileva la Corte che il giudice della revisione nel merito ha offerto congrua motivazione, circa la ritenuta superfluità della rinnovata istruttoria, avendo indicato in motivazione sicuri elementi, anche documentali, atti alla dimostrazione della superfluità di quanto richiesto.

Trattandosi di evidenze cronologicamente non sopravvenute rispetto al giudizio di primo grado e non trattandosi di evidenze preesistenti ad esso ma rinvenute postume, versiamo comunque nel campo di applicazione disciplinato dal comma 1 dell'art. 603 del codice di rito, che attribuisce al giudice una forma di discrezionalità, nella ammissione, legata al solo parametro della ritenuta impossibilità di decidere allo stato degli atti.

Il legislatore privilegia nella fattispecie le esigenze di speditezza nel procedere ex actis, nella presunzione di completezza della istruttoria di primo grado.

Il giudice di legittimità non ha pertanto accesso alla valutazione del merito, in ordine alle necessità istruttorie ravvisate dai ricorrenti e non apprezzate dal giudice del merito (Sez. 6, n. 48093, del 10/10/2018, Rv. 274230; Sez. 5, n. 23580, del 19/2/2018, Rv. 273326; Sez. 3, n. 7680, del 13/1/2017, Rv. 269373; Sez. 3, n. 47963, del 19/9/2016, rv. 268657; Sez. 6, n. 8936, del 13/1/2015, Rv. 262620).

1.2. Ciò posto, quanto ad argomentazioni offerte in tema di accertamento della responsabilità, la Corte condivide il consolidato principio di diritto secondo il quale, a fronte della duplice condanna in primo ed in secondo grado (c.d. doppia conforme), il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo, purché specificamente indicati dal ricorrente, non può essere coltivato nella sede di legittimità, se non nel caso in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice ovvero quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine e altri, Rv. 256837; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013 dep. 2014, Capuzzi, Rv. 258438).

1.3. D'altra parte, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con „...,. criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della ( 116-30297/2022 prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595).

Siffatta integrazione tra le due motivazioni si verifica non solo allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico - giuridici della decisione, ma anche, e a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (da ultimo, Sez. 4, n. 56311-18, del 28/11/2018; Sez. 2, 55955-18, del 10/9/2018; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 12/04/2012, Rv. 252615).

1.4. Tanto chiarito quanto all'ambito del sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza d'appello in caso di doppia pronuncia di colpevolezza, va rilevato come le deduzioni difensive siano volte a sollecitare una diversa valutazione delle emergenze processuali (in particolare, del peso dei convergenti argomenti narrativi offerti per ritenere dimostrata la fraudolenta richiesta di risarcimento), operazione che, a fronte del preciso ancoraggio alle emergenze processuali e del rigore logico giuridico che connota le scansioni dell'iter argomentativo delle decisioni impugnate, non può trovare spazio in sede di legittimità.

1.5. In particolare, la Corte di merito, la cui motivazione si fonde e si integra con quella del giudice di primo grado, ha spiegato in maniera chiara, logica e coerente che le giustificazioni addotte dalla difesa non trovano alcuna logica corrispondenza con i fatti portati ad emersione processuale, né la ipotesi descritta in imputazione e dimostrata nel dibattimento appare in alcun modo avversata in fatto dall'imputato, che non ha inteso offrire alla giurisdizione una sua convincente alternativa spiegazione dell'occorso.

2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consigli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/09/1968 avverso la sentenza del 31/01/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 116-30297/2022 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo unico, che si attarda nel censurare la mancata rinnovazione istruttoria in appello, rispetta ad evidenze non sopravvenute rispetto alla decisione conforme di primo grado. 1.1. Quanto alla richiesta di rinnovazione della istruttoria avanzata, ex art. 603 cod. proc. pen., con i motivi di appello e non accolta dalla Corte di merito, deve rilevarsi che il giudizio di appello interviene a seguito della impugnazione di una sentenza di primo grado emessa a seguito della compiuta istruttoria dibattimentale, al termine della quale il giudice riteneva compiutamente istruito il processo. La eventuale incompletezza della piattaforma probatoria (fuori dai casi di inutilizzabilità patologica degli atti) è pertanto, in tal caso, rimessa alla valutazione dell'organo giudicante, che, sollecitato dalle parti, dovrà valutare la assoluta indispensabilità della integrazione, potendo ritenerla superflua anche sulla base dello sviluppo motivazionale portato in sentenza sul punto controverso (come puntualmente verificatosi nella presente fattispecie processuale). Tale rinnovazione è stata talvolta ammessa solo nei ristretti limiti della manifesta inattendibilità dei testi o del contenuto assolutamente inverosimile delle loro deposizioni (tra le tante, Sez. 5, n. 53495, del 18/6/2018, Rv. 274593; Sez. 2, n. 17103, del 24/3/2017, Rv. 270069, Sez. 2, n. 40855, del 19/4/2017, 271163; Sez. U. n. 12602, del 17/12/2015 -dep. 2016- Rv. 266820). Orbene, rileva la Corte che il giudice della revisione nel merito ha offerto congrua motivazione, circa la ritenuta superfluità della rinnovata istruttoria, avendo indicato in motivazione sicuri elementi, anche documentali, atti alla dimostrazione della superfluità di quanto richiesto. Trattandosi di evidenze cronologicamente non sopravvenute rispetto al giudizio di primo grado e non trattandosi di evidenze preesistenti ad esso ma rinvenute postume, versiamo comunque nel campo di applicazione disciplinato dal comma 1 dell'art. 603 del codice di rito, che attribuisce al giudice una forma di discrezionalità, nella ammissione, legata al solo parametro della ritenuta impossibilità di decidere allo stato degli atti. Il legislatore privilegia nella fattispecie le esigenze di speditezza nel procedere ex actis, nella presunzione di completezza della istruttoria di primo grado. Il giudice di legittimità non ha pertanto accesso alla valutazione del merito, in ordine alle necessità istruttorie ravvisate dai ricorrenti e non apprezzate dal giudice del merito (Sez. 6, n. 48093, del 10/10/2018, Rv. 274230; Sez. 5, n. 23580, del 19/2/2018, Rv. 273326; Sez. 3, n. 7680, del 13/1/2017, Rv. 269373; Sez. 3, n. 47963, del 19/9/2016, rv. 268657; Sez. 6, n. 8936, del 13/1/2015, Rv. 262620). 1.2. Ciò posto, quanto ad argomentazioni offerte in tema di accertamento della responsabilità, la Corte condivide il consolidato principio di diritto secondo il quale, a fronte della duplice condanna in primo ed in secondo grado (c.d. doppia conforme), il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo, purché specificamente indicati dal ricorrente, non può essere coltivato nella sede di legittimità, se non nel caso in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice ovvero quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine e altri, Rv. 256837; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013 dep. 2014, Capuzzi, Rv. 258438). 1.3. D'altra parte, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con „...,. criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della ( 116-30297/2022 prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). Siffatta integrazione tra le due motivazioni si verifica non solo allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico - giuridici della decisione, ma anche, e a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (da ultimo, Sez. 4, n. 56311-18, del 28/11/2018; Sez. 2, 55955-18, del 10/9/2018; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 12/04/2012, Rv. 252615). 1.4. Tanto chiarito quanto all'ambito del sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza d'appello in caso di doppia pronuncia di colpevolezza, va rilevato come le deduzioni difensive siano volte a sollecitare una diversa valutazione delle emergenze processuali (in particolare, del peso dei convergenti argomenti narrativi offerti per ritenere dimostrata la fraudolenta richiesta di risarcimento), operazione che, a fronte del preciso ancoraggio alle emergenze processuali e del rigore logico giuridico che connota le scansioni dell'iter argomentativo delle decisioni impugnate, non può trovare spazio in sede di legittimità. 1.5. In particolare, la Corte di merito, la cui motivazione si fonde e si integra con quella del giudice di primo grado, ha spiegato in maniera chiara, logica e coerente che le giustificazioni addotte dalla difesa non trovano alcuna logica corrispondenza con i fatti portati ad emersione processuale, né la ipotesi descritta in imputazione e dimostrata nel dibattimento appare in alcun modo avversata in fatto dall'imputato, che non ha inteso offrire alla giurisdizione una sua convincente alternativa spiegazione dell'occorso. 2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consigli
Sentenza Cassazione n. 10835/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris